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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/07/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1201/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1201/2025
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMELLI GIACOMO GIUSEPPE
E
nata ad [...] il [...] CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. MERLINO CARLO GIUSEPPE
ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 18.07.2025;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) si dà atto che i figli nati dal matrimonio, e , sono maggiorenni e si avviano Per_1 Per_2 all'autonomia dal punto di vista reddituale: ha un contratto di lavoro part – time come cuoca Per_1
e è alla ricerca di una occupazione;
entrambi i figli risiedono e dimorano presso il padre, il Per_2
quale provvede al loro sostentamento;
2) si dà atto che i genitori presteranno la massima collaborazione affinché i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) la sig.ra per il futuro, rinuncia a esigere per sé ogni assegno di mantenimento, mentre, per Pt_2
quanto riguarda i figli, considerato che entrambi abitano con il padre, e la madre attualmente è priva di attività lavorativa, il sig. provvederà direttamente al mantenimento;
Pt_1
4) la sig.ra per quanto riguarda le somme a lei dovute dal coniuge, a titolo di mantenimento Pt_2
personale e per i figli, riconosciute nella sentenza di separazione personale e maturate precedentemente alla sottoscrizione del presente ricorso e come fissate nell'atto di precetto del 31 maggio 2022, resterà titolare del relativo credito fino all'esaurimento dello stesso, con facoltà di coltivare ogni azione utile in tale senso per recuperare quanto a lei dovuto e non corrisposto;
5) per quanto attiene le spese straordinarie dei figli, i ricorrenti, preso atto del protocollo stilato dal
Tribunale di Alessandria, dichiarano di conoscerne il contenuto e l'individuazione delle singole voci, impegnandosi a rispettare ed osservare i criteri di ripartizione ivi stabiliti, onerandosi delle stesse nella misura del 50% ciascuno;
6) i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione, eccezione fatta per quanto indicato al punto 4;
7) i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che: a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da Parte_1 [...]
nata ad [...] il [...], celebrato in Incisa Scapaccino in data Parte_3
14/05/2000, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte 2^,
Serie B, Anno 2000,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22/07/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1201/2025
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMELLI GIACOMO GIUSEPPE
E
nata ad [...] il [...] CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. MERLINO CARLO GIUSEPPE
ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 18.07.2025;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) si dà atto che i figli nati dal matrimonio, e , sono maggiorenni e si avviano Per_1 Per_2 all'autonomia dal punto di vista reddituale: ha un contratto di lavoro part – time come cuoca Per_1
e è alla ricerca di una occupazione;
entrambi i figli risiedono e dimorano presso il padre, il Per_2
quale provvede al loro sostentamento;
2) si dà atto che i genitori presteranno la massima collaborazione affinché i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) la sig.ra per il futuro, rinuncia a esigere per sé ogni assegno di mantenimento, mentre, per Pt_2
quanto riguarda i figli, considerato che entrambi abitano con il padre, e la madre attualmente è priva di attività lavorativa, il sig. provvederà direttamente al mantenimento;
Pt_1
4) la sig.ra per quanto riguarda le somme a lei dovute dal coniuge, a titolo di mantenimento Pt_2
personale e per i figli, riconosciute nella sentenza di separazione personale e maturate precedentemente alla sottoscrizione del presente ricorso e come fissate nell'atto di precetto del 31 maggio 2022, resterà titolare del relativo credito fino all'esaurimento dello stesso, con facoltà di coltivare ogni azione utile in tale senso per recuperare quanto a lei dovuto e non corrisposto;
5) per quanto attiene le spese straordinarie dei figli, i ricorrenti, preso atto del protocollo stilato dal
Tribunale di Alessandria, dichiarano di conoscerne il contenuto e l'individuazione delle singole voci, impegnandosi a rispettare ed osservare i criteri di ripartizione ivi stabiliti, onerandosi delle stesse nella misura del 50% ciascuno;
6) i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione, eccezione fatta per quanto indicato al punto 4;
7) i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che: a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da Parte_1 [...]
nata ad [...] il [...], celebrato in Incisa Scapaccino in data Parte_3
14/05/2000, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte 2^,
Serie B, Anno 2000,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22/07/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.