CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.256/2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Anna Paciullo ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sarno (SA) alla via Silvio Ruocco n.
3- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Antonella Garofalo e CP_1 dall'avv.Matteo D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo avvocato sito in Cava de' Tirreni alla via Tommaso di Savoia n.35- appellato
E Avv curatore speciale del minore Controparte_2 Persona_1 appellato
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2985/24
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 12/12/24 e notificata il
25/1/25.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva, in via istruttoria, di ammettere i mezzi di prova già chiesti in primo grado ed , in particolare, la prova testimoniale richiesta, sui capitoli indicati, oltre ai files audio dei quali era stata richiesta l'allegazione nei formati compatibili con il processo telematico o mediante deposito di supporto informatico da depositarsi in cancelleria;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente rigettare la domanda negando l'autorizzazione al riconoscimento del minore con la mancata attribuzione Persona_1
del cognome paterno e negando qualsivoglia diritto di visita e qualsivoglia diritto connesso alla paternità naturale;
in caso di mancato accoglimento dell'appello in relazione all'autorizzazione al riconoscimento chiedeva in via subordinata, fermi i provvedimenti relativi agli incontri da svolgersi esclusivamente in forma protetta,
chiedeva di eliminare la statuizione relativa all'aggiunta del cognome da posporsi al cognome e chiedeva che fosse disposto CP_1 Per_1
2 l'obbligo dell'appellato a versare un congruo assegno di mantenimento a far data dalla domanda introduttiva;
per l'appellato chiedeva in via preliminare che l'appello CP_1
fosse dichiarato inammissibile o comunque che fosse disposto il mutamento del rito;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese con attribuzione;
in caso di accoglimento delle richieste istruttorie dell'odierna appellata,
reiterava le sue richieste già formulate in sede di memorie 183 VI c cpc II termine;
per l'appellato curatore speciale: chiedeva il rigetto dell'appello e delle richieste istruttorie.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 6 novembre 2025 e della successiva ordinanza del 27 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
presentava istanza ai sensi dell'art. 250 IV c 4 cc, CP_1
per il riconoscimento del figlio naturale nato il 3 Persona_1
luglio 2018 dalla relazione sentimentale intrattenuta con Per_1
3 chiedeva, inoltre, di essere autorizzato ad esercitare i diritti e Pt_1
i doveri genitoriali, con attribuzione al bambino del proprio cognome.
Il ricorrente deduceva che vi era l'ingiustificata opposizione della madre ed esponeva di aver intrattenuto con la donna una relazione affettiva iniziata nel giugno 2016 e proseguita, nell'anno successivo,
con una convivenza stabile, deteriorata dopo alcuni mesi, quando la resistente faceva ritorno presso l'abitazione dei genitori,
interrompendo ogni comunicazione con il ricorrente e procedendo autonomamente al riconoscimento del figlio.
si costituiva- in proprio e quale genitore Parte_1
esercente la responsabilità sul figlio minore- e si opponeva alla richiesta di autorizzazione al riconoscimento proposta dal CP_1
deducendo l'assenza di interesse del minore.
Chiedeva, inoltre, nell'ipotesi di accoglimento della domanda ,
che fosse disposto l'affido esclusivo del minore a suo favore, che fosse consentito il diritto di visita esclusivamente in forma protetta,
anche in considerazione della mancanza assoluta di familiarità del minore con il e che gli fosse consentita la conservazione da CP_1
parte del figlio del suo cognome.
4 La precisava che la relazione con il ricorrente non aveva Per_1
mai assunto i caratteri di una stabile convivenza, essendo stata connotata da un clima di violenza e sopraffazione, tanto da essere stata sottoposta a minacce, percosse e vessazioni da parte del CP_1
spesso in stato di ubriachezza , nonché a forme di controllo ossessivo e a sfruttamento economico.
