Ordinanza cautelare 4 aprile 2018
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/01/2023, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00494/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
Ministero dell'Interno, ES Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
del decreto Cat.A12./Imm/16 prot. -OMISSIS-del 14 novembre 2016 con il quale la ES di Caserta ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto del ES di Caserta, Cat.A12./Imm/16 prot. -OMISSIS-del 14 novembre 2016 con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Dal provvedimento emerge che a carico del ricorrente risulta una sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 18/12/2013 per violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
Avverso il detto decreto è proposto ricorso a sostegno del quale il ricorrente lamenta violazione dell’art. 3 l. 241 /90 per difetto assoluto di motivazione e motivazione apparente, difetto di istruttoria, - motivazione apparente ed abnorme rispetto al mancato inserimento sociale del ricorrente.
Con ordinanza n. 492/2018 è stata respinta la domanda cautelare.
Risulta costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Va preliminarmente richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale va negata la possibilità di concessione o rinnovo del permesso di soggiorno, trattandosi di reato in materia di stupefacenti, ostativo e di gravità tale da non poter essere superato se non dalla solida prova di legami familiari, allo stato del tutto assenti.
La parte non ha depositato nulla dal 14.03.2018, e di conseguenza vale la giurisprudenza per cui in caso di condanna (anche non definitiva) del cittadino extracomunitario per qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, il provvedimento di rifiuto (o mancato rinnovo) del permesso di soggiorno costituisce per l'autorità competente un atto vincolato, non occorrendo a tal fine alcuna ulteriore valutazione né riguardo alla pericolosità sociale del cittadino straniero né riguardo al suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano, avendo la Corte Costituzionale (sentenza 12 dicembre 2014, n. 277) affermato che la disamina delle "materie" evocate dall'art. 4, comma 3, t.u. 25 luglio 1998, n. 286 dimostra come sia evidente l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo non certo la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto - e soprattutto - la specifica natura del reato, riposando la sua scelta su una esigenza di conformazione agli impegni di "inibitoria" di traffici riguardanti determinati settori reputati maggiormente sensibili; ciò tuttavia, con la sola eccezione costituita da eventuali legami familiari con soggetti residenti in Italia, nel qual caso si impone una valutazione comparativa discrezionale dell'interesse alla sicurezza pubblica e dell'interesse dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari, trovando applicazione la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, t.u. 25 luglio 1998, n. 286 ( ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 1.10.2021, n.1676; T.A.R. Toscana, sez. II, 28.5.2021,n. 816).
Ed in effetti in caso di presenza di un reato ostativo a carico del richiedente titolo di soggiorno, la valutazione sulla sua pericolosità sociale è eseguita a monte dal legislatore, pertanto, ai fini dell'emissione di un provvedimento di diniego non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del ES (così T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 22.2.2021, n. 657).
In ragione della granitica giurisprudenza richiamata nessuna rilevanza riveste la sopravvenienza del contratto di lavoro di tipo subordinato e la contestuale richiesta alla ES di variare il tipo di soggiorno richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1000/00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare. Parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Corrado | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.