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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 1921/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. ID Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 1921/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi TRA
(CF: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/08/1981 con l'Avv. VALENTINA CAMICIA RICORRENTE
E
(CF: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 13/07/1984 con l'Avv. CLAUDIA POLACCHI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: parte ricorrente:“Voglia L'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: A) sulla separazione : - Pronunciare Sentenza di separazione con addebito a carico della SI.ra
[...]
; (B) sull'esercizio delle responsabilità genitoriale :
1. La responsabilità genitoriale dei minori CP_1 verrà esercitata da entrambi i genitori e, conseguentemente, le decisioni di maggiore Persona_1 interesse per i figli verranno assunte dai genitori di comune accordo;
solo in caso di insanabile disaccordo, il ricorrente conviene fin d'ora di rimettere le relative decisioni al Giudice competente;
2. Pur nel rispetto delle norme relative all'affidamento in modo condiviso ad entrambi i genitori, l'istante concorda a che i figli ID e continuino a vivere assieme alla madre , con collocamento e residenza ER Controparte_1 anagrafica presso l'abitazione di proprietà della nonna di lei, sita in Montefiascone, alla Via Coste n. 119/A;
3. I genitori, di comune accordo, provvederanno alle scelte educative, scolastiche e ricreative della figlia che concorderanno di volta in volta, in armonia anche con le eSIenze scolastiche della stessa;
4. Il SI.
[...] potrà vedere e stare con i figli minori due week end al mese, alternati, secondo le modalità di seguito Pt_1 specificamente indicate: (i) nei fine settimana stabiliti, il padre provvederà a prelevare i figli ID e ER presso l'abitazione famigliare, alle ore 18:00 del venerdì e li terrà con sé sino alla domenica, quando avrà cura di riaccompagnarli entro le ore 21:00; (ii) per quanto da ultimo attiene alle visite infrasettimanali, il SI. terrà con sé i figli nei giorni del di martedì e mercoledì, quando provvederà a recuperarli Pt_1 all'uscita da scuola e avrà cura di riaccompagnarli presso l'abitazione materna entro le 21:00 di sera, mentre, durante l'estate, avrà cura di prelevarli dall'abitazione materna alle ore 9.00 del mattino per poi riaccompagnarli alle ore 21.00; (iii) durante le vacanze estive i figli ID e trascorreranno con ER ciascuno genitore 15 gg. consecutivi e non, da concordarsi preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, rispettando, ove possibile, per gli anni successivi il principio dell'alternanza; con impegno a comunicarsi reciprocamente i rispettivi luoghi ed indirizzi di vacanza e a garantire al minore la comunicazione giornaliera con il genitore assente;
(iv) i minori e ID trascorreranno alternativamente con i genitori i giorni ER di festa (Vigilia, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1^ gennaio e 6 gennaio) rispettando, ove possibile, per gli anni successivi il principio dell'alternanza; durante le vacanze pasquali trascorreranno alternativamente con i genitori i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, rispettando, ove possibile, per gli anni successivi il principio dell'alternanza; trascorreranno altresì alternativamente con i genitori tutte le restanti festività religiose e nazionali previste dal calendario scolastico ed i relativi ponti (carnevale, 25 aprile, 1^ maggio, 2 giugno, 1^ novembre, 8 dicembre e festività patronali cittadine), rispettando, ove possibile, per gli anni successivi, il principio dell'alternanza; il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli anche in altre Pt_1 occasioni, diverse da quelle sopra indicate, previo accordo con la SI.ra e sempre CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con gli impegni e le eSIenze lavorative di entrambi i genitori. (C) sui rapporti economici: Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra Pt_1
, per il mantenimento e le spese di natura ordinaria di ID e , sino al raggiungimento CP_1 ER della maggiore età e/o comunque dell'indipendenza economica, quindi direttamente ai figli, l'importo mensile di €.400,00 (quattrocento/00 euro) per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat / costo della vita, a partire dall'anno successivo alla comparizione personale dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale;
6. Il SI. si Pt_1 impegna a contribuire, nella misura del 50%, fino a quando i figli non saranno in grado di produrre reddito autonomo, alle spese straordinarie necessarie per i minori ID e , secondo il protocollo del ER
Tribunale, ovvero: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, ma comunque da documentare:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico durante;
b) spese dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti da specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo, comunque da documentare: 1) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma comunque da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) al luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, sempre da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma sempre da documentare: a) centro ricreativo esito (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, sempre da documentare: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout), e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una dichiarazione scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10/dieci giorni); in difetto il consenso sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatori delle spese dovrà inviare - a mezzo raccomandata a/r o email con prova di avvenuta ricezione - all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15/quindici giorni successivi alla richiesta.
7. Il SI. chiede che Pt_1 venga disposto che l'Assegno Unico (e/o altra misura economica che dovesse essere erogata a favore delle famiglie) venga corrisposta alla SI.ra ; parte resistente: Piaccia al Tribunale di Viterbo, CP_1 regolamentare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, da valere anche quali provvedimenti provvisori e urgenti:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2. affidare i due figli minori e ID congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la ER madre, con la quale vivranno nella casa coniugale di proprietà della famiglia materna. Dare atto che il SInor
e ne è già allontanato, trasferendo altrove anche la residenza anagrafica. Ciascun genitore, quando Pt_1 avrà i figli presso di sé, si occuperà di seguirli nello studio, nei compiti, nelle attività ludiche/sociali e nelle attività extrascolastiche, curandone l'accompagnamento e la ripresa.
3. Stabilire che il padre possa vedere e avere con sé i figli due fine settimana alternati al mese, dalle ore 19,00 del venerdì, quando li prenderà presso la casa materna, alle ore 21,00 della domenica quando ve li riaccompagnerà, nonché, infra settimanalmente, nelle giornate del martedì e giovedì dalle ore 14.45 alle ore 21.00, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli presso la loro abitazione. In estate ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da comunicare e concordare entro il mese di maggio di ciascun anno, durante le quali verrà sospesa la normale frequentazione con l'altro. e ID trascorreranno le ER principali festività religiose e laiche dell'anno in via paritaria e alternata con ciascun genitore e precisamente: un anno con un genitore il giorno del 24 dicembre fino alla mattina del 25 alle ore 10:00 che verrà invece trascorso con l'altro; per il 26 dicembre prevedere l'alternanza tra il pranzo e la cena;
con un genitore il 31 dicembre fino alle ore 12 del 1 gennaio che verrà trascorso con l'altro; il 6 gennaio ad anni alterni con l'uno il pranzo e con l'altro la cena;
le altre giornate di vacanza scolastica invernale in via alternata e paritaria con entrambi i genitori. Durante le vacanze di Pasqua, tre giorni con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Le altre festività, religiose o laiche, saranno trascorse in via paritaria e alternata con l'uno o con l'altro genitore (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni. I bambini, laddove possibile, trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori e rispettivi rami parentali;
laddove ciò non fosse possibile, staranno, ad anni alterni, con l'uno a pranzo fino alle ore 17:00 e con l'altro a cena. Trascorreranno inoltre con la mamma e con il papà il giorno dei compleanni di questi ultimi e le rispettive feste del papà e della mamma.
4. porre a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento dei due figli, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese alla madre, di complessivi € 1.200,00= (€ 600,00 per ciascuno di loro) da rivalutare annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT;
prevedere altresì che lo stesso partecipi in misura del
75% alle spese straordinarie da sostenere in favore degli stessi, secondo la disciplina indicata nel protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo.
5. porre a carico del SInor un assegno mensile per il Parte_1 mantenimento della moglie di € 400,00, da versare in favore della stessa entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo La variazione dell'indice ISTAT;
6. rigettare la domanda di addebito della separazione a carico della moglie, essendo la stessa del tutto infondata in fatto e in diritto.
7. in ogni caso con vittoria di competenze professionali e richiesta di liquidazione direttamente in favore del sottoscritto procuratore essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale, con addebito Parte_1 nei confronti della moglie, in relazione al matrimonio concordatario celebrato in Montefiascone in data 03.09.2011 con . Controparte_1
A fondamento della domanda parte istante ha dedotto: a) che dall'unione coniugale erano nati i figli (13.8.2015) e ID (10.9.2018); b) che in data 6.07.2024, del tutto ER inaspettatamente, era venuto a conoscenza del fatto che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con altro uomo. A causa di ciò, il rapporto coniugale si era irrimediabilmente deteriorato, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto da indurla a lasciare la residenza familiare e a trasferirsi presso quella dei propri genitori;
c) di essere titolare di un'azienda agricola che gestiva unitamente ai suoi familiari (senza specificare i relativi redditi) e di non disporre di immobile ove poter abitare in maniera autonomia con i figli;
ciò diversamente dalla moglie che aveva la disponibilità della casa familiare, concessale in comodato dai genitori;
la stessa, inoltre, poteva ritenersi economicamente autosufficiente in ragione dell'attività lavorativa che svolgeva presso un centro estetico. Alla luce di tanto, articolava specifiche conclusioni (separazione con addebito, affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre, euro 800,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie, rigetto di ogni richiesta di contributo per la moglie). Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le altre deduzioni di merito, in particolare, la domanda di addebito proposta dal ricorrente, facendo al riguardo rilevare come alcuna relazione extraconiugale fosse stata mai intrattenuta dalla stessa con altra persona e come, in realtà, la crisi coniugale con il marito si fosse manifestata già nel 2022 a causa di incompatibilità caratteriali. Quanto alle condizioni economiche, rappresentava di percepire euro 1.000,00 mensili lorde per l'attività di estetista, diversamente dal marito il quale, nella sua qualità di titolare di un'azienda agricola, vantava un reddito annuo tra 170.000/200.000 euro. In ragione di tanto e dello stile di vita goduto durante l'unione, chiedeva il riconoscimento di un contributo di mantenimento. Tanto premesso, concludeva chiedendo pronunciarsi la sentenza di separazione con rigetto della domanda di addebito, dovendosi, poi, stabilire l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di lei, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la stessa (euro
400.00 mensili) e per i figli (euro 1.200,00) oltre al 75% delle spese straordinarie, All'esito della prima udienza, espletato, invano il tentativo di conciliazione tra le parti, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle rispettive conclusioni articolate dalle parti. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, co. 1 e 2 c.c, risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, con conseguente impossibilità tanto della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi tanto della continuazione del pregresso rapporto affettivo. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta limitata alla valutazione sulle altre domande avanzate dalle parti. In relazione alla richiesta di addebito della separazione la stessa non appare fondata. A tal riguardo si osserva che per il riconoscimento dell'addebito della separazione il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (cfr. Cass. n. 25966/2016). Occorre, dunque, verificare se la violazione a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Con riferimento al caso di specie non appaiono sussistenti gli indicati presupposti. In primo luogo occorre rilevare come le prospettazioni del ricorrente circa l'instaurazione di una relazione extraconiugale da parte della IG.ra con altra persona siano rimaste CP_1 del tutto sfornite di ogni supporto probatorio, costituendo, quindi le stesse delle mere asserzioni prive di rilievo alcuno. Difatti, sebbene in ricorso parte ricorrente nell'atto introduttivo (pagg.4 e 5) abbia dato atto del fatto che la SI.ra avesse ammesso tale circostanza nel corso di una CP_1 conversazione con il marito, confessione contenuta in una “..registrazione audio che questa difesa mette sin da ora a disposizione del giudice deSInando”, tale documento non risulta depositato in atti. Né tale circostanza, oggetto di specifica contestazione, è stata oggetto di altra richiesta istruttoria.
A fronte di ciò, parte resistente ha, prodotto documentazione, avente ad oggetto lo scambio di messaggi della ricorrente anche con il marito e dai quali emerge inequivocabilmente come la relazione coniugale già nel 2022 stesse vivendo una particolare crisi coniugale (comunicazione con il IG. del marzo 2022 con la quale la resistente aveva reso Pt_1 edotto il marito del proprio stato di sofferenza interiore causato dalla insoddisfacente vita coniugale poiché ridotta ad una mera convivenza priva di reciproco interesse, all. 11, e quella del dicembre 2022 con una amica ove risulta che per un certo periodo i coniugi si fossero, anche se per brevissimo tempo, già separati per scelta dell a causa di un dichiarato Pt_1 malessere dell nel continuare a stare con sua moglie all. 12) 1 Pt_1
Vi è agli atti anche una relazione a firma della psicoterapeuta della resistente, Dr.ssa Per_2 nella quale quest'ultima dà atto di seguire la paziente dal 14.1.2022 e di essere stata resa edotta sin dal primo colloquio delle problematiche della vita relazionale della con il CP_1 proprio coniuge (doc. 15). Tali circostanze, che peraltro non sono state contestate da parte ricorrente né nelle memorie ex art.473 bis 17 cpc, né in udienza, appaiono del tutto incompatibili anche con quanto rappresentato quest'ultimo nell'atto introduttivo, quando aveva dato conto dell'esistenza di un'ottima relazione tra le parti e di un rapporto consolidato scevro da ogni criticità. Gli elementi finora indicati - che testimoniano la presenza di un conflitto relazionale causato non già della prospettata relazione extraconiugale della , peraltro non dimostrata, CP_1 ma dal reciproco e progressivo venir meno dell'affectio coniugalis già emersa nel 2022 – legittimano, quindi, il rigetto della domanda di addebito. Quanto all'affidamento della prole, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento congiunto dei figli, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, soluzione che appare opportuno accogliere risultando tale regime il più favorevole per gli stessi minori, con facoltà di incontro per il padre secondo le modalità indicate in dispositivo. Tali modalità appaiono, inoltre, congrue alla luce delle attività sportive, ludiche o, comunque, extrascolastiche svolte dai minori. Dalla collocazione dei minori presso la IG.ra discende, poi, l'assegnazione alla CP_1 stessa della casa familiare (Cass. n.25604/2018). In merito alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata da parte resistente, occorre premettere in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità
“in tema di separazione personale, essa, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, ord., 27-07-2021, n. 21504) Ebbene nel caso di specie dagli elementi raccolti nel corso del giudizio è emerso che la resistente dispone di un reddito annuo di € 11.742,00 con imposta lorda di € 2.701,00 in ragione del contratto di lavoro che svolge. La stessa, poi, non è onerata da spese abitative godendo, infatti, di un immobile concessole in comodato dai genitori. Al contrario, il ricorrente risulta proprietario di numerosi immobili alcuni dei quali in comproprietà (all. docc. 17 e 18); è titolare di una impresa agricola per un'attività dalla quale percepisce un reddito annuo, in una entità non indicata dallo stesso, ma che puà ritenersi certamente superiore a quello della moglie, apparendo inverosimile quanto dichiarato dall'istante nella dichiarazione del 2023 (2.521,00) alla luce dell'entità degli investimenti compiuti nell'azienda, dovendosi, inoltre, considerare, la grave condotta consistita nel mancato deposito della richiesta documentazione bancaria, condotta valutabile ex art. 116 cpc. Dalle allegazioni delle parti (oltretutto anche dallo stesso ricorrente) e dalle deduzioni di parte resistente (non contestate) è, inoltre, emerso come i coniugi in costanza di matrimonio abbiano sempre tenuto un buon tenore di vita, caratterizzato da vacanze sia estive che invernali, da acquisti di capi di abbigliamento firmati oltre che dallo svolgimento da parte dei figli di molteplici attività didattiche, ludiche e sportive. Alla luce di tali condizioni, appare legittimo, porre l'obbligo in capo al resistente di versare in favore della richiedente una somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento per la stessa. Quanto al contributo per il mantenimento dei figli, appare legittimo stabilire, in ragione delle eSIenze dei due figli e delle rispettive condizioni economiche delle parti, un contributo complessivo di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 70% alle spese straordinarie. In ragione dell'affidamento congiunto dei figli minori e del collocamento di entrambi presso la madre, si ritiene che l'assegno unico possa essere corrisposto in favore di quest'ultima per intero. Il rigetto della domanda di addebito e l'accoglimento di quella riguardante la richiesta di parte resistente di un contributo per il proprio mantenimento, comporta la condanna, per il ricorrente, al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (parametro valore indeterminabile, complessità bassa, tre fasi di legge) da distrarre in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della resistente al Patrocinio in favore dello Stato (e non del difensore, come da quest'ultimo richiesto, il quale vedrà liquidate le sue competenze con separato decreto )
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a Montefiascone il [...] in [...] al matrimonio celebrato Controparte_1 in data 3.9.2011 in Montefiascone (atto n.16, parte II, serie A) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Parte_1
3. affida i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,30 alle ore 20,30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. Assegna la casa familiare sita in Montefiascone, Via Coste n. 119/A a , Controparte_1 la quale ivi potrà vivere unitamente ai due figli.
5. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo saranno quelle indicate dal protocollo del Tribunale di Viterbo;
6. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 200,00 Parte_1 euro per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. L'assegno unico sarà corrisposto a cura dell'INPS in favore della IG.ra Controparte_1 nella misura del 100%.
8. Condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, spese Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre Iva, CPA e 15% spese generali, somma da corrispondere in favore dell'Erario essendo stata la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Viterbo, 27.03.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ieri sera mi ha lasciata per poi tornare sui suoi passi, ti lascio immaginare come sono messa. Siamo stati lì tutto il pm Pt_1 anche con altri amici a ridere ed a scherzare tranquillamente (…) Tornati da mamma mi ha detto che aveva deciso di farla finita, perché non stava più bene ed avevo fatto la “puttanella” con (mio cognato) ed (…)” CP_2 Per_3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. ID Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 1921/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi TRA
(CF: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/08/1981 con l'Avv. VALENTINA CAMICIA RICORRENTE
E
(CF: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 13/07/1984 con l'Avv. CLAUDIA POLACCHI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: parte ricorrente:“Voglia L'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: A) sulla separazione : - Pronunciare Sentenza di separazione con addebito a carico della SI.ra
[...]
; (B) sull'esercizio delle responsabilità genitoriale :
1. La responsabilità genitoriale dei minori CP_1 verrà esercitata da entrambi i genitori e, conseguentemente, le decisioni di maggiore Persona_1 interesse per i figli verranno assunte dai genitori di comune accordo;
solo in caso di insanabile disaccordo, il ricorrente conviene fin d'ora di rimettere le relative decisioni al Giudice competente;
2. Pur nel rispetto delle norme relative all'affidamento in modo condiviso ad entrambi i genitori, l'istante concorda a che i figli ID e continuino a vivere assieme alla madre , con collocamento e residenza ER Controparte_1 anagrafica presso l'abitazione di proprietà della nonna di lei, sita in Montefiascone, alla Via Coste n. 119/A;
3. I genitori, di comune accordo, provvederanno alle scelte educative, scolastiche e ricreative della figlia che concorderanno di volta in volta, in armonia anche con le eSIenze scolastiche della stessa;
4. Il SI.
[...] potrà vedere e stare con i figli minori due week end al mese, alternati, secondo le modalità di seguito Pt_1 specificamente indicate: (i) nei fine settimana stabiliti, il padre provvederà a prelevare i figli ID e ER presso l'abitazione famigliare, alle ore 18:00 del venerdì e li terrà con sé sino alla domenica, quando avrà cura di riaccompagnarli entro le ore 21:00; (ii) per quanto da ultimo attiene alle visite infrasettimanali, il SI. terrà con sé i figli nei giorni del di martedì e mercoledì, quando provvederà a recuperarli Pt_1 all'uscita da scuola e avrà cura di riaccompagnarli presso l'abitazione materna entro le 21:00 di sera, mentre, durante l'estate, avrà cura di prelevarli dall'abitazione materna alle ore 9.00 del mattino per poi riaccompagnarli alle ore 21.00; (iii) durante le vacanze estive i figli ID e trascorreranno con ER ciascuno genitore 15 gg. consecutivi e non, da concordarsi preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, rispettando, ove possibile, per gli anni successivi il principio dell'alternanza; con impegno a comunicarsi reciprocamente i rispettivi luoghi ed indirizzi di vacanza e a garantire al minore la comunicazione giornaliera con il genitore assente;
(iv) i minori e ID trascorreranno alternativamente con i genitori i giorni ER di festa (Vigilia, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1^ gennaio e 6 gennaio) rispettando, ove possibile, per gli anni successivi il principio dell'alternanza; durante le vacanze pasquali trascorreranno alternativamente con i genitori i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, rispettando, ove possibile, per gli anni successivi il principio dell'alternanza; trascorreranno altresì alternativamente con i genitori tutte le restanti festività religiose e nazionali previste dal calendario scolastico ed i relativi ponti (carnevale, 25 aprile, 1^ maggio, 2 giugno, 1^ novembre, 8 dicembre e festività patronali cittadine), rispettando, ove possibile, per gli anni successivi, il principio dell'alternanza; il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli anche in altre Pt_1 occasioni, diverse da quelle sopra indicate, previo accordo con la SI.ra e sempre CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con gli impegni e le eSIenze lavorative di entrambi i genitori. (C) sui rapporti economici: Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra Pt_1
, per il mantenimento e le spese di natura ordinaria di ID e , sino al raggiungimento CP_1 ER della maggiore età e/o comunque dell'indipendenza economica, quindi direttamente ai figli, l'importo mensile di €.400,00 (quattrocento/00 euro) per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat / costo della vita, a partire dall'anno successivo alla comparizione personale dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale;
6. Il SI. si Pt_1 impegna a contribuire, nella misura del 50%, fino a quando i figli non saranno in grado di produrre reddito autonomo, alle spese straordinarie necessarie per i minori ID e , secondo il protocollo del ER
Tribunale, ovvero: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, ma comunque da documentare:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico durante;
b) spese dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti da specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo, comunque da documentare: 1) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma comunque da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) al luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, sempre da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma sempre da documentare: a) centro ricreativo esito (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, sempre da documentare: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout), e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una dichiarazione scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10/dieci giorni); in difetto il consenso sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatori delle spese dovrà inviare - a mezzo raccomandata a/r o email con prova di avvenuta ricezione - all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15/quindici giorni successivi alla richiesta.
7. Il SI. chiede che Pt_1 venga disposto che l'Assegno Unico (e/o altra misura economica che dovesse essere erogata a favore delle famiglie) venga corrisposta alla SI.ra ; parte resistente: Piaccia al Tribunale di Viterbo, CP_1 regolamentare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, da valere anche quali provvedimenti provvisori e urgenti:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2. affidare i due figli minori e ID congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la ER madre, con la quale vivranno nella casa coniugale di proprietà della famiglia materna. Dare atto che il SInor
e ne è già allontanato, trasferendo altrove anche la residenza anagrafica. Ciascun genitore, quando Pt_1 avrà i figli presso di sé, si occuperà di seguirli nello studio, nei compiti, nelle attività ludiche/sociali e nelle attività extrascolastiche, curandone l'accompagnamento e la ripresa.
3. Stabilire che il padre possa vedere e avere con sé i figli due fine settimana alternati al mese, dalle ore 19,00 del venerdì, quando li prenderà presso la casa materna, alle ore 21,00 della domenica quando ve li riaccompagnerà, nonché, infra settimanalmente, nelle giornate del martedì e giovedì dalle ore 14.45 alle ore 21.00, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli presso la loro abitazione. In estate ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da comunicare e concordare entro il mese di maggio di ciascun anno, durante le quali verrà sospesa la normale frequentazione con l'altro. e ID trascorreranno le ER principali festività religiose e laiche dell'anno in via paritaria e alternata con ciascun genitore e precisamente: un anno con un genitore il giorno del 24 dicembre fino alla mattina del 25 alle ore 10:00 che verrà invece trascorso con l'altro; per il 26 dicembre prevedere l'alternanza tra il pranzo e la cena;
con un genitore il 31 dicembre fino alle ore 12 del 1 gennaio che verrà trascorso con l'altro; il 6 gennaio ad anni alterni con l'uno il pranzo e con l'altro la cena;
le altre giornate di vacanza scolastica invernale in via alternata e paritaria con entrambi i genitori. Durante le vacanze di Pasqua, tre giorni con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Le altre festività, religiose o laiche, saranno trascorse in via paritaria e alternata con l'uno o con l'altro genitore (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni. I bambini, laddove possibile, trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori e rispettivi rami parentali;
laddove ciò non fosse possibile, staranno, ad anni alterni, con l'uno a pranzo fino alle ore 17:00 e con l'altro a cena. Trascorreranno inoltre con la mamma e con il papà il giorno dei compleanni di questi ultimi e le rispettive feste del papà e della mamma.
4. porre a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento dei due figli, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese alla madre, di complessivi € 1.200,00= (€ 600,00 per ciascuno di loro) da rivalutare annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT;
prevedere altresì che lo stesso partecipi in misura del
75% alle spese straordinarie da sostenere in favore degli stessi, secondo la disciplina indicata nel protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo.
5. porre a carico del SInor un assegno mensile per il Parte_1 mantenimento della moglie di € 400,00, da versare in favore della stessa entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo La variazione dell'indice ISTAT;
6. rigettare la domanda di addebito della separazione a carico della moglie, essendo la stessa del tutto infondata in fatto e in diritto.
7. in ogni caso con vittoria di competenze professionali e richiesta di liquidazione direttamente in favore del sottoscritto procuratore essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale, con addebito Parte_1 nei confronti della moglie, in relazione al matrimonio concordatario celebrato in Montefiascone in data 03.09.2011 con . Controparte_1
A fondamento della domanda parte istante ha dedotto: a) che dall'unione coniugale erano nati i figli (13.8.2015) e ID (10.9.2018); b) che in data 6.07.2024, del tutto ER inaspettatamente, era venuto a conoscenza del fatto che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con altro uomo. A causa di ciò, il rapporto coniugale si era irrimediabilmente deteriorato, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto da indurla a lasciare la residenza familiare e a trasferirsi presso quella dei propri genitori;
c) di essere titolare di un'azienda agricola che gestiva unitamente ai suoi familiari (senza specificare i relativi redditi) e di non disporre di immobile ove poter abitare in maniera autonomia con i figli;
ciò diversamente dalla moglie che aveva la disponibilità della casa familiare, concessale in comodato dai genitori;
la stessa, inoltre, poteva ritenersi economicamente autosufficiente in ragione dell'attività lavorativa che svolgeva presso un centro estetico. Alla luce di tanto, articolava specifiche conclusioni (separazione con addebito, affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre, euro 800,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie, rigetto di ogni richiesta di contributo per la moglie). Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le altre deduzioni di merito, in particolare, la domanda di addebito proposta dal ricorrente, facendo al riguardo rilevare come alcuna relazione extraconiugale fosse stata mai intrattenuta dalla stessa con altra persona e come, in realtà, la crisi coniugale con il marito si fosse manifestata già nel 2022 a causa di incompatibilità caratteriali. Quanto alle condizioni economiche, rappresentava di percepire euro 1.000,00 mensili lorde per l'attività di estetista, diversamente dal marito il quale, nella sua qualità di titolare di un'azienda agricola, vantava un reddito annuo tra 170.000/200.000 euro. In ragione di tanto e dello stile di vita goduto durante l'unione, chiedeva il riconoscimento di un contributo di mantenimento. Tanto premesso, concludeva chiedendo pronunciarsi la sentenza di separazione con rigetto della domanda di addebito, dovendosi, poi, stabilire l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di lei, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la stessa (euro
400.00 mensili) e per i figli (euro 1.200,00) oltre al 75% delle spese straordinarie, All'esito della prima udienza, espletato, invano il tentativo di conciliazione tra le parti, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle rispettive conclusioni articolate dalle parti. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, co. 1 e 2 c.c, risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, con conseguente impossibilità tanto della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi tanto della continuazione del pregresso rapporto affettivo. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta limitata alla valutazione sulle altre domande avanzate dalle parti. In relazione alla richiesta di addebito della separazione la stessa non appare fondata. A tal riguardo si osserva che per il riconoscimento dell'addebito della separazione il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (cfr. Cass. n. 25966/2016). Occorre, dunque, verificare se la violazione a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Con riferimento al caso di specie non appaiono sussistenti gli indicati presupposti. In primo luogo occorre rilevare come le prospettazioni del ricorrente circa l'instaurazione di una relazione extraconiugale da parte della IG.ra con altra persona siano rimaste CP_1 del tutto sfornite di ogni supporto probatorio, costituendo, quindi le stesse delle mere asserzioni prive di rilievo alcuno. Difatti, sebbene in ricorso parte ricorrente nell'atto introduttivo (pagg.4 e 5) abbia dato atto del fatto che la SI.ra avesse ammesso tale circostanza nel corso di una CP_1 conversazione con il marito, confessione contenuta in una “..registrazione audio che questa difesa mette sin da ora a disposizione del giudice deSInando”, tale documento non risulta depositato in atti. Né tale circostanza, oggetto di specifica contestazione, è stata oggetto di altra richiesta istruttoria.
A fronte di ciò, parte resistente ha, prodotto documentazione, avente ad oggetto lo scambio di messaggi della ricorrente anche con il marito e dai quali emerge inequivocabilmente come la relazione coniugale già nel 2022 stesse vivendo una particolare crisi coniugale (comunicazione con il IG. del marzo 2022 con la quale la resistente aveva reso Pt_1 edotto il marito del proprio stato di sofferenza interiore causato dalla insoddisfacente vita coniugale poiché ridotta ad una mera convivenza priva di reciproco interesse, all. 11, e quella del dicembre 2022 con una amica ove risulta che per un certo periodo i coniugi si fossero, anche se per brevissimo tempo, già separati per scelta dell a causa di un dichiarato Pt_1 malessere dell nel continuare a stare con sua moglie all. 12) 1 Pt_1
Vi è agli atti anche una relazione a firma della psicoterapeuta della resistente, Dr.ssa Per_2 nella quale quest'ultima dà atto di seguire la paziente dal 14.1.2022 e di essere stata resa edotta sin dal primo colloquio delle problematiche della vita relazionale della con il CP_1 proprio coniuge (doc. 15). Tali circostanze, che peraltro non sono state contestate da parte ricorrente né nelle memorie ex art.473 bis 17 cpc, né in udienza, appaiono del tutto incompatibili anche con quanto rappresentato quest'ultimo nell'atto introduttivo, quando aveva dato conto dell'esistenza di un'ottima relazione tra le parti e di un rapporto consolidato scevro da ogni criticità. Gli elementi finora indicati - che testimoniano la presenza di un conflitto relazionale causato non già della prospettata relazione extraconiugale della , peraltro non dimostrata, CP_1 ma dal reciproco e progressivo venir meno dell'affectio coniugalis già emersa nel 2022 – legittimano, quindi, il rigetto della domanda di addebito. Quanto all'affidamento della prole, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento congiunto dei figli, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, soluzione che appare opportuno accogliere risultando tale regime il più favorevole per gli stessi minori, con facoltà di incontro per il padre secondo le modalità indicate in dispositivo. Tali modalità appaiono, inoltre, congrue alla luce delle attività sportive, ludiche o, comunque, extrascolastiche svolte dai minori. Dalla collocazione dei minori presso la IG.ra discende, poi, l'assegnazione alla CP_1 stessa della casa familiare (Cass. n.25604/2018). In merito alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata da parte resistente, occorre premettere in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità
“in tema di separazione personale, essa, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, ord., 27-07-2021, n. 21504) Ebbene nel caso di specie dagli elementi raccolti nel corso del giudizio è emerso che la resistente dispone di un reddito annuo di € 11.742,00 con imposta lorda di € 2.701,00 in ragione del contratto di lavoro che svolge. La stessa, poi, non è onerata da spese abitative godendo, infatti, di un immobile concessole in comodato dai genitori. Al contrario, il ricorrente risulta proprietario di numerosi immobili alcuni dei quali in comproprietà (all. docc. 17 e 18); è titolare di una impresa agricola per un'attività dalla quale percepisce un reddito annuo, in una entità non indicata dallo stesso, ma che puà ritenersi certamente superiore a quello della moglie, apparendo inverosimile quanto dichiarato dall'istante nella dichiarazione del 2023 (2.521,00) alla luce dell'entità degli investimenti compiuti nell'azienda, dovendosi, inoltre, considerare, la grave condotta consistita nel mancato deposito della richiesta documentazione bancaria, condotta valutabile ex art. 116 cpc. Dalle allegazioni delle parti (oltretutto anche dallo stesso ricorrente) e dalle deduzioni di parte resistente (non contestate) è, inoltre, emerso come i coniugi in costanza di matrimonio abbiano sempre tenuto un buon tenore di vita, caratterizzato da vacanze sia estive che invernali, da acquisti di capi di abbigliamento firmati oltre che dallo svolgimento da parte dei figli di molteplici attività didattiche, ludiche e sportive. Alla luce di tali condizioni, appare legittimo, porre l'obbligo in capo al resistente di versare in favore della richiedente una somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento per la stessa. Quanto al contributo per il mantenimento dei figli, appare legittimo stabilire, in ragione delle eSIenze dei due figli e delle rispettive condizioni economiche delle parti, un contributo complessivo di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 70% alle spese straordinarie. In ragione dell'affidamento congiunto dei figli minori e del collocamento di entrambi presso la madre, si ritiene che l'assegno unico possa essere corrisposto in favore di quest'ultima per intero. Il rigetto della domanda di addebito e l'accoglimento di quella riguardante la richiesta di parte resistente di un contributo per il proprio mantenimento, comporta la condanna, per il ricorrente, al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (parametro valore indeterminabile, complessità bassa, tre fasi di legge) da distrarre in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della resistente al Patrocinio in favore dello Stato (e non del difensore, come da quest'ultimo richiesto, il quale vedrà liquidate le sue competenze con separato decreto )
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a Montefiascone il [...] in [...] al matrimonio celebrato Controparte_1 in data 3.9.2011 in Montefiascone (atto n.16, parte II, serie A) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Parte_1
3. affida i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,30 alle ore 20,30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. Assegna la casa familiare sita in Montefiascone, Via Coste n. 119/A a , Controparte_1 la quale ivi potrà vivere unitamente ai due figli.
5. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo saranno quelle indicate dal protocollo del Tribunale di Viterbo;
6. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 200,00 Parte_1 euro per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. L'assegno unico sarà corrisposto a cura dell'INPS in favore della IG.ra Controparte_1 nella misura del 100%.
8. Condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, spese Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre Iva, CPA e 15% spese generali, somma da corrispondere in favore dell'Erario essendo stata la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Viterbo, 27.03.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ieri sera mi ha lasciata per poi tornare sui suoi passi, ti lascio immaginare come sono messa. Siamo stati lì tutto il pm Pt_1 anche con altri amici a ridere ed a scherzare tranquillamente (…) Tornati da mamma mi ha detto che aveva deciso di farla finita, perché non stava più bene ed avevo fatto la “puttanella” con (mio cognato) ed (…)” CP_2 Per_3