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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8346 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 16042 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 ritenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025
TRA
con gli Avv.ti Alfredo Parte_1
ZO, ER RO, SO NI e MA PI IR
Attore
E
con l'Avv. Cosimo Stefanelli CP_1
Convenuta OGGETTO: Violazione diritto di sincronizzazione
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 12.03.2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
conveniva, innanzi a questo Tribunale, rassegnando le
[...] CP_1
seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare le illiceità dell'utilizzazione delle opere/fonogrammi musicali
“Canopy” e “Off” sincronizzate, riprodotte e pubblicate con i filmati promo-pubblicitari di CP_1
[...
così come contestata con il presente atto e costituente violazione dei diritti di utilizzazione
economica spettanti in via esclusiva alla società concludente e, quindi
- inibire alla in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con sede CP_1
legale in PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15 - 00144 ROMA (RM) P.iva , ogni ulteriore P.IVA_1
utilizzazione, nelle forme qui contestate, delle opere/fonogrammi musicali “Canopy” e “Off”
dell'esponente;
- condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con CP_1
sede legale in PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15 - 00144 ROMA (RM) P.iva al P.IVA_1
risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura di 25.000,00 Euro, o di altra somma che
sarà accertata in corso di causa anche in via di equità o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'illecito al saldo effettivo;
- ordinare la pubblicazione per estratto della emananda sentenza, a cura e spese della
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con sede legale in PIAZZALE CP_1
LUIGI STURZO N. 15 - 00144 ROMA (RM) P.iva ex artt. 120 c.p.c. e 166 LDA, sui P.IVA_1
quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e sul periodico “ , ovvero su Controparte_2
altri giornali, con fissazione del termine di cui al capoverso del precitato art. 120 c.p.c.;
- disporre, ex art. 163 n. 2 LDA, a carico della in persona del proprio legale CP_1
rappresentante pro tempore con sede legale in PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15 - 00144 ROMA (RM)
P.iva , la fissazione di una penale, nella misura di Euro 1.000,00 a favore dell'attrice, P.IVA_1
o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza
dell'emananda sentenza o per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa.
2 Si costituiva in giudizio che, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva CP_1
Cont in favore della società . realizzatrice dei video Controparte_3
pubblicati sui propri canali Youtube, resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
La causa, all'udienza del 18.01.2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.03.2025, con l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'udienza del 12.03.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ha dedotto la società attrice:
• di aver creato, a partire dagli anni '90, un proprio e peculiare genere all'interno del panorama musicale Newage con l'etichetta discografica “Cybertracks Records” di propria esclusiva proprietà (cfr. CD “Flight” e “Impact” doc. n. 1 a) e doc. n. 1 b)), che,
in assenza di un cantato, lo ha reso un genere musicale ideale anche per l'utilizzo nell'ambito della sonorizzazione professionale;
• di essere proprietaria dei supporti fonografici o Compact Disc “Impact”, su cui è fissata l'opera “Off” corrispondente alla traccia n.7 e “Flight” su cui è fissata l'opera
“Canopy” corrispondente alla traccia n.6;
• di essere titolare dei diritti di produttore fonografico di cui agli artt. 72ss LDA, in quanto produttore originario dei brani in questione, in seguito al semplice esercizio dell'attività di fissazione dei suoni sopra un corpus mechanicum (art. 99 bis LDA);
• di essere altresì titolare dei diritti di utilizzazione economica, ivi compreso il diritto di sincronizzazione pubblicitaria;
• di avere constatato, nel giugno del 2015, che su diversi canali Youtube, compreso quello della risultavano pubblicati fin dal 2009 diversi contenuti Controparte_1
audiovisivi istituzionali e promozionali dai titoli "Micro Trator - Barbieri",
“ per l'opera “Canopy” e “ ” per l'opera Parte_2 Parte_3
Par
“ ) (cfr. doc. da 5 a 15 del fascicolo di parte attrice);
• che l'attività della convenuta, ancora in essere nel 2023, nonostante diverse contestazioni svolte, integrava illecita sincronizzazione delle opere “Canopy” e “Off”
3 con i suddetti audiovisivi promozionali dei prodotti della e, a causa di tale CP_1
illegittima attività, ha agito con l'odierno procedimento per il risarcimento di tutti i danni patiti.
3. Eccezioni preliminari.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta in quanto, al di là di chi materialmente abbia realizzato le opere in contestazione, non è stata data la prova della titolarità in capo alla che ha materialmente pubblicato le opere, del CP_1
possesso del diritto di sincronizzazione, anche con una licenza.
4. Merito
Nel merito, la domanda è fondata.
Osserva il Collegio che la lite ha ad oggetto la violazione del diritto, di natura autorale, di sincronizzazione di un'opera musicale. In particolare, l'attività di sincronizzazione consiste nell'abbinamento di un brano musicale con una sequenza di immagini, siano esse in movimento o fisse, al fine di creare un'opera audiovisiva, come ad esempio un telefilm, uno spot pubblicitario,
un'opera cinematografica (cfr Trib. Forlì, 8 settembre 1992, Trib. Roma, 15 marzo 2001, Trib.
Roma, ord. 23 gennaio 2008).
Tale modalità di sfruttamento dell'opera musicale non trova specifica menzione nella l.a.
Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno annoverato la sincronizzazione tra le facoltà esclusive riconosciute all'autore dall'art. 12 l.a. che attribuisce a quest'ultimo il diritto di utilizzare economicamente la propria creazione “in ogni forma e modo, originale e derivato” (v. App. Roma,
25 febbraio 2013, Trib. Milano, 19 luglio 2010).
Al riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29811 /2017, ha affermato che “la
“sincronizzazione” è una modalità di utilizzazione di un'opera musicale o di un fonogramma che
consiste nell'abbinamento di queste con altri e diversi prodotti (generalmente audiovisivi): opere
cinematografiche ed assimilate, telefilm, spot pubblicitari o promozionali, ecc. L'opera musicale
non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita - e
talvolta manipolata - in un diverso prodotto costituito, a seconda dei casi, da pellicole o opere
cinematografiche ed assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari,
sceneggiati televisivi ed altre simili realizzazioni sonore ed audiovisive. Vengono pertanto in
4 evidenza, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento
dell'opera musicale, diritti tutti riservati all'autore dagli artt. 12 (“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma
e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei
diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.”), 13 (“Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto
la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte
dell'opera, in qualunque modo o forma”), 18 (“Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le
forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista nell'art.
4. L'autore
ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre
nell'opera qualsiasi modificazione.”), 61 (“1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare
l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la
tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari
dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al
pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.”) LDA”.
L'opera realizzata con la “sincronizzazione”, pertanto, potrebbe risultare incompatibile o in contrasto con il significato originale del brano musicale e conseguentemente compromettere il diritto morale dell'autore dell'opera. Per tali ragioni l'attività di sincronizzazione “rientra
nell'ambito delle facoltà esclusive dell'autore della composizione stessa, ai sensi dell'art. 12,
secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce
violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA.”.
Ciò premesso, l'attrice ha correttamente adempiuto al proprio onere della prova,
dimostrando la propria titolarità del diritto di utilizzazione economica, attese le produzioni documentali riguardanti le licenze SIAE dei CD “Impact”, su cui è fissata l'opera “Off” e “Flight”, su cui è fissata l'opera “Canopy” oltreché la produzione dei CD fisici ed allegando l'assenza di qualsivoglia licenza in capo alla convenuta.
5 Va dunque accolta la domanda attrice e disposta anche l'inibitoria, assistita da penale di €
300,00 per ogni violazione o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a partire dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione dello stesso, nei confronti della convenuta.
Andrà accolta anche la domanda di risarcimento del danno.
