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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1428/2024
TRIBUNALE GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il dott. Mario Venditti, giudice unico in funzione monocratica, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1428/2024 del Ruolo Generale degli Affari Speciali, vertente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Bolzano, via Carducci n. 8, presso lo studio dagli avv.ti Mirko Eller e Felix Mascotti, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
* * * * * letti gli atti del giudizio e sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del
12.2.2025 all'esito della discussione finale,
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato il 13.9.2024, , premettendo d'aver acquistato Parte_1 nel 2021 dei terreni con sovrastante fabbricato siti in località Sassofortino/Roccastrada
(GR), nel quale fino al mese di settembre del 2023 vi avrebbe trascorso periodi più o meno lunghi con l'ex compagno sig. , e deducendo che al termine CP_1 della storia sentimentale quest'ultimo, dopo l'invito dalla proprietaria a lasciare l'immobile, se ne fosse andato a ottobre 2023, per poi rimpossessarsene in modo violento e clandestino nel gennaio 2024, sfruttando la disponibilità delle chiavi e l'assenza dell'odierna ricorrente, e cominciando a utilizzarlo uti dominus, ha chiesto al
Tribunale di Grosseto, in virtù degli artt. 1168 o 1170 c.c., di essere immediatamente reintegrata e/o manotenuta nel possesso dei beni, ordinandone al resistente il rilascio,
Pagina 1 in subordine ai sensi dell'art. 700 c.p.c., e di fissare per ogni giorno di violazione o inosservanza successiva dei provvedimenti giudiziari una somma di denaro pari a €
500,00, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.. Il tutto col favore delle spese di lite.
Non si costituiva in giudizio che veniva dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 16.10.2024.
Il procedimento veniva istruito con l'assunzione della prova orale ammessa e deciso all'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art. 1168 c.c., chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso di una cosa può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
Il possesso tutelabile del quale il ricorrente deve dare prova è quello che si sia estrinsecato in epoca prossima al lamentato spoglio.
Per costante giurisprudenza, l'azione di reintegrazione è concessa a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (cfr. ex multis Cass. n. 25978/2023).
In applicazione delle regole generali che disciplinano il sistema di riparto degli oneri probatori in ambito processualcivilistico ex art. 2697 c.c., spetta dunque al soggetto che agisca per la tutela del possesso l'onere di dimostrare, attraverso un valido supporto probatorio, d'avere effettivamente esercitato il relativo potere sul bene che si assume sovvertito dal comportamento molesto del resistente, in epoca anteriore rispetto al momento dell'asserito spoglio o turbativa da parte di quest'ultimo.
Nella fattispecie di causa, risulta per tabulas che (all.ti 1 e 2 del Parte_1 ricorso) acquistò nel settembre 2021 la proprietà di alcuni terreni con insistente fabbricato posti in località Sassofortino/Roccastrada, via della Mengona snc (all.ti), ivi trasferendovi anche la propria residenza e pagandone le utenze (all.ti 9 e 10).
La ricorrente ha poi dedotto d'aver trascorso in quegli immobili periodi più o meno lunghi con l'ex compagno, sig. fino al mese di settembre 2023, CP_1 quando al termine della relazione affettiva sarebbe tornata in Austria, more solito, invitando il resistente a lasciare definitivamente il podere.
Pagina 2 Talune delle summenzionate circostanze hanno trovato conforto nelle dichiarazioni rese all'udienza del 6.11.2024 dal sommario informatore sig. , proprietario di Pt_2 un terreno limitrofo e conoscente della coppia.
La ricorrente ha poi segnalato che il resistente, contravvenendo alle promesse, le avrebbe sì comunicato di essersi trasferito dall'immobile nell'ottobre 2023 (all. 14), ma nel gennaio 2024 - sfruttando la conservazione delle chiavi e/o la possibilità di reperirne comunque un mazzo nascosto in giardino per eventuali urgenze - vi avrebbe fatto ritorno nell'ignoranza della proprietaria e contro la sua volontà, supplicandola di riprendere la relazione e, di fatto, inducendola a desistere dal tornare nella casa. Ha poi chiarito che il resistente avrebbe iniziato a godere dell'immobile e degli adiacenti terreni come se fossero propri, ospitando altre persone e detenendo in loco animali, come denunciatole dai vicini (all. 20).
Anche tali circostanze hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione resa dal sig. , il quale ha dichiarato: Dopo qualche mese, mi sembra verso Pasqua di Pt_2 quest'anno, rividi , il quale mi disse che era in ospedale, cosa che poi CP_1 Pt_1 ho scoperto essere una menzogna. Lui è rimasto nel terreno sino alla fine di agosto circa, dopodiché non l'ho più visto e mi hanno riferito che è tornato in Austria, forse anche per i debiti accumulati. Nel periodo in cui è stato nel fondo ho notato che buttò parecchi mobili al di fuori della casa, come raffigurato dalle fotografie che io stesso scattai e inviai a , di cui a pag. 4 del ricorso;
aveva altresì noleggiato una ruspa Pt_1 per lavorare il terreno, non pagandola, tanto che il proprietario se la riprese;
portò poi dei cavalli nel terreno, ma questi scappavano continuamente nei fondi altrui e una volta uno cadde nella piscina, tanto che io e altre persone intervenimmo per tirarlo fuori;
chiese poi ad alcune persone del luogo, tra cui me medesimo, di intestarsi le utenze per la casa, visto che i contratti a nome di erano cessati e lui non era Pt_1 residente;
per un mesetto con lui abitò anche un'altra signora, che aveva portato un cavallo e un cane”.
La versione offerta dalla ricorrente, suffragata apparentemente da prove documentali e dalle dichiarazioni rese dall'unico informatore sentito, non ha trovato smentite ad opera del resistente, il quale rimanendo contumace non ha offerto apprezzabili ricostruzioni alternative.
Pertanto, la denunciata condotta del sig. d'aver arbitrariamente fatto ritorno CP_1 nell'immobile della ricorrente sfruttandone l'assenza per insediarvisi come se ne fosse proprietario, e impedendole in modo duraturo di esercitare liberamente il possesso, svuotato del suo contenuto essenziale, stante l'ovvia impraticabilità di una
Pagina 3 coabitazione tra le parti, integra senz'altro gli estremi di uno spoglio violento e clandestino.
La domanda della ricorrente va quindi accolta, dovendosi ordinare al resistente l'immediata reintegra della ricorrente nel possesso degli immobili meglio descritti nel ricorso, attraverso l'obbligo di rilascio dei medesimi, liberi da persone e/o cose, e di astenersi da ogni contegno idoneo a ostacolare il libero godimento della proprietaria.
È inammissibile, viceversa, in questa sede, l'istanza della ricorrente di essere autorizzata a smaltire eventuali beni abbandonati nell'immobile, con addebito degli oneri di spesa al resistente, in ipotesi di mancanza di esecuzione spontanea.
Per quanto concerne, infine, l'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. richiesta dalla ricorrente, è necessario precisare che con la L. 132/15 il legislatore ha riformato, insieme ad altri istituti in materia esecutiva, anche l'art. 614-bis c.p.c., ampliando tale forma di tutela. In particolare, l'art. 614-bis c.p.c., rubricato “Misure di coercizione indiretta”, prevede che in tutte le ipotesi in cui si sia di fronte ad una domanda di condanna per consegna o rilascio, oppure a una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili, è possibile chiedere al giudice anche la condanna alla misura coercitiva, salvo che ciò non appaia manifestamente iniquo.
Nel merito tale richiesta può essere accolta non rinvenendosi, nella formulazione legislativa, limiti all'applicazione della misura alla fattispecie in esame e non apparendo la stessa iniqua, atteso che sono trascorsi ormai diversi mesi dallo spossessamento degli immobili e dalla proposizione della domanda giudiziale, e non sarebbe giustificata un'ulteriore perduranza della detenzione in capo al resistente.
Sotto il profilo del quantum, in considerazione del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento e del danno quantificato o prevedibile, si ritiene congruo fissare l'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna alla reintegra nel possesso successivo al trentesimo giorno dalla notifica della presente ordinanza a cura della ricorrente, o per ogni violazione o inosservanza successiva alla presente ordinanza, previa notifica della stessa da parte della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri del DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività svolta.
Pagina 4
P.Q.M.
Visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a l'immediata reintegra CP_1 di nel possesso degli immobili meglio descritti nel ricorso, attraverso Parte_1
l'obbligo di rilascio dei medesimi, liberi da persone e/o cose, e di astenersi da ogni contegno idoneo a ostacolare il libero godimento della ricorrente;
2) condanna il resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna alla reintegra nel possesso successivo al trentesimo giorno dalla notifica della presente ordinanza a cura della ricorrente, o per ogni violazione o inosservanza successiva alla presente ordinanza, previa notifica della stessa da parte della ricorrente;
3) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma di € 484,99 per esborsi ed € 3.620,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, il 13.2.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
Pagina 5
TRIBUNALE GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il dott. Mario Venditti, giudice unico in funzione monocratica, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1428/2024 del Ruolo Generale degli Affari Speciali, vertente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Bolzano, via Carducci n. 8, presso lo studio dagli avv.ti Mirko Eller e Felix Mascotti, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
* * * * * letti gli atti del giudizio e sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del
12.2.2025 all'esito della discussione finale,
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato il 13.9.2024, , premettendo d'aver acquistato Parte_1 nel 2021 dei terreni con sovrastante fabbricato siti in località Sassofortino/Roccastrada
(GR), nel quale fino al mese di settembre del 2023 vi avrebbe trascorso periodi più o meno lunghi con l'ex compagno sig. , e deducendo che al termine CP_1 della storia sentimentale quest'ultimo, dopo l'invito dalla proprietaria a lasciare l'immobile, se ne fosse andato a ottobre 2023, per poi rimpossessarsene in modo violento e clandestino nel gennaio 2024, sfruttando la disponibilità delle chiavi e l'assenza dell'odierna ricorrente, e cominciando a utilizzarlo uti dominus, ha chiesto al
Tribunale di Grosseto, in virtù degli artt. 1168 o 1170 c.c., di essere immediatamente reintegrata e/o manotenuta nel possesso dei beni, ordinandone al resistente il rilascio,
Pagina 1 in subordine ai sensi dell'art. 700 c.p.c., e di fissare per ogni giorno di violazione o inosservanza successiva dei provvedimenti giudiziari una somma di denaro pari a €
500,00, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.. Il tutto col favore delle spese di lite.
Non si costituiva in giudizio che veniva dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 16.10.2024.
Il procedimento veniva istruito con l'assunzione della prova orale ammessa e deciso all'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art. 1168 c.c., chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso di una cosa può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
Il possesso tutelabile del quale il ricorrente deve dare prova è quello che si sia estrinsecato in epoca prossima al lamentato spoglio.
Per costante giurisprudenza, l'azione di reintegrazione è concessa a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (cfr. ex multis Cass. n. 25978/2023).
In applicazione delle regole generali che disciplinano il sistema di riparto degli oneri probatori in ambito processualcivilistico ex art. 2697 c.c., spetta dunque al soggetto che agisca per la tutela del possesso l'onere di dimostrare, attraverso un valido supporto probatorio, d'avere effettivamente esercitato il relativo potere sul bene che si assume sovvertito dal comportamento molesto del resistente, in epoca anteriore rispetto al momento dell'asserito spoglio o turbativa da parte di quest'ultimo.
Nella fattispecie di causa, risulta per tabulas che (all.ti 1 e 2 del Parte_1 ricorso) acquistò nel settembre 2021 la proprietà di alcuni terreni con insistente fabbricato posti in località Sassofortino/Roccastrada, via della Mengona snc (all.ti), ivi trasferendovi anche la propria residenza e pagandone le utenze (all.ti 9 e 10).
La ricorrente ha poi dedotto d'aver trascorso in quegli immobili periodi più o meno lunghi con l'ex compagno, sig. fino al mese di settembre 2023, CP_1 quando al termine della relazione affettiva sarebbe tornata in Austria, more solito, invitando il resistente a lasciare definitivamente il podere.
Pagina 2 Talune delle summenzionate circostanze hanno trovato conforto nelle dichiarazioni rese all'udienza del 6.11.2024 dal sommario informatore sig. , proprietario di Pt_2 un terreno limitrofo e conoscente della coppia.
La ricorrente ha poi segnalato che il resistente, contravvenendo alle promesse, le avrebbe sì comunicato di essersi trasferito dall'immobile nell'ottobre 2023 (all. 14), ma nel gennaio 2024 - sfruttando la conservazione delle chiavi e/o la possibilità di reperirne comunque un mazzo nascosto in giardino per eventuali urgenze - vi avrebbe fatto ritorno nell'ignoranza della proprietaria e contro la sua volontà, supplicandola di riprendere la relazione e, di fatto, inducendola a desistere dal tornare nella casa. Ha poi chiarito che il resistente avrebbe iniziato a godere dell'immobile e degli adiacenti terreni come se fossero propri, ospitando altre persone e detenendo in loco animali, come denunciatole dai vicini (all. 20).
Anche tali circostanze hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione resa dal sig. , il quale ha dichiarato: Dopo qualche mese, mi sembra verso Pasqua di Pt_2 quest'anno, rividi , il quale mi disse che era in ospedale, cosa che poi CP_1 Pt_1 ho scoperto essere una menzogna. Lui è rimasto nel terreno sino alla fine di agosto circa, dopodiché non l'ho più visto e mi hanno riferito che è tornato in Austria, forse anche per i debiti accumulati. Nel periodo in cui è stato nel fondo ho notato che buttò parecchi mobili al di fuori della casa, come raffigurato dalle fotografie che io stesso scattai e inviai a , di cui a pag. 4 del ricorso;
aveva altresì noleggiato una ruspa Pt_1 per lavorare il terreno, non pagandola, tanto che il proprietario se la riprese;
portò poi dei cavalli nel terreno, ma questi scappavano continuamente nei fondi altrui e una volta uno cadde nella piscina, tanto che io e altre persone intervenimmo per tirarlo fuori;
chiese poi ad alcune persone del luogo, tra cui me medesimo, di intestarsi le utenze per la casa, visto che i contratti a nome di erano cessati e lui non era Pt_1 residente;
per un mesetto con lui abitò anche un'altra signora, che aveva portato un cavallo e un cane”.
La versione offerta dalla ricorrente, suffragata apparentemente da prove documentali e dalle dichiarazioni rese dall'unico informatore sentito, non ha trovato smentite ad opera del resistente, il quale rimanendo contumace non ha offerto apprezzabili ricostruzioni alternative.
Pertanto, la denunciata condotta del sig. d'aver arbitrariamente fatto ritorno CP_1 nell'immobile della ricorrente sfruttandone l'assenza per insediarvisi come se ne fosse proprietario, e impedendole in modo duraturo di esercitare liberamente il possesso, svuotato del suo contenuto essenziale, stante l'ovvia impraticabilità di una
Pagina 3 coabitazione tra le parti, integra senz'altro gli estremi di uno spoglio violento e clandestino.
La domanda della ricorrente va quindi accolta, dovendosi ordinare al resistente l'immediata reintegra della ricorrente nel possesso degli immobili meglio descritti nel ricorso, attraverso l'obbligo di rilascio dei medesimi, liberi da persone e/o cose, e di astenersi da ogni contegno idoneo a ostacolare il libero godimento della proprietaria.
È inammissibile, viceversa, in questa sede, l'istanza della ricorrente di essere autorizzata a smaltire eventuali beni abbandonati nell'immobile, con addebito degli oneri di spesa al resistente, in ipotesi di mancanza di esecuzione spontanea.
Per quanto concerne, infine, l'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. richiesta dalla ricorrente, è necessario precisare che con la L. 132/15 il legislatore ha riformato, insieme ad altri istituti in materia esecutiva, anche l'art. 614-bis c.p.c., ampliando tale forma di tutela. In particolare, l'art. 614-bis c.p.c., rubricato “Misure di coercizione indiretta”, prevede che in tutte le ipotesi in cui si sia di fronte ad una domanda di condanna per consegna o rilascio, oppure a una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili, è possibile chiedere al giudice anche la condanna alla misura coercitiva, salvo che ciò non appaia manifestamente iniquo.
Nel merito tale richiesta può essere accolta non rinvenendosi, nella formulazione legislativa, limiti all'applicazione della misura alla fattispecie in esame e non apparendo la stessa iniqua, atteso che sono trascorsi ormai diversi mesi dallo spossessamento degli immobili e dalla proposizione della domanda giudiziale, e non sarebbe giustificata un'ulteriore perduranza della detenzione in capo al resistente.
Sotto il profilo del quantum, in considerazione del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento e del danno quantificato o prevedibile, si ritiene congruo fissare l'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna alla reintegra nel possesso successivo al trentesimo giorno dalla notifica della presente ordinanza a cura della ricorrente, o per ogni violazione o inosservanza successiva alla presente ordinanza, previa notifica della stessa da parte della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri del DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività svolta.
Pagina 4
P.Q.M.
Visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a l'immediata reintegra CP_1 di nel possesso degli immobili meglio descritti nel ricorso, attraverso Parte_1
l'obbligo di rilascio dei medesimi, liberi da persone e/o cose, e di astenersi da ogni contegno idoneo a ostacolare il libero godimento della ricorrente;
2) condanna il resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna alla reintegra nel possesso successivo al trentesimo giorno dalla notifica della presente ordinanza a cura della ricorrente, o per ogni violazione o inosservanza successiva alla presente ordinanza, previa notifica della stessa da parte della ricorrente;
3) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma di € 484,99 per esborsi ed € 3.620,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, il 13.2.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
Pagina 5