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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 50758/2021 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Carnevale, Parte_1
come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato il'1.8.1981 in Ligao Albay (Filippine) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nata la figlia in data 2.12.2010, chiedeva: la separazione Persona_1
personale; l'affidamento condiviso della minore, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso;
l'addebito a carico del marito per il suo disinteresse per la famiglia, dalla quale si allontanava nel settembre 2017 senza più occuparsene, se non con qualche minima somma mensile;
la condanna del al CP_1
risarcimento dei danni per la violazione dei doveri coniugali, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia;
un assegno di mantenimento per la figlia a carico del resistente pari ad almeno euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e scolastiche per la figlia;
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente chiedeva di valutare anche l'affidamento esclusivo della figlia alla madre. Nel corso del procedimento la stessa chiedeva il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del , ex art. 156 c.c., domanda poi non riproposta in sede di precisazione CP_1
delle conclusioni.
Il resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
In sede presidenziale, con ordinanza del 29.1.2022, veniva disposto quanto segue:
“…sentita solo la ricorrente in quanto il resistente non è comparso né si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale;
resosi impossibile il tentativo di conciliazione;
rilevato che dal matrimonio celebrato in GO GA (RP) il giorno 10.11.2007 in Roma è nata la figlia;
rilevato che i coniugi vivono Persona_2
separati di fatto dal mese di settembre 2017; rilevato che, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso della figlia minore , non essendo emerse né essendo state Persona_1
prospettate concrete e serie limitazioni della capacita' genitoriale di entrambi i genitori, fatti salvi ulteriori approfondimenti in sede istruttoria;
ritenuto, quindi, che, allo stato, la figlia minore Persona_1
deve essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, fatti salvi ulteriori accertamenti istruttori;
ritenuto che
, preso atto dell'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi, la figlia
[...]
deve essere collocata, in via prevalente, presso la madre con la quale attualmente vive;
ritenuto Per_1
che va disciplinato in via provvisoria il diritto di visita del padre tutelando le esigenze di stabilita' della minore ed il diritto alla bigenitorialita' prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore liberamente, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze Persona_1
scolastiche ed extrascolastiche della stessa e con le sue esigenze lavorative, e, comunque, in difetto di accordo, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 19.00, il sabato o la domenica dalle ore
10.00 alle ore 19.00, ad anni alterni per le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio facendo in modo che la stessa trascorra il 24 dicembre con un genitore ed il
25 dicembre con l'altro genitore, per le vacanze scolastiche pasquali per almeno tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni, per quindici giorni per le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; rilevato che la ricorrente ha dichiarato che svolge attivita' lavorativa quale collaboratrice domestica ad ore dalla quale percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro
700,00 mensili, che nell'anno 2021 ha percepito il reddito di emergenza pari ad euro 2400,00, che vive in una casa in locazione per la quale paga un canone pari ad euro 400,00 mensili e che non ha proprieta' immobiliari;
rilevato che il resistente, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, svolge
l'attivita' di cuoco presso un ristorante nella zona di Ponte Milvio dalla quale percepisce la somma mensile di euro 2000,00 mensili, comprensiva della retribuzione base e della retribuzione per il lavoro straordinario), che vive in una casa in locazione, che fino ad ora le ha corrisposto per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 250,00, insufficiente per le esigenze della stessa, e che, talvolta, ha provveduto all'acquisto di oggetti necessari per la stessa come ad esempio il computer per consentirle di seguire le lezioni scolastiche attraverso la didattica a distanza ed il telefonino cellulare per poter comunicare con lei;
ritenuto che
, avuto riguardo alla capacità di lavoro ed alle risorse economiche dei coniugi, appare equo prevedere che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
ritenuto doversi porre a carico del marito un assegno pari ad euro 400,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia minore , misura minima alla vita della figlia Persona_1
che lo stesso deve garantire in adempimento del dovere generale di mantenimento dei figli di cui agli artt.147,148 e 337 ter c c, adoperando la sua capacita' lavorativa, della quale deve ritenersi dotato, essendo un uomo giovane ed in buona salute, in difetto di diversa allegazione, tenuto conto del modesto reddito della ricorrente, dei presumibili costi gravanti sullo predetto per l'abitazione in cui vive, delle presumibili esigenze economiche della figlia minore rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa come da Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida la figlia Persona_1
ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa, tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente le questioni di ordinaria amministrazione;
3)dispone che la figlia minore
[...]
sia collocata in via prevalente presso il domicilio materno;
4)dispone che il padre possa vedere e Per_1
tenere con se' la figlia minore liberamente, previo accordo con la madre, Persona_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa e con le sue esigenze lavorative,
e, comunque, in difetto di accordo, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 19.00, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00, ad anni alterni per le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio facendo in modo che la stessa trascorra il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, per le vacanze scolastiche pasquali per almeno tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni, per quindici giorni per le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; 5)pone a carico di CP_1
un assegno pari ad euro 400,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia
[...] [...]
da corrispondersi dal mese di febbraio 2022 a Biscoho Sarmieneto Victorina al suo domicilio o Per_1
a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
6)pone a carico di il pagamento del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie mediche (interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per la figlia come Persona_1
da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
…”.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità della ricorrente ad una riconciliazione e la mancata costituzione del resistente per tutta la durata del processo, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Deve, poi, essere rigettata la domanda della ricorrente relativa all'addebito della separazione. A norma dell'art. 151, comma 2, Cod.Civ. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”, così da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. È noto che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta violativa ed il fallimento della convivenza coniugale. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (si vedano tra le altre le sentenze n. 9074 del 2011 e n. 2059 del 2012), infatti, per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche lo stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza. È anche il caso di segnalare che l'addebito ha carattere eccezionale e presuppone comportamenti più gravi rispetto a quelli che, di regola, determinano la separazione, sanciti nell'art. 151 c.c. e, quindi,
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale o il grave pregiudizio per la prole (si veda Cass. n. 7469/2017). È dunque necessaria una valutazione comparativa delle condotte dei coniugi al fine di determinare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento di uno dei coniugi e la intollerabilità della convivenza
(Cass. n. 18074 del 2014): il Giudice dovrà tenere conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendo l'addebitabilità della separazione nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Nel caso di specie, non si ritiene assolto l'onere probatorio da parte della , la Pt_1
quale avanzava istanze istruttorie orali, rigettate dal G.I., senza che la parte avanzasse istanza nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero, le contestazioni di addebito sono state genericamente dedotte dalla ricorrente quale causa della frattura del vincolo matrimoniale e, in ogni caso, manca la prova del nesso di causalità tra il comportamento del e l'intollerabilità della convivenza, CP_1
con istanze istruttorie orali in ogni caso inidonee a provare quanto ora esposto. Occorre solo aggiungere che l'allontanamento dalla casa coniugale, non può costituire di per sé causa di addebito e ciò in quanto “…in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza” (cfr.
Cass. n. 19238 del 2015).
Quanto, poi, all'affidamento della minore, rilevato che il resistente è rimasto assente per anni dalla vita della figlia e che con lei non ha avuto nel tempo un rapporto costante, anzi, deduceva la ricorrente che era stato sostanzialmente assente (con la memoria ex art. 183, VI comma, n., 2, c.p.c. del 12.1.2023, la ricorrente deduceva che il padre frequentava la figlia una volta a settimana ma non in modo costante e solo per una o due ore per ciascuna volta), ritiene questo Collegio di dover prevedere l'affidamento esclusivo della minore alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse;
può, invece, essere confermato il collocamento della figlia presso la madre, con diritto di visita per il padre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, previo accordo e consenso della madre e consenso della minore.
Quanto all'aspetto economico, richiamando quanto statuito in sede presidenziale, nulla di diverso essendo stato dedotto o documentato (se non il nuovo contratto di locazione dell'abitazione dove vive la ricorrente con la figlia, in atti, con la previsione di un canone mensile di euro 500,00, e l'attività lavorativa del resistente presso un privato nel 2021 fino al dicembre 2021, cfr. estratto contributivo Inps, in atti), si ritiene di confermare le statuizioni vigenti sul punto, con applicazione dell'Istat all'assegno mensile come ad oggi maturato e per il futuro.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda relativa ai documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del Giudice Tutelare
Le spese di lite, in vista della natura della causa, della parziale soccombenza della ricorrente e della contumacia del resistente, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugati in Agoncillo, GA
(Filippine), in data 10.11.2007; -affida la figlia minore alla madre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico del per la figlia pari ad CP_1
euro 400,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g. 5 di ogni mese); Pt_1
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 12.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 50758/2021 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Carnevale, Parte_1
come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato il'1.8.1981 in Ligao Albay (Filippine) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nata la figlia in data 2.12.2010, chiedeva: la separazione Persona_1
personale; l'affidamento condiviso della minore, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso;
l'addebito a carico del marito per il suo disinteresse per la famiglia, dalla quale si allontanava nel settembre 2017 senza più occuparsene, se non con qualche minima somma mensile;
la condanna del al CP_1
risarcimento dei danni per la violazione dei doveri coniugali, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia;
un assegno di mantenimento per la figlia a carico del resistente pari ad almeno euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e scolastiche per la figlia;
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente chiedeva di valutare anche l'affidamento esclusivo della figlia alla madre. Nel corso del procedimento la stessa chiedeva il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del , ex art. 156 c.c., domanda poi non riproposta in sede di precisazione CP_1
delle conclusioni.
Il resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
In sede presidenziale, con ordinanza del 29.1.2022, veniva disposto quanto segue:
“…sentita solo la ricorrente in quanto il resistente non è comparso né si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale;
resosi impossibile il tentativo di conciliazione;
rilevato che dal matrimonio celebrato in GO GA (RP) il giorno 10.11.2007 in Roma è nata la figlia;
rilevato che i coniugi vivono Persona_2
separati di fatto dal mese di settembre 2017; rilevato che, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso della figlia minore , non essendo emerse né essendo state Persona_1
prospettate concrete e serie limitazioni della capacita' genitoriale di entrambi i genitori, fatti salvi ulteriori approfondimenti in sede istruttoria;
ritenuto, quindi, che, allo stato, la figlia minore Persona_1
deve essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, fatti salvi ulteriori accertamenti istruttori;
ritenuto che
, preso atto dell'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi, la figlia
[...]
deve essere collocata, in via prevalente, presso la madre con la quale attualmente vive;
ritenuto Per_1
che va disciplinato in via provvisoria il diritto di visita del padre tutelando le esigenze di stabilita' della minore ed il diritto alla bigenitorialita' prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore liberamente, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze Persona_1
scolastiche ed extrascolastiche della stessa e con le sue esigenze lavorative, e, comunque, in difetto di accordo, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 19.00, il sabato o la domenica dalle ore
10.00 alle ore 19.00, ad anni alterni per le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio facendo in modo che la stessa trascorra il 24 dicembre con un genitore ed il
25 dicembre con l'altro genitore, per le vacanze scolastiche pasquali per almeno tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni, per quindici giorni per le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; rilevato che la ricorrente ha dichiarato che svolge attivita' lavorativa quale collaboratrice domestica ad ore dalla quale percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro
700,00 mensili, che nell'anno 2021 ha percepito il reddito di emergenza pari ad euro 2400,00, che vive in una casa in locazione per la quale paga un canone pari ad euro 400,00 mensili e che non ha proprieta' immobiliari;
rilevato che il resistente, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, svolge
l'attivita' di cuoco presso un ristorante nella zona di Ponte Milvio dalla quale percepisce la somma mensile di euro 2000,00 mensili, comprensiva della retribuzione base e della retribuzione per il lavoro straordinario), che vive in una casa in locazione, che fino ad ora le ha corrisposto per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 250,00, insufficiente per le esigenze della stessa, e che, talvolta, ha provveduto all'acquisto di oggetti necessari per la stessa come ad esempio il computer per consentirle di seguire le lezioni scolastiche attraverso la didattica a distanza ed il telefonino cellulare per poter comunicare con lei;
ritenuto che
, avuto riguardo alla capacità di lavoro ed alle risorse economiche dei coniugi, appare equo prevedere che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
ritenuto doversi porre a carico del marito un assegno pari ad euro 400,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia minore , misura minima alla vita della figlia Persona_1
che lo stesso deve garantire in adempimento del dovere generale di mantenimento dei figli di cui agli artt.147,148 e 337 ter c c, adoperando la sua capacita' lavorativa, della quale deve ritenersi dotato, essendo un uomo giovane ed in buona salute, in difetto di diversa allegazione, tenuto conto del modesto reddito della ricorrente, dei presumibili costi gravanti sullo predetto per l'abitazione in cui vive, delle presumibili esigenze economiche della figlia minore rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa come da Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida la figlia Persona_1
ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa, tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente le questioni di ordinaria amministrazione;
3)dispone che la figlia minore
[...]
sia collocata in via prevalente presso il domicilio materno;
4)dispone che il padre possa vedere e Per_1
tenere con se' la figlia minore liberamente, previo accordo con la madre, Persona_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa e con le sue esigenze lavorative,
e, comunque, in difetto di accordo, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 19.00, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00, ad anni alterni per le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio facendo in modo che la stessa trascorra il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, per le vacanze scolastiche pasquali per almeno tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni, per quindici giorni per le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; 5)pone a carico di CP_1
un assegno pari ad euro 400,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia
[...] [...]
da corrispondersi dal mese di febbraio 2022 a Biscoho Sarmieneto Victorina al suo domicilio o Per_1
a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
6)pone a carico di il pagamento del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie mediche (interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per la figlia come Persona_1
da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
…”.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità della ricorrente ad una riconciliazione e la mancata costituzione del resistente per tutta la durata del processo, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Deve, poi, essere rigettata la domanda della ricorrente relativa all'addebito della separazione. A norma dell'art. 151, comma 2, Cod.Civ. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”, così da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. È noto che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta violativa ed il fallimento della convivenza coniugale. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (si vedano tra le altre le sentenze n. 9074 del 2011 e n. 2059 del 2012), infatti, per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche lo stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza. È anche il caso di segnalare che l'addebito ha carattere eccezionale e presuppone comportamenti più gravi rispetto a quelli che, di regola, determinano la separazione, sanciti nell'art. 151 c.c. e, quindi,
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale o il grave pregiudizio per la prole (si veda Cass. n. 7469/2017). È dunque necessaria una valutazione comparativa delle condotte dei coniugi al fine di determinare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento di uno dei coniugi e la intollerabilità della convivenza
(Cass. n. 18074 del 2014): il Giudice dovrà tenere conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendo l'addebitabilità della separazione nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Nel caso di specie, non si ritiene assolto l'onere probatorio da parte della , la Pt_1
quale avanzava istanze istruttorie orali, rigettate dal G.I., senza che la parte avanzasse istanza nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero, le contestazioni di addebito sono state genericamente dedotte dalla ricorrente quale causa della frattura del vincolo matrimoniale e, in ogni caso, manca la prova del nesso di causalità tra il comportamento del e l'intollerabilità della convivenza, CP_1
con istanze istruttorie orali in ogni caso inidonee a provare quanto ora esposto. Occorre solo aggiungere che l'allontanamento dalla casa coniugale, non può costituire di per sé causa di addebito e ciò in quanto “…in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza” (cfr.
Cass. n. 19238 del 2015).
Quanto, poi, all'affidamento della minore, rilevato che il resistente è rimasto assente per anni dalla vita della figlia e che con lei non ha avuto nel tempo un rapporto costante, anzi, deduceva la ricorrente che era stato sostanzialmente assente (con la memoria ex art. 183, VI comma, n., 2, c.p.c. del 12.1.2023, la ricorrente deduceva che il padre frequentava la figlia una volta a settimana ma non in modo costante e solo per una o due ore per ciascuna volta), ritiene questo Collegio di dover prevedere l'affidamento esclusivo della minore alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse;
può, invece, essere confermato il collocamento della figlia presso la madre, con diritto di visita per il padre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, previo accordo e consenso della madre e consenso della minore.
Quanto all'aspetto economico, richiamando quanto statuito in sede presidenziale, nulla di diverso essendo stato dedotto o documentato (se non il nuovo contratto di locazione dell'abitazione dove vive la ricorrente con la figlia, in atti, con la previsione di un canone mensile di euro 500,00, e l'attività lavorativa del resistente presso un privato nel 2021 fino al dicembre 2021, cfr. estratto contributivo Inps, in atti), si ritiene di confermare le statuizioni vigenti sul punto, con applicazione dell'Istat all'assegno mensile come ad oggi maturato e per il futuro.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda relativa ai documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del Giudice Tutelare
Le spese di lite, in vista della natura della causa, della parziale soccombenza della ricorrente e della contumacia del resistente, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugati in Agoncillo, GA
(Filippine), in data 10.11.2007; -affida la figlia minore alla madre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico del per la figlia pari ad CP_1
euro 400,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g. 5 di ogni mese); Pt_1
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 12.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti