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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. LF IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato ad [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Marchello;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1
l'avv. IO TI Greco;
E
Eredi di nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1 C.F._2
) ed ivi deceduta il 5 gennaio 1965;
[...]
APPELLATI
Oggetto: confessoria servitutis
Conclusioni per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento del proposto gravame, riformando integralmente la sentenza impugnata, nel merito, - previa ammissione e svolgimento della prova testimoniale in precedenza indicata, riformare la sentenza impugnata e - dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare la domanda di e di accertamento CP_1 Persona_1 della comproprietà del pozzo luce per le ragioni di cui in narrativa;
- rigettare la domanda di e di accertamento della servitù di CP_1 Persona_1 passaggio carrabile, in favore del fondo loro pervenuto con atto del 30 ottobre 2010 rogito not. rep. 73827, gravante sull'androne coperto con ingresso dalla via Per_2
1 G.B. FA 114 di proprietà dell'odierno appellante, perché infondata in fatto e in diritto. - Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, compresa la CTU di prime cure.”
Conclusioni per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello -rilevare preliminarmente l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo di appello (pagg. 18
-21 dell'atto di gravame) poiché integranti domande nuove vietate in appello ex art.
345 c.p.c.; -in ogni caso rigettare tutti i motivi di gravame proposti dal sig. Parte_1
avverso l'impugnata sentenza;
-confermare, conseguentemente, in toto la
[...] sentenza n. 889/2021 del Tribunale di Trapani e condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 889/2021 del 10 novembre 2021, il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, accolse le domande formulate da e CP_1
dirette al riconoscimento della titolarità di una servitù di passaggio Persona_1 sull'androne di proprietà di – nella qualità di erede di Parte_1 [...]
– necessaria per accedere al comune pozzo luce. Per_3
A tanto pervenne il giudice di prime cure, riconoscendo l'esistenza della servitù in favore della proprietà - posta al terzo piano del medesimo Parte_2 stabile in cui insiste la proprietà – ai sensi dell'art. 1062 c.c., avuto riguardo ai Pt_1 titoli di proprietà prodotti in giudizio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione notificato in data 27 dicembre 2021, sulla scorta di sei motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. violazione dell'art. 1079 c.c.;
II. violazione dell'art. 1062 c.c.;
III. violazione dell'art. 1072 c.c.;
IV. violazione dell'art. 1029 c.c.;
V. violazione dell'art. 1073 c.c.;
VI. erronea valutazione dell'ammissibilità della prova testimoniale.
3. Con comparsa di costituzione dell'11 aprile 2022, si sono costituiti CP_1
e , resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto. Persona_1
4. Il procedimento è stato, quindi, interrotto in data 8 novembre 2023, a causa
2 della morte di . Persona_1
A seguito dell'istanza di riassunzione proposta da , in data Parte_1 primo febbraio 2024 è stata disposta la prosecuzione del giudizio.
5. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 11 luglio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni delle eventuali memorie di replica.
6. Così brevemente compendiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo di impugnazione l'appellante si duole che il giudice di prime cure, pur qualificando l'azione come confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c., abbia ritenuto di accertare la comproprietà del pozzo luce in favore degli odierni appellati.
Rappresenta che la domanda, così come formulata, sia inidonea ad accertare, anche in via incidentale, la proprietà del predetto pozzo luce, poiché i Parte_2 non hanno esercitato un'azione di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c.
Evidenzia che, alla luce dell'atto di vendita del 30 ottobre 2010, con il quale i hanno acquistato la loro unità immobiliare, la loro proprietà era Parte_2 descritta come confinante con il pozzo luce, sicché la domanda di accertamento della servitù di passaggio su proprietà sarebbe immotivata. Pt_1
Il motivo è infondato.
La sentenza gravata si è, invero, limitata ad accertare la sussistenza della contestata servitù di passaggio sull'androne che si diparte da via Fradella e, solo incidentalmente, sulla comproprietà del pozzo luce cui sbocca il menzionato androne.
Né, del resto, questa pretesa è stata avanzata dagli stessi appellati sicchè
l'affermazione incidentale – di cui si duole l'appellante – non è idonea a formare il giudicato e non sussiste, quindi, l'interesse giuridico dell'appellante a dolersene
In questo senso è stato sostenuto che “nel caso in cui una sentenza contenga una pluralità di statuizioni, costituiscono capi autonomi di essa - sui quali può separatamente formarsi la cosa giudicata - quelli che provvedono su domanda di contenuto distinto, fondate su presupposti di fatto e di diritto diversi e indipendenti
l'uno dall'altro, cioè quelli che sono idonei ad avere una propria individualità a se stante indipendentemente dalle altri parti della sentenza” (Cass. sez. 1, Sentenza n.
3271 del 09/04/1996).
3 Da tanto discende il difetto di interesse dell'appellante ad impugnare il punto in questione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11778 del 06/08/2002).
7. Con il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione – dei quali è opportuna la trattazione congiunta - l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto che la servitù affermata fosse sorta per destinazione del padre di famiglia.
Rappresenta che, al momento del primo frazionamento dello stabile nel 1968, per la vendita disposta dalla proprietaria il secondo e il terzo piano Testimone_1 non erano ancora stati costruiti, essendo state cedute solo le relative aree edificabili.
Evidenzia che, per tale circostanza, alcuna servitù di passaggio sull'androne potesse ritenersi costituita ovvero esercitata.
Sostiene che dalla lettura dell'atto di compravendita del 1968 emergeva che la aveva stabilito che l'accesso agli appartamenti, che sarebbero sorti nelle Tes_1 aree edificabili, avrebbero avuto il loro accesso da altro e separato androne, posto sulla via AL TI n. 5.
Soggiunge che la servitù sarebbe priva di utilità e che, in ultima ipotesi, non potrebbe ritenersi neanche costituita in forza dell'art. 1029 c.c.
I motivi sono solo in parte fondati.
Occorre premettere, anzitutto, che, nella citazione introduttiva del primo grado gli appellati non indicarono tanto che la servitù da loro vantata fosse stata costituita per destinazione del padre di famiglia quanto che fosse loro pervenuta per effetto dell'acquisto fattone dall'originario dante causa e, a seguire, per effetto CP_2 dei trasferimenti della unità immobiliare fino a loro.
Come, poi, correttamente evidenziato nella sentenza gravata, trattandosi di diritti autodeterminati, non era certamente precluso al Tribunale di indicare anche un fatto costitutivo diverso da quello indicato, ravvisato nella destinazione per padre di famiglia.
Fattispecie, quest'ultima che – come è noto – postula semplicemente l'esistenza di una situazione di fatto, idonea a determinare l'asservimento di un fondo ad un altro, riconducibile all'originario proprietario di ambo i fondi interessati: “La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano
4 opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 4646 del 21/02/2024).
Ora questa fattispecie è certamente ravvisabile nella fattispecie che - peraltro - si salda perfettamente con la destinazione di fatto che dell'androne (che si diparte dalla via FA) raggiunge il cortile interno del fabbricato, come evidenziato nella c.t.u. espletata in prime cure.
Ed infatti nell'atto di vendita rogato dal notaio il Persona_4
30/11/1950 vendette a la porzione del fabbricato, sito Persona_5 CP_2 in Trapani tra le vie IO TI FA , AL TI e , incluso CP_3
“l'androne carraio destinato ad uso comune tra il primo lotto, il terzo lotto ed i locali del cinema per l'uscita di sicurezza del Cinema stesso e per l'accesso al quarto di abitazione a primo piano pertinente al lotto del Cinematografo a titolo di servitù temporanea” nonché “un pozzo di luce rettangolare delle dimensioni di metri otto per metri quattro e centimetri quaranta destinato ad uso comune fra gli stessi aventi diritto come è detto per l'androne”.
In data 14/05/1968, con la stipula dell'atto di compravendita in notaio viene costituito il condominio (riguardante oggi anche le parti in Persona_6 causa) in ragione del fatto che vende alla di lei figlie , Testimone_1 Pt_3 Per_7
e rispettivamente i seguenti beni immobili: 1) alla IG un Parte_4 Parte_4 appartamento di civile abitazione, sito in Trapani, al primo piano, confinante tra gli altri “con pozzo luce comune”; 2) Alla IG … l'area edificabile di Parte_5 secondo piano sovrastante l'appartamento suddetto;
3) Alla IG … Parte_6
l'area edificabile sovrastante , di terzo piano sovrastante l'appartamento e l'area edificabile suddetti, con gli stessi confini.
Nell'atto in questione si specificava – tra l'altro – che gli immobili venduti facevano parte di quanto pervenuto alla venditrice per successione legittima della sorella e che “La proprietà ed il possesso dei venduti immobili, con CP_2 tutti i corrispondenti diritti, azioni e ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze e comunità , si trasferiscono a partire da oggi. In particolare le aree edificabili di cui superiori punti 2 e 3 vengono vendute con tutte le comunità dell'edificio da cui
5 dipendono, ….”.
Mette, a questo punto, brevemente ricordare che “al fine di stabilire se sussiste un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del e, quindi, al primo atto di trasferimento CP_4 di un'unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto, ne consegue che, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulta riservata ad uno solo dei contraenti, detto bene non rientra nel novero di quelli comuni” (Cass, Sez. 2 - , Ordinanza n.
14714 del 31/05/2025; Sez. 2 - , Ordinanza n. 20693 del 09/08/2018)
Ne discende che, non avendo l'alienante fatto espressa Testimone_1 riserva di conservare la proprietà dell'androne carraio e del cortile comune anche questi, quali beni comuni, sono stati trasferiti alle cessionarie.
Pur nondimeno, con successivo atto del 07/06/1971 rogato dal notaio la stessa vendette alla IG vende Persona_6 Testimone_1 Pt_5
due magazzini dello stabile, uno dei quali confinante con “pozzo luce
[...] comune” nonché l' “androne coperto con ingresso dalla via G. B. FA n. 116, confinante: da nord con la via G.B. FA , da ovest con i sopradescritti magazzini, da sud con il cennato pozzo di luce e da est con i locali del cinema Royal”.
Pur essendo evidentemente dubbio che possa avere ceduto Testimone_1 la proprietà esclusiva dell'androne quando non ne aveva – come detto – riservato a sé la proprietà, è decisivo che neanche gli appellati si dolgano della circostanza, riconoscendo espressamente che l'androne in questione sia di proprietà esclusiva del
Pt_1
In ogni caso non è revocabile in dubbio che il cortile sia costantemente indicato come “bene comune”.
A seguire vi sono gli ulteriori atti traslativi fino alle attuali parti in causa.
Così, con atto di donazione rogato dal notaio il 09/12/1996 Persona_8 dona al comparente “… la piena ed intera proprietà di un Parte_6 CP_5 appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano (quarta elevazione fuori terra) di un maggior edificio sito a Trapani, confinante “con pozzo luce comune””.
Ed ancora, con atto di vendita rogato dal notaio il 26/05/2006, Persona_9
, e vendettero a i due CP_6 CP_5 Controparte_7 Persona_3
6 magazzini a piano terra e l'androne coperto, confinanti “con pozzo luce comune”.
Ebbene, alla luce della chiara sequenza degli atti traslativi non può davvero dubitarsi che il cortile di cui si discute – al quale si accede unicamente tramite l'androne menzionato – sia un bene comune ai condomini e, quindi, anche agli appellati, non essendo davvero giustificabile la posizione assunta sul punto dall'appellante il cui titolo continua a menzionare come comune il cortile in questione.
Va peraltro ricordato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “il cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali bagni, disimpegni, servizi),
è sottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall'art. 1117, n. l, cod. civ., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta dal fatto che al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino o dal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità (nella specie, pilozza, scaldabagno, impianto d'illuminazione), in quanto l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17556 del 01/08/2014 Rv.
631830 - 01).
Nella fattispecie tutti i titoli indicati, lungi dal contrastare la presunzione di condominialità, confermano al contrario il fatto che si sia in presenza di un bene comune.
Ne discende, quindi, che la situazione di fatto creata da Testimone_1
(fondatrice del ) tale per cui l'androne era destinato a consentire il CP_4 passaggio per accedere al cortile comune sono certamente idonee a ritenere integrata la fattispecie costitutiva indicata.
Stando così le cose, priva di rilievo è la circostanza per cui, al momento del frazionamento del 1968, l'appartamento sito al terzo piano — oggi di proprietà dell'appellata — non fosse ancora stato edificato, in quanto ricompreso in un lotto meramente edificabile, insieme al secondo piano.
È decisivo, infatti, sottolineare che il fondo dominante è stato individuato – come, peraltro, sostenuto dagli appellati – nel cortile comune, di cui si è detto, bene quest'ultimo sicuramente preesistente al frazionamento compiuto da Tes_1
7 Tes_1
E' evidente che dal momento che l'androne in questione funge da esclusivo collegamento tra il cortile comune e la strada pubblica (via G.B. FA) alcuna altra finalità può avere che consentire il transito su tale percorso in favore di quanti hanno diritti sul cortile comune.
In questo senso, allora, non sussiste la violazione dell'art. 1062 c.c., in quanto il requisito dell'apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti e obiettivamente destinate ad un esercizio non equivoco, al fine di rendere manifesto che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, che dimostri, nel caso di servitù di passaggio, che detta opera sia stata realizzata al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente (cfr. Cassazione civile sez. II,
20/01/2022, n.1794).
Ne consegue, dunque, che la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio, predisposte dall'unico proprietario, preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/04/2016,
n.6592).
Aggiungasi che, al fine della costituzione di una servitù è richiesta, nel momento in cui essa sorge, l'effettiva esistenza dell'opera servente, non già l'esercizio in atto dello stato di servizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7783 del 2020, che riprende Cass. n. 3751/1975).
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla paradossale conclusione che l'androne, ceduto dalla nel 1971 alla sola , avesse la precisa Tes_1 Parte_5
e strutturale funzione di intercludere il cortile- cavedio – benché, ancora una volta, definito “comune” all'atto del trasferimento – al fine di ostacolare l'accesso degli altri contitolari.
Appare evidente, al contrario, che con l'atto di vendita del 1971 la Tes_1 precisando che l'immobile, e quindi anche l'androne carraio, venisse venduto “libero da pesi o vincoli né iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli” (pag. 3), non intendeva certamente riferirsi all'esistenza di diritti reali di godimento gravanti sull'androne, giacché, infatti, ella stessa ebbe poi a precisare che “la proprietà ed il possesso del
8 venduto immobile si trasferiscono da oggi stesso nella compratrice e ciò con tutti i corrispondenti diritti, azioni e ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive e comunità” (pag. 4).
Tanto considerato, è irrilevante la circostanza sollevata dall'appellante, per il quale la nel 1968, avesse individuato l'accesso all'appartamento di primo Tes_1 piano, e dunque asseritamente anche ai piani sovrastanti da edificare, tramite un altro androne, posto in via AL TI n. 5.
