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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/11/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3673 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/03/1978
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/09/1955, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato SEBASTIANO FABIO e dall'avvocato
NARDOTTO VIVIANA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio; Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
10.12.2005, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicenza atto 184 parte I anno 2005, disponendo la trasmissione della Sentenza ai fini dell'annotazione, alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo del giudizio che si riportano:
1. il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, Per_1
e alternanza delle frequentazioni con ciascun genitore. In particolare: continuerà a stare con il Per_1 padre i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato pomeriggio fino alla sera della domenica;
in ogni caso potrà stare con il padre ogniqualvolta ne manifesterà il desiderio e compatibilmente con i reciproci impegni;
2. durante le vacanze Natalizie e continuerà a vedere entrambi i genitori secondo gli accordi Per_2 che stabiliranno di volta in volta e sempre tenuto conto degli impegni scolastici di;
Per_1
3. durante le vacanze estive trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi
(da concordare ogni anno);
4. Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno pari ad € 400,00 mensili, Pt_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese sul conto corrente della identificato dal codice IBAN [...], nonché Pt_1 sostenendo il 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolate dal protocollo in uso presso questo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere;
di queste spese, quando anticipate dalla signora verranno fornite al signor le pezze giustificative alla fine di ogni mese, Pt_1 Pt_2 dovendo il Sig. rimborsarne la sua quota del 50% entro 15 giorni dalla richiesta. I coniugi si Pt_2 impegnano a confrontarsi in ordine alle spese più rilevanti anche al fine di poter programmare gli esborsi ed evitare per quanto possibile che l'uno anticipi la quota di spettanza dell'altro. Resta fermo l'obbligo dell'uno di mettere a disposizione dell'altro le pezze giustificative delle spese straordinarie sostenute.
5. Presso la casa familiare sita in Vicenza, frattanto ceduta come d'accordi dal signor alla Pt_2 signora giusto atto a firma Notaio Rep. n. 2185 e Racc. n. 1298 del 19.09.2025, Pt_1 Per_3 permarrà la collocazione e la residenza del figlio;
Per_1
6. La signora da atto che a seguito della predetta cessione nessuna ulteriore domanda a titolo Pt_1 di mantenimento, assegno divorzile, rimborso o pagamento in ragione di diritti sorti in conseguenza del rapporto di coniugio potrà ulteriormente essere vantata nei confronti del signor Pt_2
7. I coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione di quanto convenuto nel presente ricorso avranno regolato ogni rapporto economico patrimoniale sorto in pendenza di matrimonio e non avranno ulteriori reciproche pretese economiche a qualsiasi titolo.
8. I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in VICENZA (VI) in data 10/12/2005.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 09/01/2025, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 180/2025 pubblicata in data 07/03/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 6/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 180/2025 del 07/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre; -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Parte_2
in VICENZA (VI) il 10/12/2005 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui
[...] integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VICENZA (VI) al n. 184, parte I, anno 2005;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3673 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/03/1978
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/09/1955, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato SEBASTIANO FABIO e dall'avvocato
NARDOTTO VIVIANA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio; Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
10.12.2005, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicenza atto 184 parte I anno 2005, disponendo la trasmissione della Sentenza ai fini dell'annotazione, alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo del giudizio che si riportano:
1. il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, Per_1
e alternanza delle frequentazioni con ciascun genitore. In particolare: continuerà a stare con il Per_1 padre i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato pomeriggio fino alla sera della domenica;
in ogni caso potrà stare con il padre ogniqualvolta ne manifesterà il desiderio e compatibilmente con i reciproci impegni;
2. durante le vacanze Natalizie e continuerà a vedere entrambi i genitori secondo gli accordi Per_2 che stabiliranno di volta in volta e sempre tenuto conto degli impegni scolastici di;
Per_1
3. durante le vacanze estive trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi
(da concordare ogni anno);
4. Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno pari ad € 400,00 mensili, Pt_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese sul conto corrente della identificato dal codice IBAN [...], nonché Pt_1 sostenendo il 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolate dal protocollo in uso presso questo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere;
di queste spese, quando anticipate dalla signora verranno fornite al signor le pezze giustificative alla fine di ogni mese, Pt_1 Pt_2 dovendo il Sig. rimborsarne la sua quota del 50% entro 15 giorni dalla richiesta. I coniugi si Pt_2 impegnano a confrontarsi in ordine alle spese più rilevanti anche al fine di poter programmare gli esborsi ed evitare per quanto possibile che l'uno anticipi la quota di spettanza dell'altro. Resta fermo l'obbligo dell'uno di mettere a disposizione dell'altro le pezze giustificative delle spese straordinarie sostenute.
5. Presso la casa familiare sita in Vicenza, frattanto ceduta come d'accordi dal signor alla Pt_2 signora giusto atto a firma Notaio Rep. n. 2185 e Racc. n. 1298 del 19.09.2025, Pt_1 Per_3 permarrà la collocazione e la residenza del figlio;
Per_1
6. La signora da atto che a seguito della predetta cessione nessuna ulteriore domanda a titolo Pt_1 di mantenimento, assegno divorzile, rimborso o pagamento in ragione di diritti sorti in conseguenza del rapporto di coniugio potrà ulteriormente essere vantata nei confronti del signor Pt_2
7. I coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione di quanto convenuto nel presente ricorso avranno regolato ogni rapporto economico patrimoniale sorto in pendenza di matrimonio e non avranno ulteriori reciproche pretese economiche a qualsiasi titolo.
8. I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in VICENZA (VI) in data 10/12/2005.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 09/01/2025, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 180/2025 pubblicata in data 07/03/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 6/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 180/2025 del 07/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre; -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Parte_2
in VICENZA (VI) il 10/12/2005 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui
[...] integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VICENZA (VI) al n. 184, parte I, anno 2005;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello