Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e previdenza in persona della
Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 21.03.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 4938/2024 R.G.L. promossa
TRA
Il sig. , C.F. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 6.10.1961, ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv.
Agostino Ciervo, presso il cui studio elett.te domicilia in Ischia (Na), alla Via G. Casciaro
n. 14/A, come in atti;
Ricorrente
E
l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Pia Tedeschi, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_1
Resistente
Con ricorso depositato il 28.02.2024 il ricorrente esponeva:
Che con domanda di indennità di malattia complementare del 2.2.2023, chiedeva il riconoscimento della indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare per il periodo dal 2.2.2023 al 19.5.2023, che lo informava CP_1
che la domanda proposta non risultava meritevole di accoglimento per i seguenti motivi: “irreperibilità: in data 8.4.2023, il medico incaricato del controllo domiciliare ha accertato l'irreperibilità all'indirizzo di Via Candiano n. 9, 80072 Barano d'Ischia, indicato sulle certificazioni di malattia”, e concedeva al sig. il termine Parte_1
di 15 giorni per il deposito di idonee giustificazioni.
In data 29.5.2023, il sig. inviava le giustificazioni ritenute idonee Parte_1
ad ottenere, la revoca del provvedimento di reiezione. Nonostante ciò, con
“accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità malattia e maternità, l invitava il ricorrente al pagamento dell'importo di euro CP_1
1.627,78, a titolo di indennità di malattia che, a dire dell'Ente, risulterebbe non spettante per irreperibilità a v.m.c.
Ritenendo illegittimo tale provvedimento, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso detto accertamento.
L' rigettava il ricorso amministrativo proposto ritenendo: “dall'esame del CP_1
ricorso e dalla documentazione allegata, non sono emersi elementi utili per riformare il giudizio espresso in prima istanza”.
Il sig. , pertanto, eccepiva l'erroneità, l'infondatezza e Parte_1
l'incongruità dei provvedimenti emessi nei suoi confronti dall pertanto CP_1
concludeva chiedendo che: <l'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito Voglia: in via principale, accertare e dichiarare, l'illegittimità, l'erroneità ovvero l'infondatezza, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, annullare (i) il provvedimento di “reiezione della domanda di malattia complementare” emesso in data 19.5.2023, (ii) l' atto di
“accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità malattia
e maternità del sig. n. 2300464302”, notificato in data Parte_1
17.7.2023, nonché (iii) il provvedimento di “definizione ricorso amministrativo n.
AMM/PSR/2023/78855”, del 21.12.2023, notificato in data 18.1.2024 e, comunque, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, per
l'effetto, dichiarare la fondatezza della domanda di malattia proposta dal sig.
e condannare l' “ , in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 CP_1
pagamento in favore del sig. degli importi dovuti a titolo di Parte_1
indennità di malattia complementare per l'intero periodo per cui è causa, ovvero dal 2.2.2023 al 19.5.2023, con ogni pronuncia consequenziale;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, l'illegittimità, l'erroneità ovvero l'infondatezza, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, annullare (i) il provvedimento di “reiezione della domanda di malattia complementare” emesso in data 19.5.2023, (ii) l' atto di “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità malattia e maternità del sig. n. 2300464302”, notificato in data 17.7.2023, nonché (iii) il Parte_1
provvedimento di “definizione ricorso amministrativo n. , CodiceFiscale_2
del 21.12.2023, notificato in data 18.1.2024 e, comunque, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, per l'effetto, dichiarare la fondatezza della domanda di malattia proposta dal sig. e condannare l' Parte_1
“ , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. CP_1 [...]
degli importi dovuti a titolo di indennità di malattia complementare per Parte_1
l'intero periodo per cui è causa, ovvero dal 2.2.2023 al 19.5.2023, con la sola esclusione dei primi dieci giorni di malattia (2.2.2023 – 11.2.2023), con ogni pronuncia consequenziale;
sempre condannare lo “ in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., al pagamento delle spese e dei compensi professionali dovuti in ragione del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.>> L' , costituitosi con memoria del 26.09.2024, si opponeva alla domanda CP_1
sostenendone la infondatezza.
Eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso giudiziario per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5, la inammissibilità e/o improponibilità del presente ricorso giudiziario in assenza di presentazione di domanda amministrativa.
Nel merito, l deduceva che, a tutti gli effetti si ravvisava, nella fattispecie in CP_1
esame, la presenza dell'elemento legittimante il mancato riconoscimento dell'indennità di malattia, in quanto l'art. 5 L. 638/83 richiamato comma 14. così disponeva “….Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per
l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo…..”.
Concludeva pertanto <<voglia l giudice per i motivi suesposti dichiarare la nullit del presente ricorso violazione dell c.p.c. nn. nonch>
l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dello stesso per le ragioni esposte e, ancora, dichiarare l'intervenuta decadenza annuale e, in subordine triennale dal diritto e dall'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 , e, ancora , dichiarare la prescrizione annuale ex lege
138/43 ,e solo in via subordinata quella quinquennale e/o decennale anche ai sensi dell'art. 38 D.L.
6.7.2011 n. 98 sub lett. D) punto n. 2 conv, in L. 111/2011; nel merito, respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio.>> Lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale.
Il ricorso va rigettato in base alle considerazioni che seguono.
La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha precisato che, ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia, posta a carico dell il CP_1
lavoratore, nell'inviare a tale ente il certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del D.L. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980), di verificare che sia stato indicato in esso il proprio indirizzo ovvero, come nel caso all' attenzione del Tribunale, che l'indirizzo indicato sia corretto ed aggiornato affinché sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia (in tal senso Cass. sentenza n. 8093 del 1999; Cass, sentenza n. 7909 del 1997).
Ciò posto, va detto che l'inosservanza dell'onere anzidetto, peraltro, non è equiparabile al mancato invio del certificato, essendo comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6 lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento.
Ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore comporta la perdita del diritto all'indennità per il solo periodo in cui l'istituto previdenziale non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza del necessario stato di malattia, restando a carico dell'assistito l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell'istituto, che non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione (Cass. sentenza n. 6331 del 1995; in particolare Cass. sentenza n. 7909/1997, nel ribadire l'orientamento esposto, puntualizza che nella fattispecie sottoposta al suo esame correttamente era stato escluso il diritto del lavoratore all'indennità di malattia, non essendo stato provato da parte del lavoratore che, all'epoca dei fatti, esistesse un sistema informatizzato di collegamento tra l' e la CP_1
locale anagrafe comunale, ne' che, comunque, l fosse all'epoca in grado di CP_1
ricavare aliunde il dato omesso).
I principi su esposti sono stati ribaditi anche nella sentenza della Cassazione
n.11286 del 18/07/2003 (Rv. 565282 - 01).
Orbene, nella specie, il ricorrente, è risultato irreperibile alla visita di controllo del medico fiscale in data 8.4.2023 in quanto, come si evince dalla lettura del certificato medico attestante la malattia, aveva ivi indicato all' l' indirizzo di Via Candiano 9 CP_1
in Barano D' Ischia che, all' epoca del controllo era mutato in Via Candiano di Sopra,
30.
Neppure successivamente all' invio del certificato medico il ricorrente risulta aver provveduto ad integrare le necessarie informazioni che avrebbero posto in condizione il convenuto di poter esercitare il suo potere di controllo sul suo stato di malattia ( indirizzo corretto completo del nuovo numero civico discendente dal cambio di toponomastica del comune di residenza).
Quanto alla dedotta sussistenza del citofono sul luogo della visita anche questa circostanza è priva di prova idonea atteso che l' istante si è limitato a produrre una fotografia non ricollegabile con certezza all' indirizzo di Via Candiano 9 fornito all' ente previdenziale.
Quest' ultimo dunque non poteva ricavare aliunde le informazioni essenziali a poter esercitare il controllo sulla sussistenza della condizione patologica certificata.
Pertanto, in omaggio all' orientamento giurisprudenziale di cui si è detto, la perdita dell'indennità di malattia decretata dall' appare legittima essendo imputabile all' CP_1
interessato l'assenza alla visita del medico fiscale. Non potrebbe mutare detto convincimento il certificato medico prodotto ex post secondo cui in data 8.4.2023 il sarebbe stato sottoposto ad intervento Parte_1
odontoiatrico posto che la fattispecie all' attenzione del Tribunale concerne la tematica dell' irreperibilità del lavoratore e non già quella dell' assenza al controllo eseguito al domicilio correttamente segnalato.
Conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
In omaggio al principio di soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
600,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa.
Si comunichi.
Napoli, il 21.3.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero