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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/07/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.773/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.773/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Umberto DI PRIMIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti al corso Marrucino n.145, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
1 e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Costanzo DEL VECCHIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Pescasseroli n.62, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 11 settembre 2005 in OR RU (PE), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 30 giugno 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 2 maggio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge, in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne e avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR RU (PE) a margine dell'Atto n.47 – Parte II – Serie A – Anno 2005).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 luglio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.773/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Umberto DI PRIMIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti al corso Marrucino n.145, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
1 e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Costanzo DEL VECCHIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Pescasseroli n.62, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 11 settembre 2005 in OR RU (PE), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 30 giugno 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 2 maggio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge, in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne e avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR RU (PE) a margine dell'Atto n.47 – Parte II – Serie A – Anno 2005).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 luglio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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