Al riguardo, ai fini della sua quantificazione, si ritiene corretto ricorrere al criterio necessariamente equitativo ex art. 1226 cod. civ. e sarà utilizzato, quale parametro di valutazione,
il prezzo del consenso, ossia l'importo che la titolare avrebbe verosimilmente richiesto per consentire alla convenuta di utilizzare l'opera musicale nelle proprie pubblicità commerciali.
Parte attrice, con la produzione di diverse fatture relative alla licenza concessa per l'utilizzazione delle proprie opere musicali (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione), ha dimostrato che le viene corrisposto un corrispettivo che va da un minimo annuo pari a € 1.550,00 ad un massimo di € 3.000,00.
Considerato che la pubblicazione dei video sul canale Youtube di parte convenuta è
avvenuta dal 2009 e permane tutt'oggi, il Collegio reputa congruo liquidare a titolo di risarcimento dei danni ed in via equitativa una somma all'attualità pari ad € 28.800,00 (€ 1.800,00 x 16 anni).
Considerato che con la presente pronuncia il credito di valore si tramuta in credito di valuta sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Infine, la richiesta di pubblicazione della presente sentenza non può essere accolta trattandosi di misura eccessivamente afflittiva e giacché l'inibitoria costituisce misura sufficiente ad assicurare la tutela delle prerogative di parte attrice, considerando anche che la diffusione dei video è avvenuta unicamente tramite il canale Youtube di parte convenuta avente una ridotta visibilità.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
6 - accoglie la domanda proposta da Parte_1
per l'effetto accerta e dichiara la violazione del diritto di utilizzazione economica,
[...]
di titolarità di sui brani musicali Parte_1
“Canopy” e “Off” per illecita sincronizzazione degli stessi da parte della convenuta CP_1
- inibisce al ogni ulteriore utilizzazione delle opere musicali “Canopy” e “Off”; CP_1
- fissa una penale di € 300,00 per ogni giorno di violazione o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a partire dal quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno liquidato nella somma di € 28.800,00,
oltre interessi come precisato in motivazione
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da CP_1 [...]
che liquida in complessivi € 5.000,00 per Parte_1
compenso professionale, oltre € 264,00 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 16042 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 ritenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025
TRA
con gli Avv.ti Alfredo Parte_1
ZO, ER RO, SO NI e MA PI IR
Attore
E
con l'Avv. Cosimo Stefanelli CP_1
Convenuta OGGETTO: Violazione diritto di sincronizzazione
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 12.03.2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
conveniva, innanzi a questo Tribunale, rassegnando le
[...] CP_1
seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare le illiceità dell'utilizzazione delle opere/fonogrammi musicali
“Canopy” e “Off” sincronizzate, riprodotte e pubblicate con i filmati promo-pubblicitari di CP_1
[...
così come contestata con il presente atto e costituente violazione dei diritti di utilizzazione
economica spettanti in via esclusiva alla società concludente e, quindi
- inibire alla in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con sede CP_1
legale in PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15 - 00144 ROMA (RM) P.iva , ogni ulteriore P.IVA_1
utilizzazione, nelle forme qui contestate, delle opere/fonogrammi musicali “Canopy” e “Off”
dell'esponente;
- condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con CP_1
sede legale in PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15 - 00144 ROMA (RM) P.iva al P.IVA_1
risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura di 25.000,00 Euro, o di altra somma che
sarà accertata in corso di causa anche in via di equità o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'illecito al saldo effettivo;
- ordinare la pubblicazione per estratto della emananda sentenza, a cura e spese della
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con sede legale in PIAZZALE CP_1
LUIGI STURZO N. 15 - 00144 ROMA (RM) P.iva ex artt. 120 c.p.c. e 166 LDA, sui P.IVA_1
quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e sul periodico “ , ovvero su Controparte_2
altri giornali, con fissazione del termine di cui al capoverso del precitato art. 120 c.p.c.;
- disporre, ex art. 163 n. 2 LDA, a carico della in persona del proprio legale CP_1
rappresentante pro tempore con sede legale in PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15 - 00144 ROMA (RM)
P.iva , la fissazione di una penale, nella misura di Euro 1.000,00 a favore dell'attrice, P.IVA_1
o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza
dell'emananda sentenza o per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa.