Riferiva ancora che dopo essere rimasta incinta, aveva trovato rifugio presso i genitori, ma, continuando a subire gravi minacce, poste in essere dal anche nei confronti dei suoi familiari, aveva CP_1
presentato denuncia presso il Commissariato di Sarno, cui era seguito un procedimento penale a carico del ricorrente dinanzi alla Procura
della Repubblica di Lecce per i reati di maltrattamenti, lesioni aggravate e atti persecutori.
Nel corso del procedimento veniva nominato un curatore speciale del minore e, con provvedimento interinale del 18/12/2023, venivano disposti incontri protetti tra il ricorrente e il minore.
Veniva disposta una CTU al fine di accertare le condizioni psicologiche del minore, il rapporto tra le parti, la capacità genitoriale del e della , l'eventuale dannosità per il benessere psico- CP_1 Per_1
5 fisico del minore del riconoscimento da parte del padre, la possibilità
di incontri tra padre e figlio e in caso positivo le modalità più
opportune.
Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
accoglieva la domanda di riconoscimento disponendo che il minore in questione aggiungesse al cognome materno quello paterno posponendolo;
autorizzava l'Ufficiale di Stato Civile a procedere alle prescritte annotazioni nel relativo atto di nascita;
confermava i provvedimenti interinali resi in corso di causa in ordine ai rapporti personali e patrimoniali padre-figlio;
compensava integralmente le spese di lite, comprese quelle di
CTU.
In particolare, il giudice di prime cure perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
in tema di riconoscimento del figlio naturale, il diniego di consenso da parte del genitore che per primo aveva riconosciuto il minore potesse considerarsi legittimo solo in presenza di motivi gravi,
6 specifici e adeguatamente comprovati, tali da rendere l'atto contrario all'interesse del figlio(art. 250 IVc cc;
sent. Cass.n. 2878/2005);
nel caso concreto, la resistente aveva giustificato il proprio diniego richiamando presunte condotte violente del ricorrente, non dimostrate in giudizio, poiché le denunce prodotte — peraltro di natura reciproca — non risultavano corroborate da riscontri oggettivi né da provvedimenti penali definitivi;
la consulenza tecnica d'ufficio aveva, infine, rilevato che il ricorrente non presentava caratteristiche di personalità idonee a compromettere lo sviluppo psicofisico del minore, escludendo pertanto la sussistenza di elementi ostativi al riconoscimento;
quanto all'attribuzione del cognome, in assenza di un pregiudizio concreto e considerata la giovane età del minore, si riteneva idoneo disporre l'aggiunta del cognome paterno a quello materno,
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile a procedere alle conseguenti annotazioni.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
7 1)contro il capo della sentenza che ha accolto la domanda autorizzando il riconoscimento del minore;
1)a) errata interpretazione delle norme di diritto in riferimento all'art. 250 cc;
1)b) errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 cpc – violazione degli artt. 132 cpc e 118 da cpc – motivazione apparente – carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione - travisamento dei fatti-
inesistenza di denunce a carico dell'appellante; la sentenza impugnata era in contrasto con i principi che regolano l'applicazione dell'art. 250
cc con particolare riferimento alla valutazione dell'interesse del minore;
invero secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice era tenuto ad un bilanciamento tra gli interessi dei genitori e quelli del figlio, verificando se l'acquisto dello status genitoriale comportasse un rischio concreto di pregiudizio, tale da prevalere sul disagio derivante dalla mancata conoscenza di uno dei genitori (sent.Cass. n
24718/2021); nel caso in esame, l'appellante si era opposta al riconoscimento allegando condotte violente del già oggetto di CP_1
procedimenti penali, e producendo documenti e file audio diretti a
8 dimostrare una personalità aggressiva e prevaricatrice;
