Articolo 17 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 aprile 1979
Art. 17.
Ai sensi dell' articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 11.630.000.000.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979