2 Si costituiva in giudizio che, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva CP_1
Cont in favore della società . realizzatrice dei video Controparte_3
pubblicati sui propri canali Youtube, resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
La causa, all'udienza del 18.01.2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.03.2025, con l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'udienza del 12.03.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ha dedotto la società attrice:
• di aver creato, a partire dagli anni '90, un proprio e peculiare genere all'interno del panorama musicale Newage con l'etichetta discografica “Cybertracks Records” di propria esclusiva proprietà (cfr. CD “Flight” e “Impact” doc. n. 1 a) e doc. n. 1 b)), che,
in assenza di un cantato, lo ha reso un genere musicale ideale anche per l'utilizzo nell'ambito della sonorizzazione professionale;
• di essere proprietaria dei supporti fonografici o Compact Disc “Impact”, su cui è fissata l'opera “Off” corrispondente alla traccia n.7 e “Flight” su cui è fissata l'opera
“Canopy” corrispondente alla traccia n.6;
• di essere titolare dei diritti di produttore fonografico di cui agli artt. 72ss LDA, in quanto produttore originario dei brani in questione, in seguito al semplice esercizio dell'attività di fissazione dei suoni sopra un corpus mechanicum (art. 99 bis LDA);
• di essere altresì titolare dei diritti di utilizzazione economica, ivi compreso il diritto di sincronizzazione pubblicitaria;
• di avere constatato, nel giugno del 2015, che su diversi canali Youtube, compreso quello della risultavano pubblicati fin dal 2009 diversi contenuti Controparte_1
audiovisivi istituzionali e promozionali dai titoli "Micro Trator - Barbieri",
“ per l'opera “Canopy” e “ ” per l'opera Parte_2 Parte_3
Par
“ ) (cfr. doc. da 5 a 15 del fascicolo di parte attrice);
• che l'attività della convenuta, ancora in essere nel 2023, nonostante diverse contestazioni svolte, integrava illecita sincronizzazione delle opere “Canopy” e “Off”
3 con i suddetti audiovisivi promozionali dei prodotti della e, a causa di tale CP_1
illegittima attività, ha agito con l'odierno procedimento per il risarcimento di tutti i danni patiti.
3. Eccezioni preliminari.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta in quanto, al di là di chi materialmente abbia realizzato le opere in contestazione, non è stata data la prova della titolarità in capo alla che ha materialmente pubblicato le opere, del CP_1
possesso del diritto di sincronizzazione, anche con una licenza.
4. Merito
Nel merito, la domanda è fondata.
Osserva il Collegio che la lite ha ad oggetto la violazione del diritto, di natura autorale, di sincronizzazione di un'opera musicale. In particolare, l'attività di sincronizzazione consiste nell'abbinamento di un brano musicale con una sequenza di immagini, siano esse in movimento o fisse, al fine di creare un'opera audiovisiva, come ad esempio un telefilm, uno spot pubblicitario,
un'opera cinematografica (cfr Trib. Forlì, 8 settembre 1992, Trib. Roma, 15 marzo 2001, Trib.
Roma, ord. 23 gennaio 2008).
Tale modalità di sfruttamento dell'opera musicale non trova specifica menzione nella l.a.
Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno annoverato la sincronizzazione tra le facoltà esclusive riconosciute all'autore dall'art. 12 l.a. che attribuisce a quest'ultimo il diritto di utilizzare economicamente la propria creazione “in ogni forma e modo, originale e derivato” (v. App. Roma,
25 febbraio 2013, Trib. Milano, 19 luglio 2010).
Al riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29811 /2017, ha affermato che “la
“sincronizzazione” è una modalità di utilizzazione di un'opera musicale o di un fonogramma che
consiste nell'abbinamento di queste con altri e diversi prodotti (generalmente audiovisivi): opere
cinematografiche ed assimilate, telefilm, spot pubblicitari o promozionali, ecc. L'opera musicale
non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita - e
talvolta manipolata - in un diverso prodotto costituito, a seconda dei casi, da pellicole o opere
cinematografiche ed assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari,
sceneggiati televisivi ed altre simili realizzazioni sonore ed audiovisive. Vengono pertanto in
4 evidenza, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento
dell'opera musicale, diritti tutti riservati all'autore dagli artt. 12 (“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma
e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei
diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.”), 13 (“Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto
la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte
dell'opera, in qualunque modo o forma”), 18 (“Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le
forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista nell'art.
4. L'autore
ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre
nell'opera qualsiasi modificazione.”), 61 (“1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare
l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la
tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari
dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al
pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.”) LDA”.
L'opera realizzata con la “sincronizzazione”, pertanto, potrebbe risultare incompatibile o in contrasto con il significato originale del brano musicale e conseguentemente compromettere il diritto morale dell'autore dell'opera. Per tali ragioni l'attività di sincronizzazione “rientra
nell'ambito delle facoltà esclusive dell'autore della composizione stessa, ai sensi dell'art. 12,
secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce
violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA.”.
Ciò premesso, l'attrice ha correttamente adempiuto al proprio onere della prova,
dimostrando la propria titolarità del diritto di utilizzazione economica, attese le produzioni documentali riguardanti le licenze SIAE dei CD “Impact”, su cui è fissata l'opera “Off” e “Flight”, su cui è fissata l'opera “Canopy” oltreché la produzione dei CD fisici ed allegando l'assenza di qualsivoglia licenza in capo alla convenuta.
5 Va dunque accolta la domanda attrice e disposta anche l'inibitoria, assistita da penale di €
300,00 per ogni violazione o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a partire dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione dello stesso, nei confronti della convenuta.
Andrà accolta anche la domanda di risarcimento del danno.
Al riguardo, ai fini della sua quantificazione, si ritiene corretto ricorrere al criterio necessariamente equitativo ex art. 1226 cod. civ. e sarà utilizzato, quale parametro di valutazione,
il prezzo del consenso, ossia l'importo che la titolare avrebbe verosimilmente richiesto per consentire alla convenuta di utilizzare l'opera musicale nelle proprie pubblicità commerciali.
Parte attrice, con la produzione di diverse fatture relative alla licenza concessa per l'utilizzazione delle proprie opere musicali (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione), ha dimostrato che le viene corrisposto un corrispettivo che va da un minimo annuo pari a € 1.550,00 ad un massimo di € 3.000,00.
Considerato che la pubblicazione dei video sul canale Youtube di parte convenuta è
avvenuta dal 2009 e permane tutt'oggi, il Collegio reputa congruo liquidare a titolo di risarcimento dei danni ed in via equitativa una somma all'attualità pari ad € 28.800,00 (€ 1.800,00 x 16 anni).
Considerato che con la presente pronuncia il credito di valore si tramuta in credito di valuta sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Infine, la richiesta di pubblicazione della presente sentenza non può essere accolta trattandosi di misura eccessivamente afflittiva e giacché l'inibitoria costituisce misura sufficiente ad assicurare la tutela delle prerogative di parte attrice, considerando anche che la diffusione dei video è avvenuta unicamente tramite il canale Youtube di parte convenuta avente una ridotta visibilità.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
6 - accoglie la domanda proposta da Parte_1
per l'effetto accerta e dichiara la violazione del diritto di utilizzazione economica,
[...]
di titolarità di sui brani musicali Parte_1
“Canopy” e “Off” per illecita sincronizzazione degli stessi da parte della convenuta CP_1
- inibisce al ogni ulteriore utilizzazione delle opere musicali “Canopy” e “Off”; CP_1
- fissa una penale di € 300,00 per ogni giorno di violazione o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a partire dal quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno liquidato nella somma di € 28.800,00,
oltre interessi come precisato in motivazione
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da CP_1 [...]
che liquida in complessivi € 5.000,00 per Parte_1
compenso professionale, oltre € 264,00 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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