Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4497 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da nata a [...] il [...] e residente in [...] alla contrada Valleleotta n. Parte 1 '
C.F. 1 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'avv. Maria 28/B CF: "
Basile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza Viale Giacomo Mancini, Pal.
Parte_2
ricorrente nei confronti di
,con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), Controparte_1
(CF: P.IVA 1 ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato GILDA AVENA in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Per 1 in
ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100
COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. depositato il 19-11-2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84, esponeva che all'esito delle operazioni peritali il CTU aveva ritenuto l'insussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, introduceva il presente giudizio, lamentando l'erronea valutazione delle patologie da parte dall'ausiliare avuto riguardo alla sua attività lavorativa.
Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto alla prestazione invocata con istanza per accertamento tecnico preventivo e, per l'effetto, la condanna dell' CP_2 al pagamento dei ratei della stessa oltre accessori con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l'CP_2 contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto e, per l'effetto, la conferma delle conclusioni dell'elaborato peritale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, stante la ritenuta non necessità di rinnovazione della CTU medico legale, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
14-11-2024, data deposito atto di dissenso 12-11-2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 19-11-2024.
Valga rilevare, preliminarmente, l'inammissibilità del capo di domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione e la conseguente condanna dell' CP_2 al pagamento di somma (ratei di assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa) in applicazione del consolidato principio affermato ripetutamente dalla SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
,Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod. proc. civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass.
n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che - secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod. proc. civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Sul punto, si osserva che il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o..
La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.., che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte (cfr. Cass. n. 24526/2015).
In applicazione di tali principi, il ricorso deve essere respinto osservandosi che le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non essendo peraltro dedotto un aggravamento delle condizioni patologiche, rilevante nel presente giudizio ai sensi dell'art. 149 disp. att. al c.p.c., applicabile anche al giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. sent. n.
30860/2019).
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
L'ausiliare officiato dal Tribunale, esaminata scrupolosamente la documentazione sanitaria e sottoposta a visita la perizianda, ha escluso il requisito sanitario per cui è causa, avuto riguardo all'attività lavorativa disimpegnata dalla ricorrente in via di fatto nell'arco della sua vita lavorativa.
Invero, il ctu ha valutato la capacità lavorativa specifica della ricorrente che ha disimpegnato sia attività di operaio agricolo sia quella di titolare di impresa esercente attività di costruzioni, dolendosi quindi infondatamente parte ricorrente della valutazione operata dal CTU che, a suo dire, avrebbe dovuto limitare l'accertamento alla sola attività lavorativa in agricoltura.
Sul punto, si richiama il consolidato insegnamento della SC (n. 16141/2018) secondo cui Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l.
n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva valutato l'incidenza della malattia sulla sola precedente attività di tornitore svolta dall'assicurato senza considerare altre possibili occupazioni a lui confacenti).
La Suprema Corte ha ripetutamente precisato (Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001, Rv. 544656 -
01 e Sez. L, Sentenza n. 8596 del 14/06/2002, Rv. 555070 01) che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini.
Le motivazioni poste a sostegno del ricorso non sono, dunque, fondate siccome correttamente il ctu ha esteso la sua valutazione alle due attività lavorative di fatto svolte dalla ricorrente quali risultanti dagli atti di causa.
Pertanto, l'unico motivo di opposizione - siccome infondato - è insufficiente di per sé a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali, tenuto anche conto che l'elaborato peritale appare congruamente motivato e privo di vizi logici (cfr. relazione Dott. Per 2 in atti). Invero, le conclusioni formulate dal
C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.,.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti