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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di RN, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 2 aprile 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 836/2024 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], ivi residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maurizio
Marano, elettivamente in RN al Corso Vittorio Emanuele n. 94 presso lo studio del difensore di fiducia
Ricorrente
E
, E_
in persona del Presidente legale rapp. p.t., , dr. , rapp.ta e difesa, in forza di Controparte_2
procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Pasquale Visconti ed elett.te domiciliata in RN, presso lo studio del difensore, via gen. A. Diaz, n. 28
Resistente
Avente ad oggetto : riconoscimento mansioni superiori e pagamento differenze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza : I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024 la ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente della , E_
con sede legale in Battipaglia, Piazza A. De Curtis, n. 1-2, e di prestare attualmente lavoro subordinato alle dipendenze della presso la filiale di RN - PA, Agenzia n. 21, ubicata in Via Trento CP_1
n. 90 di RN;
di essere attualmente inquadrata nella 3^ area, IV livello, di cui alle previsioni contenute nel C.C.N.L. del 09.01.2019, stipulato per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle BA;
che dal Parte_2
28.06.2021 la disponeva il trasferimento della ricorrente presso la filiale di RN -PA- CP_1
conferendole formalmente l'incarico di preposto con la responsabilità della filiale, con decorrenza
1.7.2021; che al momento del conferimento dell'incarico erano addette alla filiale 5 persone, compresa la ricorrente, incaricata di dirigere la stessa;
che in data 31.07.2021 la dipendente
[...]
si è assentava per malattia, protraendo l'assenza sino alla data del 01.03.2022, quando il Parte_3
rapporto della stessa si risolveva a seguito di dimissioni;
che in data 20.12.2022 la ricorrente inoltrava alla NC una nota con la quale, invocando le norme del C.C.N.L. , chiedeva il riconoscimento del superiore inquadramento, in particolare quello di Quadro Direttivo, 1° livello retributivo;
che tuttavia, con nota datata 07.03.2023 la in riscontro della richiesta di superiore CP_1
inquadramento, comunicava alla ricorrente la insussistenza delle condizioni previste per riconoscere l'inquadramento superiore in quanto , nel caso di specie , il numero minimo di 5unità non sarebbe mai stato raggiunto a causa della malattia della predetta . La ricorrente contestava tale Parte_3
determinazione ritendendo di aver maturato il diritto al superiore inquadramento non solo perché il numero ai fini dell'operatività del meccanismo contrattuale andava valutato all'atto del conferimento dell'incarico, ma anche perché aveva comunque svolto, a far data dal 1° luglio dell'anno 2021 ed a seguito della sua adibizione alla filiale di PA, mansioni di quadro direttivo .
Tanto premesso, la ricorrente concludeva affinché il giudice accertasse e dichiarasse: che la ricorrente, per effetto della sua adibizione a preposto presso la filiale di PA, in forza del disposto contenuto nell'art. 95 C.C.N.L. applicato, abbia diritto dal 1° luglio dell'anno 2021 ad essere inquadrata come quadro direttivo di I livello;
che la ricorrente, comunque, dopo la sua adibizione a preposto di filiale aveva svolto mansioni e funzioni di quadro direttivo di I livello e non quelle di cui all'inquadramento posseduto della III area – III livello retributivo di cui al C.C.N.L. applicato e successivamente dal 1° luglio 2023 di cui alla III Area IV livello retributivo;
chiedeva quindi che il giudice ordinasse alla E_ , in persona del legale rapp. p.t., di inquadrare la ricorrente a far data dal 1° luglio
[...]
2021 nella categoria dei Quadri Direttivi di I livello ovvero inquadrarla, in forza del disposto contenuto di cui all'art. 109 del C.C.N.L. applicato a far data dal 1° dicembre dell'anno 2021, decorsi
5 mesi dalla sua adibizione;
e che in ogni caso condannasse la NC al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi per differenza tra il livello posseduto e quello superiore riconosciuto e quindi fino al 1° Luglio 2023 nel III livello retributivo e successivamente nel IV livello retributivo, maggiorando le somme con la rivalutazione e gli interessi come per legge e con condanna alle spese della resistente, con attribuzione al difensore anticipatario.
In via istruttoria, nell' ipotesi di contestazione delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo chiedeva al giudice di voler essere ammettere prove testimoniale vertente su una serie dettagliata di capi, indicati nel ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva la convenuta censurando in primo CP_1
luogo il comportamento processuale posto in essere dalla ricorrente che , disattendendo il disposto dell'art. 415 , comma 4, c.p.c. , pur avendo avuto contezza del decreto di fissazione dell'udienza cinque mesi prima della data fissata , effettuava la notifica in pieno agosto , nel solo rispetto dei termini a comparire , rendendo estremamente difficoltosa la difesa della convenuta . Nel merito , comunque , contestava la fondatezza dell'avversa domanda eccependo altresì la inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla controparte senza la indicazione dei testi .
Fallito il tentativo di conciliazione , il Giudice invitava le parti a discutere e quindi , all'udienza del
2 aprile 2025 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti ,decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
. ********
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e , pertanto , esso merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che la ricorrente reclama il superiore inquadramento come Quadro direttivo di 1^ livello innanzitutto in forza di un'automatismo previsto dall'art. 95 del CCNL di settore che così statuisce :” Viene riconosciuto quale inquadramento minimo di Quadro Direttivo di I livello retributivo per i preposti a succursale da cinque a sei addetti compreso il preposto”.
A tale fine ella elenca il personale addetto alla filiale di PA , evidenziando come il numero complessivo di addetti a tale filiale fosse , alla data del 1° luglio 2021, quando la ricorrente prendeva servizio come responsabile della predetta filiale, di quattro unità , oltre la ricorrente stessa . Per la verità , la ricorrente non manca di evidenziare che già nel mese di luglio 2021 , uno dei quattro addetti
, e più precisamente la signora , si assentava per malattia senza mai più rientrare Parte_3 in servizio fino al 1.3.2022 , quando si dimetteva , ma tale circostanza , a parere della ricorrente , non avrebbe alcuna influenza sul diritto al superiore inquadramento in quanto , a suo dire , il momento per valutare la sussistenza o meno delle condizioni per attribuire il superiore inquadramento coinciderebbe con quello della nomina e della immissione nelle nuove mansioni e funzioni senza che avvenimenti successivi possano incidere e modificare le previsioni contenute nel disposto normativo in esame.
Ora , in linea generale è vero che l'assenza di un lavoratore con diritto alla conservazione del posto non incide sull'inquadramento attribuito al preposto alla filiale , il quale , pertanto , laddove inquadrato come quadro direttivo di 1° livello , non perde tale sua qualifica per il fatto che uno degli addetti , in ipotesi , sia assente per malattia .
Ma , nel caso di specie , è pacifico che la ricorrente non rivestiva la qualifica di quadro direttivo allorquando veniva assegnata alla filiale di PA , sicchè in tanto ella può ambire all'attribuzione di tale qualifica , in quanto , a termini dell'art. 97 del CCNL l'eventuale assegnazione alle mansioni superiori si sia protratta per un periodo di cinque mesi .
Questo vuol dire che la lavoratrice deve aver diretto per almeno cinque mesi una filiale cui erano effettivamente assegnati cinque addetti , circostanza che non può dirsi verificata nel caso di specie
. Per l'acquisizione del superiore inquadramento è necessario , infatti , che il lavoratore abbia effettivamente svolto le mansioni superiori , che abbia cioè esercitato in concreto i poteri e le prerogative della qualifica rivendicata , mentre , nel caso di specie , è pacificamente ammesso dalle parti che uno degli addetti alla filiale , la signora , rimaneva in servizio , con la direzione Parte_3
della ricorrente , per soli undici giorni , dopodichè si assentava per malattia per non rientrare più. Di fatto , dunque , la ricorrente ha diretto una filiale cui sono stati stabilmente addetti solo quattro dipendenti ,compresa la ricorrente e , pertanto , non può dirsi realizzata la condizione prevista dalla norma contrattuale per l'attribuzione della qualifica di quadro direttivo di 1°livello .
La ratio della norma , infatti , presuppone che la filiale necessiti ordinariamente ,in relazione alla quantità e qualità delle attività svolte , di un determinato numero di addetti , vale a dire che , per rispondere alle esigenze organizzative e della clientela , essa richiede almeno 5 addetti compreso il preposto . E' evidente infatti che , quando la norma contrattuale , al fine di stabilire determinati inquadramenti , fa riferimento agli addetti alla filiale , lo fa in ragione di una valutazione che le parti sociali hanno condiviso e che tiene conto dell'impegno del preposto a coordinare e dirigere le risorse operative della filiale .
