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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a Sent. n. 58/25 OGGETTO: appello In nome del popolo italiano avverso la sentenza n.
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a 297/2023 emessa dal
Tribunale di Perugia il
- S e z i o n e L a v o r o - 20 settembre 2024 – risarcimento danni da composta dai magistrati: demansionamento e da mobbing Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Barcaccia ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Perugia, alla piazza Biordo Michelotti n. 1, in forza di procura speciale estesa in calce al ricorso in appello.
- appellante -
c o n t r o
1 , in persona del Rettore pro tempore, organicamente Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede è
domiciliato, in Perugia via degli Offici n. 12;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 297/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il 20
settembre 2024 – risarcimento danni da demansionamento e da mobbing.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2017, adiva il Tribunale di Perugia al Parte_1
fine di ottenere, nel contraddittorio ritualmente instaurato con la , Parte_2
previo accertamento del demansionamento subito a decorrere dal 2014 e del diritto ad essere adibita alle mansioni per le quali era stata assunta, nonché della condotta discriminatoria e vessatoria subita dal 2014, la condanna dell' alla cessazione dei comportamenti Parte_2
discriminatori e vessatori, all'assegnazione di mansioni compatibili con la sua professionalità, nonché
al risarcimento dei danni subiti quantificati, in via principale, in € 192.600,00 e, in via subordinata,
in € 165.636,00, ovvero nella diversa misura di giustizia.
Costituitasi in giudizio, la contestò la domanda della ricorrente, di Parte_2
cui chiese il rigetto.
La causa fu istruita con l'audizione di numerosi testimoni.
2 Con sentenza n. 297/23, pubblicata in data 20 settembre 2024, il Tribunale respinse il ricorso e condannò la ricorrente alla rifusione della metà delle spese di lite, liquidata in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori, con compensazione dell'altra metà.
2. Con ricorso depositato il 16 ottobre 2024 la ha interposto appello avverso la decisione Parte_1
di primo grado, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, specificando che le condotte di demansionamento e di vessazione si erano protratte dal gennaio del 2014 al settembre del 2017.
A seguito della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si
è costituita la , contestando la fondatezza del gravame di cui ha Parte_2
chiesto il rigetto.
Quindi, all'esito dell'udienza di discussione, la Corte ha assegnato alle parti un termine per il deposito delle note di trattazione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Quindi, alla scadenza del termine, è stato emesso il dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La dott.ssa ha dedotto con il ricorso di primo grado di essere dipendente Parte_1
dell' dal 1° gennaio 1991 e di aver svolto diversi incarichi tra i quali Parte_2
l'ultimo ricoperto, a decorrere dal 20 novembre 2007, di responsabile dell'”Area Orientamento e
Supporto alle persone disabili”, implicante l'organizzazione di incontri con gli studenti frequentanti l'ultimo anno delle scuole secondarie per illustrare i criteri di scelta del percorso universitario,
costruendo una rete di contatti con i dirigenti delle scuole superiori, con i docenti impegnati nell'attività di orientamento in uscita e con i professori universitari dediti all'orientamento in entrata.
Ha poi aggiunto che, a decorrere dal marzo del 2015, a seguito della nomina della professoressa
, quale delegata del Rettore per il settore Orientamento, l' procedeva alla Persona_1 CP_2
riorganizzazione della Ripartizione Didattica, per effetto della quale veniva sostituita, quale
3 responsabile dell'Area Orientamento, dalla dott.ssa dotata della stessa qualifica EP, ma Persona_2
priva di esperienza nel settore dell'orientamento e del supporto agli studenti disabili. La Parte_1
veniva tuttavia nominata “Capo dell'Ufficio di Coordinamento Counselling e Osservatorio per
Studenti e Laureati”, in staff al dirigente della Ripartizione Didattica, con un ridotto numero di personale addetto e con la retrocessione dalla fascia stipendiale B) alla C), che comportava il recupero, nei suoi confronti, da parte dell'Ateneo, di un indebito pari a dieci rate di € 350,00 cadauna.
Assumeva la ricorrente di aver subito, dal gennaio del 2014, un progressivo svuotamento delle proprie mansioni che le aveva cagionato uno stato di mortificazione umana e professionale, venendole impedito di partecipare ad eventi e incontri con gli studenti frequentanti l'ultimo anno delle scuole secondarie per illustrare i criteri di scelta del percorso universitario, di fare interventi in materia di orientamento e di mantenere contatti con i dirigenti delle scuole superiori e con i docenti e professori universitari che si occupavano di orientamento in uscita e in entrata. Aggiungeva di essere stata adibita allo svolgimento di mansioni che, pur apparentemente incluse nella propria categoria di appartenenza, non potevano considerarsi equivalenti a quelle spettanti per la professionalità acquisita,
e di aver subito, al contempo, una lesione dell'immagine e della dignità professionale, con pregiudizio per la propria salute, accertato da uno specialista di fiducia che le aveva diagnosticato una sindrome ansioso depressiva da “stress lavorativo”, con perdita di autostima e chiusura in un progressivo isolamento tale da condizionarne non solo la vita lavorativa ma anche quella personale e familiare.
2. Il Tribunale escludeva che dalla ricostruzione dei fatti desumibile dalla narrativa del ricorso e dalle complessive emergenze processuali fosse evincibile alcuno degli elementi integrativi delle fattispecie del “mobbing” (o in alternativa dello “straining”). Ciò anche alla luce delle risultanze della lunga istruttoria testimoniale che, anzi, aveva confermato l'assenza di peculiari condotte persecutorie ovvero stressogene imputabili a contesti specifici e a specifiche volontà datoriali. Pertanto, ad avviso del giudicante, la ricorrente aveva posto a fondamento delle pretese risarcitorie delle normali attività
organizzative disposte dalla delegata del Rettore, e legate ad un cambio di strategia dell'Ateneo, che
4 aveva comportato un maggiore impegno di personale dotato di competenze amministrative e contabili, nel perseguimento dell'obiettivo, rispettoso dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento nella gestione degli interessi pubblici, di promuovere l'incremento delle iscrizioni e delle immatricolazioni all'epoca poco lusinghiere. Tale strategia, del resto, risultava assolutamente compatibile con la nomina, quale Capo Area, della professoressa che, oltre vantare una Persona_2
lunga esperienza professionale in ambito didattico, era dotata di conoscenze contabili. Peraltro,
risultava infondata qualsiasi censura mossa con riferimento alla disciplina di cui all'art. 2103 c.c., in relazione ai compiti ed alle mansioni attribuite alla ricorrente a seguito dei provvedimenti organizzativi disposti dalla delegata del Rettore, trovando applicazione nel pubblico impiego la disciplina di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che la per contestare Parte_1
efficacemente l'operato della avrebbe dovuto confrontare il nuovo incarico con la Persona_1
declaratoria di appartenenza e dimostrare l'inadeguatezza del primo alla seconda, e non limitarsi a dedurre che l'incarico di responsabile di Ufficio era un minus rispetto a quello di responsabile di Area.
3. Attraverso il gravame, non suddiviso in distinti motivi, ma strutturato in un unico articolato motivo,
l'appellante si duole di alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata e, segnatamente:
1. a pag. 8, ultimo capoverso, laddove viene esclusa la sussistenza di alcuno degli elementi integrativi delle fattispecie risarcitorie in esame, essendo invece numerosissime le circostanze di fatto idonee ad integrare tali fattispecie:
- da marzo 2015 la ricorrente era stata costretta a ricevere gli studenti per l'orientamento in una stanza in cui era posizionata anche la postazione di un'altra collega (dott.ssa con conseguente disincentivazione degli studenti Per_3
a rivolgersi alla Parte_1
- a novembre 2016 la era stata retrocessa dalla fascia B) alla C); Parte_1
- da febbraio del 2014 (e cioè prima della riorganizzazione risalente al 2015) alla ricorrente era stato impedito di aderire agli inviti delle scuole per parlare agli studenti in vista della scelta universitaria e di partecipare ad altri eventi organizzati dagli istituti scolastici e da altri enti in materia di orientamento;
5 - la aveva subito allusioni e insulti diretti a screditarla, anche pubblicamente, con un linguaggio volgare, Parte_1
offensivo e intimidatorio, non riconducibile ad un mero “linguaggio sagace e colorito”, come definito dal primo giudice,
come quando la aveva chiesto al professor “a che titolo e in che termini” fosse richiesto l'intervento Persona_1 Per_4
della ricorrente presso il dipartimento di scienze agrarie;
quello in cui la aveva accusato la di aver Persona_1 Parte_1
“copiato” dal web il testo illustrativo della propria attività di orientamento;
quello in cui la affermando che Persona_1
alla ricorrente ci sarebbe voluto “troppo per capirlo”, le aveva consigliato di rivolgersi ad una collega di categoria B);
quello in cui la a luglio del 2015, aveva definito “troppo vago e impreciso” un lavoro pubblicato dalla Persona_1
ricorrente sul glossario universale;
quello in cui la aveva affermato di sentirsi “a disagio” per i risultati Persona_1
conseguiti dalla quello in cui la si era lamentata che la ricorrente avrebbe impiegato quasi un'ora Parte_1 Persona_1
“per venire a capo di questo dubbio”.
2. a pag. 9, primo capoverso della sentenza, laddove viene affermato che le lacune assertive e probatorie non sarebbero state superate dalle deposizioni testimoniali che, anzi, avrebbero confermato l'assenza di peculiari condotte persecutorie ovvero stressogene imputabili a contesti specifici e a singole volontà datoriali, in quanto i testimoni avrebbero affermato l'esatto contrario:
- il teste docente responsabile per l'orientamento prima dell'Istituto Pascal e poi del Liceo Montessori, ha Tes_1
riferito in ordine al grande successo delle iniziative di orientamento tenute per anni con la alla quale Parte_1
improvvisamente fu preclusa la partecipazione;
- il teste dirigente della Ripartizione Didattica, ha riferito che la aveva una grossa esperienza e Tes_2 Parte_1
professionalità nell'effettuare seminari di orientamento agli studenti, e che la sua autonomia era diminuita con l'avvento della inseritasi nei contatti con le scuole;
Persona_1
- la teste dirigente scolastico di molte scuole di Perugia, ha riferito che dal 2015 vi erano state delle difficoltà Tes_3
ad avviare gli studenti ai colloqui di orientamento con gli studenti;
la teste ha poi riferito che all'incontro dell'anno 2015
presso il dipartimento di ingegneria, assente la la aveva giudicato i dirigenti scolastici incompetenti Parte_1 Persona_1
e dediti ad attività inefficaci, così sorprendendo e infastidendo i presenti;
- la teste docente presso una scuola di Todi, ha riferito che la seguì per un triennio una classe per un Tes_4 Parte_1
percorso di orientamento conseguendo risultati positivi;
- il teste al tempo direttore generale dell' , non avrebbe invece riferito alcuna circostanza di rilievo ma, Tes_5 CP_2
inspiegabilmente, il primo giudice gli avrebbe dedicato uno spazio eccessivo.
6 3. a pag. 9, primo capoverso della sentenza, laddove si legge che, nel contesto organizzativo evidenziato e dalle complessive emergenze processuali, si desumerebbe come i provvedimenti datoriali censurati sarebbero, al di fuori di logiche persecutorie, rispondenti ad esigenze proprie dell'organizzazione dell'Ateneo. Ad avviso dell'appellante, invece, la deduzione del primo giudice sarebbe errata in quanto la riorganizzazione della Ripartizione Didattica sarebbe stata adottata con decreto n. 37 del 23 febbraio 2015, avente decorrenza dal 1° marzo 2015, mentre i primi atti persecutori ai danni della (di seguito trascritti) sarebbero iniziati a febbraio del 2014: Parte_1
- il diniego della a fine febbraio 2014, alla partecipazione della Lorenzini ad una conferenza sull'orientamento Persona_1
a seguito dell'invito della dirigenza della Scuola Superiore Braschi – Quarenghi di Subiaco;
- la richiesta della a marzo del 2014, di disponibilità alla avente ad oggetto lo svolgimento di due Persona_1 Parte_1
turni di conferenze con i ragazzi del Liceo Alessi, alla quale quest'ultima si dichiarò disponibile, mentre un altro evento in relazione al quale la proposta organizzativa della era stata bocciata, si rivelò un flop, Parte_1
- la richiesta della a giugno del 2014, di disponibilità alla a fare da tutor ad uno studente del liceo Persona_1 Parte_1
Pieralli, alla quale quest'ultima diede il proprio assenso;
- le accuse infondate rivolte dalla alla a luglio 2014, tra le quali quella di aver copiato sul web un Persona_1 Parte_1
testo illustrativo sulle attività di orientamento (in realtà scritto dalla stessa;
Parte_1
- il mancato invito da parte della alla a ottobre del 2014, all'incontro con i dirigenti scolastici umbri Persona_1 Parte_1
per la presentazione della campagna orientamento 2014/2015;
- il diniego della a novembre 2014, alla partecipazione della ad un incontro orientativo con gli Persona_1 Parte_1
studenti organizzato dal prof. (responsabile orientamento scuola Montessori) e dalla professoressa Giudici Tes_1
(referente orientamento istituto Pieralli);
- la lamentela della in ordine al fatto di non essere stata informata delle assenze della Persona_1 Parte_1
- il diniego della a dicembre 2014, alla partecipazione della ad una collaborazione con Persona_1 Parte_1
Confindustria;
- l'espressione della rivolta alla nei seguenti termini: “spero che adesso sono riuscita a spiegare di Persona_1 Parte_1
cosa abbiamo bisogno”, che avrebbe lasciato intendere l'incapacità e l'inadeguatezza della Parte_1
7 - le indicazioni della alla di come si sarebbe dovuta comportare e l'affermazione della inutilità della Persona_1 Parte_1
presenza della ricorrente ai turni presso i “Saloni di Orientamento”, lasciando così nuovamente intendere l'inadeguatezza della Parte_1
- la lamentela della nel febbraio del 2015 in ordine agli errori che la ricorrente avrebbe commesso in una Persona_1
comunicazione di posta elettronica, in realtà inesistente dato che vi sarebbe stato solo un refuso.
L'appellante, nello stigmatizzare l'errore del primo giudice, evidenzia che il predetto “(…) infatti ha
ritenuto che tutti i fatti – dalla ricorrente definiti persecutori – sono stati conseguenza della
riorganizzazione. Ed invece così non è. Infatti, quegli atti persecutori – e tali sono anche per la
inconsueta volgarità istituzionale con cui sono stati posti in essere – sono tutti antecedenti alla
riorganizzazione” (carattere in grassetto utilizzato dall'appellante).
4. a pag. 14, terzo capoverso della sentenza, laddove si legge che la riorganizzazione dell'Ateneo e la scelta di porre al vertice del settore Orientamento la non avrebbero avuto un intento Persona_2
vessatorio e persecutorio nei confronti della rispondendo ad una precisa strategia Parte_1
organizzativa degli organi di vertice, nonché al sesto capoverso, laddove si legge che analoga valutazione di infondatezza andrebbe riservata alle censure mosse riguardo alle modalità con cui l'amministrazione convenuta aveva recuperato le differenze retributive indebitamente corrisposte.
Ad avviso dell'appellante le prime affermazioni sarebbero la conseguenza dell'errore di fondo in cui era incorso il primo giudice nel ritenere che tutti gli atti definiti come persecutori erano iniziati dopo la riorganizzazione. Pertanto, erroneamente era stata ritenuta legittima la condotta della Persona_1
che aveva preferito la alla nonostante la prima, contrariamente a quanto Persona_2 Parte_1
affermato nella sentenza appellata, non avesse mai avuto alcuna esperienza nel settore orientamento.
Analogamente erronea sarebbe stata l'affermazione con la quale il giudice di primo grado aveva definito ossequiosa della normativa vigente la procedura “brutale” con la quale l'Ateneo aveva proceduto al recupero delle somme indebitamente versate alla lavoratrice, senza addivenire alla richiesta di restituzione maggiormente diluita nel tempo, auspicata dalla nonostante il Parte_1
8 doppio errore commesso dal datore di lavoro (mancata comunicazione della retrocessione di fascia economica e corresponsione dello stesso trattamento economico).
5. a pag. 15, secondo capoverso della sentenza, laddove si legge che le relazioni di parte medico-
legali sarebbero prive di pregio in ordine alla quantificazione del pregiudizio lamentato, ponendosi ad un intervallo cronologico ben distante (2017) dai fatti di rilevanza lesiva, posto che la prescrizione
Per_ medica del dott. dimostrerebbe che alla ricorrente, sin dal luglio del 2015, veniva somministrato il Lexotan, mentre la relazione della dott.ssa proverebbe che la ricorrente soffriva “da anni” Per_6
di una sindrome ansiosa da stress legata ad un grave disagio psicologico lavorativo protratto negli anni e ripetuto nel tempo.
Ciò posto, l'appellante sostiene di essere stata destinataria, dal gennaio del 2014 al settembre del
2017, nello svolgimento della propria attività lavorativa, di comportamenti lesivi della propria persona ed intenzionalmente diretti a discriminarla e ad umiliarla umanamente e professionalmente,
venendole da un lato sottratte competenze e funzioni e, dall'altra, essendo ridicolizzata pubblicamente al fine di emarginarla. Richiama pertanto i principi giurisprudenziali in tema di “mobbing”,
invocando il risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica ed alla personalità, in aggiunta a quelli patrimoniali (derivanti dalla dequalificazione), nonché di quelli c.d. “esistenziali” ed indicando i criteri per la loro quantificazione (da pag. 39 a pag. 43 dell'atto di appello).
4. L'appello è infondato.
4.1. Va innanzitutto richiamato l'insegnamento giurisprudenziale (vedi Cass. Sez. L, sentenza n.
18817 del 16 luglio 2018), secondo il quale:
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna
rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla
classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla
professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura
9 equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui
all'art. 2103 c.c.”.
Ed infatti, il principio di matrice statutaria, introdotto per il lavoro privato dall'art. 2103 c.c., a tutela e valorizzazione del bagaglio professionale del lavoratore, non trova applicazione nell'impiego pubblico contrattualizzato, dove prevalgono esigenze di buona amministrazione rispetto alla tutela del diritto alla qualifica, per il quale anche un mutamento di mansioni equiparate potrebbe risultare illegittimo qualora violasse la professionalità acquisita e sarebbe esigibile nei confronti del datore in quanto strumento di protezione della dignità della persona del lavoratore subordinato.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha escluso l'esigenza di logiche persecutorie o discriminatorie sottese ai provvedimenti organizzativi adottati dall'Ateneo, che avevano interessato la in quanto quest'ultima avrebbe dovuto dedurre e dimostrare l'inadeguatezza del nuovo Parte_1
incarico di Responsabile di Ufficio rispetto alla qualifica di inquadramento e non semplicemente dolersi della minore importanza dello stesso rispetto al precedente incarico di Responsabile di Area.
4.2. In secondo luogo, non coglie nel segno la doglianza, posta a fondamento della gran parte dei rilievi contenuti nell'unico articolato motivo di gravame, secondo il quale erroneamente il Tribunale
avrebbe escluso il carattere persecutorio degli atti definiti come tali dalla ricorrente in quanto successivi al processo di ristrutturazione dell'Ateneo, risalendo questi ultimi all'inizio del 2014,
mentre tale riorganizzazione sarebbe decorsa dal 1° marzo 2015, in forza del decreto del direttore generale n. 37 del 23 febbraio 2015.
Ed infatti, fin dall'inizio del 2014, a causa delle criticità riscontrate nel settore orientamento in conseguenza del calo delle iscrizioni, era iniziata una nuova gestione del servizio affidata alla professoressa quale delegata del Rettore, che, unitamente ad altri delegati nominati in Persona_1
altri settori, a seguito dell'insediamento della nuova governance dell'Ateneo (novembre 2013), aveva dato l'avvio al nuovo modello organizzativo della “Ripartizione Didattica” diretto a dare una risposta efficace alle criticità riscontrate, che era stato infine formalizzato nel decreto n. 37 del 2015. 10 Ciò trova diretto riscontro nelle risultanze istruttorie ed, in particolare, nella deposizione del testimone
, ex dipendente dell' , quale dirigente della Ripartizione Testimone_6 Parte_2 Parte_3
dal 2008 al 2016, che ha riferito quanto segue: “ADR: il cambio d'indirizzo coincise con la delega
della gestione del settore orientamento alla prof.ssa il maggior impegno di tipo Persona_7
amministrativo connesso a tale cambiamento (noleggio pullman per gli studenti, gestione spese varie
per eventi fuori sede e non) comportò incremento dell'ufficio orientamento con personale avente
esperienza di tipo esclusivamente amministrativo-contabile” (grassetto apposto dall'estensore).
Un'ulteriore conferma discende dalla deposizione del teste , docente di scuola Testimone_7
secondaria superiore in pensione, che ha dichiarato: “Sul cap. 19: Credo di aver chiamato in Ateneo
l'Ufficio Orientamento;
mi venne risposto che, per l'anno scolastico in questione, il 2014/2015,
l'Università aveva organizzato modalità diverse di orientamento” (grassetto apposto dall'estensore).
Ne consegue che gli atti censurati dalla ricorrente, ascrivibili all'operato della delegata del Rettore e posti in essi a decorrere dal suo insediamento, non possono essere intesi come un'attività scollegata e diversamente finalizzata rispetto alla riorganizzazione della “Ripartizione Didattica” dell'Ateneo e,
pertanto, come un'azione strumentale all'intento illecito di emarginare o stressare la Parte_1
Non può essere, quindi, censurata la politica dei vertici dell' che, a fronte di un forte Parte_2
decremento delle iscrizioni, decisero di dare spazio ad attività di orientamento promozionali
(partecipazioni a fiere, eventi di presentazione dei corsi) a scapito delle attività di orientamento tradizionali (colloqui e incontri con gli studenti in sede e presso le scuole secondarie). Ciò comportò,
come chiaramente riferito dalla testimone , un maggiore impegno del personale avente Testimone_6
competenze nel campo amministrativo e contabile e la necessità di porre al vertice dell'Area una risorsa esperta della materia (la professoressa . Neanche appare sindacabile la decisione Persona_2
della delegata del Rettore di tenere i contatti con le scuole e di svolgere in prima persona i colloqui con gli studenti, nell'ambito dei quali la aveva una minore autonomia rispetto alla passata Parte_1
gestione, in quanto, come chiaramente riferito dalla la era tenuta a riferire alla Tes_2 Parte_1
11 delegata in merito ai colloqui tenuti con gli studenti ed alla sugli aspetti amministrativi Persona_2
dei procedimenti trattati.
Orbene, è possibile che tale situazione possa avere creato uno stato di disagio e di stress nella
Lorenzini a causa del cambiamento delle modalità di espletamento della propria attività lavorativa e della minore autonomia goduta, dovendo sottoporre il proprio operato al controllo di altri, ma ciò non
è suscettibile di integrare le condizioni del “mobbing” e neanche dello “straining”, ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative (anche non continuative) che possano ledere i diritti fondamentali del lavoratore mediante l'imposizione di condizioni lavorative “stressogene” (così
Cass. n. 3291 del 2016) e non quando, invece, come nel caso in esame, la situazione di amarezza,
determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia la conseguenza di processi di riorganizzazione e di ristrutturazione che abbiano coinvolto il datore nella sua interezza (così, Cass.
Sez. L, ordinanza n. 2676 del 4 febbraio 2021).
4.3. Analogamente, alcun elemento significativo di un intento mobbizzante o stressante è riscontrabile nei numerosi scambi di e-mail intercorsi tra la e la come risulta evidente dai Parte_1 Persona_1
contenuti e dalla lunghezza di tali conversazioni, caratterizzati, da parte della da una Persona_1
chiara volontà di coinvolgere in maniera piena e completa la nelle nuove strategie della Parte_1
struttura didattica (vedi, tra le tante, la e-mail del 12 febbraio 2016 delle ore 16:27:46), che è cosa ben diversa dalle condotte tendenti a emarginare e stressare il lavoratore tipiche del “mobbing” e dello “straining”. Se è pur vero che, a volte, la abbia usato toni un po' forti e diretti al fine Persona_1
di esternare il proprio dissenso rispetto all'operato della ciò si spiega, innanzitutto, con il Parte_1
rapporto assai informale e a tratti amicale desumibile dalle e-mail, connotato dall'utilizzo del “tu” da parte di entrambe. Inoltre, nell'atteggiamento della caratterizzato dall'uso di espressioni Persona_1
a volte colorite nei confronti dei propri collaboratori, si avverte, piuttosto che un intento offensivo,
l'evidente preoccupazione per le responsabilità derivanti dalla posizione ricoperta quale delegata dai vertici dell'Ateneo. A questo proposito appare significativo il testo della e-mail del 23 maggio 2015,
12 delle ore 16:07:56, con cui la rivolgendosi alla all'esito di considerazioni su Persona_1 Parte_1
costi, spese e preventivi, dice: “Vedrai che passati questi due primi saloni avremo di più il polso della
situazione e sapremo fare un ordine assennato. Comunque, per il futuro, bisogna che le spese passino
da me, perché se, per ipotesi, il Rettore o il DG dovessero contestarne alcuna, chiamerebbero me,
non te, a spiegarle” (grassetto apposto dall'estensore).
Da ultimo è interessante rilevare che il comportamento della caratterizzato dall'utilizzo Persona_1
di espressioni dirette a manifestare in maniera forte, diretta e schietta il proprio non gradimento,
rispetto a persone o a comportamenti in ambito lavorativo, non ha coinvolto soltanto la ma Parte_1
anche, a dimostrazione dell'assenza di una volontà persecutoria diretta nei confronti di quest'ultima,
altri soggetti con cui la ha intrattenuto rapporti di collaborazione derivanti dall'incarico Persona_1
ricoperto. Ciò è dimostrato dalla deposizione della testimone dirigente Testimone_8
scolastico di varie scuole secondarie superiori della Provincia di Perugia, che ha ricordato di aver avuto un incontro con altri dirigenti scolastici nella primavera del 2015, al quale era presente, a rappresentanza dell' la che giudicò i dirigenti presenti Parte_2 Persona_1
“incompetenti o quantomeno dediti ad attività non efficace”.
4.4. Quanto ad altre circostanze dedotte con il motivo di gravame, le stesse non appaiono affatto dirimenti al fine di dimostrare l'esistenza di condotte vessatorie o stressogene poste in essere nei confronti della ricorrente.
Non lo sono, infatti, né la richiesta di ripetizione di un indebito, in relazione alla quale la Parte_1
avrebbe gradito una diversa e non meglio specificata rateizzazione, né la retrocessione da una fascia stipendiale ad un'altra, trattandosi di atti dovuti dall'amministrazione universitaria in conseguenza della diversa collocazione della lavoratrice nell'organico dell'Ateneo a seguito della citata riorganizzazione.
Per il resto, si tratta di lamentele in relazione alla mancata partecipazione ad iniziative in materia di orientamento, in ordine alle quali vale quanto già detto circa l'irrilevanza del disappunto e 13 dell'amarezza del lavoratore nelle situazioni in cui il cambiamento delle mansioni lavorative (fermo restando il rispetto della categoria di inquadramento) sia dipeso da un processo di riorganizzazione del datore di lavoro.
Altre circostanze dedotte appaiono o irrilevanti (ad esempio nel caso della richiesta di disponibilità
alla a fare da tutor ad uno studente, o alla richiesta della di conoscere le assenze Parte_1 Persona_1
della o frutto di un equivoco (come nel caso dell'accusa alla di aver copiato un Parte_1 Parte_1
testo sul web in realtà scritto proprio da quest'ultima).
Infine, l'appellante si duole del giudizio di irrilevanza delle deposizioni testimoniali rese dal primo giudice. Tale giudizio risulta del tutto condivisibile in quanto dall'esame di tali testimonianze non emerge alcuna prova di condotte persecutorie o stressogene poste in essere ai danni della Parte_1
ma piuttosto risultano riferite delle mere valutazioni in ordine ai risultati positivi conseguiti dall'attività di orientamento svolta dalla medesima nelle scuole, nonché la pacifica diminuzione della sua autonomia a seguito dell'avvento della Persona_1
D'altro canto, non appare eccessivo lo spazio riservato nella motivazione della sentenza impugnata alla deposizione del teste che, nella qualità ricoperta di direttore generale dell' nel Tes_5 CP_2
periodo 2014-2015, ha riferito per scienza diretta in ordine alle modalità ed agli obiettivi del processo di riorganizzazione della “Ripartizione Didattica” dell'Ateneo.
Risultando del tutto assenti atti qualificabili come persecutori o stressogeni, rimane irrilevante qualsiasi indagine in ordine all'accertamento dello stato patologico della ricorrente ed al suo legame causale con le condotte imputabili al datore di lavoro, in ordine al quale è stata sollecitata l'ammissione di una C.T.U.
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
14 L'appellante dev'essere condannata a rifondere all'appellata le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare un secondo contributo unificato,
d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellata, che liquida nella somma di € 4.997,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 9 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
15
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a 297/2023 emessa dal
Tribunale di Perugia il
- S e z i o n e L a v o r o - 20 settembre 2024 – risarcimento danni da composta dai magistrati: demansionamento e da mobbing Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Barcaccia ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Perugia, alla piazza Biordo Michelotti n. 1, in forza di procura speciale estesa in calce al ricorso in appello.
- appellante -
c o n t r o
1 , in persona del Rettore pro tempore, organicamente Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede è
domiciliato, in Perugia via degli Offici n. 12;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 297/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il 20
settembre 2024 – risarcimento danni da demansionamento e da mobbing.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2017, adiva il Tribunale di Perugia al Parte_1
fine di ottenere, nel contraddittorio ritualmente instaurato con la , Parte_2
previo accertamento del demansionamento subito a decorrere dal 2014 e del diritto ad essere adibita alle mansioni per le quali era stata assunta, nonché della condotta discriminatoria e vessatoria subita dal 2014, la condanna dell' alla cessazione dei comportamenti Parte_2
discriminatori e vessatori, all'assegnazione di mansioni compatibili con la sua professionalità, nonché
al risarcimento dei danni subiti quantificati, in via principale, in € 192.600,00 e, in via subordinata,
in € 165.636,00, ovvero nella diversa misura di giustizia.
Costituitasi in giudizio, la contestò la domanda della ricorrente, di Parte_2
cui chiese il rigetto.
La causa fu istruita con l'audizione di numerosi testimoni.
2 Con sentenza n. 297/23, pubblicata in data 20 settembre 2024, il Tribunale respinse il ricorso e condannò la ricorrente alla rifusione della metà delle spese di lite, liquidata in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori, con compensazione dell'altra metà.
2. Con ricorso depositato il 16 ottobre 2024 la ha interposto appello avverso la decisione Parte_1
di primo grado, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, specificando che le condotte di demansionamento e di vessazione si erano protratte dal gennaio del 2014 al settembre del 2017.
A seguito della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si
è costituita la , contestando la fondatezza del gravame di cui ha Parte_2
chiesto il rigetto.
Quindi, all'esito dell'udienza di discussione, la Corte ha assegnato alle parti un termine per il deposito delle note di trattazione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Quindi, alla scadenza del termine, è stato emesso il dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La dott.ssa ha dedotto con il ricorso di primo grado di essere dipendente Parte_1
dell' dal 1° gennaio 1991 e di aver svolto diversi incarichi tra i quali Parte_2
l'ultimo ricoperto, a decorrere dal 20 novembre 2007, di responsabile dell'”Area Orientamento e
Supporto alle persone disabili”, implicante l'organizzazione di incontri con gli studenti frequentanti l'ultimo anno delle scuole secondarie per illustrare i criteri di scelta del percorso universitario,
costruendo una rete di contatti con i dirigenti delle scuole superiori, con i docenti impegnati nell'attività di orientamento in uscita e con i professori universitari dediti all'orientamento in entrata.
Ha poi aggiunto che, a decorrere dal marzo del 2015, a seguito della nomina della professoressa
, quale delegata del Rettore per il settore Orientamento, l' procedeva alla Persona_1 CP_2
riorganizzazione della Ripartizione Didattica, per effetto della quale veniva sostituita, quale
3 responsabile dell'Area Orientamento, dalla dott.ssa dotata della stessa qualifica EP, ma Persona_2
priva di esperienza nel settore dell'orientamento e del supporto agli studenti disabili. La Parte_1
veniva tuttavia nominata “Capo dell'Ufficio di Coordinamento Counselling e Osservatorio per
Studenti e Laureati”, in staff al dirigente della Ripartizione Didattica, con un ridotto numero di personale addetto e con la retrocessione dalla fascia stipendiale B) alla C), che comportava il recupero, nei suoi confronti, da parte dell'Ateneo, di un indebito pari a dieci rate di € 350,00 cadauna.
Assumeva la ricorrente di aver subito, dal gennaio del 2014, un progressivo svuotamento delle proprie mansioni che le aveva cagionato uno stato di mortificazione umana e professionale, venendole impedito di partecipare ad eventi e incontri con gli studenti frequentanti l'ultimo anno delle scuole secondarie per illustrare i criteri di scelta del percorso universitario, di fare interventi in materia di orientamento e di mantenere contatti con i dirigenti delle scuole superiori e con i docenti e professori universitari che si occupavano di orientamento in uscita e in entrata. Aggiungeva di essere stata adibita allo svolgimento di mansioni che, pur apparentemente incluse nella propria categoria di appartenenza, non potevano considerarsi equivalenti a quelle spettanti per la professionalità acquisita,
e di aver subito, al contempo, una lesione dell'immagine e della dignità professionale, con pregiudizio per la propria salute, accertato da uno specialista di fiducia che le aveva diagnosticato una sindrome ansioso depressiva da “stress lavorativo”, con perdita di autostima e chiusura in un progressivo isolamento tale da condizionarne non solo la vita lavorativa ma anche quella personale e familiare.
2. Il Tribunale escludeva che dalla ricostruzione dei fatti desumibile dalla narrativa del ricorso e dalle complessive emergenze processuali fosse evincibile alcuno degli elementi integrativi delle fattispecie del “mobbing” (o in alternativa dello “straining”). Ciò anche alla luce delle risultanze della lunga istruttoria testimoniale che, anzi, aveva confermato l'assenza di peculiari condotte persecutorie ovvero stressogene imputabili a contesti specifici e a specifiche volontà datoriali. Pertanto, ad avviso del giudicante, la ricorrente aveva posto a fondamento delle pretese risarcitorie delle normali attività
organizzative disposte dalla delegata del Rettore, e legate ad un cambio di strategia dell'Ateneo, che
4 aveva comportato un maggiore impegno di personale dotato di competenze amministrative e contabili, nel perseguimento dell'obiettivo, rispettoso dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento nella gestione degli interessi pubblici, di promuovere l'incremento delle iscrizioni e delle immatricolazioni all'epoca poco lusinghiere. Tale strategia, del resto, risultava assolutamente compatibile con la nomina, quale Capo Area, della professoressa che, oltre vantare una Persona_2
lunga esperienza professionale in ambito didattico, era dotata di conoscenze contabili. Peraltro,
risultava infondata qualsiasi censura mossa con riferimento alla disciplina di cui all'art. 2103 c.c., in relazione ai compiti ed alle mansioni attribuite alla ricorrente a seguito dei provvedimenti organizzativi disposti dalla delegata del Rettore, trovando applicazione nel pubblico impiego la disciplina di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che la per contestare Parte_1
efficacemente l'operato della avrebbe dovuto confrontare il nuovo incarico con la Persona_1
declaratoria di appartenenza e dimostrare l'inadeguatezza del primo alla seconda, e non limitarsi a dedurre che l'incarico di responsabile di Ufficio era un minus rispetto a quello di responsabile di Area.
3. Attraverso il gravame, non suddiviso in distinti motivi, ma strutturato in un unico articolato motivo,
l'appellante si duole di alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata e, segnatamente:
1. a pag. 8, ultimo capoverso, laddove viene esclusa la sussistenza di alcuno degli elementi integrativi delle fattispecie risarcitorie in esame, essendo invece numerosissime le circostanze di fatto idonee ad integrare tali fattispecie:
- da marzo 2015 la ricorrente era stata costretta a ricevere gli studenti per l'orientamento in una stanza in cui era posizionata anche la postazione di un'altra collega (dott.ssa con conseguente disincentivazione degli studenti Per_3
a rivolgersi alla Parte_1
- a novembre 2016 la era stata retrocessa dalla fascia B) alla C); Parte_1
- da febbraio del 2014 (e cioè prima della riorganizzazione risalente al 2015) alla ricorrente era stato impedito di aderire agli inviti delle scuole per parlare agli studenti in vista della scelta universitaria e di partecipare ad altri eventi organizzati dagli istituti scolastici e da altri enti in materia di orientamento;
5 - la aveva subito allusioni e insulti diretti a screditarla, anche pubblicamente, con un linguaggio volgare, Parte_1
offensivo e intimidatorio, non riconducibile ad un mero “linguaggio sagace e colorito”, come definito dal primo giudice,
come quando la aveva chiesto al professor “a che titolo e in che termini” fosse richiesto l'intervento Persona_1 Per_4
della ricorrente presso il dipartimento di scienze agrarie;
quello in cui la aveva accusato la di aver Persona_1 Parte_1
“copiato” dal web il testo illustrativo della propria attività di orientamento;
quello in cui la affermando che Persona_1
alla ricorrente ci sarebbe voluto “troppo per capirlo”, le aveva consigliato di rivolgersi ad una collega di categoria B);
quello in cui la a luglio del 2015, aveva definito “troppo vago e impreciso” un lavoro pubblicato dalla Persona_1
ricorrente sul glossario universale;
quello in cui la aveva affermato di sentirsi “a disagio” per i risultati Persona_1
conseguiti dalla quello in cui la si era lamentata che la ricorrente avrebbe impiegato quasi un'ora Parte_1 Persona_1
“per venire a capo di questo dubbio”.
2. a pag. 9, primo capoverso della sentenza, laddove viene affermato che le lacune assertive e probatorie non sarebbero state superate dalle deposizioni testimoniali che, anzi, avrebbero confermato l'assenza di peculiari condotte persecutorie ovvero stressogene imputabili a contesti specifici e a singole volontà datoriali, in quanto i testimoni avrebbero affermato l'esatto contrario:
- il teste docente responsabile per l'orientamento prima dell'Istituto Pascal e poi del Liceo Montessori, ha Tes_1
riferito in ordine al grande successo delle iniziative di orientamento tenute per anni con la alla quale Parte_1
improvvisamente fu preclusa la partecipazione;
- il teste dirigente della Ripartizione Didattica, ha riferito che la aveva una grossa esperienza e Tes_2 Parte_1
professionalità nell'effettuare seminari di orientamento agli studenti, e che la sua autonomia era diminuita con l'avvento della inseritasi nei contatti con le scuole;
Persona_1
- la teste dirigente scolastico di molte scuole di Perugia, ha riferito che dal 2015 vi erano state delle difficoltà Tes_3
ad avviare gli studenti ai colloqui di orientamento con gli studenti;
la teste ha poi riferito che all'incontro dell'anno 2015
presso il dipartimento di ingegneria, assente la la aveva giudicato i dirigenti scolastici incompetenti Parte_1 Persona_1
e dediti ad attività inefficaci, così sorprendendo e infastidendo i presenti;
- la teste docente presso una scuola di Todi, ha riferito che la seguì per un triennio una classe per un Tes_4 Parte_1
percorso di orientamento conseguendo risultati positivi;
- il teste al tempo direttore generale dell' , non avrebbe invece riferito alcuna circostanza di rilievo ma, Tes_5 CP_2
inspiegabilmente, il primo giudice gli avrebbe dedicato uno spazio eccessivo.
6 3. a pag. 9, primo capoverso della sentenza, laddove si legge che, nel contesto organizzativo evidenziato e dalle complessive emergenze processuali, si desumerebbe come i provvedimenti datoriali censurati sarebbero, al di fuori di logiche persecutorie, rispondenti ad esigenze proprie dell'organizzazione dell'Ateneo. Ad avviso dell'appellante, invece, la deduzione del primo giudice sarebbe errata in quanto la riorganizzazione della Ripartizione Didattica sarebbe stata adottata con decreto n. 37 del 23 febbraio 2015, avente decorrenza dal 1° marzo 2015, mentre i primi atti persecutori ai danni della (di seguito trascritti) sarebbero iniziati a febbraio del 2014: Parte_1
- il diniego della a fine febbraio 2014, alla partecipazione della Lorenzini ad una conferenza sull'orientamento Persona_1
a seguito dell'invito della dirigenza della Scuola Superiore Braschi – Quarenghi di Subiaco;
- la richiesta della a marzo del 2014, di disponibilità alla avente ad oggetto lo svolgimento di due Persona_1 Parte_1
turni di conferenze con i ragazzi del Liceo Alessi, alla quale quest'ultima si dichiarò disponibile, mentre un altro evento in relazione al quale la proposta organizzativa della era stata bocciata, si rivelò un flop, Parte_1
- la richiesta della a giugno del 2014, di disponibilità alla a fare da tutor ad uno studente del liceo Persona_1 Parte_1
Pieralli, alla quale quest'ultima diede il proprio assenso;
- le accuse infondate rivolte dalla alla a luglio 2014, tra le quali quella di aver copiato sul web un Persona_1 Parte_1
testo illustrativo sulle attività di orientamento (in realtà scritto dalla stessa;
Parte_1
- il mancato invito da parte della alla a ottobre del 2014, all'incontro con i dirigenti scolastici umbri Persona_1 Parte_1
per la presentazione della campagna orientamento 2014/2015;
- il diniego della a novembre 2014, alla partecipazione della ad un incontro orientativo con gli Persona_1 Parte_1
studenti organizzato dal prof. (responsabile orientamento scuola Montessori) e dalla professoressa Giudici Tes_1
(referente orientamento istituto Pieralli);
- la lamentela della in ordine al fatto di non essere stata informata delle assenze della Persona_1 Parte_1
- il diniego della a dicembre 2014, alla partecipazione della ad una collaborazione con Persona_1 Parte_1
Confindustria;
- l'espressione della rivolta alla nei seguenti termini: “spero che adesso sono riuscita a spiegare di Persona_1 Parte_1
cosa abbiamo bisogno”, che avrebbe lasciato intendere l'incapacità e l'inadeguatezza della Parte_1
7 - le indicazioni della alla di come si sarebbe dovuta comportare e l'affermazione della inutilità della Persona_1 Parte_1
presenza della ricorrente ai turni presso i “Saloni di Orientamento”, lasciando così nuovamente intendere l'inadeguatezza della Parte_1
- la lamentela della nel febbraio del 2015 in ordine agli errori che la ricorrente avrebbe commesso in una Persona_1
comunicazione di posta elettronica, in realtà inesistente dato che vi sarebbe stato solo un refuso.
L'appellante, nello stigmatizzare l'errore del primo giudice, evidenzia che il predetto “(…) infatti ha
ritenuto che tutti i fatti – dalla ricorrente definiti persecutori – sono stati conseguenza della
riorganizzazione. Ed invece così non è. Infatti, quegli atti persecutori – e tali sono anche per la
inconsueta volgarità istituzionale con cui sono stati posti in essere – sono tutti antecedenti alla
riorganizzazione” (carattere in grassetto utilizzato dall'appellante).
4. a pag. 14, terzo capoverso della sentenza, laddove si legge che la riorganizzazione dell'Ateneo e la scelta di porre al vertice del settore Orientamento la non avrebbero avuto un intento Persona_2
vessatorio e persecutorio nei confronti della rispondendo ad una precisa strategia Parte_1
organizzativa degli organi di vertice, nonché al sesto capoverso, laddove si legge che analoga valutazione di infondatezza andrebbe riservata alle censure mosse riguardo alle modalità con cui l'amministrazione convenuta aveva recuperato le differenze retributive indebitamente corrisposte.
Ad avviso dell'appellante le prime affermazioni sarebbero la conseguenza dell'errore di fondo in cui era incorso il primo giudice nel ritenere che tutti gli atti definiti come persecutori erano iniziati dopo la riorganizzazione. Pertanto, erroneamente era stata ritenuta legittima la condotta della Persona_1
che aveva preferito la alla nonostante la prima, contrariamente a quanto Persona_2 Parte_1
affermato nella sentenza appellata, non avesse mai avuto alcuna esperienza nel settore orientamento.
Analogamente erronea sarebbe stata l'affermazione con la quale il giudice di primo grado aveva definito ossequiosa della normativa vigente la procedura “brutale” con la quale l'Ateneo aveva proceduto al recupero delle somme indebitamente versate alla lavoratrice, senza addivenire alla richiesta di restituzione maggiormente diluita nel tempo, auspicata dalla nonostante il Parte_1
8 doppio errore commesso dal datore di lavoro (mancata comunicazione della retrocessione di fascia economica e corresponsione dello stesso trattamento economico).
5. a pag. 15, secondo capoverso della sentenza, laddove si legge che le relazioni di parte medico-
legali sarebbero prive di pregio in ordine alla quantificazione del pregiudizio lamentato, ponendosi ad un intervallo cronologico ben distante (2017) dai fatti di rilevanza lesiva, posto che la prescrizione
Per_ medica del dott. dimostrerebbe che alla ricorrente, sin dal luglio del 2015, veniva somministrato il Lexotan, mentre la relazione della dott.ssa proverebbe che la ricorrente soffriva “da anni” Per_6
di una sindrome ansiosa da stress legata ad un grave disagio psicologico lavorativo protratto negli anni e ripetuto nel tempo.
Ciò posto, l'appellante sostiene di essere stata destinataria, dal gennaio del 2014 al settembre del
2017, nello svolgimento della propria attività lavorativa, di comportamenti lesivi della propria persona ed intenzionalmente diretti a discriminarla e ad umiliarla umanamente e professionalmente,
venendole da un lato sottratte competenze e funzioni e, dall'altra, essendo ridicolizzata pubblicamente al fine di emarginarla. Richiama pertanto i principi giurisprudenziali in tema di “mobbing”,
invocando il risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica ed alla personalità, in aggiunta a quelli patrimoniali (derivanti dalla dequalificazione), nonché di quelli c.d. “esistenziali” ed indicando i criteri per la loro quantificazione (da pag. 39 a pag. 43 dell'atto di appello).
4. L'appello è infondato.
4.1. Va innanzitutto richiamato l'insegnamento giurisprudenziale (vedi Cass. Sez. L, sentenza n.
18817 del 16 luglio 2018), secondo il quale:
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna
rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla
classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla
professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura
9 equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui
all'art. 2103 c.c.”.
Ed infatti, il principio di matrice statutaria, introdotto per il lavoro privato dall'art. 2103 c.c., a tutela e valorizzazione del bagaglio professionale del lavoratore, non trova applicazione nell'impiego pubblico contrattualizzato, dove prevalgono esigenze di buona amministrazione rispetto alla tutela del diritto alla qualifica, per il quale anche un mutamento di mansioni equiparate potrebbe risultare illegittimo qualora violasse la professionalità acquisita e sarebbe esigibile nei confronti del datore in quanto strumento di protezione della dignità della persona del lavoratore subordinato.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha escluso l'esigenza di logiche persecutorie o discriminatorie sottese ai provvedimenti organizzativi adottati dall'Ateneo, che avevano interessato la in quanto quest'ultima avrebbe dovuto dedurre e dimostrare l'inadeguatezza del nuovo Parte_1
incarico di Responsabile di Ufficio rispetto alla qualifica di inquadramento e non semplicemente dolersi della minore importanza dello stesso rispetto al precedente incarico di Responsabile di Area.
4.2. In secondo luogo, non coglie nel segno la doglianza, posta a fondamento della gran parte dei rilievi contenuti nell'unico articolato motivo di gravame, secondo il quale erroneamente il Tribunale
avrebbe escluso il carattere persecutorio degli atti definiti come tali dalla ricorrente in quanto successivi al processo di ristrutturazione dell'Ateneo, risalendo questi ultimi all'inizio del 2014,
mentre tale riorganizzazione sarebbe decorsa dal 1° marzo 2015, in forza del decreto del direttore generale n. 37 del 23 febbraio 2015.
Ed infatti, fin dall'inizio del 2014, a causa delle criticità riscontrate nel settore orientamento in conseguenza del calo delle iscrizioni, era iniziata una nuova gestione del servizio affidata alla professoressa quale delegata del Rettore, che, unitamente ad altri delegati nominati in Persona_1
altri settori, a seguito dell'insediamento della nuova governance dell'Ateneo (novembre 2013), aveva dato l'avvio al nuovo modello organizzativo della “Ripartizione Didattica” diretto a dare una risposta efficace alle criticità riscontrate, che era stato infine formalizzato nel decreto n. 37 del 2015. 10 Ciò trova diretto riscontro nelle risultanze istruttorie ed, in particolare, nella deposizione del testimone
, ex dipendente dell' , quale dirigente della Ripartizione Testimone_6 Parte_2 Parte_3
dal 2008 al 2016, che ha riferito quanto segue: “ADR: il cambio d'indirizzo coincise con la delega
della gestione del settore orientamento alla prof.ssa il maggior impegno di tipo Persona_7
amministrativo connesso a tale cambiamento (noleggio pullman per gli studenti, gestione spese varie
per eventi fuori sede e non) comportò incremento dell'ufficio orientamento con personale avente
esperienza di tipo esclusivamente amministrativo-contabile” (grassetto apposto dall'estensore).
Un'ulteriore conferma discende dalla deposizione del teste , docente di scuola Testimone_7
secondaria superiore in pensione, che ha dichiarato: “Sul cap. 19: Credo di aver chiamato in Ateneo
l'Ufficio Orientamento;
mi venne risposto che, per l'anno scolastico in questione, il 2014/2015,
l'Università aveva organizzato modalità diverse di orientamento” (grassetto apposto dall'estensore).
Ne consegue che gli atti censurati dalla ricorrente, ascrivibili all'operato della delegata del Rettore e posti in essi a decorrere dal suo insediamento, non possono essere intesi come un'attività scollegata e diversamente finalizzata rispetto alla riorganizzazione della “Ripartizione Didattica” dell'Ateneo e,
pertanto, come un'azione strumentale all'intento illecito di emarginare o stressare la Parte_1
Non può essere, quindi, censurata la politica dei vertici dell' che, a fronte di un forte Parte_2
decremento delle iscrizioni, decisero di dare spazio ad attività di orientamento promozionali
(partecipazioni a fiere, eventi di presentazione dei corsi) a scapito delle attività di orientamento tradizionali (colloqui e incontri con gli studenti in sede e presso le scuole secondarie). Ciò comportò,
come chiaramente riferito dalla testimone , un maggiore impegno del personale avente Testimone_6
competenze nel campo amministrativo e contabile e la necessità di porre al vertice dell'Area una risorsa esperta della materia (la professoressa . Neanche appare sindacabile la decisione Persona_2
della delegata del Rettore di tenere i contatti con le scuole e di svolgere in prima persona i colloqui con gli studenti, nell'ambito dei quali la aveva una minore autonomia rispetto alla passata Parte_1
gestione, in quanto, come chiaramente riferito dalla la era tenuta a riferire alla Tes_2 Parte_1
11 delegata in merito ai colloqui tenuti con gli studenti ed alla sugli aspetti amministrativi Persona_2
dei procedimenti trattati.
Orbene, è possibile che tale situazione possa avere creato uno stato di disagio e di stress nella
Lorenzini a causa del cambiamento delle modalità di espletamento della propria attività lavorativa e della minore autonomia goduta, dovendo sottoporre il proprio operato al controllo di altri, ma ciò non
è suscettibile di integrare le condizioni del “mobbing” e neanche dello “straining”, ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative (anche non continuative) che possano ledere i diritti fondamentali del lavoratore mediante l'imposizione di condizioni lavorative “stressogene” (così
Cass. n. 3291 del 2016) e non quando, invece, come nel caso in esame, la situazione di amarezza,
determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia la conseguenza di processi di riorganizzazione e di ristrutturazione che abbiano coinvolto il datore nella sua interezza (così, Cass.
Sez. L, ordinanza n. 2676 del 4 febbraio 2021).
4.3. Analogamente, alcun elemento significativo di un intento mobbizzante o stressante è riscontrabile nei numerosi scambi di e-mail intercorsi tra la e la come risulta evidente dai Parte_1 Persona_1
contenuti e dalla lunghezza di tali conversazioni, caratterizzati, da parte della da una Persona_1
chiara volontà di coinvolgere in maniera piena e completa la nelle nuove strategie della Parte_1
struttura didattica (vedi, tra le tante, la e-mail del 12 febbraio 2016 delle ore 16:27:46), che è cosa ben diversa dalle condotte tendenti a emarginare e stressare il lavoratore tipiche del “mobbing” e dello “straining”. Se è pur vero che, a volte, la abbia usato toni un po' forti e diretti al fine Persona_1
di esternare il proprio dissenso rispetto all'operato della ciò si spiega, innanzitutto, con il Parte_1
rapporto assai informale e a tratti amicale desumibile dalle e-mail, connotato dall'utilizzo del “tu” da parte di entrambe. Inoltre, nell'atteggiamento della caratterizzato dall'uso di espressioni Persona_1
a volte colorite nei confronti dei propri collaboratori, si avverte, piuttosto che un intento offensivo,
l'evidente preoccupazione per le responsabilità derivanti dalla posizione ricoperta quale delegata dai vertici dell'Ateneo. A questo proposito appare significativo il testo della e-mail del 23 maggio 2015,
12 delle ore 16:07:56, con cui la rivolgendosi alla all'esito di considerazioni su Persona_1 Parte_1
costi, spese e preventivi, dice: “Vedrai che passati questi due primi saloni avremo di più il polso della
situazione e sapremo fare un ordine assennato. Comunque, per il futuro, bisogna che le spese passino
da me, perché se, per ipotesi, il Rettore o il DG dovessero contestarne alcuna, chiamerebbero me,
non te, a spiegarle” (grassetto apposto dall'estensore).
Da ultimo è interessante rilevare che il comportamento della caratterizzato dall'utilizzo Persona_1
di espressioni dirette a manifestare in maniera forte, diretta e schietta il proprio non gradimento,
rispetto a persone o a comportamenti in ambito lavorativo, non ha coinvolto soltanto la ma Parte_1
anche, a dimostrazione dell'assenza di una volontà persecutoria diretta nei confronti di quest'ultima,
altri soggetti con cui la ha intrattenuto rapporti di collaborazione derivanti dall'incarico Persona_1
ricoperto. Ciò è dimostrato dalla deposizione della testimone dirigente Testimone_8
scolastico di varie scuole secondarie superiori della Provincia di Perugia, che ha ricordato di aver avuto un incontro con altri dirigenti scolastici nella primavera del 2015, al quale era presente, a rappresentanza dell' la che giudicò i dirigenti presenti Parte_2 Persona_1
“incompetenti o quantomeno dediti ad attività non efficace”.
4.4. Quanto ad altre circostanze dedotte con il motivo di gravame, le stesse non appaiono affatto dirimenti al fine di dimostrare l'esistenza di condotte vessatorie o stressogene poste in essere nei confronti della ricorrente.
Non lo sono, infatti, né la richiesta di ripetizione di un indebito, in relazione alla quale la Parte_1
avrebbe gradito una diversa e non meglio specificata rateizzazione, né la retrocessione da una fascia stipendiale ad un'altra, trattandosi di atti dovuti dall'amministrazione universitaria in conseguenza della diversa collocazione della lavoratrice nell'organico dell'Ateneo a seguito della citata riorganizzazione.
Per il resto, si tratta di lamentele in relazione alla mancata partecipazione ad iniziative in materia di orientamento, in ordine alle quali vale quanto già detto circa l'irrilevanza del disappunto e 13 dell'amarezza del lavoratore nelle situazioni in cui il cambiamento delle mansioni lavorative (fermo restando il rispetto della categoria di inquadramento) sia dipeso da un processo di riorganizzazione del datore di lavoro.
Altre circostanze dedotte appaiono o irrilevanti (ad esempio nel caso della richiesta di disponibilità
alla a fare da tutor ad uno studente, o alla richiesta della di conoscere le assenze Parte_1 Persona_1
della o frutto di un equivoco (come nel caso dell'accusa alla di aver copiato un Parte_1 Parte_1
testo sul web in realtà scritto proprio da quest'ultima).
Infine, l'appellante si duole del giudizio di irrilevanza delle deposizioni testimoniali rese dal primo giudice. Tale giudizio risulta del tutto condivisibile in quanto dall'esame di tali testimonianze non emerge alcuna prova di condotte persecutorie o stressogene poste in essere ai danni della Parte_1
ma piuttosto risultano riferite delle mere valutazioni in ordine ai risultati positivi conseguiti dall'attività di orientamento svolta dalla medesima nelle scuole, nonché la pacifica diminuzione della sua autonomia a seguito dell'avvento della Persona_1
D'altro canto, non appare eccessivo lo spazio riservato nella motivazione della sentenza impugnata alla deposizione del teste che, nella qualità ricoperta di direttore generale dell' nel Tes_5 CP_2
periodo 2014-2015, ha riferito per scienza diretta in ordine alle modalità ed agli obiettivi del processo di riorganizzazione della “Ripartizione Didattica” dell'Ateneo.
Risultando del tutto assenti atti qualificabili come persecutori o stressogeni, rimane irrilevante qualsiasi indagine in ordine all'accertamento dello stato patologico della ricorrente ed al suo legame causale con le condotte imputabili al datore di lavoro, in ordine al quale è stata sollecitata l'ammissione di una C.T.U.
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
14 L'appellante dev'essere condannata a rifondere all'appellata le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare un secondo contributo unificato,
d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellata, che liquida nella somma di € 4.997,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 9 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
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