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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 359/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 febbraio 2025, promossa in questo grado
DA
in persona Parte_1
del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
1) (C.F.: , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
2) (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
3) (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
4) (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
5) (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_4 C.F._5
6) (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Controparte_2 C.F._6
tutti, rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avvocato NI EM ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Partanna, Via G. Garibaldi n. 83
APPELLATI 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 3/ 4 febbraio 2020 il Tribunale di Palermo, decidendo sulla domanda proposta da , EM NI, , (classe 1988), Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_2
(classe 1963), e nei confronti del
[...] Parte_4 Parte_3 [...]
, in persona del Ministro p.t., così Controparte_3
disponeva:
“ accerta il diritto dei ricorrenti , (classe Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
1988), (classe 1963), e di accedere ai benefici Parte_2 Parte_4 Parte_3
del Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nella misura dagli stessi indicata nelle istanze presentate;
rigetta le domande di NI EM;
condanna il resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella somma di €. 286,00 per spese vive ed €. 5.737,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.-
Esponeva il primo giudice che oggetto del giudizio erano le delibere nn. 531, 532,533, 535, 536,
537, 538, 540, 541 e 542, in data 10 ottobre 2018, del Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di rigetto delle istanze di accesso al Fondo di Rotazione ex L. n. 512/1999 presentate dai ricorrenti al fine di ottenere, quanto e , la liquidazione delle CP_1 Parte_2
somme in loro favore stabilite a titolo di risarcimento danni dal Tribunale di Palermo nei confronti dei responsabili dell'uccisione del congiunto (avvenuta a San Persona_1
Cipirrello in data 26.06.1988) e, quanto all'Avv. il pagamento quale difensore Controparte_4
distrattario delle spese di lite liquidate nelle predette sentenze di condanna al risarcimento dei danni.
Nella specie non era emerso – come causa ostativa all'accesso dei ricorrenti - che il loro congiunto , al momento della sua uccisione, facesse parte dell'ambiente della Persona_1
criminalità organizzata.
Dalla lettura della sentenza penale del Tribunale di Palermo n. 1248/05 (v. pag. 10), posta a base della decisione di rigetto delle istanze formulate dagli odierni ricorrenti, emergeva che lo Parte_2
era stato ucciso perché ritenuto responsabile di aver compiuto furti di bestiame in una zona posta 4
sotto la "protezione" della famiglia mafiosa di San GI AT, senza peraltro che vi fosse prova che appartenesse all'ambiente della criminalità organizzata.
Quanto poi alle denunce penali nei confronti dello per porto abusivo di armi Persona_1
e per furto aggravato , si trattava di eventi assai risalenti nel tempo (la prima era del 26.1.75
e la seconda era del 16.11.79), né , peraltro, si conoscevano gli esiti dei procedimenti penali nei confronti dello che tali denunce avevano dato avvio senza, peraltro, che fossero stati Parte_2
prodotti in giudizio gli atti relativi ai medesimi procedimenti.
In definitiva, non avendo l'amministrazione resistente fornito prova alcuna che la vittima, al tempo dell'evento, appartenesse "ad ambienti e rapporti delinquenziali", meritavano senz'altro accoglimento le domande dei ricorrenti di accesso ai benefici del Fondo nella misura da costoro richiesta.
A diverse conclusioni era dato pervenire relativamente alla richiesta dell'avv. NI EM di accesso al Fondo di Rotazione in quanto lo stesso, quale difensore distrattario degli eredi della vittima del reato di mafia, non rientrava tra le categorie stabilite dalla legge (artt. 8 d.P.R. 60/2014
e 4, commi 1 e 4, L. n. 512/1999) — con elencazione specifica e tassativa, non suscettibile di interpretazione analogica - per l'accesso al Fondo.
Avverso detta sentenza il Controparte_3
,proponeva appello esponendo che il primo giudice aveva ritenuto che, nel caso
[...]
in esame, l'Amministrazione non aveva fornito “prova alcuna” riguardo alla non estraneità del congiunto degli appellati, vittima dell'illecito, agli ambienti delinquenziali. In particolare, il
Giudice di prime cure aveva escluso la sussistenza di prove riguardo al legame di Per_1
con sodalizi criminali facendo riferimento: - alla sentenza penale del Tribunale di
[...]
Palermo n.1284/2005, nella quale risultava accertato che la vittima sarebbe stato ucciso per presunti furti di bestiame ai danni ai danni di soggetti protetti dalla famiglia mafiosa di S.
GI AT, senza che tuttavia fosse stato dimostrato tale reato;
- alla circostanza che le denunce penali a carico dello riguardavano fatti risalenti nel tempo e che dei relativi Parte_2
procedimenti, dei quali si imputava all'Amministrazione di non avere prodotto in giudizio i relativi atti, non si conoscevano gli esiti.