Ma nella specie la filiale di PA ha operato sin dal luglio 2021 con soli 4 addetti e questa è rimasta la consistenza numerica nel personale anche dopo le dimissioni della lavoratrice , sicché Parte_3
la ricorrente non è mai stata preposta ad una filiale cui erano addetti stabilmente 5 dipendenti e certamente non lo è stata per il periodo minimo necessario ad acquisire il superiore inquadramento .
Il riconoscimento del superiore inquadramento , infatti , non può prescindere da una valutazione di effettivo svolgimento di mansioni superiori e pertanto l'attribuzione della qualifica di quadro direttivo a termini dell'art. 95 del CCNL richiede che il preposto abbia effettivamente diretto una filiale con cinque addetti , ipotesi che non ricorre nel caso di specie .
L'organico di detta filiale , per tutto il periodo in cui la vi è stata addetta è stata sempre di 4 Pt_1
unità , compreso il preposto , per cui l'inquadramento rivendicato non è dovuto .
E non è dovuto l'inquadramento come quadro direttivo neppure in considerazione delle mansioni in concreto espletate quale responsabile della filiale di PA .
Va chiarito , a questo punto , che questo giudicante non ha ritenuto necessario procedere alla prova testimoniale articolata in ricorso e ciò a prescindere da ogni valutazione circa l'ammissibilità della riserva espressa dalla parte ricorrente sulla indicazione dei testi da escutere .
Nella capitolazione istruttoria , infatti , la ricorrente non fa altro che elencare le attività proprie del preposto ad una filiale , attività che , tuttavia , non legittimano la richiesta di superiore inquadramento oggi avanzata dalla lavoratrice .
Si deve evidenziare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, integralmente condivisa dal giudicante e richiamata nella presente sede anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma
1, disp. att. c.p.c., "nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. n. 8589/2015; Cass. n. 20272 del
27.9.2010; Cass. n. 28284 del 31.12.2009; Cass. n. 26234 del 30.10.2008; Cass. n. 3446 del
20.2.2004; Cass. n. 4508 del 26.3.2003; Cass. n. 11856 del 21.10.1999; Cass. n. 14973 dei
20.11.2000; Cass. n. 9614 del 21.7.2000; Cass. n. 6446 dell'1.7.1998).
In sede di legittimità si è inteso così proporre un percorso logico - giuridico che, sviluppandosi attraverso l'accertamento dell'effettiva attività svolta dal lavoratore e il raffronto di essa, e delle sue modalità esecutive in termini di autonomia e responsabilità, con i connotati previsti dalla declaratoria contrattuale, riconnetta l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato alla logica conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente e non alternativa, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato. Il giudicante ,quindi , è chiamato a valutare , non solo la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta dalla risorsa ad un superiore livello di contrattazione collettiva , ma anche ad escludere che quell'attività fosse comunque inquadrabile nel livello di appartenenza .
Ebbene , nel caso che ci occupa , la ricorrente così descrive le mansioni svolte :” ha diretto il lavoro degli addetti alla filiale, distribuendo gli incarichi e controllando, per ciascuno di essi, l'orario di ingresso e di uscita;
ha programmato le ferie per ciascun dipendente, ha aperto e chiuso la filiale, essendo in possesso delle relative chiavi;
ha istruito e deliberato tutte le pratiche di finanziamento fino a euro 30.000,00 tra rischi diretti e indiretti;
ha provveduto allo storno delle operazioni sbagliate;
ha autorizzato l'inoltro dei bonifici in partenza.
- Vero che: relativamente alla sottoscrizione di atti e contratti redatti per atto pubblico e per scrittura privata autenticata o non autenticata, ha sottoscritto tutti i contratti relativi a finanziamenti in genere, escluso i finanziamenti ipotecari e fondiari ed alle connesse garanzie;
ha rilasciato avalli, fideiussioni, pegni e cauzioni a favore di terzi per conto della clientela in esecuzione delle decisioni assunte direttamente nei limiti dei poteri delegati;
ha provveduto alla sottoscrizione dei contratti di accensione dei conti correnti, di quelli di depositi a risparmio e di tutti gli altri previsti per
l'instaurazione di rapporti commerciali della ha sottoscritto gli atti relativi all'apertura di CP_1
libretti di deposito, di certificati di deposito e di quelli concernenti gli assegni circolari all'atto della emissione, firma apposta congiuntamente ad un cassiere;
ha sottoscritto le ricevute e le distinte di versamenti di titoli e valori, i modelli di sottoscrizione per autentica delle firme degli strumenti finanziari, le distinte di richiamo dei titoli trasmessi al pubblico ufficiale per la levata del protesto.
