Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
Consigliere 3. dr. Paolo Barletta
A seguito di trattazione scritta, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all' udienza del 12.12.2024 la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1010/2024 RG
TRA nato a Napoli il 18/01/1950, c.f.: Avv. Parte 1 parte e difensore nel presente giudizio ai sensi dell'art. 86 C.F. 1
c. p. c., ed altresì difeso dall'avv. Elena De Rosa, nata a [...] il [...], come da procura allegata al presente atto, domiciliato c.f.: C.F. 2
,
presso il loro studio in Napoli, alla piazzetta Oronzo De Donno n. 2, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria al numero e agli indirizzi di fax di posta elettronica: 081204589
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Ricorrente in revocazione
CONTRO
subentrata alla Controparte_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n.56 P.I. P.IVA 1 in
,
p.t., rappresentato e difeso rapp.to e difeso persona del Controparte_3
), giusta procura generale del 17 Nicoletta Urciuolo, (C.F. Codice Fiscale 4 rep. 3026 e racc. 2411 novembre 2021 per Notar Persona 1 depositata e contestuale elezione di domicilio in Napoli Piazza Matteotti 1, Fax
081/7946410 PEC
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Resistente in revocazione- OGGETTO : revocazione della sentenza n.3128/2023 della Corte di Appello di
Napoli sez. Lavoro e Previdenza con la quale veniva rigettava l'appello proposto avverso la sentenza n. 543/207 resa dal giudice del lavoroda Parte 1 del Tribunale di Napoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per revocazione depositato presso l'intestata Corte in data
18.4.2024, l'avv. impugnava la sentenza n. 3128/2023 della Parte 1
Corte di Appello di Napoli sez. Lavoro e Previdenza con la quale la Corte territoriale aveva rigettato l'appello promosso dal Pt_1 avverso la sentenza n.
543/207 resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, sulla base delle seguenti ragioni: “
1° Motivo: La Corte di Appello non ha messo a fuoco la materia del contendere che consiste nello stabilire il nesso di causalità tra le prestazioni lavorative rese e la patologia accertata, ciò perché non ha individuato i compiti specifici della CMO e del
Comitato di Verifica ritenendo inoltre sindacabili gli accertamenti sanitari compiuti dalla CMO.
2° Motivo di revocazione: La Corte non ha ben focalizzato che nel far proprie le risultanze del CTU è pervenuta ad un assurdo giuridico, escludendo che la gastrite cronica potesse essere una patologia riconducibile alla causa di servizio, pur essendo questa presene nella tabella A al numero 18 dell'ottava categoria.
3° motivo di Revocazione: La Corte ha fatto proprie le conclusioni del CTU non avendo messo a fuoco che questi nel suo secondo elaborato pur non avendo risposto alle osservazioni di parte ha modificato rispetto al primo elaborato una questione nodale ossia quella relativa all'esame istologico dove risultava assente l'helicobacter pylori (batterio che può determinare la gastrite) e dove risultava accertata una Gastrite cronica che è una infiammazione dello stomaco.
4° motivo di revocazione: La Corte di Appello ha ritenuto erroneamente che il CTU avesse fornito delle risposte avverso le osservazioni del ricorrente alla sua perizia e non si è accorta quindi che tale perizia restava carente ma anche con tale carenza,
l'ha ritenuto valida nonostante la stessa Corte aveva ritenuta l'integrazione come necessaria così come si desume dalla lettera dell'ordinanza. Concludeva pertanto, chiedendo di :
,
1) revocare la sentenza n.3128/2023 pubblicata dalla Corte di Appello di Napoli sez. Lavoro e Previdenza il 19 ottobre 2023 ed accogliere il presente ricorso in revocazione;
2) dichiarare sussistente il nesso di causalità tra servizio prestato alle dipendenze della CP 2 di Napoli e l'infermità accertata e non controversa del ricorrente,
"Gastrite cronica", o quanto meno la con causalità efficiente e determinante di tale servizio e la suddetta patologia e, per l'effetto, statuire il diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della suddetta infermità con ogni consequenziale statuizione in ordine ai connessi benefici. Con vittoria di spese ed onorari relativi al doppio grado di giudizio." Instaurato il contraddittorio si costituiva la che , in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. ; nel merito , sulla base di plurime argomentazioni , instava per il rigetto del ricorso, vinte le spese .
Nelle more del giudizio veniva disposta la trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Con decreto del presidente coordinatore del 24.4.2024 la causa veniva assegnata alla scrivente relatrice.
Indi all'odierna udienza, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica il ricorso proposto inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' opportuno evidenziare, con preliminare considerazione che, secondo
l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti, e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali.
Il legislatore attribuisce prevalenza alla seconda rappresentazione quando ricorre la duplice condizione che la prima sia frutto di semplice supposizione e non di giudizio e che la seconda emerga irrefutabilmente dagli atti e documenti di causa e non sia oggetto di contestazione tra le parti.
Il suddetto errore, inoltre, non può consistere in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, né può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 aprile
2006, n. 9396; Sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4015; Sez. Trib., 6 febbraio 2006, n.
2478; Sez. Unite, 16 novembre 2004, n. 21639; Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12283; cfr., in termini, anche Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2278; 28 febbraio
2005, n. 743).
Più precisamente, l'errore di fatto idoneo a determinare la revocabilità della sentenza non deve risolversi in errori di criterio nella valutazione ed interpretazione del fatto, che attengano, cioè, alla valutazione degli atti sottoposti al controllo del giudice, i quali siano stati correttamente percepiti, configurandosi l'errore, in tali casi, in un vizio di ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali qualificabile come errore di giudizio, quando i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione (v. sent. n. 2478/2006 cit.).
I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato (v. S.C Sez. L, Sentenza
n. 5221 del 04/03/2009) che :" In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio,
l'errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sè insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. Civ”.( norma, quest'ultima, che a sua volta richiama l'art. 395 n. 4 cpc) .
Nella specie, tutta la controversia per come prospettata, attiene alla sussistenza o meno del diritto di parte ricorrente a fruire della prestazione in contestazione, ovvero alla verifica e all' accertamento dei presupposti e requisiti fissati dalla disciplina normativa di riferimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata e dei benefici connessi che, sia il
Tribunale di Napoli che la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza oggetto di revocazione, hanno negato.
,In particolare assume parte ricorrente che nel caso di specie, la Corte territoriale abbia: 1) travisato la materia del contendere "che consiste nello stabilire il nesso di causalità tra le prestazioni lavorative rese e la patologia accertata, ciò perché non ha individuato i compiti specifici della CMO e del comitato di verifica, ritenendo inoltre sindacabili gli accertamenti sanitari compiuti dalla
CMO."; 2) fatto proprie le risultanze del CTU pervenendo “ad un assurdo giuridico"
3) ignorato che il CTU nel suo secondo elaborato “pur non avendo risposto alle osservazioni di parte ha modificato rispetto al primo elaborato una questione nodale" ossia quella relativa all'esame istologico dove risultava assente l'helicobacter pylori (batterio che può determinare la gastrite) e dove risultava accertata una Gastrite cronica che è una infiammazione dello stomaco. 4) ritenuto erroneamente esaustivo l'elaborato integrativo peritale del CTU.
Alla luce di quanto illustrato, appare di immediata evidenza l'inammissibilità del ricorso per revocazione che non può esperirsi al fine di sollecitare un diverso e nuovo apprezzamento del giudicante su questioni già oggetto del giudizio di merito.
In termini va ribadito il granitico orientamento della Suprema Corte a mente del quale "a norma dell'art. 395 c.p.c. il giudizio di revocazione per errore di fatto risultante da atti o documenti della causa è ammesso non già quando sia viziata la valutazione delle prove o dell'allegazione delle parti, ma quando sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti e non soltanto era incontroverso, ma neanche era controvertibile e non poteva dare conto ad apprezzamenti di alcun genere. Tale errore deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità senza necessità di argomentazioni induttive e tantomeno di particolari indagini ermeneutiche, e non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali
(Cass. 8 luglio 1995 n.7506, Cass. 30 marzo 1998 n.3317, Cass. 1° dicembre
1999 n. 13401)".
Ritiene la Corte che la sentenza fatta oggetto di revocazione non è affatto
"l'effetto di un errore di fatto...", che consiste -giova ribadirlo in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il Giudice ad assumere in maniera errata, appunto, la propria decisione fondandola proprio sulla "svista” operata.
Ed infatti contrariamente a quanto erroneamente sostenuto da parte ricorrente,
è evidente che le affermazioni contenute in sentenza e censurate come
"erronee” dal ricorrente in revocazione, non sono fondate sulla falsa percezione di dati di fatto incontrovertibili, bensì su deduzioni tratte dalla interpretazione delle norme di legge e dalla valutazione delle risultanze processuali in atti e, quindi, su un errore di giudizio (relativo alla individuazione delle questioni oggetto del motivo di ricorso), come tale inidoneo ad integrare gli estremi dell'errore prefigurato dall'art. 395 c.p.c., n. 4. unaLa statuizione espressa dalla Corte di Appello denota un esame
,
valutazione e un apprezzamento dei dati processuali offerti, in ordine ai requisiti per poter accedere alle prestazioni invocate.
E' evidente, quindi, che il rigetto della domanda, non è scaturito dalla mancata percezione di un fatto risultante in modo inconfutabile dagli atti di causa, ma ha costituito il naturale epilogo dell'attività di valutazione degli atti e delle risultanze processuali esattamente percepite nella loro oggettività. In definitiva, a parere del Collegio, sotto la veste del preteso errore revocatorio, in effetti, parte ricorrente finisce per dolersi dell'errato apprezzamento da parte di questa Corte del contenuto di un motivo di ricorso, qualificando come errore di percezione degli atti di causa che attiene alla conoscenza), quello che si configura essere piuttosto un errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta;
il che investendo direttamente il giudizio nella sua formulazione sul piano logico giuridico è evidentemente estraneo all'ambito dell'errore revocatorio.
Non integrando assolutamente gli estremi dell'errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello speciale strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ., ma semmai da far valere con ricorso per cassazione, logico corollario delle considerazioni che precedono diviene la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali,
a mente dell'art.92 c.p.c. applicabile ratione temporis al presente procedimento
è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.-
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1)dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione come proposto;
2) condanna il ricorrente in riassunzione alla refusione , in favore della [...]
Controparte_4 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa se dovuti.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 12.12.2024
Il Presidente est.rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche