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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 25/09/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1522/2024 promossa da: opponente:
, , con gli avv.dom. Michael Walzl e Maria Parte_1 C.F._1
Malfertheiner di Bolzano, giusta procura depositata, contro opposta:
, , con l'avv. dom. Rosario Carucci di CP_1 C.F._2
Salerno, giusta procura depositata con il ricorso monitorio;
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 388/2024;
CONCLUSIONI dell'opponente:
„Das angerufene möge, unter Ablehnung jeglichen gegenteiligen Vorbringens und Pt_2
unter Abweisung aller entgegenstehenden Anträge, Einwendungen und Ansprüche: − in pagina 1 di 9 präjudizieller Hinsicht: die fehlende Klagelegitimation von Frau DI MI feststellen und folglich den Zahlungsbefehl Nr. 388/2024 für nichtig erklären bzw. als unrechtmäßig aufheben/widerrufen; − in der Hauptsache, für den bestrittenen Fall der fehlenden Annahme der im Vorabwege vorgebrachten Einrede: dem vorliegenden Widerspruch gegen das angefochtene Mahndekret Nr. 388/2024 des Landesgerichts Bozen aus den obengenannten
Gründen stattgeben, da dasselbe sachlich und rechtlich unbegründet ist und folglich den angefochtenen Zahlungsbefehl aufheben, annullieren bzw. für ungültig und oder nichtig erklären und sämtliche Forderungen von DI MI abweisen;
auf jeden Fall: DI
MI zum Ersatz der Verfahrens- und , auch unter Berücksichtigung des Art. Persona_1
96 ZPO Abs. 1 und 2 ZPO, zu verurteilen“; dell'opposta:
“si conclude come da comparsa di costituzione e di risposta per il rigetto della opposizione e con la conferma del decreto ingiuntivo n. 388/2024 del 02/04/2024 del Tribunale di Bolzano, con la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 18.849,32, a titolo di capitale, oltre gli interessi come da domanda, oneri accessori e spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 388/2024, ha vantato un CP_1
credito derivante dall'opera professionale quale interior designer per progettazione degli spazi interni ed esterni dell'immobile di proprietà di sito in Magrè s.s.d.v., per il costo Parte_1
di € 18.849,32 oltre interessi e spese.
L'opponente chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, ha eccepito la Parte_1
carenza di legittimazione attiva di e dedotto di non averle mai conferito CP_1
incarico, avendo essa operato quale figlia / incaricata di amministratore di fatto Parte_3
della soc. UW srl, con la quale egli ha concluso due contratti di appalto.
pagina 2 di 9 L'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, richiamando la fattura n. CP_1
8/2021 per € 8.000,00, già pagata da . Pt_1
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono state assunte le prove orali offerte dalle parti. La causa è quindi passata in decisione, previa discussione orale avvenuta all'udienza del 18.09.2025.
2. La sentenza è resa in lingua italiana, avendo l'opponente sig. rinunciato alla pronuncia Pt_1
anche in lingua tedesca (cfr. verbale d'udienza del 31.10.2024).
I seguenti fatti non sono controversi, oltre ad essere provati per tabulas.
In data 16.08.2021 un incendio ha distrutto la casa di abitazione e lavorativa di Parte_1
(doc. 6 ). Per la ricostruzione della stessa egli ha concluso due contratti di appalto con la Pt_1
soc. UW srl, entrambi in data 14.04.2022: uno per la manutenzione straordinaria e ristrutturazione edile (doc. 7 ) ed uno “superbonus 110% interventi trainanti – trainati” Pt_1
(doc. 8). La legale rappresentante della società è tale compagna di Persona_2 Pt_3
padre dell'opposta
[...] CP_1
Dalla visura societaria emerge che socie di tale società sono con la quota del CP_1
24%, e quota del 76% (doc. 9). Persona_2
3. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di non coglie nel segno, CP_1
avendo essa allegato la conclusione di un rapporto contrattuale con la cui Parte_1
sussistenza essa è tenuta a provare (sia sufficiente il rinvio a Cass., sent. 27.06.2011 n. 14177:
“La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza…”).
pagina 3 di 9 4. La controversia riguarda il presunto incarico professionale, conferito da a Pt_1 CP_1
quale interior designer del suo immobile in ricostruzione. Si tratta quindi di esaminare
[...]
se la richiesta di pagamento, avanzata da per asserito compenso professionale, sia CP_1
fondata.
Dall'insieme delle prove orali e documentali acquisite deve giungersi ad una risposta negativa.
La compagna non convivente di , , ha ricordato così l'incontro con Pt_1 Persona_3 CP_1
“ Als wir, bzw. MA den Auftrag an die Fa. UW erteilt Persona_4
hat, nach dem Brand das Haus wieder aufzubauen, hat man uns DI als Tochter und
Mitarbeiterin der vorgestellt. MA hat aufgesucht, weil uns der CP_2 Parte_3
Nachbar von ihm gesagt hat;
beim 1. Termin wollte FR MI, dass auch ich dabei bin, damit wir uns alle kennenlernen, das Treffen war im Garten des abgebrannten Hauses. MI
DI war dabei, da ist sie uns vorgestellt worden. 4) die beiden MI haben gesagt, sie würden sich freuen, wenn sie das Projekt übernehmen können. An das Wort Technikerin kann ich mich nicht erinnern. 5) wir haben uns immer im Büro der Fa. UW getroffen, ich war viel dabei, und haben uns meistens zu 4 getroffen, also die beiden MI und wir zwei“.
Il contatto tra e la società UW è stato creato da tale (sentito all'udienza Pt_1 Per_5
dell'08.07.2025), vicino di casa di e responsabile del cantiere , per la soc. Parte_1 Pt_1
UW, con la quale ha collaborato come libero professionista;
egli ha supervisionato tutte le opere appaltate ("Io ho supervisionato i lavori. Preciso che ad un certo punto la UW non mi ha più pagato, estate 2023, ed io ho interrotto la mia attività per la società. Ho comunque supervisionato i lavori che ha dato in incarico in via autonoma, al di fuori delle Pt_1
prestazioni UW”). Egli ha riferito che “2) Il padre ha introdotto al sig. CP_1
. Preciso che io all'epoca ero il vicino di casa di;
quando si è verificato Pt_1 Parte_1
l'incendio, gli sono stato vicino e così è nato il contatto. Io conoscevo già da ca. Parte_3
20 anni ed ho raccomandato ad di rivolgersi a , che seguiva la UW. 3) io Pt_1 CP_1
pagina 4 di 9 non ero presente al loro primo incontro. Ricordo però che dopo l'incontro mi ha Pt_1
chiamato per raccontarmi che era rimasto soddisfatto e ha precisato che il padre aveva portato con sé la figlia . CP_1
Tale teste ha anche precisato che “quando ha conferito l'incarico alla UW, la Pt_1
sig.ra è sempre stata presentata quale “Technikerin, Zeichnerin”, su incarico CP_1
della UW. non è mai stata presentata come libera professionista ad CP_1 Pt_1
ricordo che a lui è anche stato detto che partecipa alla società UW. Preciso che CP_1
qualsiasi documento è stato sempre sotto l'insegna della UW, qualsiasi ordine, acquisto di materiale. 5) Io da aprile 2022 ero parte attiva del cantiere, quando ha dato Pt_1
l'incarico ufficiale alla UW. Da quel momento io sono sempre stato presente alle riunioni di cantiere. Qualche volta c'era , che io ho sempre percepito con il mio stesso CP_1
ruolo, ossia libero professionista ma incaricata dalla UW”.
Se è pur vero che ha interloquito diverse volte con come riferito dalla Pt_1 CP_1
madre (ad es. misurazione nella casa di , incontri nella sede della soc. Parte_4 Pt_1
UW, come da foto n. 17), tale attività è avvenuta alla luce dei contratti d'appalto in essere con la soc. UW, della quale essa é socia, oltre ad essere figlia dell'amministratore di fatto della stessa. Ciò è evidenziato, oltre alle testimonianze riportate, anche dal timbro UW apposto sul progetto, nella versione fornita da e non espressamente contestata (doc. 13 Pt_1
), mentre quello depositato da MI in sede monitoria ne è privo (doc. 3 ). Pt_1 Pt_1
L'elemento principale portato dall'opposta alla propria tesi, ossia il pagamento della propria fattura per € 8.000,00, depone in senso contrario a quanto divisato.
In primo luogo, la causale è “technische Assistenz”, che coincide con il suo ruolo di tecnica, come esposto dal teste , attività che nulla ha da spartire con quella di interior designer, Per_5
professionista deputato a proporre soluzioni creative e di stile per l'arredo.
pagina 5 di 9 Inoltre, la data di emissione della fattura, 15.11.2021, a soli tre mesi di distanza dal rogo, conferma la natura tecnica dell'attività svolta dalla posto che i contratti di appalto sono CP_1
stati conclusi 5 mesi dopo ed è inverosimile che a tre mesi dall'incendio il committente si curasse dell'interior design, come riferito anche dalla teste a controprova sul capitolo 3: Per_3
“wir mussten die 1. Planung für außen noch mal ändern; das hat sich lange hingezogen. Die
Innenplanung ist erst viel später gekommen”, nonchè dal teste a controprova: „6) non è Per_3
vero. Tutto l'interno è stato progettato più tardi”.
Infine, scrutinando le causali indicate dalla sulla fattura azionata in via monitoria, CP_1
alcune di tali prestazioni risultano indubbiamente compiute da altri soggetti. La voce n. 5 per €
4.500,00 riguarda la progettazione della stufa e della sauna, ma non è stata eseguita dalla
(che ha partecipato ad unico incontro, accompagnando il padre), ma da tale CP_1 _6
, su incarico della UW, che ne ha pagato il compenso e sentito come teste all'udienza
[...]
del 27.05.2025: “Conosco entrambe le parti per motivi professionali. Io sono in proprio, la mia attività si chiama Ofenbau Braito Alex, sono artigiano esperto in realizzazione di stufe. Nel cantiere di a Magrè io ho realizzato la stufa, sono stato a ciò incaricato dalla ditta Pt_1
UW, non da . In cantiere ho incontrato sia che e soprattutto il Pt_1 Pt_1 CP_1
sig. dipendente della UW all'epoca, il quale mi ha contattato per darmi Per_5
l'incarico. La stufa da me realizzata ha intorno del vetro, quindi si può chiudere ed usare per rilassarsi al caldo. Se mi viene chiesto chi è credo sia un falegname. Io ho Persona_7
realizzato la stufa, in muratura, rivestita in piastrelle della Toscana, con la porta in vetro ad angolo, con la regolazione dell'aria automatica. 14) mi pare che il progetto della stufa mi sia stato mandato dalla ditta UW. Io all'inizio ho sempre parlato con poi una Per_5
volta mi sono incontrato con per chiarire delle cose, e lì c'era anche CP_1 Pt_3
. Dopo la UW mi ha mandato dei disegni, ma io ho curato da me la progettazione.
[...]
Quando ho iniziato, con ho ancora apportato diverse modifiche, abbiamo allargato la Pt_1
pagina 6 di 9 stufa, e lì non c'era la UW. ha anche voluto modificare alcune cose. Io sono stato Pt_1
pagato dalla UW”.
La voce n. 8 riguarda i progetti di installazione per cucine e bagni, che però sono stati forniti da altri artigiani (teste : “15) I pavimenti e le cose fisse sono state fatte dalla UW, Per_5
mentre i mobili e l'arredo bagno dalla . 16) confermo. all'epoca aveva Pt_5 Pt_1
incaricato la UW di presentare una proposta per una cucina su misura;
il disegno è stato fatto da su incarico di UW. Ad non sono piaciute, anche per motivi CP_1 Pt_1
economici e si è rivolto alla ”). Pt_6
Tirando le somme, non ha fornito prova dell'incarico asseritamente a lei CP_1
conferito da e ne consegue il rigetto della sua domanda di pagamento del Parte_1
relativo compenso.
5. In merito alla mancata partecipazione alla mediazione, da parte di come Parte_1
dedotto dall'opposta, si osserva che anche parte opponente ha eccepito la mancata mediazione obbligatoria (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 pag. 2). Se da tale omissione non è dato desumere l'improcedibilità dell'opposizione, posto che l'onere di introdurre la mediazione grava su parte opposta (art. 5 bis d.lvo 28/2010), tuttavia l'art. 12 bis d.lvo 28/2010 ha introdotto delle conseguenze processuali per la mancata partecipazione, ed in particolare il versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato (co. 2), cui si dà quindi corso.
Si precisa che dal verbale di mediazione negativa del 16.01.2025 emerge che ha Pt_1
comunicato in data 09.01.2025 “di non voler presentarsi all'incontro” (cfr. doc. depositato il
20.01.2025 dall'opposta), e pertanto si ravvisa l'assenza di giustificato motivo per l'assenza di parte opponente.
6. L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
La soccombenza di parte opposta le impone di rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione € 5.200,00 - €
pagina 7 di 9 26.000,00. A parte opponente spetta l'aumento del 30% previsto per la redazione di atti navigabili ex art. 4 co. 1 bis, come da richiesta.
Non va accolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata, non ravvisandosi la sussistenza degli stringenti presupposti previsti (si rinvia a Cass., ordinanza del 30.09.2021 n.
26545: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso in data Parte_1
02.04.2024 dal Tribunale di Bolzano, iscritto al n. 388/2024,
1) accogliendo l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 388/2024, che dichiara inefficace;
2) respinge le domande di CP_1
3) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di CP_1 Parte_1
lite, che liquida come segue: € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre aumento del 30%,
€ 172,70 per anticipazioni, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie;
pagina 8 di 9 4) condanna l'opponente – che non ha partecipato alla mediazione Parte_1
obbligatoria – al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per questo giudizio, ex art. 12 bis co. 2 d.lvo 28/2010.
Bolzano, 24.09.2025 la Giudice
Elena Covi
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