Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 giugno 1936 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2014 |
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- 1. Riforma forense - Pag. 1Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
Giurisprudenza • 19
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell' art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito nella legge 22 gennaio 1931, n. 36 , e' ridotto da dieci ad otto anni.
E' inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 . - Art. 2.
Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.
- Art. 3.
L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno la professione di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello e dimostrino nei modi stabiliti nell' art. 39, comma primo e secondo del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , la loro attuale iscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianita' di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.
Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cessazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verita' mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente sindacato forense.
Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 febbraio 1997, n. 27 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall' articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003 , per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale e' elevato a cinque anni".