la valutazione di tali elementi avrebbero potuto escludere la rispondenza del riconoscimento all'interesse del minore;
inoltre il Tribunale non aveva esaminato la documentazione prodotta né la pendenza dei procedimenti penali, limitandosi a richiamare la consulenza tecnica d'ufficio, priva di un effettivo approfondimento sul contesto familiare e relazionale del ricorrente;
secondo la giurisprudenza di legittimità-
sent. Cass. n. 18600/2021- l'autorizzazione al riconoscimento doveva fondarsi su una valutazione concreta dell'interesse del figlio,
bilanciando la verità biologica con la stabilità dei rapporti affettivi;
le condotte violente e prevaricatrici del genitore naturale costituivano, in tal senso, un parametro essenziale per accertare la compatibilità del riconoscimento con il benessere del minore;
la sentenza gravata era priva di un'adeguata istruttoria e di una motivazione coerente, e,
quindi, la motivazione era apparente, poiché non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito;
i fatti erano stati travisati perché non vi erano denunce reciproche e in ultimo non vi era stato l'accertamento concreto dell'interesse del minore, in violazione dell'art. 250 cc;
9 1c) illegittimo rifiuto di mezzi istruttori necessari ai fini della decisione;
il Tribunale, con motivazione sintetica, aveva erroneamente rigettato le richieste istruttorie, sebbene esse fossero rilevanti per accertare fatti decisivi ai fini del bilanciamento tra la verità biologica e la tutela della stabilità affettiva del minore, nell'ottica del suo superiore interesse ad uno sviluppo armonico sul piano psicologico,
educativo e relazionale;
come chiarito dalla Suprema Corte (sent.Cass.
n. 18600/2021), tale bilanciamento non poteva fondarsi su valutazioni astratte, ma richiedeva un accertamento concreto, supportato da riscontri oggettivi;
in tale prospettiva la mancata ammissione dei mezzi istruttori costituiva, pertanto, vizio del procedimento e della sentenza, censurabile in sede di gravame, poiché – secondo costante giurisprudenza – il rigetto immotivato delle prove ritualmente richieste integrava un errore rilevante quando sussisteva un nesso causale tra l'omissione istruttoria e l'esito della decisione (sent.Cass.n.36388/
2022);
2)contro il capo o punto della sentenza che ha disposto l'assegnazione del cognome al minore - errata applicazione CP_1
dell'art. 262 cc. -carenza di motivazione;
10 3) contro il capo o punto della sentenza che ha omesso di regolare i rapporti patrimoniali;
il minore che all'epoca dei Per_1
fatti aveva circa sette anni ed era già inserito nel contesto scolastico e relazionale, si identificava nel cognome materno “ ”, che Per_1
costituiva ormai elemento stabile della sua riconoscibilità personale e sociale;
occorreva valutare meglio la questione ed era necessario a tal fine ascoltare il minore che era pienamente capace di discernimento in ragione dell'età; la sentenza impugnata ometteva, invece, ogni considerazione sugli effetti psicologici derivanti dal cambiamento del cognome in età scolare in quanto un mutamento improvviso avrebbe potuto generare inutili turbamenti e disorientamento nell'ambiente di vita e di apprendimento del bambino;
secondo la costante giurisprudenza di legittimità il giudice, doveva valutare il modo più
opportuno di identificare il minore in rapporto all'ambiente nel quale era cresciuto fino al momento del riconoscimento successivo
(sent.Cass.n. 17429/2020), mentre nel caso di specie era stata omessa del tutto una valutazione in ordine all'interesse concreto del minore,
incorrendo in una manifesta carenza di motivazione anche sotto tale profilo;
altrettanto censurabile appariva il capo della sentenza
11 concernente i rapporti patrimoniali, poiché il Tribunale, pur avendo autorizzato il riconoscimento, non aveva pronunciato alcuna statuizione in ordine all'obbligo di mantenimento del minore, in violazione dell'art. 316-bis c.c., omettendo ogni motivazione sul punto.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello, CP_1
deducendo in primis che l'appello fosse inammissibile o improcedibile perché era stato proposto mediante citazione e non mediante ricorso.
