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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2440/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2440/2024, promossa con ricorso depositato il 10/06/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. MINA MONICA;
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. MINA MONICA;
pagina 1 di 6
, nato a [...] il [...]; nata a [...] il [...]; , nato a [...]_2 Per_3
Varese il 04/07/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/06/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il giorno 25 maggio 2002 a Bracigliano (SA) e trascritto
[...] Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio al N. 2, Vol. 1, Parte II, Serie A, Anno 2002 del medesimo Comune, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2) Ordinare al Comune di Bracigliano (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) La ex casa familiare ubicata in Varese, Via Venezia Giulia n. 8 di proprietà esclusiva della sig.ra ed in sede di separazione dei coniugi assegnata alla Parte_1
medesima, continuerà ad essere assegnata e nella piena disponibilità della stessa. Sul predetto immobile il sig. non vanta alcun diritto. Parte_2
4) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori che eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale relativamente alle questioni di maggiore interesse, salvo per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per i quali ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei figli.
5) Il figlio minore avrà collocamento prevalente presso il padre, mentre la Per_3
figlia minore presso la madre. Per_2
6) Il figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, risiederà Per_1
presso il padre.
7) I genitori potranno vedere e tenere con sé i figli minori, previo accordo, ogniqualvolta lo desiderino, sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche-sportive e pagina 2 di 6 ricreative dei minori. In ogni caso, è previsto che e potranno Per_2 Per_3
pernottare presso il genitore non collocatario ogni qualvolta lo desiderino, previa comunicazione al genitore non collocatario.
8) I ricorrenti si ripromettono di assecondare, quanto più possibile, le reali esigenze e richieste della prole, anche per quanto attiene la frequentazione dei nonni materni e paterni.
9) Le principali festività natalizie e pasquali, ponti lunghi, compleanni, salvo diverso accordo dei genitori e desideri dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ricorrenti e sempre tenuto conto del desiderio della prole, solo in ipotesi di disaccordo seguiranno il regime dell'alternanza con l'uno o con l'altro genitore, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, possa trascorrere con i medesimi il giorno di Pasqua e viceversa. In tal caso si prevede che i figli trascorreranno dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre compreso, ovvero dal 30 dicembre sino al 6 gennaio compreso sempre ad anni alterni.
Le vacanze di Pasqua, ponti lunghi e compleanni saranno trascorse in modo paritetico e ad anni alterni.
10) Fuori dai casi di disaccordo tra i genitori o di diversa richiesta della prole, i figli trascorreranno il giorno della vigilia di Natale, del Santo Natale, del primo dell'anno e dell'epifania con entrambe i genitori e/o mezza giornata con il genitore non collocatario.
11) I genitori potranno tenere con sé i figli minori per 15 giorni, anche non consecutivi,
durante le vacanze estive, concordando tra loro il periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
12) Sono fatti salvi diversi e migliori accordi che i genitori potranno prendere tra loro, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli minori.
13) Il SI e la SIa si occuperanno del mantenimento diretto dei figli Pt_2 Pt_1
minori durante i periodi di permanenza degli stessi presso le reciproche abitazioni, in ogni caso, il SI , considerato il maggior reddito rispetto alla SIa , Pt_2 Pt_1
verserà alla moglie, in via anticipata entro il giorno 01 di ogni mese, a conguaglio per l'adempimento del suo obbligo contributivo di mantenimento dei figli, la somma di € 800,00 mensili, mediante bonifico bancario intestato alla SIa Parte_1
pagina 3 di 6 IBAN IT86 X076 0110 8000 0003 0101 893. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a partire dall'avvenuto intero decorso del dodicesimo mese dalla data di pubblicazione della sentenza.
14) Il SI rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al Pt_2
mantenimento fintanto che i figli non saranno economicamente autosufficienti. Gli obblighi patrimoniali a carico del SI verso i figli potranno essere Pt_2 modificati e/o estinti qualora, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle sue condizioni economiche.
15) Gli assegni familiari e/o l'assegno unico spetterà unicamente al SI Pt_2
16) Le spese straordinarie scolastiche e le spese per attività sportive e tutto quanto connesso, conseguente e correlato alle stesse saranno interamente a carico del SI
, mentre le restanti spese straordinarie graveranno su entrambi i genitori nella Pt_2
misura del 50%, secondo le Linee giuda del Tribunale di Varese, con anticipazione delle stesse da parte del signor e successivo rimborso, nei modi e termini Pt_2
prescritti ex lege, da parte della SI . Dette spese saranno previamente Pt_1
concordate, salvo per quelle urgenti, per tali intendendosi quelle correntemente sostenute dai coniugi in costanza di matrimonio avuto riguardo anche al precedente tenore di vita.
17) I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
18) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio per se stessi e per i figli minori.
19) I SIi e , dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2
autonomi e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
20) I SIi e dichiarano di non aver alcun patrimonio Parte_1 Parte_2
comune da suddividere e di aver regolato tra loro ogni rapporto economico pagina 4 di 6 patrimoniale in relazione alla pregressa convivenza matrimoniale, non avendo reciprocamente nulla a che pretendere a nessun titolo, né ragione.
21) Ad integrazione di quanto stabilito nelle condizioni di separazione congiunta il
SI , in qualità di lavoratore transfrontaliere in territorio Elvetico Parte_2
con contratto a tempo indeterminato stipulato con la clinica Luganese Moncucco di
Lugano nell'anno 2006, s'impegna a coadiuvare con la massima diligenza e buona fede la SIa affinché la stessa possa ricevere dall'ente Parte_1
previdenziale del di lei coniuge la prestazione di previdenza professionale acquisita durante il matrimonio con suddivisione della stessa in parti uguali (compensazione della previdenza) ed oggetto di conguaglio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
122 e seguenti CCS. Al riguardo e più specificatamente il SI Parte_2
s'impegna a versare alla SIa la quota parte, pari alla metà di Parte_1
quanto accantonato in costanza di matrimonio a titolo di secondo pilastro in ottemperanza della normativa svizzera in vigore.
22) Dichiarare compensate le spese legali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
(Visto pervenuto in data 16/09/2024).
Rinviata l'udienza al fine di regolarizzare la rappresentanza, con atto 30/01/2025 si è costituito nuovo procuratore per entrambe le parti.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, pur ultradodicenne, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA pe rogni effetto di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra
, nata a [...], il [...], e , nato a [...]_2
Siano (SA), il 18 settembre 1973, contratto dai coniugi in data 25 maggio 2002, in
Bracigliano (SA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Bracigliano (SA) (anno 2002, atto n. 2, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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