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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/06/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N. 989/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 989/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAS ANDREA Parte_1 C.F._1
MARCO e dell'avv. PRISCIANDARO MARZIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto a Parte_1
titolo originario dell'abitazione sita nel Comune di Bonnanaro in via Vittorio Emanuele n. 30 con terreno annesso sul quale sorge la predetta abitazione e, più precisamente:
• Porzione di abitazione distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Bonnanaro al: foglio 13 con il mappale 1864 – via Vittorio Emanuele n. 30 – piani T-1 – categoria A/4 – classe 1 – consistenza vani 3
– superficie catastale totale mq. 78, escluse le aree scoperte mq. 62 – rendita catastale Euro 133,25;
• Terreno in Comune di Bonnanaro, della superficie di mq. 224, distinto nel Catasto Terreni del
Comune di Bonnanaro al: foglio 13 con il mappale 1864, ente urbano.
pagina 1 di 3 A sostegno della domanda, ha allegato
- di aver costruito l'abitazione oggetto della domanda a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 2 dell'anno 1980 (v. doc. n. 2 allegato al ricorso), rilasciata a seguito della domanda presentata in data 25.01.1980 e, al contempo, ha provveduto a delimitare il terreno circostante mediante la costruzione di un muro di recinzione e chiusura;
- di aver sempre avuto accesso al terreno oggetto della domanda, poiché lo stesso si trovava dietro l'abitazione della madre che, con atto di donazione del 06.09.1984 a rogito del notaio
Rep. n. 29022, Racc. 8059 (v. doc. n. 4 allegato al ricorso), le aveva ceduto il 50% di Per_1
proprietà di tale immobile (il rimanente 50% era stato donato al fratello della ricorrente);
- di aver vissuto e goduto sia dell'abitazione che del terreno annesso e circoscritto con un muro di delimitazione per un periodo superiore a 40 anni (v. doc. 6 allegato al ricorso) e di non aver mai ricevuto alcuna contestazione del suo possesso e/o proprietà.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della ricorrente e con l'escussione di testimoni;
all'udienza del 13.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Premesso che l'usucapione dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
Sul punto, la ricorrente ha correttamente instaurato il contraddittorio: infatti l'immobile riportato nel
Catasto fabbricati al foglio 13 – particella 1864 risulta intestato alla ricorrente Parte_2
per la quota di 1/1 con la specificazione “ditta priva di titolo legale reso pubblico”; l'immobile
[...]
risulta essere stato costruito (v. perizia del geom. e relazione notarile della dott.ssa Persona_2
– vedi allegati alle note conclusive) su terreno intestato a , Controparte_5 CP_1 [...]
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(quali eredi di ), che non essendosi costituiti in giudizio sono stati dichiarati Persona_3
contumaci.
La documentazione prodotta in giudizio (con le precisazioni contenute nella relazione notarile da intendersi qui integralmente riportata) induce a ritenere che, nella fattispecie in esame, sussistano tutti i presupposti per l'acquisto del diritto;
a ciò si aggiunga, a riprova, che i testimoni escussi all'udienza del pagina 2 di 3 17.04.2024, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno unanimemente dichiarato che la ricorrente ha esercitato ininterrottamente il suo potere e godimento sul bene, che rappresenta la casa familiare dove è cresciuta, i cui confini sono rimasti sempre gli stessi da oltre vent'anni ad oggi.
Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti posti dal ricorrente a fondamento della domanda.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara (C.F. ) proprietaria esclusiva a titolo Parte_1 C.F._1
originario per intervenuta usucapione ventennale di: • Porzione di abitazione distinta nel Catasto
Fabbricati del Comune di Bonnanaro al: foglio 13 con il mappale 1864 – via Vittorio Emanuele n. 30 – piani T-1 – categoria A/4 – classe 1 – consistenza vani 3 – superficie catastale totale mq. 78, escluse le aree scoperte mq. 62 – rendita catastale Euro 133,25; • Terreno in Comune di Bonnanaro, della superficie di mq. 224, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Bonnanaro al: foglio 13 con il mappale 1864, ente urbano. Per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 19 giugno 2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 989/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAS ANDREA Parte_1 C.F._1
MARCO e dell'avv. PRISCIANDARO MARZIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto a Parte_1
titolo originario dell'abitazione sita nel Comune di Bonnanaro in via Vittorio Emanuele n. 30 con terreno annesso sul quale sorge la predetta abitazione e, più precisamente:
• Porzione di abitazione distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Bonnanaro al: foglio 13 con il mappale 1864 – via Vittorio Emanuele n. 30 – piani T-1 – categoria A/4 – classe 1 – consistenza vani 3
– superficie catastale totale mq. 78, escluse le aree scoperte mq. 62 – rendita catastale Euro 133,25;
• Terreno in Comune di Bonnanaro, della superficie di mq. 224, distinto nel Catasto Terreni del
Comune di Bonnanaro al: foglio 13 con il mappale 1864, ente urbano.
pagina 1 di 3 A sostegno della domanda, ha allegato
- di aver costruito l'abitazione oggetto della domanda a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 2 dell'anno 1980 (v. doc. n. 2 allegato al ricorso), rilasciata a seguito della domanda presentata in data 25.01.1980 e, al contempo, ha provveduto a delimitare il terreno circostante mediante la costruzione di un muro di recinzione e chiusura;
- di aver sempre avuto accesso al terreno oggetto della domanda, poiché lo stesso si trovava dietro l'abitazione della madre che, con atto di donazione del 06.09.1984 a rogito del notaio
Rep. n. 29022, Racc. 8059 (v. doc. n. 4 allegato al ricorso), le aveva ceduto il 50% di Per_1
proprietà di tale immobile (il rimanente 50% era stato donato al fratello della ricorrente);
- di aver vissuto e goduto sia dell'abitazione che del terreno annesso e circoscritto con un muro di delimitazione per un periodo superiore a 40 anni (v. doc. 6 allegato al ricorso) e di non aver mai ricevuto alcuna contestazione del suo possesso e/o proprietà.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della ricorrente e con l'escussione di testimoni;
all'udienza del 13.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Premesso che l'usucapione dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
Sul punto, la ricorrente ha correttamente instaurato il contraddittorio: infatti l'immobile riportato nel
Catasto fabbricati al foglio 13 – particella 1864 risulta intestato alla ricorrente Parte_2
per la quota di 1/1 con la specificazione “ditta priva di titolo legale reso pubblico”; l'immobile
[...]
risulta essere stato costruito (v. perizia del geom. e relazione notarile della dott.ssa Persona_2
– vedi allegati alle note conclusive) su terreno intestato a , Controparte_5 CP_1 [...]
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(quali eredi di ), che non essendosi costituiti in giudizio sono stati dichiarati Persona_3
contumaci.
La documentazione prodotta in giudizio (con le precisazioni contenute nella relazione notarile da intendersi qui integralmente riportata) induce a ritenere che, nella fattispecie in esame, sussistano tutti i presupposti per l'acquisto del diritto;
a ciò si aggiunga, a riprova, che i testimoni escussi all'udienza del pagina 2 di 3 17.04.2024, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno unanimemente dichiarato che la ricorrente ha esercitato ininterrottamente il suo potere e godimento sul bene, che rappresenta la casa familiare dove è cresciuta, i cui confini sono rimasti sempre gli stessi da oltre vent'anni ad oggi.
Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti posti dal ricorrente a fondamento della domanda.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara (C.F. ) proprietaria esclusiva a titolo Parte_1 C.F._1
originario per intervenuta usucapione ventennale di: • Porzione di abitazione distinta nel Catasto
Fabbricati del Comune di Bonnanaro al: foglio 13 con il mappale 1864 – via Vittorio Emanuele n. 30 – piani T-1 – categoria A/4 – classe 1 – consistenza vani 3 – superficie catastale totale mq. 78, escluse le aree scoperte mq. 62 – rendita catastale Euro 133,25; • Terreno in Comune di Bonnanaro, della superficie di mq. 224, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Bonnanaro al: foglio 13 con il mappale 1864, ente urbano. Per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 19 giugno 2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 3 di 3