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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott.ssa Caterina Rizzotto, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4631/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 615 e 616 c.p.c. proposta da
, c.f. , nato a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
07.08.1962, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Pirro, c.f. ; C.F._2
parte attrice contro
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Panasiti (c.f. ); C.F._3
convenuto e contro
, c.f. in persona del legale Controparte_2 C.F._4
rappresentante pro tempore;
convenuta terza IG
CONCLUSIONI (cfr. note scritte depositate il 30.4.2025 e il 4.5.2025) per parte attrice:
“In relazione alle cartelle esattoriali aventi n. 06820110364498465000, n. 06820110414257816000,
n. 06820110444657900000, n. 06820120195673124000, n. 06820120240657224000, n.
06820130172510847000, n. 06820130222551521000, n. 06820140092805681000, n.
06820140104711204000, n. 06820150012131000000, n. 06820150021529353000, aventi natura tributaria, si aderisce all'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata da controparte e si chiede all'On.le Giudicante adito termine per la riassunzione della causa avanti il Giudice competente, individuato nella Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano” per parte convenuta : Controparte_1
1 “Ritenuto impugnativamente tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa si prende atto dell'adesione di controparte all'eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle n. 06820110364498465000, n.06820110414257816000, n. 06820110444657900000, n.
06820120195673124000, n. 06820120240657224000, n. 06820130172510847000, n.
06820130222551521000, n. 06820140092805681000, n. 06820140104711204000, n.
06820150012131000000, n. 06820150021529353000.
Si insiste, sempre in via preliminare, nell'eccezione di incompetenza per valore del presente giudizio atteso che, all'esito della declaratoria di difetto di giurisdizione, residuerebbe soltanto la cartella n.
06820150071558909000. Atteso che tale cartella è di valore inferiore ad € 10.000 la competenza è del Giudice di Pace competente per territorio.
Si insiste comunque nel rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato il sig. Parte_1
ha introdotto la fase di merito relativa all'opposizione ex artt. 615 comma 2 c.p.c. e 72 bis
[...]
D.P.R. 602/19731 proposta contro l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n.
06884202300011113/001 a lui notificato da in data 20 ottobre Controparte_1
2023 (doc. 2 conv.).
L'attore ha chiesto accertarsi la prescrizione quinquennale dei crediti, anche per interessi e sanzioni, oggetto delle cartelle di seguito elencate:
1) cartella n. 06820110364498465000, notificata in data 11.10.2013, relativa a tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, anno di imposta 2011, importo € 303,56;
2) cartella n. 06820110414257816000, notificata in data 26.08.2013, relativa a diritto annuale RA di ER (oltre ad interessi e sanzioni), anno di imposta 2009, importo € 155,44;
3) cartella n. 06820110444657900000, notificata in data 16.10.2013, relativa a tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, anno di imposta 2010, importo € 308,47;
4) cartella n. 06820120195673124000, notificata in data 16.10.2013, relativa a diritto annuale RA di ER (oltre ad interessi e sanzioni), anno di imposta 2010, importo € 160,33;
5) cartella n. 06820120240657224000, notificata in data 04.07.2013, relativa a ritenute addizionale regionale IR, ritenute IR (oltre ad interessi e sanzioni), anno di imposta 2009, importo €
3.223,57;
6) cartella n. 06820130172510847000, notificata in data 27.01.2014, relativa a diritto annuale RA di ER, anno di imposta 2011, importo € 158,63;
7) cartella n. 06820130222551521000, notificata in data 06.06.2014, relativa a ritenute addizionale comunale IR, ritenute addizionale regionale IR, ritenute IR (oltre ad interessi e sanzioni), anno di imposta 2010, importo € 5.162,25;
8) cartella n. 06820140092805681000, notificata in data 20.01.2015, relativa a diritto annuale RA di ER, anno di imposta 2012, importo € 153,41;
9) cartella n. 06820140104711204000, notificata in data 03.12.2014, relativa a ritenute addizionale comunale IR, ritenute addizionale regionale IR, ritenute IR (oltre ad interessi e sanzioni), anno di imposta 2010/2011, importo € 29.465,85;
10) cartella n. 06820150012131000000, notificata in data 26.03.2015, relativa ad AP (oltre ad interessi e sanzioni), anno di imposta 2010, importo € 1.236,03;
11) cartella n. 06820150021529353000, notificata in data 26.03.2015, relativa ad AP (oltre ad interessi e sanzioni), anno di imposta 2011, importo € 2.633,15;
12) cartella n. 06820150071558909000, notificata in data 31.10.2015, relativa a recupero spese Legge
689/81 azienda sanitaria locale (oltre ad interessi e sanzioni), anno di imposta 2008, importo €
3.178,32.
In particolare ha allegato di aver ricevuto quale atto interruttivo della prescrizione solamente l'avviso di intimazione n. 06820229003500661000 (con notifica in data 24 dicembre 2022 -doc. 5 conv.-) e ha dedotto che la prescrizione sarebbe maturata prima di tale notifica. Infatti ha contestato la validità della notifica dell'intimazione di pagamento del 22 febbraio 2017 (doc. 22 conv.), perchè la documentazione non sarebbe univocamente riconducibile all'atto notificato e difetterebbe la firma del notificante.
Si è costituita ritualmente nel presente giudizio ed ha eccepito in Controparte_1 via principale il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa a pretese tributarie e nel merito la regolarità della notificazione di tutte le cartelle, oltre che dell'atto interruttivo del 7 novembre 2014, notificato per posta e consegnato al portiere dello stabile (preavviso di iscrizione ipotecaria n.
06876201400003762000 -all.21-), idoneo ad interrompere la prescrizione delle prime sei cartelle, e dell'atto del 22 febbraio 2017, valevole per tutte le cartelle. Ha dedotto altresì l'operare della causa speciale di sospensione della prescrizione dei termini per effetto delle disposizioni emergenziali.
Quanto alla residua cartella per la quale sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, cartella n. 06820150071558909000, ha contestato la fondatezza della avversaria prospettazione chiedendo il rigetto della domanda attorea per le ragioni diffusamente spiegate in comparsa di costituzione e risposta.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata rilevata l'omessa integrazione del contraddittorio con il terzo NO . Controparte_2
La difesa di parte attrice ha tempestivamente provveduto alla notifica di atto di citazione nei suoi confronti.
Può pertanto in questa sede dichiararsi la contumacia della terza IG.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 parte attrice ha aderito alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle da n. 1 a n. 11. Contr Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 parte convenuta ha altresì sollecitato il rilievo ufficioso dell'incompetenza per materia a favore del Giudice di Pace in ordine alla cartella n. 12. All'udienza di prima comparizione, rinviata per consentire l'integrazione del contraddittorio, verificata la regolarità dell'integrazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata all'udienza del 9 maggio 2025 per gli incombenti ex art. 281 quinquies c.p.c. con rinuncia ai termini per scritti finali da parte dei difensori.
La presente sentenza viene depositata in data 2 giugno 2025, ossia entro il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda di accertamento della prescrizione in ordine alle cartelle nn. 1-11.
Come riconosciuto anche dalle parti, ove l'esecuzione riguardi crediti tributari, la cognizione sulle opposizioni si declina sulla base dei seguenti principi: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs.
3 n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella
o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"
(Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822).
Ciò premesso, appare evidente l'assenza del presupposto processuale per la delibazione della domanda di accertamento della prescrizione che l'attore assume come maturata dopo la notificazione delle cartelle nn.
1 -11 ma prima della notificazione dell'intimazione notificata il 14 dicembre 2022, poichè trattasi di fatto estintivo in tesi maturato prima della notifica dell'atto esecutivo.
Limitatamente a tali cartelle deve dunque dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano.
2. L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione con riferimento alla cartella n. 12.
Va rilevato in proposito che il difetto di competenza è stato tardivamente rilevato dalla difesa di e non è stato oggetto di rilievo ufficioso all'udienza di prima comparizione, talchè è CP_3 irrimediabilmente preclusa la disamina della relativa questione.
Nel merito, in ragione della genericità delle allegazioni in merito al tipo di prestazione oggetto di recupero, del mancato deposito di copia della cartella n. 12 e dell'assenza di contestazioni specifiche, si presuppone come sussistente la giurisdizione ordinaria e come correttamente individuato il termine di prescrizione quinquennale di tutte le voci di credito portate dalla cartella n. 12, notificata il
31.10.2015, equiparandosi il recupero delle spese sanitarie alla fattispecie della sanzione amministrativa.
La domanda si ritiene infondata in considerazione della validità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella, la cui valida notifica non è esplicitamente contestata, e precedenti alla notifica del pignoramento, parimenti non contestata.
4 Cont ha depositato la documentazione comprovante la notifica dell'intimazione n.
06820179000329151000, primo atto interruttivo, avvenuta ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.P.R.
602/1973, sulla base della legge vigente all'epoca della esecuzione della notifica (gennaio 2017), ossia il combinato disposto degli artt. 26.2 d.p.r. 602/1973 e dell'art. 60 d.p.r. 600/1973 mediante produzione dell'atto recante il codice identificativo e della comunicazione di tentativo di notifica a mezzo pec al soggetto obbligato a munirsi di posta elettronica certificata, seguito da deposito dell'atto presso la RA di ER e successiva spedizione di raccomandata informativa. L'avviso reca il medesimo codice identificativo dell'atto e del numero di raccomandata ( 64909609764-4), coincidente con quella riportata nell'avviso di ricevimento scansionato, che attesta il perfezionamento per compiuta giacenza della spedizione.
La notifica risulta eseguita in conformità alle coordinate normative sopra citate. Infatti l'art. 60 DPR
n. 600/1973 (come modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225) prevedeva la possibilità per l' , di notificare via Controparte_4
PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC). Se l'indirizzo
PEC del destinatario non risulta valido e attivo, piò procedere con Controparte_5 la notifica mediante deposito telematico dell'atto presso il sito dedicato della società Infocamere Scpa. L della è tenuto quindi a dare avviso al debitore dell'avvenuta notifica CP_4 CP_1 inviando una raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti e la notifica si perfeziona decorsi
15 giorni dal deposito.
Ebbene, nulla è stato eccepito dalla parte attrice in punto di insussistenza dei presupposti applicativi per l'applicazione di siffatto procedimento notificatorio, che risulta dunque validamente perfezionato sulla base della legge all'epoca vigente. L'attore ha solo genericamente contestato il doc. 22 ed ha unicamente dedotto l'omessa sottoscrizione dell'avviso di ricevimento (che risulta invece comunicato presso la residenza del debitore, timbrato e sottoscritto in data 22.2.2017).
Quanto al secondo atto interruttivo della prescrizione, la sua notifica risulta pacificamente perfezionata il 24 dicembre del 2022 (doc. 4).
Pertanto considerato quale dies a quo la data di notifica del primo atto interruttivo 15.2.2017 (15 giorni successivi alla pubblicazione di cui si dà conto nella missiva data 31.1.2017), la prescrizione sarebbe maturata il 15 febbraio 2022.
Tuttavia, come rilevato da , nelle more della decorrenza del termine Controparte_1 di prescrizione, è entrato in vigore l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) che ha disposto: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159". L'art. 12 del D.Lgs. n.
159 del 2015 recita: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,accertamento, contenzioso
5 e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".
Quanto alla sua applicabilità al caso di specie, ed in particolare ai termini di legge per l'azione di riscossione, è sufficiente fare rinvio ai principi espressi dalla Corte di cassazione con l'ordinanza del
15 gennaio 2025, n. 960. Con riguardo all'analoga questione relativa alla sospensione dei termini relativi "alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori", contenuta nell'art. 67, comma 1, del citato D.L. 17 marzo
2020, n. 18, la pronuncia di legittimità richiamata ha stabilito, per un verso, che secondo quanto previsto dal successivo comma 4 del medesimo art. 67 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 la causa di sospensione "si applica, anche in deroga" al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta sancito dallo Statuto del contribuente (all'art. 3, comma 3);
e per altro verso che la sospensione si applica "non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione
". L'assunto è stato fondato tanto in ragione del tenore letterale della norma, quanto sulla base del richiamo da parte della stessa "alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori" (cfr. in tale senso anche Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Lombardia, Sez. XVII, Sent., (data ud. 29/01/2025) 18/02/2025, n. 505).
Le medesime considerazioni possono quindi essere estese alla disposizione dettata dall'art. 68 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, riguardante i "termini dei versamenti (...) derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione", la cui formulazione riproduce quella del precedente art. 67, e che è pertanto applicabile al caso di specie, concernente intimazioni emesse dall in conseguenza del mancato pagamento di una cartella esattoriale. Controparte_4
Tutto ciò precisato in diritto, nel caso di specie la causa di sospensione prevista dal richiamato art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, osta al perfezionamento del quinquennio utile a prescrivere il credito di cui alla cartella n. 12, di cui è stato intimato il pagamento con l'intimazione notificata il 15 febbraio
2017. Infatti la successiva intimazione è stata notificata il 24 dicembre 2022. Dalla notifica del primo atto presupposto sono dunque trascorsi 5 anni, 10 mesi e 9 giorni. A fronte di ciò, tuttavia, la causa di sospensione prevista dalla disposizione da ultimo richiamata, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
è pari a 17 mesi e 23 giorni ed è dunque superiore ai 10 mesi e 9 giorni eccedenti il quinquennio trascorso tra la notifica dell'intimazione di pagamento di cui è contestata la notificazione e l'intimazione di pagamento del 24 dicembre 2022.
Ne deriva che alcuna prescrizione del diritto risulta verificatasi, sull'assunto che si applichi il termine di prescrizione quinquennale anche al credito in sorte capitale e che la sospensione “covid” operi appunto come causa di sospensione della prescrizione.
Le spese, nel rapporto processuale tra l'attore e la convenuta costituita, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione ed atteso il rilievo assorbente della questione pregiudiziale.
P.Q.M.
6 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- dichiara il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale di Monza a favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano sulla domanda di accertamento della prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali n. 06820110364498465000, n. 06820110414257816000, n.
06820110444657900000, n. 06820120195673124000, n. 06820120240657224000, n.
06820130172510847000, n. 06820130222551521000, n. 06820140092805681000, n.
06820140104711204000, n. 06820150012131000000, n. 06820150021529353000, di cui all'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 06884202300011113/001;
- rigetta nel resto la domanda di accertamento della prescrizione del credito oggetto della cartella n.
06820150071558909000, di cui all'atto di pignoramento di crediti verso terzi n.
06884202300011113/001;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta , che si liquidano in € 3.800 per compensi Controparte_1 professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.
Così deciso in Monza, il 2 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Caterina Rizzotto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A seguito del rigetto dell'istanza di sospensione (cfr. doc. 2 att.)
2