Articolo 27 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 26Articolo 28
Versione
19 gennaio 1961
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Versione
4 settembre 1966
Art. 27.
L'inquadramento previsto dal primo comma, lettera b) del precedente articolo 21 si effettua assegnando tale personale al coefficiente corrispondente al grado in cui sarebbe stato collocato nel soprannumero ai sensi della tabella di equiparazione C. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 agosto 1966, n. 631 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Agli impiegati inquadrati nel "Ruolo ad esaurimento", ai sensi degli articoli 21, lettera b) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , con la retribuzione corrispondente ai coefficienti 131 e 180, di cui alla tabella C allegata alla legge stessa, e' attribuito, dal 1 gennaio 1966, il trattamento economico iniziale corrispondente rispettivamente agli ex coefficienti 180 e 202".
Entrata in vigore il 4 settembre 1966