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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 393 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Allegrini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Allegrini, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 12/06/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12/06/2010 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Controparte_1
del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2010, numero 42, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Confermare l'affidamento condiviso del figlio secondo le modalità Per_1 di cui al verbale di separazione omologato, con domicilio prevalente preso
l'abitazione della madre.
Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo
Pag. 2 di 3 da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio . Per_1
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati sulle questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il Sig. avrà diritto a tenere con se il figlio due/tre CP_1 Per_1 pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30.
Nei fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato fino a domenica sera ovvero, previo accordo, fino al lunedì mattina, accompagnando a scuola il minore.
Per quanto concerne le ferie estive il minore potrà restare una settimana consecutiva con ciascuno dei genitori;
quanto alle vacanze natalizie stessa alternanza prevista nel verbale di separazione ovvero, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Circa le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno di anno in anno la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
2) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
mensilmente la somma globale di € 300,00 (euro trecento), a titolo Parte_1 di concorso spese per il mantenimento del figlio . Per_1
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto attraverso assegno bancario.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
3) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto di non vantare diritto al mantenimento personale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 393 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Allegrini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Allegrini, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 12/06/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12/06/2010 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Controparte_1
del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2010, numero 42, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Confermare l'affidamento condiviso del figlio secondo le modalità Per_1 di cui al verbale di separazione omologato, con domicilio prevalente preso
l'abitazione della madre.
Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo
Pag. 2 di 3 da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio . Per_1
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati sulle questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il Sig. avrà diritto a tenere con se il figlio due/tre CP_1 Per_1 pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30.
Nei fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato fino a domenica sera ovvero, previo accordo, fino al lunedì mattina, accompagnando a scuola il minore.
Per quanto concerne le ferie estive il minore potrà restare una settimana consecutiva con ciascuno dei genitori;
quanto alle vacanze natalizie stessa alternanza prevista nel verbale di separazione ovvero, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Circa le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno di anno in anno la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
2) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
mensilmente la somma globale di € 300,00 (euro trecento), a titolo Parte_1 di concorso spese per il mantenimento del figlio . Per_1
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto attraverso assegno bancario.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
3) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto di non vantare diritto al mantenimento personale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3