Nel merito affermava che:
la sentenza di primo grado era corretta, coerente e adeguatamente motivata mentre l'appello si fondava su un unico motivo, generico e inconferente e le deduzioni avanzate apparivano prive di riscontri oggettivi, circoscritte alla passata relazione tra le parti, senza che fossero mai stati allegati successivi comportamenti aggressivi o minacce nei confronti del minore;
la mera pendenza di un procedimento penale o la presunta inidoneità del genitore naturale non costituivano, di per sé, motivo sufficiente a escludere il riconoscimento del figlio, salvo che
12 ricorressero gravi e irreversibili ragioni idonee a compromettere lo sviluppo psicofisico del minore (sent.Cass. n. 24718/2021);
nel caso di specie, la CTU accertava adeguate capacità genitoriali in capo ad entrambi i genitori e raccomandava l'avvio di un percorso strutturato volto a favorire il suo inserimento nella vita del figlio,
ritenendo gli incontri padre–figlio necessari e da attivarsi con tempestività;
lo stesso curatore speciale del minore concludeva nel senso dell'assenza di motivi di allarme derivanti dal riconoscimento, non ravvisando rischi per uno sviluppo equilibrato del bambino;
la , nel corso del procedimento di primo grado, aveva Per_1
manifestato atteggiamenti collaborativi in quanto aveva accettato di incontrarlo in sede di consulenza, aveva dichiarato di non opporsi agli incontri e, in sede di incontri protetti, aveva favorito l'approccio tra padre e figlio, come risultava dalle relazioni dei Servizi Sociali;
dalla consulenza tecnica, condotta mediante colloqui e test psicodiagnostici specifici (MMPI e PASS), era emerso che possedeva una buona tolleranza alla frustrazione, capacità di controllo e di programmazione, nonché assenza di tratti psicopatologici,
13 descrivendolo come soggetto equilibrato e idoneo all'assunzione del ruolo genitoriale;
nel corso degli incontri protetti, svoltisi presso il Centro per la
Famiglia di Pagani sotto la supervisione della d.ssa il minore, Per_2
pur inizialmente esitante, mostrava progressiva apertura e curiosità
verso il padre, con atteggiamenti di crescente serenità e coinvolgimento;
dalle relazioni redatte dalla d.ssa risultava un Per_2
graduale miglioramento: nell'incontro del 13/5/2024 il minore interagiva serenamente con il padre durante le attività ludiche, mentre la si mostrava collaborativa, incoraggiando il figlio a Per_1
relazionarsi con lui;
nei successivi incontri, il comportamento del bambino si manteneva coerente con un fisiologico processo di adattamento, senza mostrare reazioni negative;
il minore veniva descritto dal CTU come soggetto “mite,
sorridente ed emotivamente tranquillo” e veniva raccomandata la prosecuzione degli incontri protetti;
dal canto suo, continuava a manifestare costante impegno nel mantenere il rapporto con il figlio, nonostante la distanza e i sacrifici
14 connessi agli impegni lavorativi a Rovigo, ribadendo la volontà di garantire la propria presenza e il proprio sostegno.
la richiesta di mantenimento era stata formulata tardivamente in primo grado ovvero solo in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado e non poteva essere riproposta in violazione dell'art.345 cpc;
inoltre il Tribunale aveva statuito che i provvedimenti interinali adottati in punto di affidamento, diritto di visita e mantenimento dovessero restare fermi sino all'adozione di specifico provvedimento da parte del giudice competente, nell'ambito del procedimento previsto dalla legge;
la decisione impugnata in relazione all'attribuzione del cognome paterno del tutto condivisibile e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice doveva decidere avendo riguardo esclusivo all'interesse del minore;
nel caso concreto,
considerata l'età del bambino e l'assenza di elementi idonei a dimostrare un pregiudizio attuale e concreto, la decisione assunta era corretta.
Il curatore speciale si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
15 Ribadiva che la pendenza di procedimenti penali a carico del padre non costituiva, di per sé, motivo sufficiente a negare il riconoscimento, potendo questo essere escluso solo in presenza di motivi gravi e irreversibili tali da compromettere lo sviluppo psicofisico del minore (sent.Cass.n. 24718/2021).
Sempre secondo la Suprema Corte (sent.Cass. n. 18600/2021) il giudice doveva operare un bilanciamento tra la verità biologica e la stabilità dei rapporti familiari, potendo sacrificare il diritto del genitore solo in presenza di un concreto rischio per il benessere del figlio.
Nel caso di specie, dalla CTU era emerso un atteggiamento collaborativo e riflessivo del per cui il riconoscimento poteva CP_1
essere ritenuto compatibile con l'interesse del minore, poiché non idoneo a pregiudicarne lo sviluppo armonico.
In ordine all'attribuzione del cognome paterno, l'iter seguito dal giudice di prime cure risultava corretto: la sola età del minore non costituiva ragione sufficiente per escludere l'attribuzione del cognome paterno, non avendo egli ancora maturato una stabile identificazione con quello materno, neppure in ambito scolastico;
in ogni caso, in proposito si rimetteva alla valutazione della Corte.
16 Infine secondo il curatore speciale la prova testimoniale articolata atteneva a circostanze del tutto irrilevanti e ininfluenti ai fini del giudizio per cui la decisione di non ammettere i mezzi istruttori era stata corretta e non censurabile.
In premessa va detto che l'appello non è inammissibile solo perché l'appellante ha introdotto il giudizio con la citazione e non con il ricorso, in quanto in tale evenienza è solo necessario che la notifica dell'atto di appello sia avvenuta entro i trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado;
nel caso di specie l'appello è stato notificato il 22 febbraio 2025 entro i trenta giorni decorrenti dalla notifica in data
25 gennaio 2025 della sentenza del Tribunale.
Nel merito l'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
L'appellante ha censurato la decisione sostenendo che non era stata effettuato un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti e che non era stato adeguatamente preso in considerazione il rischio di pregiudizio del minore che poteva essere desunto dalle condotte pregresse del che erano utili ad identificarlo come persona CP_1
violenta e prevaricatrice.
17 In particolare il Tribunale non aveva valutato in alcun modo la documentazione esibita e non aveva ammesso erroneamente la prova testimoniale così come dedotta.
In effetti la motivazione resa in primo grado è lacunosa, ma mediante un'opportuna integrazione sollecitata dall'appellante la decisione adottata può essere quasi del tutto confermata.
Va premesso che conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. Cass. n.21428/2022; sent. Cass.
n.24718/2021; sent. Cass. n.18600/21; sent. Cass. n.4526/2019):
il riconoscimento del figlio naturale dà luogo ad un rapporto nel quale il genitore che per primo abbia operato il riconoscimento riveste un ruolo rilevante, in quanto al medesimo compete, ai sensi dell'art. 250 cc, di esprimere il consenso al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore;
tale potere che è corollario della maternità o della paternità implica che il primo genitore che ha riconosciuto è
litisconsorte necessario nell'eventuale azione ai sensi dell'art. 250 c.c.,
comma 4, promossa dall'altro genitore per ottenere la sentenza sostitutiva del consenso del primo (così Cass. n. 17277 del 2014; in termini Cass. 10775/2019);
18 il riconoscimento del figlio naturale minore ed infrasedicenne già
riconosciuto da un genitore, rappresenta un diritto soggettivo primario dell'altro genitore (sent.Cass.n.7762/2017; sent.Cass.n.14894/2002;
sent.Cass. n. 6470/2001), costituzionalmente garantito e - in quanto tale - non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso,
atteso il diritto di quest'ultimo ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità da intendersi quale diritto ad una genitorialità piena;
ne consegue che , il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione da parte dell'altro genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico - fisico del minore" (sent. Cass.n. 21099/2004; sent.Cass.
n.2878/2005;sent.Cass. n. 4763/ 2018; sent. Cass. n. 7762/ 2017;
sent.Cass. n. 2645/2011; sent.Cass. n. 23074/2005), motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla bigenitorialità (cfr. sent.Cass. n. 12984/ 2009; sent.Cass. n. 2878/
19 2005; sent.Cass. n. 21088/ 2004); ai fini del diniego di riconoscimento non rilevano la mera pendenza di procedimenti penali;
l'accertamento da effettuare, deve essere rigoroso perché non qualsiasi turbamento può incidere sull'indicato diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto, ma solo il pericolo,
fondato su un giudizio prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo di un grave pregiudizio causalmente determinato dall'esistenza sopravvenuta dello status genitoriale;
in virtù dell'art.250 cc il diniego di riconoscimento può essere giustificata soltanto dalla valutazione prognostica di un pregiudizio superiore al disagio psichico indubitabilmente conseguente dalla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori, da correlarsi alla "pura e semplice attribuzione della genitorialità" (sent.Cass.2645/ 2011);
il secondo riconoscimento può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così
20 grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico (sent.Cass. 23074/ 2005);
mentre in precedenza si riteneva che il secondo riconoscimento costituisse, in linea di principio, un vantaggio per la prole, ora occorre un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di una sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale
(sent.Cass.n. 18817/2015);
l'apprezzamento circa la sussistenza motivi ostativi al secondo riconoscimento è demandato in via esclusiva al giudice del merito, ed
è insindacabile in questa sede di legittimità, ove sia motivato in maniera adeguata e priva di vizi logici.
Sulla base di tali premesse va valutato adeguatamente l'interesse del minore sulla base dell'esame del caso concreto.
Occorre partire dall'analisi della documentazione afferente la sfera penale.
21 Agli atti abbiamo la denuncia della del 10 luglio 2018 e Per_1
sulla base della stessa l'avviso di conclusione delle indagini, la successiva richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio del Gup.
Nel procedimento è stato esibito anche un carico pendente e un corrispondente decreto che dispone il giudizio emesso in data 9/7/20
dal Gup presso il Tribunale di Nocera Inferiore per il reato di stalking posto in essere dal mese di luglio 2018 all'attualità ( da riferire al massimo alla data del suddetto decreto ) a danno di e Parte_1
di sua madre.
In primo grado all'udienza del 19/6/24 è stato affermato che uno dei due procedimenti si è concluso con una remissione della querela e tenuto della possibilità della remissione l'estinzione ha riguardato il secondo procedimento come sopra indicato.
La ha confermato l'intervenuta remissione precisando di Per_1
averlo fatto per finalità conciliative.
In sostanza rimane da valutare la restante documentazione afferente la sede penale.
22 Il Tribunale ha evidenziato in proposito che le denunce erano reciproche e che i fatti non erano stati definiti mediante l'emanazione di una sentenza.
In realtà le denunce non erano reciproche in quanto i fatti sono stati contestati solo a carico del e la documentazione esibita CP_1
proveniente dalla sede penale ha in rilievo in questo procedimento in quanto i fatti-reato contestati sono oggetto di un processo pendente in dibattimento, essendo stata esercitata l'azione penale.
Va accolta la censura dell'appellante nel senso che la documentazione esibita merita di essere valutata in ordine al presente procedimento.
La valutazione va effettuata congiuntamente al motivo afferente le richieste istruttorie che implicitamente sono state rigettate dal
Tribunale.
Secondo la Corte tali istanze non sono tuttora accoglibili perché
mediante i capitoli di prova l'appellante ha cercato di dimostrare gli stessi fatti oggetto del procedimento attualmente pendente in dibattimento.
23 I fatti denunciati si sono sostanziati in maltrattamenti e in atti persecutori e nell'imputazione sono stati collocati temporalmente nell'anno 2017 e nel periodo - febbraio 2018 - agosto 2018.
Vittime di tali reati sarebbero e dopo la fine Parte_1
della relazione i suoi familiari.
I fatti ascritti al e commessi a danno della sono CP_1 Per_1
piuttosto gravi, ma non vi è riscontro alcuno in ordine al fatto che tale condotta potesse in qualche modo essere indirizzata verso il figlio.
A tal proposito è possibile rilevare che nella denuncia fonte del procedimento penale in questione la riportava il tenore di certi Per_1
messaggi dell'ex compagno, dalla lettura dei quali emergeva che il predetto avrebbe fatto di tutto per far andare il figlio in casa -famiglia.
Tale espressione va interpretata congiuntamente alla relazione dei Servizi Sociali di Vignola del 4/11/2019 pure allegata agli atti,
nella parte in cui il riferiva di aver attivato la procedura per il CP_1
riconoscimento perché dopo che era stato escluso dalla nascita del figlio, voleva intervenire per assicurare al figlio una vita più dignitosa,
per far fronte alle precarie condizioni economiche della famiglia della
. Per_1
24 Non vi sono, quindi, riscontri per affermare che il sia in CP_1
generale una persona violenta e soprattutto non vi sono elementi per dire che tali sue condotte violente – ove pienamente dimostrate a seguito di un dibattimento- si siano indirizzate verso il figlio.
Altro dato rilevante è costituito dal fatto che le condotte ascritte al sono cessate al massimo nel 2020 con conseguente CP_1
insussistenza nell'attualità di comportamenti delittuosi e che nel certificato penale risulta solo una precedente condanna a 4 mesi di reclusione e 100 E di multa per il reato di cui all'art.388 cp
(sottrazione di cose sottoposte a pignoramento ) commesso in Taivano
il 24/5/2013 ovvero un delitto risalente e non allarmante in sede di valutazione concreta dell'interesse del minore.
A seguito della CTU e degli incontri protetti che sono stati attivati è emerso che il minore sta registrando qualche difficoltà perché
non sapeva affatto di avere un padre, il che non è un dato rilevante al fine di negare il sopravvenuto riconoscimento dovendo in senso prognostico ipotizzarsi un pregiudizio derivante non dal riconoscimento in sé, ma da ulteriori gravi ed irreversibili pregiudizi
25 conseguenti al riconoscimento medesimo, che alla luce di quanto sinora argomentato, non sono configurabili.
Un'ultima precisazione riguarda le richieste istruttorie diverse da quelle testimoniali che si sostanziano nell'istanza di allegazione di file audio utili a dimostrare le minacce telefoniche che il rivolgeva CP_1
della madre della . Per_1
Oltre a quanto già detto al fine di rigettare le istanze istruttorie della , va evidenziato che tali files audio atterrebbero ai fatti Per_1
costituenti atti persecutori oggetto di una remissione della querela e costituirebbero materiale inidoneo a livello probatorio in assenza di indicazione del supporto di provenienza delle conversazioni,
dell'allegazione documentale delle intestazione delle utenze telefoniche di partenza e di uscita e della mancata formulazione di prova testimoniale finalizzata a riscontrare l'identificazione degli interlocutori.
L'appellante ha insistito affinchè fosse determinato un assegno di mantenimento a carico del padre e favore del figlio.
L'appellato ha sostenuto che la domanda fosse inammissibile in appello ex art.345 cpc evidenziando che era stata proposta in primo
26 grado tardivamente e che in proposito il Tribunale aveva statuito che,
eccezion facendo per i provvedimenti adottati d'urgenza per l'avvio degli incontri protetti, la regolamentazione dell'affidamento, del diritto di visita e del mantenimento dovevano essere oggetto di un autonomo procedimento.
La Corte rileva che la questione attiene all'interesse del minore per cui in tale ambito è possibile adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'art.112 cpc ai sensi dell'art.473 bis 2 cpc nel quale sono stati codificati gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. n.21178/2018; sent. Cass. n.3206/2019;sent.
Cass. n.9145/2020)
La domanda è accoglibile e in considerazione dello svolgimento di attività lavorativa da parte del come attestata nella relazione CP_1
dei Servizi Sociali del la Corte ritiene equo determinare tale assegno di mantenimento da versare da parte del padre all'appellante a favore del figlio minore in E 200,00 al mese somma da corrispondere entro il cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat.
27 Va precisato che tale assegno di mantenimento decorre dalla domanda presentata in primo grado dall'appellante.
L'ultima censura afferisce alla decisione in tema di cognome paterno aggiunto al minore successivamente a quello materno.
Secondo l'appellante non era stato valutato adeguatamente il fatto che il bambino che frequentava la scuola elementare aveva consolidato la sua identità con il cognome della madre.
A sostegno di quanto richiesto chiedeva che il figlio fosse ascoltato in quanto dotato di capacità di discernimento.
Va premesso che ai sensi dell'art.262 cc in tema di attribuzione del cognome va valutato ancora una volta l'interesse del minore sotto il profilo specifico dell'identità personale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione i criteri di individuazione del cognome del minore riconosciuto in tempi diversi dai genitori, si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, sicchè la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsiasi automaticità e non può essere condizionata nè dal favor per il
28 patronimico nè per un prevalente rilievo della prima attribuzione (sent.
Cass. n. 12640/ 2015; sent.Cass.n. 2644/ 2011; sent.Cass. n.
12670/2009 e n.23635/ 2009).
Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona, avente copertura costituzionale assoluta, quale strumento identificativo di ogni individuo, e, dunque, la ratio della norma non va individuata nell'esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori del matrimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata, ma in quella di garantire l'interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità.
Nella scelta che deve compiere, il giudice deve, quindi, avere riguardo al modo più conveniente di individuare l'interesse del minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento da parte del padre, a prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome dell'uno o dell'altro genitore;
in altri termini, il provvedimento, che è
contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e che è frutto di libero e prudente apprezzamento, deve essere orientato a garantire non
29 tanto l'interesse dei genitori, quanto quello del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito (
cfr. sent. Cass.17429/2020; sent. Cass. n.772/2020; sent. Cass.
n.17139/2017 e sent. Cass. n.14232/2013)
Nel caso di specie è stato genericamente affermato che il minore sarebbe individuato con il cognome materno in ambito scolastico e questo potrebbe essere sufficiente ad escludere l'aggiunta del patronimico.
In realtà la prova in ordine al consolidamento dell'identità
personale del minore in oggetto è troppo esigua e non sufficiente per escludere del tutto il cognome del padre.
Va anche rilevato che il procedimento iniziava nel 2019 e durava ben cinque anni e tale decorso del tempo durante il quale il minore continuava a chiamarsi non può andare a detrimento totale Per_1
della rivendicazione da parte del dell'identificazione del minore CP_1
anche come proprio figlio, sempre sulla base dell'interesse del minore ad un'identità personale corrispondente ad una piena genitorialità.
30 L'appellante ha chiesto in proposito l'ascolto del figlio deducendo genericamente che lo stesso che ha sette anni abbia capacità di discernimento.
Prima di tutto tale capacità non va solo dedotta, ma dimostrata o quanto meno individuata sulla base di elementi concreti.
IE , poi, difficile capire come tale richiesta di ascolto,
inammissibilmente proposta in sede di appello e non obbligatoria per questa Corte per la tenera età del minore, possa essere avanzata dalla madre che non ha mai riferito al figlio dell'esistenza di un padre e che,
infatti, chiama il nonno papà e che , quindi, con tale ascolto potrebbe patire un evidente turbamento e un conseguente pregiudizio.
Nulla per le spese in considerazione del fatto che l'appellante non ha avanzato in proposito alcuna richiesta e del fatto che la domanda di mantenimento è stata accolta attivando i poteri di ufficio.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie la domanda di assegno di mantenimento
31 per il figlio minore e statuisce che versi mensilmente, CP_1
con decorrenza dalla domanda, 200,00 E a per il figlio Parte_1
minore entro il 5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
32