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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1966/2024 da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, dall'Avv. Vincenzo Peluso e dall'Avv. stabilito Francesco Peluso, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale in Casaluce (CE) alla via Vittorio Veneto n. 7 come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
:
, , Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro-tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso dal dott. Stefano Rozza e dal dott. Raffaele Cortese, funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c., elettivamente domiciliato presso la sede dell' Controparte_3
, sito in Via Cal di Breda n. 116;
[...]
resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Tribunale di Treviso
1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015,
dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per
violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici -2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 e conseguentemente
condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1
disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni
scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla
fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 condannare il
[...]
a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro Controparte_1
equipollente) per l'importo di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo
di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore
degli Avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso quali anticipatari anche delle spese.”
Per parte resistente, come da memoria di costituzione:
“In via principale:
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inammissibilità del ricorso proposto per violazione del
principio del ne bis idem.
- 2 - Tribunale di Treviso
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02 dicembre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver prestato servizio quale docente con contratti a tempo determinato, ha convenuto in giudizio il per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto a beneficiare Controparte_1
della cosiddetta “Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 , per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al riconoscimento del beneficio per un valore complessivo di €
2.000,00.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù di contratti a tempo determinato per le seguenti annualità:
annualità 2020/2021 presso l'Istituto Superiore- I.s. “Einaudi - Scarpa” -Montebelluna
(TVIS02400C);
annualità 2021/2022 presso l'Istituto Superiore- I.s. “Einaudi - Scarpa” -Montebelluna
(TVIS02400C);
annualità 2022/2023 presso l'Istituto Superiore- I.s. “Einaudi - Scarpa” -Montebelluna
(TVIS02400C);
annualità 2023/2024 presso l'Istituto Superiore- I.s. “Einaudi - Scarpa” -Montebelluna
(TVIS02400C).
- 3 - Tribunale di Treviso
Si è costituita l'Amministrazione eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti vantati. Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo che la carta elettronica non rientri tra le “condizioni di impiego” per le quali è prevista parità di trattamento tra docenti a termine e di ruolo, e che solo per questi ultimi la formazione sia obbligatoria, permanente e strutturale. In via subordinata, ha chiesto di rapportare l'importo del beneficio al servizio effettivamente prestato.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente, deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte resistente relativa alla già avvenuta definizione con sentenza di un precedente giudizio avente il medesimo oggetto.
L'Amministrazione ha infatti prodotto in giudizio la sentenza n. 360/2025, pronunciata in data
14.5.2025 da altro magistrato di questo stesso Tribunale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta da parte convenuta non emerge l'attestazione della cancelleria relativa al passaggio in giudicato formale di tale pronuncia.
In assenza di tale prova, la sentenza non può ritenersi definitiva e, pertanto, la causa precedentemente incardinata deve considerarsi giuridicamente ancora pendente.
La situazione processuale va dunque correttamente qualificata non come violazione del giudicato,
ma come litispendenza ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.c., il quale dispone che "Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo".
- 4 - Tribunale di Treviso
Nel caso di specie, sussiste una manifesta identità tra la presente causa e quella già decisa con la menzionata sentenza n. 360/2025. Entrambi i giudizi vedono contrapposte le medesime parti (il docente e il ) e presentano il medesimo Parte_1 Controparte_1
petitum (il riconoscimento del beneficio della "Carta del docente") e la medesima causa petendi
(l'illegittima esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio per gli stessi anni scolastici).
Essendo il presente giudizio stato promosso successivamente a quello già pendente dinanzi ad altro giudice di questo Ufficio, non vi è alternativa alla declaratoria della litispendenza e all'ineluttabile ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
L'esito meramente processuale del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la litispendenza della presente causa rispetto al giudizio iscritto innanzi a questo tribunale al RG 588/2024 e definito con la sentenza n. 360/2025 e, per l'effetto, dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Treviso, 28/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 5 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1966/2024 da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, dall'Avv. Vincenzo Peluso e dall'Avv. stabilito Francesco Peluso, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale in Casaluce (CE) alla via Vittorio Veneto n. 7 come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
:
, , Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro-tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso dal dott. Stefano Rozza e dal dott. Raffaele Cortese, funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c., elettivamente domiciliato presso la sede dell' Controparte_3
, sito in Via Cal di Breda n. 116;
[...]
resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Tribunale di Treviso
1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015,
dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per
violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici -2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 e conseguentemente
condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1
disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni
scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla
fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 condannare il
[...]
a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro Controparte_1
equipollente) per l'importo di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo
di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore
degli Avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso quali anticipatari anche delle spese.”
Per parte resistente, come da memoria di costituzione:
“In via principale:
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inammissibilità del ricorso proposto per violazione del
principio del ne bis idem.
- 2 - Tribunale di Treviso
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02 dicembre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver prestato servizio quale docente con contratti a tempo determinato, ha convenuto in giudizio il per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto a beneficiare Controparte_1
della cosiddetta “Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 , per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al riconoscimento del beneficio per un valore complessivo di €
2.000,00.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù di contratti a tempo determinato per le seguenti annualità:
annualità 2020/2021 presso l'Istituto Superiore- I.s. “Einaudi - Scarpa” -Montebelluna
(TVIS02400C);
annualità 2021/2022 presso l'Istituto Superiore- I.s. “Einaudi - Scarpa” -Montebelluna
(TVIS02400C);
annualità 2022/2023 presso l'Istituto Superiore- I.s. “Einaudi - Scarpa” -Montebelluna
(TVIS02400C);
annualità 2023/2024 presso l'Istituto Superiore- I.s. “Einaudi - Scarpa” -Montebelluna
(TVIS02400C).
- 3 - Tribunale di Treviso
Si è costituita l'Amministrazione eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti vantati. Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo che la carta elettronica non rientri tra le “condizioni di impiego” per le quali è prevista parità di trattamento tra docenti a termine e di ruolo, e che solo per questi ultimi la formazione sia obbligatoria, permanente e strutturale. In via subordinata, ha chiesto di rapportare l'importo del beneficio al servizio effettivamente prestato.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente, deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte resistente relativa alla già avvenuta definizione con sentenza di un precedente giudizio avente il medesimo oggetto.
L'Amministrazione ha infatti prodotto in giudizio la sentenza n. 360/2025, pronunciata in data
14.5.2025 da altro magistrato di questo stesso Tribunale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta da parte convenuta non emerge l'attestazione della cancelleria relativa al passaggio in giudicato formale di tale pronuncia.
In assenza di tale prova, la sentenza non può ritenersi definitiva e, pertanto, la causa precedentemente incardinata deve considerarsi giuridicamente ancora pendente.
La situazione processuale va dunque correttamente qualificata non come violazione del giudicato,
ma come litispendenza ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.c., il quale dispone che "Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo".
- 4 - Tribunale di Treviso
Nel caso di specie, sussiste una manifesta identità tra la presente causa e quella già decisa con la menzionata sentenza n. 360/2025. Entrambi i giudizi vedono contrapposte le medesime parti (il docente e il ) e presentano il medesimo Parte_1 Controparte_1
petitum (il riconoscimento del beneficio della "Carta del docente") e la medesima causa petendi
(l'illegittima esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio per gli stessi anni scolastici).
Essendo il presente giudizio stato promosso successivamente a quello già pendente dinanzi ad altro giudice di questo Ufficio, non vi è alternativa alla declaratoria della litispendenza e all'ineluttabile ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
L'esito meramente processuale del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la litispendenza della presente causa rispetto al giudizio iscritto innanzi a questo tribunale al RG 588/2024 e definito con la sentenza n. 360/2025 e, per l'effetto, dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Treviso, 28/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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