Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 38
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese tributarie e delle sanzioni e interessi

    L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentato la regolare notifica delle cartelle e plurimi atti di interruzione della prescrizione, tra cui un'istanza di rateizzazione presentata nel 2019 e revocata nel 2022. I crediti erariali hanno un termine di prescrizione di 10 anni, pertanto le pretese non sono prescritte. Inoltre, l'ultimo pagamento è stato effettuato nel 2020 e l'intimazione è avvenuta nel 2025, quindi non sono decorsi 5 anni.

  • Rigettato
    Ricalcolo degli importi a seguito di sentenza definitiva

    La questione del ricalcolo degli importi avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/92. In questa sede non può essere esaminata, essendo il debito integralmente consolidato per mancata impugnazione. In ogni caso, la sentenza citata riconosce un credito d'imposta per il 2015, non per gli anni oggetto del presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 38
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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