Tali statuizioni non erano condivisibili in quanto l'art. 1, co. 2, lett. b) della legge 20 ottobre
1990, n. 302, non poneva affatto a carico dell'Amministrazione il compito di dimostrare la appartenenza della vittima ad ambienti delinquenziali, ma, al contrario, subordinava la 5
concessione dei benefici al raggiungimento della certezza in ordine alla estraneità agli stessi . Per costante insegnamento giurisprudenziale, pertanto, il requisito imposto dall'art. 1, co. 2, lett. b),
L.n. 302/1990 (adesso espressamente richiamato dalla L.n. 512/1999) faceva sì che la vittima e gli altri aventi diritto ai benefici dovevano risultare del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo la dimostrazione dell'accidentalità del loro coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero che risultava che gli stessi, al tempo dell'evento, si erano già dissociati o comunque estraniati dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali. In altri termini, al fine di giustificare l'attribuzione dei benefici in argomento, il tipo di "estr aneità" richiesto doveva presentare i caratteri della totalità, dovendosi perciò escludere casi nei quali era possibile coltivare dubbi sulla effettiva e, appunto, totale estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali, che ben potevano manifestarsi anche alla stregua di fatti indiziari,
Nella specie le circostanze di fatto esistenti deponevano per delineare una situazione dalla quale, in effetti, non emergeva né la prova che lo . fosse intraneo alle logiche criminali Parte_2
mafiose né la prova certa della sua estraneità.
Invero, trattandosi di benefici da accordare piuttosto che sanzioni da comminare , il principio
"in dubio pro reo" non aveva motivo di sussistere, dovendo piuttosto operare, per il miglior conseguimento delle particolati finalità riparatorie/premiali cui tendeva la norma, l'opposto principio per il quale il dubbio sulla totale estraneità da ambienti delinquenziali escludeva la concessione del beneficio.
L'unico movente dell'omicidio era quello indicato dai collaboratori di giustizia e Parte_2
consacrato nella sentenza del giudice penale: dunque il aveva compiuto il Persona_1
furto per il quale è stato ucciso. Diversamente non si riuscirebbe a comprendere come la consorteria mafiosa si sia data così tanto da fare (il addirittura era andato a chiedere Per_2
il permesso di agire a e incarito dei sicari) per compiere un delitto del genere, Persona_3
premeditato, e curato nei particolari, per un motivo diverso che comunque non era stato indicato da nessuno, tantomeno indicato nelle sentenze. Premesso, pertanto, che già quanto emerso in sede penale varrebbe di per sé ad escludere il requisito (di segno “positivo”) imposto dal
Legislatore ai fini dell'accesso ai benefici della L.n. 512/1999 (e cioè, la certa totale estraneità della vittima agli ambienti delinquenziali), l'Amministrazione aveva pur tuttavia evidenziato, nei provvedimenti di rigetto, anche le ulteriori circostanze emerse, anch'esse univocamente atte a dimostrare l'insussistenza del sopra illustrato requisito di legge. Ed invero, per quanto 6
riguardava anche a tali elementi il Giudice di prime cure aveva del tutto invertito il canone normativo cui l'Amministrazione doveva attenersi nella valutazione delle istanze;
che lo fosse dedito ad attività illecite lo si ricavava anche dalle denunce penali a suo carico e Parte_2
dalla frequentazione con il TE , quest'ultimo destinatario di diverse Persona_4
misure di prevenzione. A differenza di quanto affermato, infatti, nell'ordinanza appellata, le denunce penali per porto di armi abusivo del 26.1.1975 e per furto aggravato in concorso con il TE del 16.11.1979 non erano relativi “ad eventi assai risalenti nel tempo”, laddove si considerasse che l'omicidio del era avvenuto nel 1988; mentre, sotto altro Persona_1
profilo, la denuncia per furto aggravato costituiva ulteriore indice della dedizione della vittima a reati contro il patrimonio. Con riferimento a quanto rilevato dal Tribunale di Palermo, riguardo alla omessa allegazione in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti e degli esiti dei procedimenti scaturiti dalle denunce di cui sopra, tali statuizioni, oltre a costituire ulteriore indice del grave travisamento dei parametri normativi di riferimento (che, comunque, non imponevano all'Amministrazione di fornire prove o certezze riguardo all'inserimento della vittima in ambienti delinquenziali), non tenevano conto della circostanza che delle sopracitate denunce non si conoscevano gli esiti poiché, come riportato dall'informativa dei carabinieri di
Monreale, ai sensi del DPR 313/2002, si erano verificate delle cause di cancellazione sia dal casellario giudiziale (art 5 DPR 332/2002 ) che da quello che annoverava i carichi pendenti, che ai sensi dell'art.8 erano stati eliminati per morte della persona alla quale si riferivano. Ed era che per tale motivo che non erano stati neppure prodotti in giudizio gli atti relativi ai medesimi procedimenti, perché non rintracciabili anche in considerazione del fatto che il procedimento di furto aggravato, se, per ipotesi, attivato, poteva essersi concluso per estinzione per morte del reo, circostanza che di per sé non significava che il defunto era innocente e che poteva essere ritenuto vittima innocente di mafia. Se si considerava inoltre che gli elementi indicati come sintomo della non totale estraneità a consessi criminali dello escludevano che lo stesso Parte_2
potesse con certezza considerarsi (come imposto e richiesto dalla legge) assolutamente estraneo agli ambienti delinquenziali, anche se il soggetto non era stato destinatario di condanne penali e/o di una misura di prevenzione, non si comprendeva perché dovevano essere prodotti gli esiti delle citate denunce per escludere l'accesso al Fondo dei parenti dello . Risultava con Parte_2
ciò evidente l'erroneità di tutte le statuizioni censurate e dell'accertamento, nonostante la 7
mancata dimostrazione della certezza della estraneità del congiunto degli appellati agli ambienti delinquenziali, del diritto degli appellati medesimi ad accedere ai benefici della L. 512/1999.
EM NI, , (classe 1988), Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_2
(classe 1963), e si costituivano in giudizio e contestavano
[...] Parte_4 Parte_3
l'avverso appello affermando che era infondato.
Rilevavano in proposito che era incomprensibile in che termini e/o anche i Persona_1
propri familiari, potevano essere associata “ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali”, contigui con l'organizzazione mafiosa.
Il , nella specie, pur di negare i legittimi diritti agli appellati, si era spinto al Parte_1
punto tale da utilizzare le supposizioni come regola, ed ora, con l'atto di appello, intendeva utilizzare le illazioni nei confronti della vittima del delitto, come prova cui appoggiare le proprie ragioni.
In buona sostanza, a suo tempo nei confronti della mafia, ed oggi i suoi prossimi Persona_1
congiunti nei confronti dello Stato, dovrebbero pagare il prezzo, di un delitto perpetrato da “Cosa
Nostra”, fondato sul sospetto che la vittima, avesse potuto commettere un furto di bestiame in danno di un associato alla criminalità organizzata.
Il Giudice di prime cure aveva correttamente osservato che, l'amministrazione resistente non aveva fornito prova alcuna che la vittima, al tempo dell'evento, appartenesse “ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
L'appellante aveva esposto che poco importa se delle denuncie dello non si conoscevano Parte_2
gli esiti, atteso che, come riportato nell'informativa dei carabinieri di Monreale, ai sensi del DPR
313/2002, si erano verificate della cause di cancellazione sia dal casellario giudiziale (art. 5 DPR
332/2002) che da quello che annoverava i carichi pendenti, che ai sensi dell'art. 8 erano stati eliminati
.. per morte della persona alla quale si riferivano". Dunque presumibilmente dopo il 1988.
Ed è per tale motivo che non erano stati prodotti in giudizio gli atti relativi ai medesimi procedimenti, perché non rintracciabili anche in considerazione del fatto che il procedimento di furto aggravato, se, per ipotesi attivato, potrebbe essersi concluso per estinzione per morte del reo, circostanza che di per sé non significava che il defunto fosse innocente e che possa essere ritenuto vittima innocente di mafia .
Tenuto conto che l'uccisione di , era avvenuta in data 27 giugno 1988, quindi, a Persona_1
distanza di ben 13 anni, per quanto concerneva il primo dei reati, cioè a dire quello in materia di armi, ed a distanza di 9 anni, per quanto concerne il secondo dei reati, cioè a dire, il furto contestato come 8
commesso in concorso con il TE , quindi in un tempo più che sufficiente per celebrare, Per_4
se del caso e per l'effetto definire processi di poco conto, come quelli che si sarebbero potuti attivare, tranciante - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del , nel punto in cui Parte_1
aveva asserito che il procedimento di furto aggravato, se, per ipotesi attivato, potrebbe essersi concluso per estinzione per morte del reo, circostanza che di per sé non significava che il defunto fosse innocente e che possa essere ritenuto vittima innocente di mafia- era il fatto che, non era stata neanche prodotta la sentenza, con la quale a rigore avrebbe potuto dimostrarsi la condanna a carico del concorrente nella commissione del reato, cioè a dire quella a carico di , che a Persona_4
differenza di che era morto nel 1988, a tutt'oggi era vivo e vegeto, con la conseguenza che Per_1
il suo certificato penale, non poteva aver subito alcuna cancellatura a proposito.
Senza con ciò sottacere il fatto che la legge 512/1999, nel suo assunto originario, non era stata affatto modificata dal richiamo operato all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 20 ottobre 1990, n. 302, atteso che, le condizioni di esclusione ai benefici attenevano unicamente alla commissione di quei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p., per i quali era stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, ovvero nei casi in cui era stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o, ancora, allorquando, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo di Rotazione, gli istanti erano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
In seguito alla novella di cui all'art. 15 della legge 7 luglio 2016, n. 122, che aveva introdotto nella legge 512/1999, il richiamo all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 20 ottobre 1990, n. 302, occorreva che “il soggetto leso, risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”; tuttavia, i rapporti delinquenziali, in questo caso, dovevano essere intesi come afferenti alla criminalità organizzata, non potendosi assimilare ai soggetti che intrattengono comunque rapporti con la criminalità organizzata, i c.d. “ ladri di polli ”, i quali, a stretto diritto, qualora caduti vittime della mafia, avrebbero diritto, anche loro, ad essere risarciti a tutti gli effetti.
Nella specie, tuttavia, in capo a , a cura della difesa del , non era stata Persona_1 Parte_1
neanche fornita la prova acclarata, che potesse essere stato almeno un “ ladro di polli ”; era stato, invece accampato un semplice “sospetto”, peraltro, ritenuto tale, dagli stessi collaboratori di giustizia che avevano perpetrato o avevano partecipato alla perpetrazione del suo omicidio, per il cui effetto, 9
era da ritenere aberrante, immaginare di negare i diritti alle vittime della criminalità organizzata, ed ai loro prossimi congiunti, sulla base di “sospetti”, peraltro orditi, da soggetti che si erano macchiati di quegli specifici delitti.
Il 6 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
A norma dell'art. 4 comma 1 L. 22/12/1999, n. 512 “ Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati :
a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
L'art. 4 comma 4 L.22/12/1999, n. 512 prevede che “Il diritto di accesso al non può essere CP_5
esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
L'art.
4-bis. L .22/12/1999, n. 512 prevede che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo .
E' evidente, quindi, che l'assenza della consumazione di reati di cui al comma 1. L. 22/12/1999, n.
512 anche da parte del soggetto deceduto per delitti di mafia costituisce condizione di accesso al fondo.
Con la L. n. 122 del 2016 è stato aggiunto alla L. n. 512 del 1999, art. 4, comma 3 l'inciso finale
"ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 10
2, lett. b)", così equiparando a decorrere dalla sua applicabilità i presupposti richiesti per l'accesso al
Fondo a quelli per la richiesta dei benefici di cui alla L. n. 302 del 1990.
Esaminate le fonti normative rilevanti (L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 2, lett. b, norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art.
2- quinquies convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186; L. 22 dicembre 1999, n.
512, art. 4, comma 3, istitutiva del Fondo di rotazione predetto, come modificato dalla L. 7 luglio
2016, n. 122, art. 15, comma 1, lett. c), (c.d. Legge Europea 2015-2016), va osservato che il requisito della estraneità agli ambienti malavitosi sussisteva ininterrottamente sin dall'entrata in vigore della L.
n. 302 del 1990, e nelle successive disposizioni relative alla materia in esame, ben prima dell'entrata in vigore della L. n. 122 del 2016.
Comunque a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 122 del 2016, antecedente alle citate delibere del 10 ottobre 2018, di diniego all'accesso al predetto fondo, era indiscutibile che il requisito della estraneità agli ambienti e rapporti delinquenziali del soggetto leso era requisito di accesso al fondo.
In definitiva l'art.
1.comma 2 lett. b ) L. 20/10/1990, n. 302 ha previsto che l'elargizione è concessa se il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
Orbene, nella specie, non risulta che lo , vittima dell'omicidio per il quale il Tribunale di Parte_2
Palermo ha emesso condanne di al pagamento di importi risarcitori a favore Controparte_6
degli appellati, abbia mai subito alcuno procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e occorre pure rilevare che manca la prova che facesse parte di ambienti malavitosi o che avesse rapporti delinquenziali.
In proposito non rileva che si affermi nelle sentenze che l'omicidio dello da parte del boss Parte_2
trovi causa nel compimento di furti di bestiame in una zona posta sotto la CP_6
"protezione" della famiglia mafiosa di San GI AT, trattandosi, a giudizio del Collegio, di un movente privo di sufficiente riscontro probatorio- a parte le propalazione del e non CP_6
risultando che lo abbia dei procedimenti penali per furto di bestiame, né tantomeno risulta Parte_2
che sia stato indiziato del compimento di detta attività delittuosa, prima del suo omicidio, e neppure 11
rileva che lo stesso abbia subito delle denunce penali per porto di armi abusivo del 26.1.1975 e per furto aggravato in concorso con il TE del 16.11.1979.Per quanto riguarda dette denunce manca la prova che lo stesso abbia patito, a seguito di sentenze passate in giudicato, delle condanne prima del suo omicidio. Inoltre non essendo stato neppure dedotto quali imputazioni siano state effettivamente ascritte allo , non appare inverosimile ritenere – in conformità Parte_2
alle difese degli appellati - che la denuncia di polizia a suo carico, risalente al 1975, afferente il porto abusivo di armi, si riferisca presumibilmente a un coltello,la cui detenzione era necessaria per una persona che praticava il mestiere di pastore, mentre per quanto riguarda l'altra denuncia riguardante un presunto furto che lo avrebbe perpetrato nel 1979, con la complicità del Parte_2
TE , appare altresì evidente che, in assenza della produzione del certificato penale di Per_4
quest'ultimo - che non può aver subito alcuna cancellatura a differenza di quello dello Per_1
– nonché della eventuale sentenza penale dalla quale risulti che lo era
[...] Persona_4
stato ritenuto responsabile del furto in oggetto, con la complicità del deceduto TE Per_1
, è da escludere che possa ritenersi che sussista la prova, quantomeno indiziaria, che
[...]
quest'ultimo apparteneva ad ambienti malavitosi.
In definitiva – contrariamente a quanto afferma l'appellante – è da escludere che la sola esistenza di sospetti, derivanti da denunce degli organi di P.G., a carico della vittima dei delitti in questione , possa costituire causa ostativa per la concessione del beneficio ai prossimi congiunti, non rilevandosi in che modo possa essere data la prova negativa del fatto che la vittima in questione fosse estranea ad ambienti delinquenziali.
Le suesposte considerazioni inducono a rigettare il proposto appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza relativamente agli appellati CP_2
(classe 1963), e e si liquidano in euro
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
5.000,00 per compenso professionale di avvocato .
Per quanto attiene agli appellati e ( classe 1988 ) , ammessi al Controparte_1 Parte_2
gratuito patrocinio, nessun provvedimento va adottato in questa sede relativamente alle spese di questo grado del giudizio, stante che, con separato provvedimento, si è proceduto alla liquidazione al loro difensore dei compensi professionali per la difesa espletata.
P.Q.M.
12
La Corte, rigetta l'appello proposto dal Controparte_3
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
(classe 1988), (classe 1963), e , avverso l'ordinanza Parte_2 Parte_4 Parte_3
resa in data 3/ 4 febbraio 2020 dal Tribunale di Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_2 Parte_2
(classe 1963), e delle spese di questo grado del giudizio che
[...] Parte_4 Parte_3
liquida in euro 5.000,00 per compenso professionale di avvocato .
