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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 507/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. RUGGERI C.F._1
IA appellante
CONTRO
Cont
, in persona del Ministro Controparte_1 tempore, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA appellato
Ogg: appello a ordinanza emessa in esito a procedimento ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Messina, Repert. n. 1588/2022 del
01/06/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso l'ordinanza decisoria Parte_1 di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina - definendo il giudizio promosso dal medesimo odierno appellante nei confronti del e della Gestione Controparte_1
Liquidatoria delle ex che Controparte_3 formulava richiesta di loro condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento trasfusionale che lo aveva riguardato, sfociati nella gravissima patologia di “cirrosi epatica”- ha condannato il Controparte_1
al pagamento della somma di € 343.051,00 oltre accessori
[...] come pure in motivazione specificato, detratto quanto già percepito e da percepire da a titolo di indennizzo Parte_1 ex artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992; ha rigettato la domanda del medesimo nei confronti della Gestione Liquidatoria delle ex della;
ha, infine, condannato il CP_3 Controparte_3
alle spese del presente giudizio. Controparte_1
Si è costituito il . CP_1
Dopo alcuni rinvii, anche per trattative di bonario componimento, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.9.25, da tenersi in modalità cartolare per verificare l'esito di esse.
In tale udienza le parti non hanno depositato note e la causa è rinviata al 13.11.25 ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, c.p.c.
Nessuna delle parti ha provveduto, ancora, al deposito di note.
All'esito, quindi, vista la regolare comunicazione delle ordinanze- con cui sono state fissate le citate udienze- e l'art. 127 ter, comma IV c.p.c. va ordinato che la causa sia cancellata dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
2
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente estensore dott. Vincenza Randazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 507/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. RUGGERI C.F._1
IA appellante
CONTRO
Cont
, in persona del Ministro Controparte_1 tempore, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA appellato
Ogg: appello a ordinanza emessa in esito a procedimento ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Messina, Repert. n. 1588/2022 del
01/06/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso l'ordinanza decisoria Parte_1 di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina - definendo il giudizio promosso dal medesimo odierno appellante nei confronti del e della Gestione Controparte_1
Liquidatoria delle ex che Controparte_3 formulava richiesta di loro condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento trasfusionale che lo aveva riguardato, sfociati nella gravissima patologia di “cirrosi epatica”- ha condannato il Controparte_1
al pagamento della somma di € 343.051,00 oltre accessori
[...] come pure in motivazione specificato, detratto quanto già percepito e da percepire da a titolo di indennizzo Parte_1 ex artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992; ha rigettato la domanda del medesimo nei confronti della Gestione Liquidatoria delle ex della;
ha, infine, condannato il CP_3 Controparte_3
alle spese del presente giudizio. Controparte_1
Si è costituito il . CP_1
Dopo alcuni rinvii, anche per trattative di bonario componimento, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.9.25, da tenersi in modalità cartolare per verificare l'esito di esse.
In tale udienza le parti non hanno depositato note e la causa è rinviata al 13.11.25 ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, c.p.c.
Nessuna delle parti ha provveduto, ancora, al deposito di note.
All'esito, quindi, vista la regolare comunicazione delle ordinanze- con cui sono state fissate le citate udienze- e l'art. 127 ter, comma IV c.p.c. va ordinato che la causa sia cancellata dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
2
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente estensore dott. Vincenza Randazzo
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