Art. 2.
Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.
Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.