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 359/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 febbraio 2025, promossa in questo grado
DA
in persona Parte_1
del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
1) (C.F.: , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
2) (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
3) (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
4) (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
5) (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_4 C.F._5
6) (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Controparte_2 C.F._6
tutti, rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avvocato NI EM ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Partanna, Via G. Garibaldi n. 83
APPELLATI 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 3/ 4 febbraio 2020 il Tribunale di Palermo, decidendo sulla domanda proposta da , EM NI, , (classe 1988), Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_2
(classe 1963), e nei confronti del
[...] Parte_4 Parte_3 [...]
, in persona del Ministro p.t., così Controparte_3
disponeva:
“ accerta il diritto dei ricorrenti , (classe Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
1988), (classe 1963), e di accedere ai benefici Parte_2 Parte_4 Parte_3
del Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nella misura dagli stessi indicata nelle istanze presentate;
rigetta le domande di NI EM;
condanna il resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella somma di €. 286,00 per spese vive ed €. 5.737,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.-
Esponeva il primo giudice che oggetto del giudizio erano le delibere nn. 531, 532,533, 535, 536,
537, 538, 540, 541 e 542, in data 10 ottobre 2018, del Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di rigetto delle istanze di accesso al Fondo di Rotazione ex L. n. 512/1999 presentate dai ricorrenti al fine di ottenere, quanto e , la liquidazione delle CP_1 Parte_2
somme in loro favore stabilite a titolo di risarcimento danni dal Tribunale di Palermo nei confronti dei responsabili dell'uccisione del congiunto (avvenuta a San Persona_1
Cipirrello in data 26.06.1988) e, quanto all'Avv. il pagamento quale difensore Controparte_4
distrattario delle spese di lite liquidate nelle predette sentenze di condanna al risarcimento dei danni.
Nella specie non era emerso – come causa ostativa all'accesso dei ricorrenti - che il loro congiunto , al momento della sua uccisione, facesse parte dell'ambiente della Persona_1
criminalità organizzata.
Dalla lettura della sentenza penale del Tribunale di Palermo n. 1248/05 (v. pag. 10), posta a base della decisione di rigetto delle istanze formulate dagli odierni ricorrenti, emergeva che lo Parte_2
era stato ucciso perché ritenuto responsabile di aver compiuto furti di bestiame in una zona posta 4
sotto la "protezione" della famiglia mafiosa di San GI AT, senza peraltro che vi fosse prova che appartenesse all'ambiente della criminalità organizzata.
Quanto poi alle denunce penali nei confronti dello per porto abusivo di armi Persona_1
e per furto aggravato , si trattava di eventi assai risalenti nel tempo (la prima era del 26.1.75
e la seconda era del 16.11.79), né , peraltro, si conoscevano gli esiti dei procedimenti penali nei confronti dello che tali denunce avevano dato avvio senza, peraltro, che fossero stati Parte_2
prodotti in giudizio gli atti relativi ai medesimi procedimenti.
In definitiva, non avendo l'amministrazione resistente fornito prova alcuna che la vittima, al tempo dell'evento, appartenesse "ad ambienti e rapporti delinquenziali", meritavano senz'altro accoglimento le domande dei ricorrenti di accesso ai benefici del Fondo nella misura da costoro richiesta.
A diverse conclusioni era dato pervenire relativamente alla richiesta dell'avv. NI EM di accesso al Fondo di Rotazione in quanto lo stesso, quale difensore distrattario degli eredi della vittima del reato di mafia, non rientrava tra le categorie stabilite dalla legge (artt. 8 d.P.R. 60/2014
e 4, commi 1 e 4, L. n. 512/1999) — con elencazione specifica e tassativa, non suscettibile di interpretazione analogica - per l'accesso al Fondo.
Avverso detta sentenza il Controparte_3
,proponeva appello esponendo che il primo giudice aveva ritenuto che, nel caso
[...]
in esame, l'Amministrazione non aveva fornito “prova alcuna” riguardo alla non estraneità del congiunto degli appellati, vittima dell'illecito, agli ambienti delinquenziali. In particolare, il
Giudice di prime cure aveva escluso la sussistenza di prove riguardo al legame di Per_1
con sodalizi criminali facendo riferimento: - alla sentenza penale del Tribunale di
[...]
Palermo n.1284/2005, nella quale risultava accertato che la vittima sarebbe stato ucciso per presunti furti di bestiame ai danni ai danni di soggetti protetti dalla famiglia mafiosa di S.
GI AT, senza che tuttavia fosse stato dimostrato tale reato;
- alla circostanza che le denunce penali a carico dello riguardavano fatti risalenti nel tempo e che dei relativi Parte_2
procedimenti, dei quali si imputava all'Amministrazione di non avere prodotto in giudizio i relativi atti, non si conoscevano gli esiti.