Sennonché , già la descrizione delle mansioni svolte , come sopra riportate e a prescindere dalla prova sul punto , porta ad escludere l'attribuzione della qualifica di quadro .
L'art. 95 del CCNL , definisce infatti quadri direttivi :” le lavoratrici e/o i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'Azienda di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici e/o altri lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3^ area professionale ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell' , da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito Pt_4
definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: • gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi;
• i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela
o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. • i preposti a succursale, comunque denominata, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'Azienda – svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'Azienda nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'Azienda stessa, per quanto concerne le condizioni e
l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'Azienda medesima. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 “.
Proprio dalla sopra riportata declaratoria professionale appare evidente che l'essere preposti ad una succursale , comunque denominata ,non è sufficiente all'inquadramento come quadro , atteso che tale inquadramento è automaticamente riconosciuto solo ai preposti a succursali con una operatività non ridotta . In definitiva , le parti sociali hanno operato una valutazione circa il rilievo dei compiti demandati ad un responsabile di filiale , riconoscendo che una filiale con almeno 5 o 6 addetti richiede necessariamente elevate competenze e responsabilità , tanto da giustificare l'automatico inquadramento come quadro direttivo .
Ma nel caso che ci occupa , nel quale , come abbiamo detto , la ricorrente non ha diretto una filiale in cui operavano almeno cinque addetti , è evidente che la richiesta di superiore inquadramento richiedeva una prova specifica sulle condizioni richieste dall'art. 95 per l'inquadramento come quadro
, condizioni che non possono ritenersi provate dall'articolazione istruttoria contenuta nel ricorso introduttivo .
Come appare evidente dalla declaratoria professionale sopra riportata , infatti , ai fini dell'inquadramento nella categoria dei quadri direttivi , occorre che il lavoratore svolga , in via continuativa , mansioni che comportano elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale , ovvero elevata responsabilità nella direzione , nel coordinamento , e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla medesima categoria di quadri e/o alla III area professionale , ma nella specie la descrizione delle mansioni contenuta nella capitolazione istruttoria nulla ci dice circa l'importanza delle mansioni svolte nella complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'Azienda .
Nulla la ricorrente ci riferisce circa l'inquadramento attribuito agli altri dipendenti addetti alla filiale o circa la sua elevata responsabilità connessa anche alla crescita professionale e alla verifica dei risultati raggiunti . Quanto alla rilevanza della filiale nella organizzazione aziendale , la ricorrente si limita a riferire di aver istruito e deliberato pratiche di finanziamento fino ad € 30.000 e di aver sempre operato nei limiti dei poteri delegati . Ma è evidente che una descrizione siffatta delle mansioni svolte non è sufficiente a qualificare la rilevanza dei compiti attribuiti , tanto da giustificare l'inquadramento come quadro direttivo .
La ricorrente si limita infatti a riferire, peraltro in maniera assolutamente generica , di mansioni che sono proprie di tutti i responsabili di filiale .
Il Regolamento d'Istituto prodotto in atti , infatti , elenca i Compiti del responsabile di filiale che così indica :
In materia di processo del credito:
• • per la clientela non portafogliata acquisisce la documentazione necessaria per avviare la fase istruttoria e la trasmette all'Addetto Fidi di Area Territoriale, apre la PEF ed effettua una presentazione del cliente, delibera ovvero formula un parere per l'organo deliberante, sulla base delle deleghe di poteri in materia di erogazione del credito tempo per tempo vigenti;
• • delibera ovvero formula un parere per l'organo deliberante, sulla base delle deleghe di poteri in materia di erogazione del credito tempo per tempo vigenti;
• • consulta la Centrale Rischi in sede di iter di affidamento finalizzato alla concessione del credito;
• • consulta e tratta i dati personali contenuti nei sistemi informativi (“SIC”), come la Centrale
Rischi/CRIF, solo per finalità correlate alla tutela del credito ed al contenimento dei relativi rischi;
• • rende l'informativa sul trattamento dati personali ai soggetti interessati (richiedenti e garanti) persone fisiche da una richiesta di finanziamento, in relazione alla quale è prevista anche una preventiva interrogazione e/o una successiva contribuzione alla Centrale Rischi credito
• • effettua controlli sulla legittimazione e autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle richieste di fido e sugli atti e contratti conseguenti, apponendo apposito visto;
• • provvede al perfezionamento degli affidamenti ed alla successiva erogazione;
• • sorveglia l'andamento del credito e, d'intesa con l'Ufficio Gestione NPL, attua le iniziative necessarie per contenere gli elementi di anomalia che possono modificare i profili di rischio della
NC; • • su mandato dell'Ufficio Gestione NPL, attua le iniziative previste per risanare il credito deteriorato di competenza;
• • collabora con l'Ufficio Legale e Contenzioso nelle iniziative di recupero del credito a sofferenza;
• • provvede al rinnovo, alla revisione, alla revoca dei fidi secondo le disposizioni tempo per tempo in vigore;
• • cura tutti gli adempimenti amministrativi e contabili connessi ai rapporti intrattenuti con la clientela, compresi gli aspetti di perfezionamento della contrattualistica e la relativa conservazione;
• • cura la valutazione del questionario di adeguata verifica inserito dall'incaricato (addetto commerciale/gestore).
In materia di altri prodotti e servizi (per le Filiali Monocellulari):
• • cura la proposta e la vendita dei prodotti di raccolta diretta, indiretta e gestita offerti dalla alla clientela, nella prospettiva di garantire una coerente combinazione tra la propensione al CP_1
rischio manifestata dai clienti e la natura di tali prodotti;
• • cura la proposta e la vendita dei servizi accessori, tradizionali e innovativi, che si collegano ai prodotti di raccolta e di impiego, alla clientela, nella prospettiva di elevare i correlati livelli di soddisfazione;
• • cura l'erogazione dei servizi amministrativi, tradizionali ed innovativi (dall'emissione di assegni circolari alla gestione degli incassi e pagamenti allo sportello – solo per i Responsabili di
Filiali monocellulari);
• • cura l'emissione delle carte di debito e credito e di ogni altra carta di pagamento;
gestiscono
i servizi POS, l'help desk alla clientela, i servizi Bancomat, le aree destinate al self service,
l'electronic banking;
• • cura la gestione delle richieste di rinuncia delle comunicazioni in formato cartaceo pervenute dalla clientela
• • cura la valutazione del questionario di adeguata verifica inserito dall'incaricato (operatore di sportello/addetto fidi/commerciale).
In materia di sviluppo e promozione della clientela: monitora gli andamenti dei comparti economici attivi nella piazza di riferimento e dà tempestiva comunicazione all'Area Territoriale di competenza/Retail degli eventi che possono presentare opportunità di sviluppo;
• • segnala le opportunità di promozione attraverso canali distributivi alternativi, quali Enti e
Associazioni di categoria, e assicurano tempestiva comunicazione all'Area Territoriale di competenza;
• • valuta i fabbisogni della clientela acquisita e potenziale, in termini di profili di prodotto e di servizio;
• • evade, nel rispetto della normativa vigente, le richieste di informazioni pervenute dalla clientela o da altre BA;
• • gestisce i rapporti con la clientela in termini di consulenza, assistenza e politiche di investimento;
• • segnala le opportunità in termini di innovazione di prodotti e servizi all'Area Territoriale di competenza.
In materia di organizzazione, controlli e gestione risorse:
• • gestisce il funzionamento della Filiale ai fini della salvaguardia del livello di soddisfazione della clientela, in termini continuità del servizio erogato, qualità dell'assistenza prestata e sviluppo del mercato di riferimento;
• • presidia i controlli di linea che caratterizzano i processi di Filiale, sorvegliandone
l'esecuzione da parte dei collaboratori ed esercitando il necessario controllo gerarchico.
E dunque l'articolazione della prova contenuta in ricorso è assolutamente irrilevante ai fini della dimostrazione del diritto al superiore inquadramento atteso che alcuni dei compiti descritti sono addirittura propri di qualifiche inferiori , mentre altri , sebbene propri di un responsabile di filiale , nulla chiariscono circa la rilevanza nella organizzazione aziendale di quella filiale .
Di contro , nel costituirsi in giudizio , l' ha dato contezza della organizzazione aziendale;
Pt_4
ha chiarito che le filiali della banca sono suddivise in filiali base e filiali strutturate;
che le filiali strutturate sono le cd filiali capofila , vale a dire quelle che coordinano il lavoro di quelle base che a loro fanno riferimento . La , inoltre , ha documentato che le filiali strutturate sono solo due : CP_1
quella di RN centro , via Baratta , cui afferiscono altre dieci filiali base , compresa quella di
RN PA , e quella della sede legale di Battipaglia .
La ha allegato inoltre il documento sui poteri in materia creditizia evidenziando come i poteri CP_1
conferiti alla ricorrente non differissero da quelli di tutti i preposti ad una filiale base .
E' evidente , pertanto , che l'articolazione istruttoria contenuta in ricorso è assolutamente ininfluente ai fini della prova del diritto al superiore inquadramento .
Tale conclusione , tuttavia , non implica che la ricorrente non abbia comunque diritto ad un superiore inquadramento e al conseguente pagamento delle differenze retributive . In linea con il più recente orientamento della Suprema Corte , infatti , va affermato che la domanda intesa alla maggiore qualifica professionale , in relazione alle mansioni svolte , include implicitamente quella di una qualifica inferiore , nell'ambito del medesimo genere di mansioni , ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro ( Cass.
8.1.2013 n.22872 ; Cass. n.
13740/2004 ; Cass. n. 1717/2009 ; Cass. n. 8862/2013 ; Cass. n. 15053/2007) purchè il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia.
E , nel caso di specie , la ricorrente ha fornito comunque sufficienti elementi per consentire il suo inquadramento nell'area terza , 4° livello retributivo , sin dal primo gennaio 2022 , oltre al diritto alle differenze retributive tra il terzo e il quarto livello dal primo luglio 2021 al 30 giugno 2023 .
Abbiamo sopra detto , infatti ,che la sola attribuzione dell'incarico di responsabile di filiale non comporta l'automatico inquadramento nella categoria dei quadri;
abbiamo però anche evidenziato che le parti sociali non hanno mancato di valutare la complessità dei compiti attribuiti ad un responsabile di filiale , riconoscendo l'inquadramento in questione ai preposti alle filiale che non hanno una ridotta operatività e/o che operano stabilmente con 5/6 addetti , compreso il preposto .
Ma le parti hanno sociali hanno fatto di più , nel senso che , nel descrivere le caratteristiche proprie degli altri livelli di inquadramento , hanno espressamente previsto anche quale inquadramento compete ai responsabili delle succursali sulla base della consistenza numerica del personale ad essa assegnato .
All'art. 110 del CCNL , infatti , si stabilisce che ai preposti a succursali con orari speciali , e/o ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto si applica la tabella che segue : succursali con un solo addetto , inquadramento nell'area 3^ , liv. 2° succursali con due addetti , inquadramento nell'area 3^ , livello 3° succursali con tre o quattro addetti , inquadramento nell'area 3^ , livello 4° .
Nella specie , dunque , poiché non è in discussione che la ricorrente abbia svolto, sin dal luglio 2021
, l'incarico di preposto alla filiale di PA , cui sono stati sempre addetti 4 dipendenti , è evidente che la stessa ha acquisito il diritto al superiore inquadramento, nell'area terza , livello 4° , decorsi
180 giorni dall'assegnazione , vale a dire dal gennaio 2022 . La ricorrente , inoltre , ha diritto al pagamento delle differenze retributive tra il terzo livello e il quarto dalla data di assegnazione , vale a dire da luglio 2021 , e fino a luglio 2023 , quando il livello superiore è stato anche formalmente riconosciuto dall'azienda .
La domanda proposta dalla ricorrente merita pertanto accoglimenti nei soli limiti sopra detti . Per quanto riguarda le spese del giudizio , in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda , peraltro neppure formalizzata nelle conclusioni del ricorso , nonché del comportamento processuale tenuto dalle parte ricorrente che ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dal giudicante , si reputa equa una integrale compensazione tra le parti .
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara che la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata nell'area terza , 4° livello retributivo , a decorrere dal 1° gennaio 2022 ;
2. Condanna la resistente , in persona del legale rapp .te p.t. , al pagamento delle differenze CP_1
retributive tra il III e il IV livello retributivo a decorrere dal luglio 2021 e sino al luglio 2023 , oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Compensa tra le parti le spese di lite
Il Giudice
A.M.D'Antonio