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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4174 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._1
07.09.1963,
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
17.08.1964,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Pangrazio
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
Voglia L'On.le Tribunale di Vicenza omologare la presente separazione personale consensuale alle seguenti conclusioni:
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria dimora in residenze e domicili divisi fin dal deposito del ricorso.
2. I figli nato ad [...] il [...] e nato ad [...] Per_1 Per_2
(VI) il 02/02/2001, entrambi maggiorenni, vivranno con il padre nella loro attuale abitazione sita 36012 AS (VI) alla Via Ceresara n. 82.
3. Il figlio , al momento, risulta essere economicamente autosufficiente Per_1
in quanto insegnante presso l'istituto comprensivo Bizio di Longare (VI), con un contratto a tempo determinato scadente in data 20/12/2024. Qualora Per_1
dovesse restare senza lavoro sarà il padre a farsi carico del suo mantenimento.
4. Il figlio frequenta, presso l'Università di Padova, la facoltà di Scienze Per_2
Forestali e Ambientali con sede a Legnaro (PD). Lo stesso è prossimo alla laurea che avverrà nel prossimo mese di dicembre, il padre si farà carico CP_1
del suo mantenimento fino al raggiungimento della sua autosufficienza
2 economica.
5. La signora ha lasciato nella dimora di famiglia il mobilio dalla Controparte_2
stessa acquistato.
6. All'uopo il padre si impegna ed obbliga a mettere a disposizione di CP_1
ogni figlio la somma di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per spese ordinarie,
straordinarie, mediche, dentistiche non coperte dal S.S.N.
Le dette somme saranno versate dal padre ai due figli in due tranche di Euro
10.000,00 (diecimila/00) cadauna. Il primo versamento avverrà entro 15
(quindici) giorni dall' udienza fissata con modalità di trattazione scritta, il secondo versamento sarà effettuato entro mesi 6 (sei) dalla detta udienza.
7. La madre potrà incontrare i figli maggiorenni quando vorrà, previo accordi con gli stessi, ed al di fuori della dimora di famiglia, mentre, dovrà fornire congruo preavviso al padre quando vorrà incontrare i figli all'interno della CP_1
loro abitazione.
Qualora i figli desiderassero trascorrere dei periodi in casa della madre la stessa sosterrà le spese di vitto ed alloggio per gli stessi senza richiedere alcunché al sig. . CP_3
8. I coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali intercorsi tra loro, e per l'effetto, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione.
9. I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi contributo nel proprio mantenimento.
3 10. Spese del giudizio interamente a carico del sig. . Controparte_4
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19.11.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in QU EN (VI) in data 14.09.1997, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
integralmente il mantenimento del figlio fino al raggiungimento della Per_2
sua autosufficienza economica e del figlio qualora dovesse restare Per_1
senza lavoro.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra
4 le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese del giudizio, sono interamente a carico del sig. , Controparte_1
come da accordi intercorsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in QU EN (VI) in data 14.09.1997 con CP_2
atto trascritto al n. 9, parte II, serie A, anno 1997 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di QU EN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)spese del giudizio interamente a carico del sig. . Controparte_4
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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