Tali statuizioni non erano condivisibili in quanto l'art. 1, co. 2, lett. b) della legge 20 ottobre
1990, n. 302, non poneva affatto a carico dell'Amministrazione il compito di dimostrare la appartenenza della vittima ad ambienti delinquenziali, ma, al contrario, subordinava la 5
concessione dei benefici al raggiungimento della certezza in ordine alla estraneità agli stessi . Per costante insegnamento giurisprudenziale, pertanto, il requisito imposto dall'art. 1, co. 2, lett. b),
L.n. 302/1990 (adesso espressamente richiamato dalla L.n. 512/1999) faceva sì che la vittima e gli altri aventi diritto ai benefici dovevano risultare del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo la dimostrazione dell'accidentalità del loro coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero che risultava che gli stessi, al tempo dell'evento, si erano già dissociati o comunque estraniati dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali. In altri termini, al fine di giustificare l'attribuzione dei benefici in argomento, il tipo di "estr aneità" richiesto doveva presentare i caratteri della totalità, dovendosi perciò escludere casi nei quali era possibile coltivare dubbi sulla effettiva e, appunto, totale estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali, che ben potevano manifestarsi anche alla stregua di fatti indiziari,
Nella specie le circostanze di fatto esistenti deponevano per delineare una situazione dalla quale, in effetti, non emergeva né la prova che lo . fosse intraneo alle logiche criminali Parte_2
mafiose né la prova certa della sua estraneità.
Invero, trattandosi di benefici da accordare piuttosto che sanzioni da comminare , il principio
"in dubio pro reo" non aveva motivo di sussistere, dovendo piuttosto operare, per il miglior conseguimento delle particolati finalità riparatorie/premiali cui tendeva la norma, l'opposto principio per il quale il dubbio sulla totale estraneità da ambienti delinquenziali escludeva la concessione del beneficio.
L'unico movente dell'omicidio era quello indicato dai collaboratori di giustizia e Parte_2
consacrato nella sentenza del giudice penale: dunque il aveva compiuto il Persona_1
furto per il quale è stato ucciso. Diversamente non si riuscirebbe a comprendere come la consorteria mafiosa si sia data così tanto da fare (il addirittura era andato a chiedere Per_2
il permesso di agire a e incarito dei sicari) per compiere un delitto del genere, Persona_3
premeditato, e curato nei particolari, per un motivo diverso che comunque non era stato indicato da nessuno, tantomeno indicato nelle sentenze. Premesso, pertanto, che già quanto emerso in sede penale varrebbe di per sé ad escludere il requisito (di segno “positivo”) imposto dal
Legislatore ai fini dell'accesso ai benefici della L.n. 512/1999 (e cioè, la certa totale estraneità della vittima agli ambienti delinquenziali), l'Amministrazione aveva pur tuttavia evidenziato, nei provvedimenti di rigetto, anche le ulteriori circostanze emerse, anch'esse univocamente atte a dimostrare l'insussistenza del sopra illustrato requisito di legge. Ed invero, per quanto 6
riguardava anche a tali elementi il Giudice di prime cure aveva del tutto invertito il canone normativo cui l'Amministrazione doveva attenersi nella valutazione delle istanze;
che lo fosse dedito ad attività illecite lo si ricavava anche dalle denunce penali a suo carico e Parte_2
dalla frequentazione con il TE , quest'ultimo destinatario di diverse Persona_4
misure di prevenzione. A differenza di quanto affermato, infatti, nell'ordinanza appellata, le denunce penali per porto di armi abusivo del 26.1.1975 e per furto aggravato in concorso con il TE del 16.11.1979 non erano relativi “ad eventi assai risalenti nel tempo”, laddove si considerasse che l'omicidio del era avvenuto nel 1988; mentre, sotto altro Persona_1
profilo, la denuncia per furto aggravato costituiva ulteriore indice della dedizione della vittima a reati contro il patrimonio. Con riferimento a quanto rilevato dal Tribunale di Palermo, riguardo alla omessa allegazione in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti e degli esiti dei procedimenti scaturiti dalle denunce di cui sopra, tali statuizioni, oltre a costituire ulteriore indice del grave travisamento dei parametri normativi di riferimento (che, comunque, non imponevano all'Amministrazione di fornire prove o certezze riguardo all'inserimento della vittima in ambienti delinquenziali), non tenevano conto della circostanza che delle sopracitate denunce non si conoscevano gli esiti poiché, come riportato dall'informativa dei carabinieri di
Monreale, ai sensi del DPR 313/2002, si erano verificate delle cause di cancellazione sia dal casellario giudiziale (art 5 DPR 332/2002 ) che da quello che annoverava i carichi pendenti, che ai sensi dell'art.8 erano stati eliminati per morte della persona alla quale si riferivano. Ed era che per tale motivo che non erano stati neppure prodotti in giudizio gli atti relativi ai medesimi procedimenti, perché non rintracciabili anche in considerazione del fatto che il procedimento di furto aggravato, se, per ipotesi, attivato, poteva essersi concluso per estinzione per morte del reo, circostanza che di per sé non significava che il defunto era innocente e che poteva essere ritenuto vittima innocente di mafia. Se si considerava inoltre che gli elementi indicati come sintomo della non totale estraneità a consessi criminali dello escludevano che lo stesso Parte_2
potesse con certezza considerarsi (come imposto e richiesto dalla legge) assolutamente estraneo agli ambienti delinquenziali, anche se il soggetto non era stato destinatario di condanne penali e/o di una misura di prevenzione, non si comprendeva perché dovevano essere prodotti gli esiti delle citate denunce per escludere l'accesso al Fondo dei parenti dello . Risultava con Parte_2
ciò evidente l'erroneità di tutte le statuizioni censurate e dell'accertamento, nonostante la 7
mancata dimostrazione della certezza della estraneità del congiunto degli appellati agli ambienti delinquenziali, del diritto degli appellati medesimi ad accedere ai benefici della L. 512/1999.
EM NI, , (classe 1988), Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_2
(classe 1963), e si costituivano in giudizio e contestavano
[...] Parte_4 Parte_3
l'avverso appello affermando che era infondato.
Rilevavano in proposito che era incomprensibile in che termini e/o anche i Persona_1
propri familiari, potevano essere associata “ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali”, contigui con l'organizzazione mafiosa.
Il , nella specie, pur di negare i legittimi diritti agli appellati, si era spinto al Parte_1
punto tale da utilizzare le supposizioni come regola, ed ora, con l'atto di appello, intendeva utilizzare le illazioni nei confronti della vittima del delitto, come prova cui appoggiare le proprie ragioni.
In buona sostanza, a suo tempo nei confronti della mafia, ed oggi i suoi prossimi Persona_1
congiunti nei confronti dello Stato, dovrebbero pagare il prezzo, di un delitto perpetrato da “Cosa
Nostra”, fondato sul sospetto che la vittima, avesse potuto commettere un furto di bestiame in danno di un associato alla criminalità organizzata.
Il Giudice di prime cure aveva correttamente osservato che, l'amministrazione resistente non aveva fornito prova alcuna che la vittima, al tempo dell'evento, appartenesse “ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
L'appellante aveva esposto che poco importa se delle denuncie dello non si conoscevano Parte_2
gli esiti, atteso che, come riportato nell'informativa dei carabinieri di Monreale, ai sensi del DPR
313/2002, si erano verificate della cause di cancellazione sia dal casellario giudiziale (art. 5 DPR
332/2002) che da quello che annoverava i carichi pendenti, che ai sensi dell'art. 8 erano stati eliminati
.. per morte della persona alla quale si riferivano". Dunque presumibilmente dopo il 1988.
Ed è per tale motivo che non erano stati prodotti in giudizio gli atti relativi ai medesimi procedimenti, perché non rintracciabili anche in considerazione del fatto che il procedimento di furto aggravato, se, per ipotesi attivato, potrebbe essersi concluso per estinzione per morte del reo, circostanza che di per sé non significava che il defunto fosse innocente e che possa essere ritenuto vittima innocente di mafia .
Tenuto conto che l'uccisione di , era avvenuta in data 27 giugno 1988, quindi, a Persona_1
distanza di ben 13 anni, per quanto concerneva il primo dei reati, cioè a dire quello in materia di armi, ed a distanza di 9 anni, per quanto concerne il secondo dei reati, cioè a dire, il furto contestato come 8
commesso in concorso con il TE , quindi in un tempo più che sufficiente per celebrare, Per_4
se del caso e per l'effetto definire processi di poco conto, come quelli che si sarebbero potuti attivare, tranciante - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del , nel punto in cui Parte_1
aveva asserito che il procedimento di furto aggravato, se, per ipotesi attivato, potrebbe essersi concluso per estinzione per morte del reo, circostanza che di per sé non significava che il defunto fosse innocente e che possa essere ritenuto vittima innocente di mafia- era il fatto che, non era stata neanche prodotta la sentenza, con la quale a rigore avrebbe potuto dimostrarsi la condanna a carico del concorrente nella commissione del reato, cioè a dire quella a carico di , che a Persona_4
differenza di che era morto nel 1988, a tutt'oggi era vivo e vegeto, con la conseguenza che Per_1
il suo certificato penale, non poteva aver subito alcuna cancellatura a proposito.
Senza con ciò sottacere il fatto che la legge 512/1999, nel suo assunto originario, non era stata affatto modificata dal richiamo operato all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 20 ottobre 1990, n. 302, atteso che, le condizioni di esclusione ai benefici attenevano unicamente alla commissione di quei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p., per i quali era stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, ovvero nei casi in cui era stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o, ancora, allorquando, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo di Rotazione, gli istanti erano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
In seguito alla novella di cui all'art. 15 della legge 7 luglio 2016, n. 122, che aveva introdotto nella legge 512/1999, il richiamo all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 20 ottobre 1990, n. 302, occorreva che “il soggetto leso, risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”; tuttavia, i rapporti delinquenziali, in questo caso, dovevano essere intesi come afferenti alla criminalità organizzata, non potendosi assimilare ai soggetti che intrattengono comunque rapporti con la criminalità organizzata, i c.d. “ ladri di polli ”, i quali, a stretto diritto, qualora caduti vittime della mafia, avrebbero diritto, anche loro, ad essere risarciti a tutti gli effetti.
Nella specie, tuttavia, in capo a , a cura della difesa del , non era stata Persona_1 Parte_1
neanche fornita la prova acclarata, che potesse essere stato almeno un “ ladro di polli ”; era stato, invece accampato un semplice “sospetto”, peraltro, ritenuto tale, dagli stessi collaboratori di giustizia che avevano perpetrato o avevano partecipato alla perpetrazione del suo omicidio, per il cui effetto, 9
era da ritenere aberrante, immaginare di negare i diritti alle vittime della criminalità organizzata, ed ai loro prossimi congiunti, sulla base di “sospetti”, peraltro orditi, da soggetti che si erano macchiati di quegli specifici delitti.
Il 6 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
A norma dell'art. 4 comma 1 L. 22/12/1999, n. 512 “ Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati :
a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
L'art. 4 comma 4 L.22/12/1999, n. 512 prevede che “Il diritto di accesso al non può essere CP_5
esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
L'art.
4-bis. L .22/12/1999, n. 512 prevede che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo .
E' evidente, quindi, che l'assenza della consumazione di reati di cui al comma 1. L. 22/12/1999, n.
512 anche da parte del soggetto deceduto per delitti di mafia costituisce condizione di accesso al fondo.
Con la L. n. 122 del 2016 è stato aggiunto alla L. n. 512 del 1999, art. 4, comma 3 l'inciso finale
"ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 10
2, lett. b)", così equiparando a decorrere dalla sua applicabilità i presupposti richiesti per l'accesso al
Fondo a quelli per la richiesta dei benefici di cui alla L. n. 302 del 1990.
Esaminate le fonti normative rilevanti (L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 2, lett. b, norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art.
2- quinquies convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186; L. 22 dicembre 1999, n.
512, art. 4, comma 3, istitutiva del Fondo di rotazione predetto, come modificato dalla L. 7 luglio
2016, n. 122, art. 15, comma 1, lett. c), (c.d. Legge Europea 2015-2016), va osservato che il requisito della estraneità agli ambienti malavitosi sussisteva ininterrottamente sin dall'entrata in vigore della L.
n. 302 del 1990, e nelle successive disposizioni relative alla materia in esame, ben prima dell'entrata in vigore della L. n. 122 del 2016.
Comunque a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 122 del 2016, antecedente alle citate delibere del 10 ottobre 2018, di diniego all'accesso al predetto fondo, era indiscutibile che il requisito della estraneità agli ambienti e rapporti delinquenziali del soggetto leso era requisito di accesso al fondo.
In definitiva l'art.
1.comma 2 lett. b ) L. 20/10/1990, n. 302 ha previsto che l'elargizione è concessa se il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
Orbene, nella specie, non risulta che lo , vittima dell'omicidio per il quale il Tribunale di Parte_2
Palermo ha emesso condanne di al pagamento di importi risarcitori a favore Controparte_6
degli appellati, abbia mai subito alcuno procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e occorre pure rilevare che manca la prova che facesse parte di ambienti malavitosi o che avesse rapporti delinquenziali.
In proposito non rileva che si affermi nelle sentenze che l'omicidio dello da parte del boss Parte_2
trovi causa nel compimento di furti di bestiame in una zona posta sotto la CP_6
"protezione" della famiglia mafiosa di San GI AT, trattandosi, a giudizio del Collegio, di un movente privo di sufficiente riscontro probatorio- a parte le propalazione del e non CP_6
risultando che lo abbia dei procedimenti penali per furto di bestiame, né tantomeno risulta Parte_2
che sia stato indiziato del compimento di detta attività delittuosa, prima del suo omicidio, e neppure 11
rileva che lo stesso abbia subito delle denunce penali per porto di armi abusivo del 26.1.1975 e per furto aggravato in concorso con il TE del 16.11.1979.Per quanto riguarda dette denunce manca la prova che lo stesso abbia patito, a seguito di sentenze passate in giudicato, delle condanne prima del suo omicidio. Inoltre non essendo stato neppure dedotto quali imputazioni siano state effettivamente ascritte allo , non appare inverosimile ritenere – in conformità Parte_2
alle difese degli appellati - che la denuncia di polizia a suo carico, risalente al 1975, afferente il porto abusivo di armi, si riferisca presumibilmente a un coltello,la cui detenzione era necessaria per una persona che praticava il mestiere di pastore, mentre per quanto riguarda l'altra denuncia riguardante un presunto furto che lo avrebbe perpetrato nel 1979, con la complicità del Parte_2
TE , appare altresì evidente che, in assenza della produzione del certificato penale di Per_4
quest'ultimo - che non può aver subito alcuna cancellatura a differenza di quello dello Per_1
– nonché della eventuale sentenza penale dalla quale risulti che lo era
[...] Persona_4
stato ritenuto responsabile del furto in oggetto, con la complicità del deceduto TE Per_1
, è da escludere che possa ritenersi che sussista la prova, quantomeno indiziaria, che
[...]
quest'ultimo apparteneva ad ambienti malavitosi.
In definitiva – contrariamente a quanto afferma l'appellante – è da escludere che la sola esistenza di sospetti, derivanti da denunce degli organi di P.G., a carico della vittima dei delitti in questione , possa costituire causa ostativa per la concessione del beneficio ai prossimi congiunti, non rilevandosi in che modo possa essere data la prova negativa del fatto che la vittima in questione fosse estranea ad ambienti delinquenziali.
Le suesposte considerazioni inducono a rigettare il proposto appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza relativamente agli appellati CP_2
(classe 1963), e e si liquidano in euro
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
5.000,00 per compenso professionale di avvocato .
Per quanto attiene agli appellati e ( classe 1988 ) , ammessi al Controparte_1 Parte_2
gratuito patrocinio, nessun provvedimento va adottato in questa sede relativamente alle spese di questo grado del giudizio, stante che, con separato provvedimento, si è proceduto alla liquidazione al loro difensore dei compensi professionali per la difesa espletata.
P.Q.M.
12
La Corte, rigetta l'appello proposto dal Controparte_3
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
(classe 1988), (classe 1963), e , avverso l'ordinanza Parte_2 Parte_4 Parte_3
resa in data 3/ 4 febbraio 2020 dal Tribunale di Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_2 Parte_2
(classe 1963), e delle spese di questo grado del giudizio che
[...] Parte_4 Parte_3
liquida in euro 5.000,00 per compenso professionale di avvocato .
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE