Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 giugno 1936 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2014 |
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- 1. Riforma forense - Pag. 1Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. 2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta: a) regolamenta l'organizzazione e …
Leggi di più… - 2. Riforma forenseStudio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. 2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta: a) regolamenta l'organizzazione e …
Leggi di più… - 3. Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiorihttps://www.brocardi.it/
- 4. Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiorihttps://www.brocardi.it/
- 5. Esame cassazionisti: bando e prove in Gazzetta UfficialeLorena Papini · https://www.diritto.it/ · 17 maggio 2023
È stata indetta la sessione d'esame 2023 per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 36 del 12 maggio 2023. Le domande di ammissione potranno essere presentate entro il 23 giugno 2023. Scarica il bando completo Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2119Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA - Sezione Lavoro - Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8524/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c. PROMOSSA DA , nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Gattuso ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Canfora n.135, come da procura in atti telematici RICORRENTE CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1 Ciro Il Grande n.21, …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1411Provvedimento: R.G. 7358/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7358/2023 R.G. a cui è riunita quella n. 7683/2022 TRA Parte_1 elettivamente domiciliato in Parete, alla Via Cirillo n. 18, presso lo studio degli avv.ti Rosa Di Nardo e Anna Maria Cavallaccio, dai quali è rappresentata e difesa - ricorrente - E , Controparte_1 - resistente CONTUMACE – RAGIONI DI …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 453Provvedimento: Pubblicato il 20/01/2026 N. 00453/2026REG.PROV.COLL. N. 04380/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4380 del 2025, proposto dall'avvocato -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani in Roma, via Bocca di Leone, 78, contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, …Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 21/10/2025, n. 18173Provvedimento: Pubblicato il 21/10/2025 N. 18173/2025 REG.PROV.COLL. N. 09211/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9211 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti -OMISSIS-, non costituito in giudizio; …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli, sentenza 15/05/2024, n. 3540Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 15/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 21182/2022 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1 PRISCO GAETANO DANILO, con elezione di domicilio in VIA OTTAVIANO 254, SAN GENNARO VESUVIANO, come da procura in atti; RICORRENTE contro : , con il patrocinio dell'avv., con elezione di domicilio in VIA CP_2 ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI; RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell' art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito nella legge 22 gennaio 1931, n. 36 , e' ridotto da dieci ad otto anni.
E' inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 . - Art. 2.
Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.
- Art. 3.
L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno la professione di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello e dimostrino nei modi stabiliti nell' art. 39, comma primo e secondo del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , la loro attuale iscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianita' di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.
Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cessazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verita' mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente sindacato forense.
Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 febbraio 1997, n. 27 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall' articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003 , per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale e' elevato a cinque anni".