Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10662/2023 RG
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dell'Avv. Valerio Sasso;
ricorrente
CONTRO
, dom.ta in Sant'Antimo (NA) alla Via Conciliazione n.16; Controparte_1
resistente contumace
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente allegava di aver lavorato dal 1.11.2021 al 17.07.2023 alle dipendenze della sig.ra
, con svolgimento di mansioni di badante in favore della stessa resistente. Controparte_1
Specificava che aveva prestato la propria attività quale “convivente” usufruendo di vitto e alloggio per 55 ore settimanali, con le seguenti modalità: - lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con due ore di riposo per pausa pranzo, ed il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, usufruendo del riposo settimanale coincidente con il pomeriggio del giovedì e l'intera domenica e di aver avuta corrisposta la retribuzione mensile di fatto pari ad € 750,00.
Esponeva che riceveva le direttive e la retribuzione mensile dalla resistente e che era sottoposta al potere disciplinare della stessa resistente.
Rappresentava di non aver fruito di ferie e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva.
Deduceva che il rapporto lavorativo è di natura subordinata e trova la sua disciplina nel CCNL disciplinante il rapporto di lavoro domestico e, che in relazione alle mansioni svolte di fatto, le spetta l'inquadramento nella categoria BS del citato CCNL.
Chiedeva la condanna del resistente al pagamento della somma complessiva di €3.896,14 a titolo di differenze retributive e la condanna del resistente a versare i contributi dovuti in relazione alla retribuzione corrisposta.
Il resistente, ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
L' , ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito. CP_2
La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha delineato i parametri in base ai quali distinguere le fattispecie del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, sostenendo che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle
1
(Cassazione civile sez. lav., 3 aprile 2000, n. 4036).
All'udienza del 06.02.2025 la ricorrente, interrogata liberamente ai sensi dell'art. 420 c.p.c., ha confermato il contenuto del ricorso.
Inoltre il teste alla stessa udienza ha dichiarato di riconoscere la ricorrente Testimone_1 presente in aula e sul capo A del ricorso “confermo e posso dire che presentai proprio io la signora alla ricorrente ed ho, inoltre, assistito al colloquio a seguito del quale la Controparte_1 ricorrente venne assunta come badante dalla resistente”. Sul capo B il teste ha riferito: “confermo che questi, che mi sono stati letti, erano gli orari di servizio pattuiti ed anche la ricorrente, con cui ero in contatto, mi riferiva che osservava gli stessi
D: “confermo che la ricorrente mi diceva che tutte le Testimone_2 direttive sulle mansioni da svolgere le venivano date dalla signora;
la ricorrente Controparte_1 mi ha anche riferito che la retribuzione le veniva data dalla signora ”. Sul capo E Controparte_1 il teste ha dichiarato: “confermo che per assentarsi la ricorrente doveva chiedere l'autorizzazione alla signora ” Sul capo F il teste ha riferito: “sono a conoscenza che per tutto il Controparte_1 periodo lavorativo la ricorrente non ha goduto di ferie”. Deve inoltre rilevarsi che, a fronte della rituale notificazione dell'ordinanza con cui è stato ammesso l'interrogatorio formale, la resistente non si è presentata senza giustificato motivo di tal che, valutato l'anzidetto quadro probatorio, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Emerge dalle dichiarazioni del teste sopra indicato che la ricorrente era vincolata all'osservanza di specifiche direttive relative alle mansioni espletate ed era tenuta all'osservanza di un orario lavorativo prestabilito, potendosi quindi accertare la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata tra le parti in causa con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni inquadrabili nel livello BS del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico dal 1.11.2021 al
17.07.2023 con espletamento da parte della ricorrente delle mansioni secondo l'orario lavorativo indicato in ricorso.
A fronte della prova dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, la resistente non ha fornito la prova del pagamento della somma dovuta a titolo di spettanze retributive e di trattamento di fine rapporto (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Pertanto la resistente deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente da calcolarsi attenendosi al principio di diritto affermato dalla Corte di Legittimità secondo cui in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008).
2 Per quanto attiene alla quantificazione delle spettanze possono essere utilizzati i conteggi depositati in atti in quanto correttamente elaborati in base al CCNL di settore.
Devono essere inoltre corrisposti gli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze al saldo.
La Corte di Legittimità afferma “che, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale solo se quest'ultimo sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa in difetto l'ammissibilità di tale pronuncia (che sarebbe una condanna nei confronti di terzo, non ammessa nel nostro ordinamento in difetto di espressa previsione).” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 19398 del
2014).
Nella fattispecie concreta in esame parte ricorrente ha ritualmente notificato all' il ricorso CP_2 introduttivo di tal che la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore dell' , dei CP_2 contributi dovuti in ragione dell'anzidetto rapporto lavorativo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata tra le parti in causa con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni inquadrabili nel livello BS del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico dal 1.11.2021 al 17.07.2023, con espletamento da parte della ricorrente delle mansioni secondo l'orario lavorativo indicato in ricorso;
- condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di
€3.896,14 a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna la resistente al pagamento, in favore dell' , dei contributi dovuti in ragione CP_2 dell'anzidetto rapporto lavorativo;
- condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in
€1.400,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 04.06.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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