Difatti, è chiaro che tale separato androne, in ogni caso, non consenta alcun accesso al pozzo luce comune, restando estraneo all'odierno contenzioso le modalità di accesso ai rispettivi appartamenti del fabbricato.
In ultimo, è pure infondata la pretesa inesistenza del requisito dell'utilità della servitù oggetto di causa, avuto riguardo alla comune proprietà del pozzo luce e dell'impossibilità strutturale, più volte evidenziata, di avervi accesso in modo alternativo.
Vi è, però, che gli appellati in prime cure non chiesero il riconoscimento della servitù di passaggio carrabile e, ciò nondimeno, venne ritenuta tale dalla sentenza gravata che, sul punto, si è allineata alla c.t.u..
Mette, però, conto di rilevare che “la servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante;
ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi” (Sez. 2 - , Sentenza n. 19483 del 23/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 3906 del
30/03/2000).
Ora, avuto riguardo al fatto costitutivo della servitù e mancando la prova – e, persino, l'allegazione – per cui la dante causa facesse uso Persona_10 dell'androne in forma carrabile la sentenza deve essere in parte riformata, con riduzione all''uso soltanto pedonale della servitù riconosciuta.
8. Con il quinto e sesto motivo di impugnazione - che occorre esaminare congiuntamente - l'appellante si duole che il Tribunale non abbia rilevato l'avvenuta
9 prescrizione della servitù, ai sensi dell'art. 1073 c.c.
Evidenzia che né i né , loro dante causa, avrebbero Parte_2 CP_5 avuto accesso all'androne, non esercitando, di fatto, la servitù a favore del loro fondo dominante.
Rappresenta che il mancato utilizzo, invero, si sarebbe protratto oltre il ventennio, tenuto conto che aveva ricevuto in donazione l'appartamento CP_5 da nel 1996. Parte_6
Sostiene che il mancato esercizio della servitù è desumibile dalla circostanza, sollevata dal e rimasta incontestata, che i proprietari del piano terzo e, dunque, Pt_1 del fondo preteso dominante, non avrebbero mai avuto il possesso delle chiavi del portone che conduce all'androne.
Soggiunge, infine, che per tali ragioni, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale richiesta in primo grado, al fine di provare che dal
2010 i non avevano mai avuto accesso all'androne. Pt_1
I motivi sono infondati.
Dall'esame delle difese complessivamente proposte dal nel giudizio di Pt_1 prime cure, risulta che questi non abbia contestato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, che , dante causa dei , avesse mai avuto accesso a CP_5 Parte_2 tale androne, avuto riguardo al riferito mancato possesso delle chiavi.
Sul punto, occorre evidenziare che secondo le difese esposte in primo grado dall'appellante, in seno alla comparsa di risposta, “lo stesso , allorquando CP_5
(30.11.2010) cedette l'appartamento di terzo piano agli odierni attori si è ben guardato dal consegnare le chiavi di codesto portone, questa circostanza, a modesto avviso di chi scrive, appare assolutamente troncante” (pag. 11).
Ne consegue, pertanto, un'insanabile contraddizione rispetto alle difese proposte in questo grado di appello, giacché, in primo grado, il riconobbe che Pt_1 il possedesse una copia delle chiavi per accedere al portone tanto che questi, CP_5 secondo la ricostruzione dei fatti suggerita, avrebbe deliberatamente deciso di non consegnarle agli odierni appellati.
Tenuto conto di tale circostanza, è chiaro che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante si rivela inattendibile e priva di fondamento, restando indimostrato (e nemmeno allegato) che il non avesse esercitato la servitù posta CP_5
10 a favore del proprio fondo.
Difatti, pur non avendo i mai avuto accesso al pozzo luce transitando per Pt_1
l'androne, è chiaro che dal 2010, anno dell'acquisto del loro appartamento, non avrebbero esercitato la predetta servitù per un periodo inferiore al ventennio, interrotto successivamente dalla notifica dell'atto di citazione del primo giudizio.
È pacifica, dunque, la superfluità dell'ammissione testimoniale richiesta in prime cure, non essendo in dubbio che i non abbiano ricevuto le chiavi nel 2010, Pt_1 né rilevando che gli stessi abbiano ricevuto un eventuale rifiuto alla consegna da parte di , dante causa dell'appellante. Persona_11
9. La sentenza appellata va dunque parzialmente riformata, ma tenuto conto dell'esito complessivo della lite e, quindi, della soccombenza prevalente dell'appellata, va confermata la statuizione sulle spese disposta dal primo giudice e va adottato lo stesso canone per le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 889/2021 del 10 novembre 2021, resa dal
Tribunale di Trapani, appellata da , con atto di citazione notificato Parte_1 in data 27 dicembre 2022, limita al passaggio pedonale la servitù riconosciuta dal primo giudice;
conferma nel resto l'appellata sentenza;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado liquidate in complessivi euro 3473,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LF IN EP PO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. LF IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato ad [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Marchello;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1
l'avv. IO TI Greco;
E
Eredi di nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1 C.F._2
) ed ivi deceduta il 5 gennaio 1965;
[...]
APPELLATI
Oggetto: confessoria servitutis
Conclusioni per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento del proposto gravame, riformando integralmente la sentenza impugnata, nel merito, - previa ammissione e svolgimento della prova testimoniale in precedenza indicata, riformare la sentenza impugnata e - dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare la domanda di e di accertamento CP_1 Persona_1 della comproprietà del pozzo luce per le ragioni di cui in narrativa;
- rigettare la domanda di e di accertamento della servitù di CP_1 Persona_1 passaggio carrabile, in favore del fondo loro pervenuto con atto del 30 ottobre 2010 rogito not. rep. 73827, gravante sull'androne coperto con ingresso dalla via Per_2
1 G.B. FA 114 di proprietà dell'odierno appellante, perché infondata in fatto e in diritto. - Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, compresa la CTU di prime cure.”
Conclusioni per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello -rilevare preliminarmente l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo di appello (pagg. 18
-21 dell'atto di gravame) poiché integranti domande nuove vietate in appello ex art.
345 c.p.c.; -in ogni caso rigettare tutti i motivi di gravame proposti dal sig. Parte_1
avverso l'impugnata sentenza;
-confermare, conseguentemente, in toto la
[...] sentenza n. 889/2021 del Tribunale di Trapani e condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 889/2021 del 10 novembre 2021, il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, accolse le domande formulate da e CP_1
dirette al riconoscimento della titolarità di una servitù di passaggio Persona_1 sull'androne di proprietà di – nella qualità di erede di Parte_1 [...]
– necessaria per accedere al comune pozzo luce. Per_3
A tanto pervenne il giudice di prime cure, riconoscendo l'esistenza della servitù in favore della proprietà - posta al terzo piano del medesimo Parte_2 stabile in cui insiste la proprietà – ai sensi dell'art. 1062 c.c., avuto riguardo ai Pt_1 titoli di proprietà prodotti in giudizio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione notificato in data 27 dicembre 2021, sulla scorta di sei motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. violazione dell'art. 1079 c.c.;
II. violazione dell'art. 1062 c.c.;
III. violazione dell'art. 1072 c.c.;
IV. violazione dell'art. 1029 c.c.;
V. violazione dell'art. 1073 c.c.;
VI. erronea valutazione dell'ammissibilità della prova testimoniale.
3. Con comparsa di costituzione dell'11 aprile 2022, si sono costituiti CP_1
e , resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto. Persona_1
4. Il procedimento è stato, quindi, interrotto in data 8 novembre 2023, a causa
2 della morte di . Persona_1
A seguito dell'istanza di riassunzione proposta da , in data Parte_1 primo febbraio 2024 è stata disposta la prosecuzione del giudizio.
5. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 11 luglio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni delle eventuali memorie di replica.
6. Così brevemente compendiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo di impugnazione l'appellante si duole che il giudice di prime cure, pur qualificando l'azione come confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c., abbia ritenuto di accertare la comproprietà del pozzo luce in favore degli odierni appellati.
Rappresenta che la domanda, così come formulata, sia inidonea ad accertare, anche in via incidentale, la proprietà del predetto pozzo luce, poiché i Parte_2 non hanno esercitato un'azione di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c.
Evidenzia che, alla luce dell'atto di vendita del 30 ottobre 2010, con il quale i hanno acquistato la loro unità immobiliare, la loro proprietà era Parte_2 descritta come confinante con il pozzo luce, sicché la domanda di accertamento della servitù di passaggio su proprietà sarebbe immotivata. Pt_1
Il motivo è infondato.
La sentenza gravata si è, invero, limitata ad accertare la sussistenza della contestata servitù di passaggio sull'androne che si diparte da via Fradella e, solo incidentalmente, sulla comproprietà del pozzo luce cui sbocca il menzionato androne.
Né, del resto, questa pretesa è stata avanzata dagli stessi appellati sicchè
l'affermazione incidentale – di cui si duole l'appellante – non è idonea a formare il giudicato e non sussiste, quindi, l'interesse giuridico dell'appellante a dolersene
In questo senso è stato sostenuto che “nel caso in cui una sentenza contenga una pluralità di statuizioni, costituiscono capi autonomi di essa - sui quali può separatamente formarsi la cosa giudicata - quelli che provvedono su domanda di contenuto distinto, fondate su presupposti di fatto e di diritto diversi e indipendenti
l'uno dall'altro, cioè quelli che sono idonei ad avere una propria individualità a se stante indipendentemente dalle altri parti della sentenza” (Cass. sez. 1, Sentenza n.
3271 del 09/04/1996).
3 Da tanto discende il difetto di interesse dell'appellante ad impugnare il punto in questione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11778 del 06/08/2002).
7. Con il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione – dei quali è opportuna la trattazione congiunta - l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto che la servitù affermata fosse sorta per destinazione del padre di famiglia.
Rappresenta che, al momento del primo frazionamento dello stabile nel 1968, per la vendita disposta dalla proprietaria il secondo e il terzo piano Testimone_1 non erano ancora stati costruiti, essendo state cedute solo le relative aree edificabili.
Evidenzia che, per tale circostanza, alcuna servitù di passaggio sull'androne potesse ritenersi costituita ovvero esercitata.
Sostiene che dalla lettura dell'atto di compravendita del 1968 emergeva che la aveva stabilito che l'accesso agli appartamenti, che sarebbero sorti nelle Tes_1 aree edificabili, avrebbero avuto il loro accesso da altro e separato androne, posto sulla via AL TI n. 5.
Soggiunge che la servitù sarebbe priva di utilità e che, in ultima ipotesi, non potrebbe ritenersi neanche costituita in forza dell'art. 1029 c.c.
I motivi sono solo in parte fondati.
Occorre premettere, anzitutto, che, nella citazione introduttiva del primo grado gli appellati non indicarono tanto che la servitù da loro vantata fosse stata costituita per destinazione del padre di famiglia quanto che fosse loro pervenuta per effetto dell'acquisto fattone dall'originario dante causa e, a seguire, per effetto CP_2 dei trasferimenti della unità immobiliare fino a loro.
Come, poi, correttamente evidenziato nella sentenza gravata, trattandosi di diritti autodeterminati, non era certamente precluso al Tribunale di indicare anche un fatto costitutivo diverso da quello indicato, ravvisato nella destinazione per padre di famiglia.
Fattispecie, quest'ultima che – come è noto – postula semplicemente l'esistenza di una situazione di fatto, idonea a determinare l'asservimento di un fondo ad un altro, riconducibile all'originario proprietario di ambo i fondi interessati: “La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano
4 opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 4646 del 21/02/2024).
Ora questa fattispecie è certamente ravvisabile nella fattispecie che - peraltro - si salda perfettamente con la destinazione di fatto che dell'androne (che si diparte dalla via FA) raggiunge il cortile interno del fabbricato, come evidenziato nella c.t.u. espletata in prime cure.
Ed infatti nell'atto di vendita rogato dal notaio il Persona_4
30/11/1950 vendette a la porzione del fabbricato, sito Persona_5 CP_2 in Trapani tra le vie IO TI FA , AL TI e , incluso CP_3
“l'androne carraio destinato ad uso comune tra il primo lotto, il terzo lotto ed i locali del cinema per l'uscita di sicurezza del Cinema stesso e per l'accesso al quarto di abitazione a primo piano pertinente al lotto del Cinematografo a titolo di servitù temporanea” nonché “un pozzo di luce rettangolare delle dimensioni di metri otto per metri quattro e centimetri quaranta destinato ad uso comune fra gli stessi aventi diritto come è detto per l'androne”.
In data 14/05/1968, con la stipula dell'atto di compravendita in notaio viene costituito il condominio (riguardante oggi anche le parti in Persona_6 causa) in ragione del fatto che vende alla di lei figlie , Testimone_1 Pt_3 Per_7
e rispettivamente i seguenti beni immobili: 1) alla IG un Parte_4 Parte_4 appartamento di civile abitazione, sito in Trapani, al primo piano, confinante tra gli altri “con pozzo luce comune”; 2) Alla IG … l'area edificabile di Parte_5 secondo piano sovrastante l'appartamento suddetto;
3) Alla IG … Parte_6
l'area edificabile sovrastante , di terzo piano sovrastante l'appartamento e l'area edificabile suddetti, con gli stessi confini.
Nell'atto in questione si specificava – tra l'altro – che gli immobili venduti facevano parte di quanto pervenuto alla venditrice per successione legittima della sorella e che “La proprietà ed il possesso dei venduti immobili, con CP_2 tutti i corrispondenti diritti, azioni e ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze e comunità , si trasferiscono a partire da oggi. In particolare le aree edificabili di cui superiori punti 2 e 3 vengono vendute con tutte le comunità dell'edificio da cui
5 dipendono, ….”.
Mette, a questo punto, brevemente ricordare che “al fine di stabilire se sussiste un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del e, quindi, al primo atto di trasferimento CP_4 di un'unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto, ne consegue che, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulta riservata ad uno solo dei contraenti, detto bene non rientra nel novero di quelli comuni” (Cass, Sez. 2 - , Ordinanza n.
14714 del 31/05/2025; Sez. 2 - , Ordinanza n. 20693 del 09/08/2018)
Ne discende che, non avendo l'alienante fatto espressa Testimone_1 riserva di conservare la proprietà dell'androne carraio e del cortile comune anche questi, quali beni comuni, sono stati trasferiti alle cessionarie.
Pur nondimeno, con successivo atto del 07/06/1971 rogato dal notaio la stessa vendette alla IG vende Persona_6 Testimone_1 Pt_5
due magazzini dello stabile, uno dei quali confinante con “pozzo luce
[...] comune” nonché l' “androne coperto con ingresso dalla via G. B. FA n. 116, confinante: da nord con la via G.B. FA , da ovest con i sopradescritti magazzini, da sud con il cennato pozzo di luce e da est con i locali del cinema Royal”.
Pur essendo evidentemente dubbio che possa avere ceduto Testimone_1 la proprietà esclusiva dell'androne quando non ne aveva – come detto – riservato a sé la proprietà, è decisivo che neanche gli appellati si dolgano della circostanza, riconoscendo espressamente che l'androne in questione sia di proprietà esclusiva del
Pt_1
In ogni caso non è revocabile in dubbio che il cortile sia costantemente indicato come “bene comune”.
A seguire vi sono gli ulteriori atti traslativi fino alle attuali parti in causa.
Così, con atto di donazione rogato dal notaio il 09/12/1996 Persona_8 dona al comparente “… la piena ed intera proprietà di un Parte_6 CP_5 appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano (quarta elevazione fuori terra) di un maggior edificio sito a Trapani, confinante “con pozzo luce comune””.
Ed ancora, con atto di vendita rogato dal notaio il 26/05/2006, Persona_9
, e vendettero a i due CP_6 CP_5 Controparte_7 Persona_3
6 magazzini a piano terra e l'androne coperto, confinanti “con pozzo luce comune”.
Ebbene, alla luce della chiara sequenza degli atti traslativi non può davvero dubitarsi che il cortile di cui si discute – al quale si accede unicamente tramite l'androne menzionato – sia un bene comune ai condomini e, quindi, anche agli appellati, non essendo davvero giustificabile la posizione assunta sul punto dall'appellante il cui titolo continua a menzionare come comune il cortile in questione.
Va peraltro ricordato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “il cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali bagni, disimpegni, servizi),
è sottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall'art. 1117, n. l, cod. civ., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta dal fatto che al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino o dal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità (nella specie, pilozza, scaldabagno, impianto d'illuminazione), in quanto l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17556 del 01/08/2014 Rv.
631830 - 01).
Nella fattispecie tutti i titoli indicati, lungi dal contrastare la presunzione di condominialità, confermano al contrario il fatto che si sia in presenza di un bene comune.
Ne discende, quindi, che la situazione di fatto creata da Testimone_1
(fondatrice del ) tale per cui l'androne era destinato a consentire il CP_4 passaggio per accedere al cortile comune sono certamente idonee a ritenere integrata la fattispecie costitutiva indicata.
Stando così le cose, priva di rilievo è la circostanza per cui, al momento del frazionamento del 1968, l'appartamento sito al terzo piano — oggi di proprietà dell'appellata — non fosse ancora stato edificato, in quanto ricompreso in un lotto meramente edificabile, insieme al secondo piano.
È decisivo, infatti, sottolineare che il fondo dominante è stato individuato – come, peraltro, sostenuto dagli appellati – nel cortile comune, di cui si è detto, bene quest'ultimo sicuramente preesistente al frazionamento compiuto da Tes_1
7 Tes_1
E' evidente che dal momento che l'androne in questione funge da esclusivo collegamento tra il cortile comune e la strada pubblica (via G.B. FA) alcuna altra finalità può avere che consentire il transito su tale percorso in favore di quanti hanno diritti sul cortile comune.
In questo senso, allora, non sussiste la violazione dell'art. 1062 c.c., in quanto il requisito dell'apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti e obiettivamente destinate ad un esercizio non equivoco, al fine di rendere manifesto che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, che dimostri, nel caso di servitù di passaggio, che detta opera sia stata realizzata al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente (cfr. Cassazione civile sez. II,
20/01/2022, n.1794).
Ne consegue, dunque, che la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio, predisposte dall'unico proprietario, preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/04/2016,
n.6592).
Aggiungasi che, al fine della costituzione di una servitù è richiesta, nel momento in cui essa sorge, l'effettiva esistenza dell'opera servente, non già l'esercizio in atto dello stato di servizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7783 del 2020, che riprende Cass. n. 3751/1975).
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla paradossale conclusione che l'androne, ceduto dalla nel 1971 alla sola , avesse la precisa Tes_1 Parte_5
e strutturale funzione di intercludere il cortile- cavedio – benché, ancora una volta, definito “comune” all'atto del trasferimento – al fine di ostacolare l'accesso degli altri contitolari.
Appare evidente, al contrario, che con l'atto di vendita del 1971 la Tes_1 precisando che l'immobile, e quindi anche l'androne carraio, venisse venduto “libero da pesi o vincoli né iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli” (pag. 3), non intendeva certamente riferirsi all'esistenza di diritti reali di godimento gravanti sull'androne, giacché, infatti, ella stessa ebbe poi a precisare che “la proprietà ed il possesso del
8 venduto immobile si trasferiscono da oggi stesso nella compratrice e ciò con tutti i corrispondenti diritti, azioni e ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive e comunità” (pag. 4).
Tanto considerato, è irrilevante la circostanza sollevata dall'appellante, per il quale la nel 1968, avesse individuato l'accesso all'appartamento di primo Tes_1 piano, e dunque asseritamente anche ai piani sovrastanti da edificare, tramite un altro androne, posto in via AL TI n. 5.
Difatti, è chiaro che tale separato androne, in ogni caso, non consenta alcun accesso al pozzo luce comune, restando estraneo all'odierno contenzioso le modalità di accesso ai rispettivi appartamenti del fabbricato.
In ultimo, è pure infondata la pretesa inesistenza del requisito dell'utilità della servitù oggetto di causa, avuto riguardo alla comune proprietà del pozzo luce e dell'impossibilità strutturale, più volte evidenziata, di avervi accesso in modo alternativo.
Vi è, però, che gli appellati in prime cure non chiesero il riconoscimento della servitù di passaggio carrabile e, ciò nondimeno, venne ritenuta tale dalla sentenza gravata che, sul punto, si è allineata alla c.t.u..
Mette, però, conto di rilevare che “la servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante;
ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi” (Sez. 2 - , Sentenza n. 19483 del 23/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 3906 del
30/03/2000).
Ora, avuto riguardo al fatto costitutivo della servitù e mancando la prova – e, persino, l'allegazione – per cui la dante causa facesse uso Persona_10 dell'androne in forma carrabile la sentenza deve essere in parte riformata, con riduzione all''uso soltanto pedonale della servitù riconosciuta.
8. Con il quinto e sesto motivo di impugnazione - che occorre esaminare congiuntamente - l'appellante si duole che il Tribunale non abbia rilevato l'avvenuta
9 prescrizione della servitù, ai sensi dell'art. 1073 c.c.
Evidenzia che né i né , loro dante causa, avrebbero Parte_2 CP_5 avuto accesso all'androne, non esercitando, di fatto, la servitù a favore del loro fondo dominante.
Rappresenta che il mancato utilizzo, invero, si sarebbe protratto oltre il ventennio, tenuto conto che aveva ricevuto in donazione l'appartamento CP_5 da nel 1996. Parte_6
Sostiene che il mancato esercizio della servitù è desumibile dalla circostanza, sollevata dal e rimasta incontestata, che i proprietari del piano terzo e, dunque, Pt_1 del fondo preteso dominante, non avrebbero mai avuto il possesso delle chiavi del portone che conduce all'androne.
Soggiunge, infine, che per tali ragioni, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale richiesta in primo grado, al fine di provare che dal
2010 i non avevano mai avuto accesso all'androne. Pt_1
I motivi sono infondati.
Dall'esame delle difese complessivamente proposte dal nel giudizio di Pt_1 prime cure, risulta che questi non abbia contestato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, che , dante causa dei , avesse mai avuto accesso a CP_5 Parte_2 tale androne, avuto riguardo al riferito mancato possesso delle chiavi.
Sul punto, occorre evidenziare che secondo le difese esposte in primo grado dall'appellante, in seno alla comparsa di risposta, “lo stesso , allorquando CP_5
(30.11.2010) cedette l'appartamento di terzo piano agli odierni attori si è ben guardato dal consegnare le chiavi di codesto portone, questa circostanza, a modesto avviso di chi scrive, appare assolutamente troncante” (pag. 11).
Ne consegue, pertanto, un'insanabile contraddizione rispetto alle difese proposte in questo grado di appello, giacché, in primo grado, il riconobbe che Pt_1 il possedesse una copia delle chiavi per accedere al portone tanto che questi, CP_5 secondo la ricostruzione dei fatti suggerita, avrebbe deliberatamente deciso di non consegnarle agli odierni appellati.
Tenuto conto di tale circostanza, è chiaro che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante si rivela inattendibile e priva di fondamento, restando indimostrato (e nemmeno allegato) che il non avesse esercitato la servitù posta CP_5
10 a favore del proprio fondo.
Difatti, pur non avendo i mai avuto accesso al pozzo luce transitando per Pt_1
l'androne, è chiaro che dal 2010, anno dell'acquisto del loro appartamento, non avrebbero esercitato la predetta servitù per un periodo inferiore al ventennio, interrotto successivamente dalla notifica dell'atto di citazione del primo giudizio.
È pacifica, dunque, la superfluità dell'ammissione testimoniale richiesta in prime cure, non essendo in dubbio che i non abbiano ricevuto le chiavi nel 2010, Pt_1 né rilevando che gli stessi abbiano ricevuto un eventuale rifiuto alla consegna da parte di , dante causa dell'appellante. Persona_11
9. La sentenza appellata va dunque parzialmente riformata, ma tenuto conto dell'esito complessivo della lite e, quindi, della soccombenza prevalente dell'appellata, va confermata la statuizione sulle spese disposta dal primo giudice e va adottato lo stesso canone per le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 889/2021 del 10 novembre 2021, resa dal
Tribunale di Trapani, appellata da , con atto di citazione notificato Parte_1 in data 27 dicembre 2022, limita al passaggio pedonale la servitù riconosciuta dal primo giudice;
conferma nel resto l'appellata sentenza;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado liquidate in complessivi euro 3473,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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