Ordinanza collegiale 26 settembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2025, proposto da
NC ME, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Mamoiada, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Zizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di TE e Comune di Fonni, non costituiti in giudizio;
nei confronti
NG CC e OS OC, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- della deliberazione della Giunta comunale di Mamoiada n. 34 del 23 aprile 2025, pubblicata all’albo pretorio comunale in data 24 aprile 2025, avente ad oggetto “ Copertura di 1 posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato ex cat. C approvazione schema di accordo tra il comune di TE e il comune di Mamoiada per lo scorrimento della graduatoria ”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare:
i) del verbale del 22 aprile 2025 di selezione della graduatoria del Comune di TE ivi menzionato e del verbale 23 aprile 2025 citato dalla delibera 34/2025;
ii) della nota del Comune di Mamoiada 17 giugno 2025 prot. 3731;
iii) dell'accordo stipulato in data 24 aprile 2025 tra il Comune di TE e il Comune di Mamoiada;
iv) “ove occorra”, della determinazione del Comune di Mamoiada 10 marzo 2025 n. 92 nella parte in cui prevede l’avviso per la copertura di un posto di “istruttore amministrativo”, anziché di “istruttore amministrativo-contabile”;
v) “ove occorra” del PIAO - Piano Integrato attività e organizzazione 2025-2027 - approvato con delibera della giunta comunale del Comune di Mamoiada 23 aprile 2025 n. 33, laddove nel piano assunzioni 2025 prevede come profilo professionale da coprire a tempo pieno (FT) mediante scorrimento graduatoria altri enti, “istruttore amministrativo” anziché “istruttore amministrativo contabile” (pag. 114);
per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra il Comune di Mamoiada e il controinteressato attinto dalla graduatoria del Comune di TE (allo stato non conosciuto);
per la declaratoria ex art. 116, c. 2, c.p.a. di illegittimità e/o annulla mento del differimento di risposta sull’istanza di accesso 16 maggio 2025, di cui alle note 9 giugno 2025 e 11 giugno 2025 e la condanna del Comune all’esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mamoiada;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con determinazione n. 92 del 10 marzo 2025 il Comune di Mamoiada approvava l’avviso “ di manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie concorsuali a tempo pieno e indeterminato approvare da altri enti per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, area istruttori (ex cat. C) ” (pagina 2 del documento n. 5 depositato dal ricorrente).
Al riguardo, per quanto rileva in questa sede, l’art. 38- bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Mamoiada prevede, in ordine di priorità, i seguenti criteri di scelta della graduatoria:
- perfetta equivalenza della professionalità richiesta;
- enti aventi sede nei Comuni più vicini;
- più recente formazione;
- graduatoria i cui candidati hanno riportato, tra titoli e prove, il maggior punteggio.
2. Il 12 marzo 2025 il signor NC ME inviava la manifestazione di interesse, essendosi collocato all’ottavo posto tra gli idonei non assunti della graduatoria provvisoria, approvata il 13 dicembre 2024, del concorso pubblico indetto dal Comune di Fonni per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro istruttori amministrativo-contabile (area degli istruttori di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali 2019-2021).
3. Alla procedura partecipavano anche altri cinque candidati, di cui tre con il medesimo profilo professionale del ricorrente di istruttore amministrativo-contabile (graduatorie dei Comuni di Irgoli, Arbus e Seulo) e due con profilo di istruttore amministrativo (graduatoria del Comune di TE).
4. Con determinazione n. 34 del 23 aprile 2025 l’amministrazione comunale, applicando il criterio prioritario della perfetta equivalenza della professionalità richiesta, sceglieva la graduatoria del Comune di TE.
5. Il 2 maggio 2025 il ricorrente chiedeva l’annullamento in autotutela della delibera e degli atti presupposti e consequenziali e, in data 16 maggio 2025, presentava al Comune di Mamoiada istanza di accesso agli atti.
6. Con il ricorso in esame il signor NC ME chiede, previa sospensione dell’efficacia e con vittoria delle spese, l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, lamentando:
1) quanto al criterio della perfetta equivalenza: violazione dell'art. 38- bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Mamoiada - eccesso di potere per contraddittorietà ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità e irrazionalità - violazione dei canoni dell’interpretazione letterale e logica - violazione degli artt. 1362 e ss c.c., dell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 3 c. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (indicato in ricorso al punto 2);
2) quanto ai criteri della vicinorietà e della prossimità temporale: violazione dell’art. 38- bis del regolamento del comune di Mamoiada sotto altro profilo - eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità e irrazionalità (indicato in ricorso al punto 3);
3) eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, buona fede e affidamento, divieto di disparità di trattamento (indicato in ricorso al punto 4);
4) illegittimità del PIAO e dell’avviso di interesse - violazione dell’art. 52, d.lgs 165/2001 e del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 16 novembre 2022 - eccesso di potere per contraddittorietà arbitrarietà, manifesta illogicità e irrazionalità, errore nei presupposti di fatto e di diritto - sviamento (indicato in ricorso al punto 5);
5) illegittimità derivata del contratto di lavoro stipulato attingendo dalla graduatoria di TE (indicato in ricorso al punto 6).
In tesi, inoltre, la corretta osservanza dei criteri di cui al citato art. 38- bis del regolamento comunale e dall’avviso approvato con determinazione 92/2025 avrebbe imposto all’amministrazione comunale di scegliere la graduatoria del Comune di Fonni e di assegnare il posto al ricorrente.
Parte ricorrente proponeva, infine, istanza ex art. 116, c. 2, c.p.a..
7. Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio il Comune di Mamoiada che, dopo aver eccepito l’inammissibilità del ricorso, ne chiedeva il rigetto nel merito, vinte le spese.
8. All’udienza camerale del 30 luglio 2025, con l’accordo delle parti, l’istanza cautelare veniva riunita al merito.
9. Quanto all’istanza ex art. 116, c. 2, c.p.a., con ordinanza n. 765 del 26 settembre 2025 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere.
10. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
11. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, sentiti per le parti i difensori come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e tale infondatezza esime il collegio dall’esaminare l’eccezione in rito formulata dall’amministrazione, atteso che è consolidato il principio in base al quale “ ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali ” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4279/2022)
2. Con il primo motivo di ricorso il signor NC ME sostiene, in estrema sintesi:
- la sopravvenuta inesistenza giuridica del profilo professionale di “istruttore amministrativo”, in quanto non menzionato dal CCNL del 16 novembre 2022, che prevede, in relazione all’Area degli Istruttori, il profilo professionale di “istruttore amministrativo-contabile”;
- la perfetta equivalenza, in ogni caso, tra i due profili professionali, desumibile dalla circostanza che il bando di concorso del Comune di Fonni (per “istruttore amministrativo-contabile”) prevede tutte le materie di esame del bando del Comune di TE (per “istruttore amministrativo”), oltre che il medesimo titolo di studio (diploma di scuola superiore di secondo grado). In generale, l’istruttore amministrativo-contabile avrebbe maggiori cognizioni rispetto alla (pregressa) figura dell’istruttore amministrativo semplice.
3. Il motivo non è fondato.
In primo luogo, il CCNL del 16 novembre 2022 introduce un nuovo sistema di classificazione, prevedendo, in relazione all’Area degli Istruttori, tra gli altri, il profilo professionale di “istruttore amministrativo-contabile”. Quest’ultimo, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non sostituisce il profilo di “istruttore amministrativo” relativo alla Categoria C del precedente CCNL del 31 maggio 1999 (il cui sistema di classificazione veniva confermato dal CCNL relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018). Invero, tale ultimo profilo viene espressamente indicato a mero titolo esemplificativo tra quelli riconducibili alla Categoria C, come si evince agevolmente dalla lettura del CCNL, secondo cui “ appartengono, ad esempio, alla categoria [C, n.d.r.] i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese ”, mentre il campo amministrativo e quello contabile vengono tenuti concettualmente separati: “ lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati ” (pagina 16 del documento n. 24 depositato dal ricorrente). Anche il profilo di “istruttore amministrativo-contabile” viene indicato nel CCNL del 16 novembre 2022 come esempio a chiarimento dei lavoratori appartenenti all’Area degli Istruttori e non viene menzionato tra i profili ad esaurimento a cui si applica quanto previsto dall’art. 13, c. 5 del CCNL (pagina 130 del documento n. 23 depositato dal ricorrente). Tale ultima disposizione, evocata da parte ricorrente a sostegno della propria tesi, disciplina i rapporti tra il sistema di classificazione del CCNL del 1999, incentrato sulle Categorie, e il sistema di classificazione del CCNL del 2022, incentrato su quattro Aree e infatti la Tabella B di trasposizione a pagina 122 del CCNL del 2022 riguarda esclusivamente Categorie e Aree e non profili professionali.
In secondo luogo, anche volendo accedere alla tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui il CCNL del 2022 avrebbe operato una formale assimilazione del profilo amministrativo e di quello contabile, osserva il Collegio che tale assimilazione deve essere valutata con riferimento ai singoli Istituti giuridici che vengono in rilievo anche alla luce dell’autonomia degli Enti locali, ben potendo questi ultimi, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, specificare il profilo necessario richiesto per i posti da ricoprire (T.A.R. Campania, sede Salerno, Sezione Terza, n. 525/2025) e parametrare il grado di sovrapponibilità di profili diversi ai fini dell’applicazione di determinate disposizioni.
Recente giurisprudenza ha, ad esempio, ritenuto rilevante l’assimilazione operata dal CCNL del 2022 in relazione alla diversa fattispecie di procedura interna di progressione verticale per funzionario amministrativo con specifico riferimento all’attribuzione del punteggio spettante per “ anzianità di profilo omogeneo ”, ritenendo legittimamente attribuito il punteggio per “istruttore contabile” (T.A.R. Campania, Sezione Seconda, n. 1008/2026): il grado di sovrapponibilità è qui costituito dalla “omogeneità” ai fini dell’attribuzione di un punteggio nell’ambito di una procedura interna di progressione verticale.
Nel diverso caso di specie, relativo all’utilizzo di graduatorie di altro Ente, il grado di sovrapponibilità è la “perfetta equivalenza”, criterio prioritario per la scelta della graduatoria. Invero, l’art. 38- bis del regolamento di Mamoiada individua, appunto quale criterio prioritario per la scelta della graduatoria, la “ perfetta equivalenza della professionalità richiesta ”, al fine di soddisfare le effettive e concrete esigenze dell’amministrazione, che l’avviso di manifestazione di interesse di cui si tratta individua nella specifica professionalità di “istruttore amministrativo”, dovendo la graduatoria concorsuale approvata da altra pubblica amministrazione “ essere riferita all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo area degli Istruttori ” (pagina 1 del documento n. 6 depositato dal ricorrente), non perfettamente equivalente alla professionalità di “istruttore amministrativo-contabile”.
A tale riguardo, osserva il Collegio che benché siano coincidenti l’area di inquadramento, il livello retributivo, il titolo di studio richiesto e la previsione, nel bando di Fonni, di tutte le materie d’esame previste dal bando di TE, le professionalità richieste per “istruttore-amministrativo” e “istruttore amministrativo-contabile”, sebbene in larga parte coincidenti, non sono comunque perfettamente equivalenti, come invece richiesto dal menzionato art. 38- bis , avendo il secondo una competenza specifica legata alla contabilità e ai connessi profili amministrativi e il primo una competenza amministrativa trasversale. Quanto alle materie oggetto di esame, è sufficiente osservare che i bandi di entrambi gli Enti locali prevedono comunque la valutazione delle specifiche attitudini in relazione alla professionalità ricercata (art. 9 del bando di TE, documento n. 25 depositato dal ricorrente e artt. 7 e 8 del bando di Fonni, documento n. 26 depositato dal ricorrente), dovendo pertanto le commissioni esaminatrici calibrare il contenuto concreto delle prove d’esame avendo a mente la professionalità richiesta dall’amministrazione.
4. L’infondatezza del primo motivo di impugnazione determina la non fondatezza nel merito del secondo e del terzo motivo, in quanto entrambi presupponenti la non applicabilità al caso di specie del criterio prioritario della perfetta equivalenza ai fini della scelta della graduatoria.
5. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta:
i) la non corretta applicazione da parte dell’amministrazione di quanto stabilito a pagina 114 del PIAO, che prevede, per l’anno 2025, l’assunzione di un “ex cat. C istruttore amministrativo” che non avrebbe “ inteso far risuscitare e protrarre per il futuro una figura ormai soppressa ” (pagina 12 del ricorso);
ii) l’illegittimità, in parte qua , del PIAO ove interpretato nel senso che escluderebbe il nuovo profilo di “istruttore amministrativo-contabile” istituito dal CCNL del 2022.
Il motivo non è fondato per le considerazioni sviluppate al precedente punto 3.
6. Quanto, infine, al quinto motivo di ricorso, relativo alla ritenuta illegittimità derivata dell’eventuale contratto di lavoro stipulato a seguito dell’utilizzo della graduatoria del Comune di TE, la non illegittimità, per i motivi dedotti in ricorso, della delibera 34/2025 e degli altri atti impugnati, comporta la non fondatezza del motivo.
7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
8. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
IL SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL SI | TI AR |
IL SEGRETARIO