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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 2 marzo 2023,
da
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusto mandato telematico allegato al ricorso di primo grado dall'avv. Marco
Ellero (pec: . Email_1
appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (pec:
; Email_2
appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 56/2023 d.d. 31.01.2023 non notificata
In punto: sospensione dal servizio per inadempimento obbligo vaccinale
COVID-19.
CONCLUSIONI
: Parte_1
“1) dichiarare illegittimo/nullo/invalido il provvedimento di sospensione emanato dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Statale Dante Alighieri di Venezia, nei confronti della signora , per le causali di cui in narrativa e, per Parte_1
l'effetto, disporne la revoca, con corresponsione di indennità, retribuzione e contributi, qualora sospesi, dalla data di sospensione dei medesimi;
2) spese ed onorari di causa rifusi come per legge per entrambi i gradi”.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
“Voglia Codesta Corte, in accoglimento delle argomentazioni suesposte, rigettare nel merito il ricorso avversario in ogni sua parte siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e altri oneri di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da - collaboratrice scolastica Parte_1
a tempo indeterminato in servizio dal 01.09.2019 presso l'Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri” di Venezia – con il quale domandava l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento emesso dal dirigente scolastico in data 3 gennaio 2022 di sospensione dal servizio per inottemperanza all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione SARS-COV-2 previsto ex art. 4 del d.l.
n. 44/2021 con i conseguenti effetti ripristinatori retributivi e previdenziali.
Le spese di lite venivano compensate per la “natura della questione trattata”.
Il giudice del lavoro lagunare respingeva il ricorso ritenendo sussistente l'obbligo vaccinale della ricorrente laddove “la condizione di malattia dal 27/12 indicata dalla ricorrente nella comunicazione del 30.12.2021, e ora fatta valere in causa, non
2 rientra in alcuna fattispecie di esonero dalla sospensione prevista dalla normativa…..con nota n. 1927 del 17 dicembre 2021 il ha prontamente CP_1 chiarito che l'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi;
ne è escluso unicamente chi si trova in collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare, dunque, per quanto qui interessa, la non applicazione riguardava, testualmente e come da ratio, unicamente il personale con infermità, non quello semplicemente in malattia”. ………dalla successiva nota n.
1929 del 20 dicembre 2021 è in effetti chiarito che il riferimento è alle condizioni di infermità “previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”, ferma
l'operatività negli altri casi, ovvero nel caso ordinaria malattia, dell'obbligo vaccinale
2. Propone gravame l'originaria ricorrente con un unico Parte_1 articolato motivo.
Nel richiamare conforme giurisprudenza di merito, viene contestata la legittimità della sospensione durante il periodo di malattia, in quanto in quanto malata non solo non era in grado di sottoporsi alla vaccinazione ma soprattutto non svolgendo attività lavorativa non poteva essere veicolo di infezione negli ambienti lavorativi, con conseguente applicabilità del principio della c.d. priorità della causa di sospensione della prestazione lavorativa, secondo cui si considera prevalente e determinante ai fini del trattamento retributivo la causa che si è verificata per prima, e quindi, nel caso di specie, la malattia che comporta l'obbligo di retribuzione.
3. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato Controparte_1
ha chiesto il rigetto del gravame avversario e la conferma della
[...] pronuncia di primo grado.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 26 giugno 2025 – nel corso della quale il Collegio ha segnalato alle parti la sopravvenuta giurisprudenza di legittimità sul tema
(Cass. n. 1881/2025) - come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 5. In fatto è pacifico che la lavoratrice:
a) dal 27.09.2021 era assente dal servizio per malattia;
b) in data 03.01.2022 - in costanza di assenza per malattia - veniva sospesa dal servizio per inottemperanza all'obbligo vaccinale;
6. Reputa la Corte che la sospensione dal lavoro per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale prevale su altre forme di sospensione preesistenti.
7. In proposito la Corte di Cassazione con sentenza n. 1888/2025 (cfr. nello stesso senso Cass. n. 2412/2025, Cass. n. 4245/2025) - riferibile al personale sanitario ma applicabile anche a quello scolastico stante l'estensione dell'obbligo vaccinale con il d.l. n. 172/2021 - ha condivisibilmente affermato che “In tema di obbligo vaccinale anti Covid-19……la sospensione dal servizio per mancata vaccinazione, prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021 come modificato dal d.l. n. 172/2021, opera anche qualora il rapporto di lavoro sia già sospeso per altra causa (come malattia o congedo), non trovando applicazione il principio della priorità della causa sospensiva;
tale conclusione si fonda sulla specialità ed eccezionalità della normativa emergenziale che: a) ha previsto la sospensione come conseguenza necessaria del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza attribuire rilievo
a situazioni soggettive del dipendente ed esentando dalla vaccinazione solo coloro esposti ad accertato pericolo per la salute;
b) ha espressamente stabilito che durante la sospensione non sono dovuti retribuzione né altri emolumenti;
c) ha reso giuridicamente impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, sanzionandone amministrativamente la violazione;
la prevalenza della sospensione per mancata vaccinazione sulle altre cause sospensive non contrasta con l'art. 38 Cost., in quanto la misura, temporanea e non disciplinare, realizza un adeguato bilanciamento tra diritti individuali e tutela della salute collettiva, non incidendo sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia o il congedo e parificando il trattamento economico a quello degli altri appartenenti alla categoria non vaccinati”.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – tenuto anche conto che parte appellante nulla ha argomentato per confutare le argomentazioni articolate nella già menzionata sentenza della
Suprema Corte - l'appello va respinto.
9. Le spese di lite del grado vengono compensate avuto riguardo alla complessità
4 interpretativa delle questioni di diritto in scrutinio nonché nel contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito in uno con l'assenza di precedenti di legittimità.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide
1) rigetta l'appello;
2) compensa fra le parti le spese di lite del grado;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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