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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/07/2024, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 659/2023 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4 luglio 2024, promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Tusa, via Antoci n. 32 presso lo studio dell'avv. Tudisca
Angelo che lo rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in via Libertà n. 2 pal. A. 1 int. 2, Mistretta presso lo studio dell'avv. Antoci Vera che la rappresenta e difende, resistente, con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Patti;
oggetto: regolamentazione e limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusioni: i procuratori hanno concluso come da note scritte del 3 luglio
2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2023, – con Parte_1 riferimento al periodo intercorrente dalla seconda metà dell'anno 2018 e fino alla prima metà dell'anno 2021 – ha premesso che: aveva convissuto more uxorio con;
dalla loro unione era nato in [...] Controparte_1
30 luglio 2019 il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori all'atto Per_1 della nascita;
i conviventi durante la breve convivenza avevano costituito la
1 loro residenza familiare in Tusa;
la convivenza tra i due si era rivelata impossibile e la unitamente ai suoi 4 figli avuti da un CP_1 precedentemente matrimonio, aveva deciso di lasciare l'immobile residenziale e trasferirsi in altra dimora, portando con sé anche il figlio ed opponendo, altresì, impedimenti alla frequentazione del padre con Per_1 il bambino.
Ciò premesso, il ricorrente – ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. – ha richiesto la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore in favore di entrambi i genitori, disciplinando le modalità di frequentazione del padre con il figlio, nonché l'obbligo della resistente di versare un assegno di mantenimento per il figlio minore e contribuire alle spese straordinarie nella misura ivi prevista.
Si costituiva in giudizio la parte resistente la Controparte_1 quale – giusta comparsa di costituzione e risposta del 25 settembre 2023 – ha chiesto: l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre;
la regolamentazione del diritto di visita del padre nei limiti di due pomeriggi a settimana;
l'obbligo del di corrispondere un assegno di Pt_1 mantenimento mensile pari alla somma di euro 250,00, oltre all'equa contribuzione per le spese straordinarie. Nelle more del giudizio di regolamento dell'affidamento del figlio minore nei termini sopra descritti, al presente procedimento è stato riunito – giusto provvedimento del 18 aprile 2024 – quello iscritto al n. 385/2023 R.G. Min., stante il ricorso – ai sensi e per gli effetti degli artt. 330, 333, 336 c.c. e 473 bis.13 e ss. c.p.c. – con il quale la Procura della Repubblica per i Minorenni del Tribunale di Messina aveva richiesto la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ed un intervento dei Servizi Sociali per il recupero di siffatta responsabilità.
Giudizio, questo, che il Tribunale per i Minorenni di Messina ha rimesso a questo Tribunale, attesa l'interpretazione estensiva dell'art. 38 disp. att. c.c. (accolta dal Tribunale per i Minorenni), così da fare rientrare nel dettato normativo anche i procedimenti - ex art. 337 ter c.c. - finalizzati alla regolamentazione dell'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, con conseguente competenza di questo Tribunale.
Le parti, nel corso del giudizio, hanno raggiunto un accordo di cui questo
Tribunale può prendere atto solo nei limiti delle disposizioni compatibili con l'interesse del minore. Sull'affidamento condiviso, sulla collocazione del minore e sui tempi di frequentazione dei genitori si osserva quanto segue.
2 In data 24 giugno 2024, il Consultorio Familiare di Santo Stefano di
Camastra, presso cui le parti avevano intrapreso un percorso di sostegno, ha trasmesso a questo Tribunale una relazione suggerendo, attese le difficoltà psichiche dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore a causa di una situazione di disagio relazionale tra gli stessi Per_1 sussistente, di: “aiutare entrambi i genitori ad affrontare il passato non risolto e le profonde fragilità psicoemotive, mediante un percorso di psicoterapia individuale;
proporre il servizio di educativa domiciliare al fine di favorire lo sviluppo della libera espressione, dell'autonomia, di un senso di sé nel bambino come identità "separata" dalla madre, nonché per un supporto educativo alla genitorialità; uno spazio di supporto psicologico per il bambino, dato lo stress relazionale a cui è sottoposto”. Nel caso di specie, un affidamento condiviso sic et simpliciter – che presuppone, invero, una piena responsabilità genitoriale – ad entrambi i genitori, o anche solo alla madre, sarebbe contrario all'interesse del minore e gli arrecherebbe pregiudizio, stante la loro attuale incapacità di prestargli adeguata cura, educazione, istruzione ed assistenza morale senza il supporto degli esperti, come si evince dalla relazione del Consultorio Familiare incaricato (v. relazione del 24 giugno 2024 ove viene attestato quanto segue:
“entrambi i genitori risultano ancora imbrigliati dai loro rispettivi conflitti e vissuti, facendo fatica a tenere in primo piano, i bisogni del bambino in termini di stabilità, di prevedibilità, di regole. La sofferenza del bambino non sembra adeguatamente riconosciuta… Si ritiene che l'alta conflittualità tra i genitori condizioni ancora pesantemente la visione del bambino nell'approcciarsi con serenità alla figura paterna. E pertanto non sono state raggiunte le funzioni della bigenitorialità).
