Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1/4/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1699 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maisto, con Parte_1 cui è elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Duomo n.77
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Iavazzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE), alla via Michelangelo, 102
APPELLATA
NONCHE'
CP_2 Controparte_3
, in persona del rispettivo legale rapp.te p.t.
[...]
APPELLATE CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/7/2022, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.1318/22, pubblicata il 6/5/22, con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato integralmente la sua domanda volta al pagamento di spettanze retributive in relazione al rapporto di lavoro intercorso con le società resistenti nel periodo da ottobre 2007 al 2018.
Si è costituita la società , che ha chiesto Controparte_1 il rigetto del gravame stante il suo difetto di legittimazione passiva per le ragioni espresse in memoria.
Le altre due società, regolarmente costituite in primo grado, sono rimaste contumaci in questo grado del giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.
In corso di causa è stata disposta CTU contabile e dopo il deposito della perizia, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato ed in tali limiti va accolto.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa e delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado, che ha integralmente rigettato la domanda di prime cure, occorre riportare le circostanze allegate dall'odierno appellante nel ricorso introduttivo del giudizio, che sono le seguenti:
- di avere lavorato da ottobre 2007 al 9 ottobre 2013 alle dipendenze della CP_2 Controparte_4
- che il rapporto era cessato ed era stato riassunto dalla predetta società il 10/6/14 e poi trasferito il 23 maggio 2015 alle dipendenze della;
Controparte_3
- che in seguito era stato ritrasferito alla Ter il 16/6/17, CP_2 dove aveva lavorato fino alla fine del rapporto di lavoro;
-di avere lavorato sempre presso gli stessi cantieri, ricevendo ordini e direttive da e da;
Controparte_5 Persona_1
- che si era realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 2112 c.c. o comunque di un unico gruppo imprenditoriale;
- di avere svolto mansioni di operaio specializzato di terzo livello;
- di avere osservato l'orario di lavoro dalle 7.00 alle 19.00, con una ora di pausa, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato lavorava solo due volte al mese.
Chiedeva, quindi, previo accertamento dell'intercorrenza con le società resistenti di un rapporto di lavoro subordinato, la condanna, in solido, della e della CP_2 CP_3 Controparte_1
, anche nella qualità di cessionaria della
[...] Controparte_3 (nei cui confronti veniva successivamente disposta la chiamata in causa su richiesta della , al pagamento Controparte_1 di euro 235.961,68 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario e TFR.
Il Tribunale, dopo l'istruttoria testimoniale svolta, ha escluso che nella fattispecie si fosse realizzata una ipotesi di cessione d'azienda ex art. 2112 c.c., nonchè un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, rigettando la domanda di condanna solidale delle società evocate in giudizio ed escludendo altresì che si potesse pervenire ad una condanna delle singole società “per quanto di ragione” sul presupposto che non fossero stati forniti elementi adeguati per ritenere fondata la domanda e procedere ad una riformulazione dei conteggi.
L'appellante censura tale motivazione sostenendo che il giudice aveva rigettato la sua domanda soffermandosi solo sulla circostanza relativa alla ricorrenza o meno dell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c., che comunque risultava confermata dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria svolta, senza esaminare e valutare quanto dichiarato dai testi in ordine al rapporto di lavoro dedotto in causa;
ha reiterato, pertanto, in questa sede la richiesta di condanna in solido delle due società evocate in giudizio, o per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 235.961,68, di cui
€ 25.233,43 a titolo di TFR.
Così riassunta la vicenda processuale portata all'esame di questa Corte, la stessa va ricondotta nei corretti binari innanzitutto chiarendo e precisando che, alla stregua delle stesse circostanze di fatto allegate dall'odierno impugnante, non risulta affatto intercorso tra le parti un unico rapporto di lavoro svoltosi ininterrottamente da ottobre 2007 al 24/4/18, bensì almeno quattro distinti rapporti di lavoro: dall'01/10/2007 al 09/10/2013 con la un secondo rapporto CP_2 Controparte_4 di lavoro a partire dal 10/06/2014, ancora alle dipendenze della er, fino al 22/5/15; un terzo rapporto di lavoro alle CP_2 dipendenze della dal 23/05/2015 al Controparte_3 15/06/2017; infine un quarto rapporto alle dipendenze di nuovo di dal 16/06/2017 fino alla cessazione del rapporto, CP_2 CP_3 che si assume avvenuta ad aprile 2018.
L'odierno appellante ha, quindi, lavorato esclusivamente alle dipendenze di e di CP_2 Controparte_4 in periodi distinti e mai alle dipendenze Controparte_3 della , come è pacifico in causa. Controparte_1
Quest'ultima è stata evocata in giudizio esclusivamente sul presupposto della dedotta cessione di azienda avvenuta a gennaio 2014 tra la e la società ; di qui Controparte_3 Controparte_1 la sostenuta responsabilità in solido della stessa ex art. 2112 c.c..
In realtà, come dedotto dalla società e risulta Controparte_1 dagli atti (cfr in particolare la visura camerale della
[...] ), tale cessione è stata annullata ad aprile 2014 e tra CP_3 le due società è stato stipulato, il 29/4/14, un contratto di fitto di ramo d'azienda (quale documentato in atti, della durata di tre anni).
La situazione comunque non cambia perché, in ogni caso, la predetta società, come ribadito dalla stessa anche in questo grado dall'appello, è priva di legittimazione passiva e del tutto estranea al rapporto di lavoro dedotto in ricorso e pertanto ogni domanda proposta nei suoi confronti deve essere disattesa.
Ed invero, premesso che il non ha mai lavorato alle Pt_1 dipendenze della e che, tanto al momento della Controparte_1 cessione che del fitto di ramo d'azienda, alcun rapporto di lavoro intercorreva tra lo stesso e la (rapporto iniziato Controparte_3 solo nel maggio 2015 secondo le sue stesse allegazioni ed in base ai documenti in atti), non si comprende per quale ragione la CP_1 dovrebbe rispondere, in via solidale, dei crediti CP_1 eventualmente maturati dal predetto lavoratore nel periodo successivo in cui ha lavorato per la Controparte_3
Nel caso in esame, quindi, non può operare nè la solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c. nè tanto meno quella di cui all'art. 2560 c.c..
Ed invero, l'affittuario è obbligato con l'affittante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento dell'azienda, purché l'affittuario ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento o i crediti risultino dai libri contabili, ma visto che, al momento del trasferimento o fitto di ramo d'azienda, alcun rapporto di lavoro intercorreva tra il e la Pt_1 [...]
, alcuna responsabilità emerge in capo alla CP_3 CP_1 per il rapporto di lavoro intercorso tra
[...] Parte_1
e la . Controparte_3
E' evidente che l'unica legittimata passiva non può che essere la società con cui è intercorso il rapporto di lavoro, ossia la
[...]
, nei cui confronti comunque nulla è stato chiesto in CP_3 primo grado nè tanto meno nel presente grado di giudizio.
Non può inoltre ritenersi sussistente, come già ben evidenziato dal Tribunale, l'ipotesi pure adombrata, ma per nulla provata, dell'esistenza di un unico gruppo societario e centro di imputazione del rapporto di lavoro, essendo le tre società del tutto distinte tra di loro, come risulta anche dalle visure camerali in atti (diversi anche i soci), con la conseguenza che, nella fattispecie, correttamente il Tribunale ha escluso la invocata solidarietà anche sotto questo profilo.
Va dunque sicuramente ribadita in questa sede del gravame la statuizione di rigetto integrale della invocata solidarietà tra le due società evocate in giudizio;
inoltre nessuna statuizione di condanna può essere emessa nei confronti della in Controparte_3 mancanza di ogni richiesta in tal senso da parte dell'impugnante.
Rimane da esaminare la posizione della er in relazione ai CP_2 periodi in cui l'attuale appellante risulta avere lavorato alle sue dipendenze, che, comunque, non sono risultati essere quelli dedotti dall'attore nel proprio ricorso, atteso che, come accertato dal CTU nominato da questa Corte per quantificare il TFR maturato in favore del , dall'estratto conto assicurativo risultano, nel periodo Pt_1 interessato dalla causa, anche altri datori di lavoro (quali CO Acqua, Acquedotto Napoli 2, Edil Sud 75).
Né la prova testimoniale ha fornito elementi univoci circa l'esatto periodo di lavoro alle dipendenze della er ed in ordine CP_2 alle concrete modalità di svolgimento di tale rapporto di lavoro (la genericità delle dichiarazioni testimoniali e le incongruenze sull'orario di lavoro riferito dai testi sono già state evidenziate dal primo giudice, senza che si legga alcuna specifica censura sul punto nell'atto di appello), sicchè alle non precise e chiare allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, oltre che nel presente atto di appello, si aggiungono anche le non chiare ed univoche risultanze istruttorie e documentali, con la conseguenza che non è possibile, come già ritenuto dal primo giudice, procedere ad una quantificazione di eventuali differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria o per lavoro straordinario.
La società resistente va, quindi, condannata al solo pagamento del TFR, di cui non vi è prova di pagamento, per il periodo in cui il
è risultato essere stato alle sue dipendenze, sulla base Pt_1 della documentazione esaminata dal Ctu, ossia dal 4 maggio 2009 a settembre 2013 e poi da giugno 2017 a settembre 2017 per l'importo di euro 5.506,65, già rivalutato a dicembre 2024, oltre agli accessori di legge.
In tali limiti va dunque accolta la domanda di primo grado e parzialmente riformata l'impugnata sentenza, che nel resto va confermata.
Le spese del doppio grado sono compensate per due terzi e per un terzo sono poste a carico della società ter nella misura CP_2 liquidata in dispositivo, mentre quelle di Ctu sono liquidate come da separato decreto.
Le spese del grado sono compensate interamente tra l'appellante e
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la società al pagamento in favore di del TFR CP_2 CP_4 Parte_1 per l'importo di € 5.506,65, già rivalutato al 31/12/24, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria successiva.
Compensa le spese del doppio grado per due terzi, con condanna della predetta società al pagamento dell'ulteriore terzo che liquida in euro 950,00 per ciascun grado, oltre iva, cpa e spese come per legge, con attribuzione all' avv.to Maisto.
Rigetta l'appello nei confronti della e Controparte_1 compensa le spese del grado tra le parti.
Liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Napoli 1/4/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente