Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittoria Borghetti e Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ala, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art.41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1 co. 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico ex lege in Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
nei confronti
del Comune di Brentonico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ingiunzione di rimessa in pristino ai sensi dell’art. 129 della L.P. 04.03.2008 n. 1, emessa dal Comune di Ala prot. A116- 0008610- 08/05/2025-P e notificata in data 13.05.2025 avente ad oggetto “violazione urbanistico edilizia sulla neoformata P.ED. 374 (ex PP.FF. 791/2, 791/1 e 954/4) C.C. Chizzola e la P. ED. 158 C.C. Chizzola – loc. Maso Orsi”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui per quanto di necessità i verbali di sopralluogo del 20 marzo 2025 (se esistente) e 2 aprile 2025, nonché per quanto di necessità della nota del 11.03.2025 prot. 4483 del Comune di Ala e della relazione tecnica di servizio ID. 626239324 del 29.04.2025, tutti non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ala, e viste le relative deduzioni difensive e la documentazione;
Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso;
Visti gli articoli. 35, co. 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice il consigliere MA LL all’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026; nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame – notificato e depositato il 14 novembre 2025, in riassunzione a seguito della proposizione del ricorso straordinario – l’odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, l’ordinanza datata 8 maggio 2025 del Comune di Ala, di rimessa in pristino in relazione alla “violazione urbanistico edilizia sulla neoformata P.ED. 374 (ex PP.FF. 791/2, 791/1 e 954/4) C.C. Chizzola e la P. ED. 158 C.C. Chizzola – loc. Maso Orsi”.
Avverso tale provvedimento ha dedotto le censure di:
1) Violazione di legge. Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 129 della L.P. n. 1/2008 nonché degli artt. 123,128, 129 e 134 della L.P. n. 1/2008 e ss.mm., nonché delle Norme di Attuazione del P.U.P come indicate nel provvedimento. Violazione del Decreto Salva Casa “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” sulle tolleranze costruttive (Legge 24 luglio 2024, n. 105, pubblicata in GU n. 175/2024 serie generale). Violazione dell’art. 86 ter della L.P. n. 15 del 2015 come modificato dalla L.P. n. 3/2025. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Travisamento di fatto. Ingiustizia manifesta ;
2) Incompetenza. Incompetenza territoriale del Comune di Ale in relazione al preteso abuso della struttura a forma ottagonale. In subordine. Pertinenza urbanistica che non richiede titolo edilizio. In ulteriore subordine struttura equiparabile ad una pergotenda. Violazione della L 69/2024 ha introdotto l’art. 6 lettera b-ter del dpr 380/2001 trattandosi di intervento di edilizia libera. Violazione del Decreto Salva Casa “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” sulla (Legge 24 luglio 2024, n. 105, pubblicata in GU n. 175/2024 serie generale). Violazione della L.P. 15/2015 come modificata dalla L. P. n. 3/2025 .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
B. – Si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Comune di Ala, il quale ha depositato documentazione e, con memoria in vista della trattazione del merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
C. – La ricorrente, con memoria conclusiva, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Quindi, con nota depositata in data 11 marzo 2026, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio e adesione del difensore del Comune, che ha sottoscritto la suddetta dichiarazione anche con riguardo alla compensazione delle spese.
D. – All’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026, nessuno presente per le parti costituite come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
E. – Tenuto conto di quanto precede ed ai sensi dell’articolo 84, co. 1, cod. proc. amm., secondo il quale “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata dal relativo verbale ”, al Collegio non resta che dichiarare, ex art. 35, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese, in ragione dell’accordo intervenuto in tal senso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS AR, Presidente
MA LL, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LL | SS AR |
IL SEGRETARIO