In questi termini, non può essere recepito l'accordo sull'affidamento condiviso del minore e sui tempi di frequentazione del padre, non risultando sussistente una piena capacità genitoriale di entrambe le parti.
Il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni ostative alla collocazione del minore presso la residenza della madre, dove lo stesso già abita, ritenendo, tuttavia, necessario, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, disporre l'affido del minore ai servizi sociali competenti per la necessaria attività di supporto e monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo, in particolare, con l'ausilio del Consultorio Familiare, all'espletamento delle seguenti attività: aiutare entrambi i genitori ad affrontare il passato non risolto e le profonde fragilità psicoemotive, mediante un percorso di psicoterapia individuale se acconsentito;
3 predisporre il servizio di educativa domiciliare presso la residenza della madre al fine di favorire lo sviluppo della libera espressione, dell'autonomia, di un senso di sé nel bambino come identità separata dalla madre, nonché per un supporto educativo alla genitorialità; garantire uno spazio di supporto psicologico per il bambino, dato lo stress relazionale a cui è sottoposto;
predisporre un programma di incontri del bambino con il padre in uno spazio neutro con il supporto degli esperti o anche, se vi è consenso del bambino, tramite assistenza domiciliare presso l'abitazione paterna, autorizzando i servizi ad interrompere gli incontri in presenza di disagi manifestati dal bambino, mandando ai servizi sociali affidatari di segnalare alla Procura competente qualsiasi situazione di nuovo pregiudizio del minore.
Con riferimento al contributo di mantenimento ed alle prestazioni di carattere patrimoniale si dispone – valutate la consistenza patrimoniale e la capacità lavorativa di ciascun genitore alla stregua del principio di proporzionalità – in conformità all'accordo raggiunto dalle parti che il Tribunale ritiene essere in linea con l'interesse del minore e non contrario a norme di ordine pubblico, e cioè: il padre verserà alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, come contributo di mantenimento del figlio, la somma di euro 220,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat;
le spese straordinarie
(e, pertanto, ivi incluse le spese ulteriori rispetto al mero mantenimento quotidiano necessario per l'assistenza materiale del figlio, come – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – le spese scolastiche, mediche, sportive, etc.) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, da concordare preventivamente, salve urgenze.
La regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il minore va, dunque, disposta in linea con quanto sopra indicato.
Le spese del giudizio, tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto sulla contribuzione economica, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 659/2023 R.G.A.C., così provvede:
- dispone la collocazione del minore presso la residenza della madre e ai sensi dell'art. 333 c.p.c., dispone, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, l'affidamento del minore ai servizi sociali competenti per la necessaria attività di supporto e monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo, in particolare, con l'ausilio del
Consultorio Familiare, all'espletamento delle seguenti attività: aiutare
4 entrambi i genitori ad affrontare il passato non risolto e le profonde fragilità psicoemotive, mediante un percorso di psicoterapia individuale se acconsentito;
predisporre il servizio di educativa domiciliare presso la residenza della madre al fine di favorire lo sviluppo della libera espressione, dell'autonomia, di un senso di sé nel bambino come identità separata dalla madre, nonché per un supporto educativo alla genitorialità; garantire uno spazio di supporto psicologico per il bambino, dato lo stress relazionale a cui è sottoposto;
predisporre un programma di incontri del bambino con il padre in uno spazio neutro con il supporto degli esperti o anche, se vi è consenso del bambino, tramite assistenza domiciliare presso l'abitazione paterna, con progressiva autonomizzazione del rapporto, autorizzando i servizi ad interrompere gli incontri in presenza di disagi manifestati dal bambino e mandando ai servizi sociali affidatari di segnalare alla Procura competente qualsiasi situazione di nuovo pregiudizio del minore;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, come contributo di mantenimento del figlio, la somma di euro 220,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente salve urgenze.
- compensa tra le parti le spese di lite. Manda per le comunicazioni alle parti, al P.M. e ai servizi sociali e al
Consultorio Familiare competenti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti, il 19 luglio
2024
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)
5
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 659/2023 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4 luglio 2024, promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Tusa, via Antoci n. 32 presso lo studio dell'avv. Tudisca
Angelo che lo rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in via Libertà n. 2 pal. A. 1 int. 2, Mistretta presso lo studio dell'avv. Antoci Vera che la rappresenta e difende, resistente, con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Patti;
oggetto: regolamentazione e limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusioni: i procuratori hanno concluso come da note scritte del 3 luglio
2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2023, – con Parte_1 riferimento al periodo intercorrente dalla seconda metà dell'anno 2018 e fino alla prima metà dell'anno 2021 – ha premesso che: aveva convissuto more uxorio con;
dalla loro unione era nato in [...] Controparte_1
30 luglio 2019 il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori all'atto Per_1 della nascita;
i conviventi durante la breve convivenza avevano costituito la
1 loro residenza familiare in Tusa;
la convivenza tra i due si era rivelata impossibile e la unitamente ai suoi 4 figli avuti da un CP_1 precedentemente matrimonio, aveva deciso di lasciare l'immobile residenziale e trasferirsi in altra dimora, portando con sé anche il figlio ed opponendo, altresì, impedimenti alla frequentazione del padre con Per_1 il bambino.
Ciò premesso, il ricorrente – ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. – ha richiesto la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore in favore di entrambi i genitori, disciplinando le modalità di frequentazione del padre con il figlio, nonché l'obbligo della resistente di versare un assegno di mantenimento per il figlio minore e contribuire alle spese straordinarie nella misura ivi prevista.
Si costituiva in giudizio la parte resistente la Controparte_1 quale – giusta comparsa di costituzione e risposta del 25 settembre 2023 – ha chiesto: l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre;
la regolamentazione del diritto di visita del padre nei limiti di due pomeriggi a settimana;
l'obbligo del di corrispondere un assegno di Pt_1 mantenimento mensile pari alla somma di euro 250,00, oltre all'equa contribuzione per le spese straordinarie. Nelle more del giudizio di regolamento dell'affidamento del figlio minore nei termini sopra descritti, al presente procedimento è stato riunito – giusto provvedimento del 18 aprile 2024 – quello iscritto al n. 385/2023 R.G. Min., stante il ricorso – ai sensi e per gli effetti degli artt. 330, 333, 336 c.c. e 473 bis.13 e ss. c.p.c. – con il quale la Procura della Repubblica per i Minorenni del Tribunale di Messina aveva richiesto la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ed un intervento dei Servizi Sociali per il recupero di siffatta responsabilità.
Giudizio, questo, che il Tribunale per i Minorenni di Messina ha rimesso a questo Tribunale, attesa l'interpretazione estensiva dell'art. 38 disp. att. c.c. (accolta dal Tribunale per i Minorenni), così da fare rientrare nel dettato normativo anche i procedimenti - ex art. 337 ter c.c. - finalizzati alla regolamentazione dell'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, con conseguente competenza di questo Tribunale.
Le parti, nel corso del giudizio, hanno raggiunto un accordo di cui questo
Tribunale può prendere atto solo nei limiti delle disposizioni compatibili con l'interesse del minore. Sull'affidamento condiviso, sulla collocazione del minore e sui tempi di frequentazione dei genitori si osserva quanto segue.
2 In data 24 giugno 2024, il Consultorio Familiare di Santo Stefano di
Camastra, presso cui le parti avevano intrapreso un percorso di sostegno, ha trasmesso a questo Tribunale una relazione suggerendo, attese le difficoltà psichiche dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore a causa di una situazione di disagio relazionale tra gli stessi Per_1 sussistente, di: “aiutare entrambi i genitori ad affrontare il passato non risolto e le profonde fragilità psicoemotive, mediante un percorso di psicoterapia individuale;
proporre il servizio di educativa domiciliare al fine di favorire lo sviluppo della libera espressione, dell'autonomia, di un senso di sé nel bambino come identità "separata" dalla madre, nonché per un supporto educativo alla genitorialità; uno spazio di supporto psicologico per il bambino, dato lo stress relazionale a cui è sottoposto”. Nel caso di specie, un affidamento condiviso sic et simpliciter – che presuppone, invero, una piena responsabilità genitoriale – ad entrambi i genitori, o anche solo alla madre, sarebbe contrario all'interesse del minore e gli arrecherebbe pregiudizio, stante la loro attuale incapacità di prestargli adeguata cura, educazione, istruzione ed assistenza morale senza il supporto degli esperti, come si evince dalla relazione del Consultorio Familiare incaricato (v. relazione del 24 giugno 2024 ove viene attestato quanto segue:
“entrambi i genitori risultano ancora imbrigliati dai loro rispettivi conflitti e vissuti, facendo fatica a tenere in primo piano, i bisogni del bambino in termini di stabilità, di prevedibilità, di regole. La sofferenza del bambino non sembra adeguatamente riconosciuta… Si ritiene che l'alta conflittualità tra i genitori condizioni ancora pesantemente la visione del bambino nell'approcciarsi con serenità alla figura paterna. E pertanto non sono state raggiunte le funzioni della bigenitorialità).
In questi termini, non può essere recepito l'accordo sull'affidamento condiviso del minore e sui tempi di frequentazione del padre, non risultando sussistente una piena capacità genitoriale di entrambe le parti.
Il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni ostative alla collocazione del minore presso la residenza della madre, dove lo stesso già abita, ritenendo, tuttavia, necessario, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, disporre l'affido del minore ai servizi sociali competenti per la necessaria attività di supporto e monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo, in particolare, con l'ausilio del Consultorio Familiare, all'espletamento delle seguenti attività: aiutare entrambi i genitori ad affrontare il passato non risolto e le profonde fragilità psicoemotive, mediante un percorso di psicoterapia individuale se acconsentito;
3 predisporre il servizio di educativa domiciliare presso la residenza della madre al fine di favorire lo sviluppo della libera espressione, dell'autonomia, di un senso di sé nel bambino come identità separata dalla madre, nonché per un supporto educativo alla genitorialità; garantire uno spazio di supporto psicologico per il bambino, dato lo stress relazionale a cui è sottoposto;
predisporre un programma di incontri del bambino con il padre in uno spazio neutro con il supporto degli esperti o anche, se vi è consenso del bambino, tramite assistenza domiciliare presso l'abitazione paterna, autorizzando i servizi ad interrompere gli incontri in presenza di disagi manifestati dal bambino, mandando ai servizi sociali affidatari di segnalare alla Procura competente qualsiasi situazione di nuovo pregiudizio del minore.
Con riferimento al contributo di mantenimento ed alle prestazioni di carattere patrimoniale si dispone – valutate la consistenza patrimoniale e la capacità lavorativa di ciascun genitore alla stregua del principio di proporzionalità – in conformità all'accordo raggiunto dalle parti che il Tribunale ritiene essere in linea con l'interesse del minore e non contrario a norme di ordine pubblico, e cioè: il padre verserà alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, come contributo di mantenimento del figlio, la somma di euro 220,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat;
le spese straordinarie
(e, pertanto, ivi incluse le spese ulteriori rispetto al mero mantenimento quotidiano necessario per l'assistenza materiale del figlio, come – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – le spese scolastiche, mediche, sportive, etc.) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, da concordare preventivamente, salve urgenze.
La regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il minore va, dunque, disposta in linea con quanto sopra indicato.
Le spese del giudizio, tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto sulla contribuzione economica, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 659/2023 R.G.A.C., così provvede:
- dispone la collocazione del minore presso la residenza della madre e ai sensi dell'art. 333 c.p.c., dispone, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, l'affidamento del minore ai servizi sociali competenti per la necessaria attività di supporto e monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo, in particolare, con l'ausilio del
Consultorio Familiare, all'espletamento delle seguenti attività: aiutare
4 entrambi i genitori ad affrontare il passato non risolto e le profonde fragilità psicoemotive, mediante un percorso di psicoterapia individuale se acconsentito;
predisporre il servizio di educativa domiciliare presso la residenza della madre al fine di favorire lo sviluppo della libera espressione, dell'autonomia, di un senso di sé nel bambino come identità separata dalla madre, nonché per un supporto educativo alla genitorialità; garantire uno spazio di supporto psicologico per il bambino, dato lo stress relazionale a cui è sottoposto;
predisporre un programma di incontri del bambino con il padre in uno spazio neutro con il supporto degli esperti o anche, se vi è consenso del bambino, tramite assistenza domiciliare presso l'abitazione paterna, con progressiva autonomizzazione del rapporto, autorizzando i servizi ad interrompere gli incontri in presenza di disagi manifestati dal bambino e mandando ai servizi sociali affidatari di segnalare alla Procura competente qualsiasi situazione di nuovo pregiudizio del minore;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, come contributo di mantenimento del figlio, la somma di euro 220,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente salve urgenze.
- compensa tra le parti le spese di lite. Manda per le comunicazioni alle parti, al P.M. e ai servizi sociali e al
Consultorio Familiare competenti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti, il 19 luglio
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Il giudice rel. Il presidente
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