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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/10/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET RD OZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero del ruolo generale 1261 dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Nettuno via Augusto d'Andrea n.12, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Emanuela Ludovisi, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso il proprio Ufficio Legale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Ivanoe Ciocca
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO CP_
1. Con ricorso depositato il 10 marzo 2023, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 opponendosi all'avviso di addebito n. 397 2022 0033773191000, emesso per € 3.196,00, per contribuzione per gestione commercianti, relativa al periodo da gennaio a dicembre 2021, somma comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica, e notificato l'1 febbraio 2023.
L'opponente ha contestato l'obbligo contributivo e chiesto l'annullamento dell'avviso di CP_ addebito opposto e la condanna dell' alla cancellazione della sua iscrizione alla gestione commercianti. CP_
1.1. L' si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Nel merito, l'opponente afferma l'insussistenza del debito contributivo di cui all'avviso di addebito opposto, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 1 commi 202 e 203 legge n. 662/1996.
3.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 202, legge n. 662/1996, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soggetti che siano titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e quello dei componenti della famiglia o coadiutori e esercitino attività commerciali e turistiche o lavorino come ausiliari del commercio.
In particolare, il comma 203 della disposizione citata recita: “il primo comma dell'articolo
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
3.1.1. In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria (Cass. 28 aprile 2017 n. 10583).
In relazione all'oggetto della presente causa, secondo la Corte di Cassazione, nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. 28 febbraio 2017 n. 5210), la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore (Cass. 26 febbraio 2016 n. 3835); ancora, in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. ord. 2 maggio 2018 n. 10426).
3.2. Nel caso di specie, risulta che il ricorrente appare quale socio, con quota del 100%, e amministratore, dall'1 novembre 2018, di Euro Ray srls, e questo dalla visura camerale della società
(doc. 4 di parte ricorrente). CP_ L' ha chiesto in memoria, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'escussione quale teste di in ordine alle attività espletate nella società Euro Ray;
l'istanza non è stata Testimone_1 reiterata all'udienza del 9 gennaio 2024, né a quella successiva del 10 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., in cui la parte resistente non ha depositato note di trattazione scritta;
all'udienza odierna l'Istituto ha domandato la decisione della causa.
3.3. Tuttavia, considerate le contestazioni mosse dal ricorrente, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza istruttoria di parte resistente, per la sua genericità, l'esistenza di una attività commerciale effettivamente svolta da , con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. CP_2
Cass. ord. 11 febbraio 2013 n. 3145), non è stata dimostrata in giudizio.
3.4. Il ricorso pertanto deve essere accolto. CP_
4. L' titolare del credito fatto valere e soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo alla luce dei parametri dettati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 397 2022 0033773191000, emesso per € 3.196,00 e notificato l'1 febbraio 2023; CP_ condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
886,00, oltre spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.
Velletri, 28 ottobre 2025
Il giudice
ET RD OZ