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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2998/2024 R. G. sezione lavoro vertente
TRA
nato a [...] dè Tirreni (SA) il 02/02/1980 c.f. Parte_1
nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 Controparte_1
; nato a [...] il [...] c.f. C.F._2 Controparte_2
; nato a [...] il [...] c.f. C.F._3 Controparte_3
nato a [...] il [...] c.f. C.F._4 CP_4
; nato a [...] il [...] c.f C.F._5 Parte_2
nato a [...] il [...] C.F._6 Parte_3
c.f. – tutti rapp.ti e difesi, disgiuntamente e C.F._7 congiuntamente, giuste procure alle liti poste in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado R.G. n. 7439/2023 presente atto dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo (C.F: e (C.F: , C.F._8 Controparte_5 C.F._9 elettivamente dom.ti presso il loro studio sito in Napoli, alla via Benedetto Cariteo, 8, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: PEC Email_1
fax: 0815640644 Email_2
Appellanti
1 E
– (C.F. – P.IVA ), in persona Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Barone, C.F. , giusta C.F._10 procura generale alle liti (v. allegato 1), elettivamente domiciliata presso
[...]
in Napoli, Piazza Matteotti n.
2. Si Controparte_7 dichiara, ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni riferite alla presente causa via fax al numero 081/4289657 o via PEC all'indirizzo Email_3
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n.3822/2024 pubbl. il 21/05/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2023 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di giudice del lavoro gli appellanti in epigrafe, premesso di:
-di avere lavorato per conto ed alle dipendenze della società IN Contact S.p.a con contratti a tempo indeterminato, inquadramento nel livello 4° del CCNL Telecomunicazioni di categoria, addetti alle attività oggetto della commessa , CP_6 con il ruolo di Tutor o Team Leader, il solo ricorrente con ruolo di Pt_1
Supervisor;
-di aver ottenuto, all'esito di ricorsi, la pronuncia di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di ed il riconoscimento del diritto dei Controparte_6 ricorrenti ad essere inquadrati professionalmente da nei livelli Controparte_6
3°, 4°, 5° e 6° del CCNL Telecomunicazioni precedentemente applicato dalla IN Contact S.p.a., in considerazione delle mansioni fino a quel momento svolte;
eccepirono che nel provvedere alla costituzione dei rapporti Controparte_6 di lavoro, in esecuzione delle citate sentenze, non aveva applicato il CCNL Telecomunicazioni (dal livello 1 al 7Q in ordine crescente), ma un proprio e diverso CCNL di categoria con livelli dalla lettera F alla A in ordine crescente e, sulla scorta di una comparazione effettuata solo tra i livelli retributivi, li aveva inquadrati nel livello C del vigente CCNL di Controparte_6
Tanto premesso, richiamate le corrispondenti declaratorie contrattuali, contestarono l'erroneo inquadramento, per essere il livello C applicato da non CP_6 corrispondente alle mansioni e, in particolare, al ruolo di coordinamento svolto presso l'interposto appaltatore e alla professionalità acquisita, da ricondursi al superiore livello B.
Rilevato inoltre che, in seguito alla assunzione in , erano stati adibiti alle CP_6 mansioni di addetti/operatori senior, per lo svolgimento dei compiti esecutivi e standardizzati puntualmente descritti in ricorso, non corrispondenti alle
2 caratteristiche professionali del livello B invocato e neppure a quelle del livello C formalmente attribuito, dedussero di avere subito, per effetto della condotta della società datrice, un danno professionale, derivato dall'impoverimento delle competenze maturate, quantificato in via presuntiva, tenuto conto della notoria rapida evoluzione tecnologica del settore delle telecomunicazioni e della durata della dequalificazione in rapporto alla anzianità di servizio, nella misura del 50% della retribuzione mensile, a decorrere dalle date precisate in ricorso per ciascun ricorrente.
Conclusero chiedendo accogliere le seguenti domande:
In via principale: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
(Partita IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. per i titoli e CP_6 P.IVA_2 le causali di cui alla premessa e, per l'effetto, condannarla:
a)ad inquadrare i ricorrenti nel livello B del vigente CCNL applicato ai rapporti di lavoro, a far data dalle rispettive reintegre/assunzioni in e, Controparte_6 quindi, a far data dal 16 settembre 2019 per , , Parte_1 Controparte_1
e , e per i signori e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Parte_2
dal 27 settembre 2021; Pt_3
b)assegnare ai ricorrenti mansioni corrispondenti al livello B del vigente CCNL di categoria applicato ai rapporti di lavoro;
c)condannare in ogni caso (Partita IVA in persona Controparte_6 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t. al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno professionale (danno emergente) nella misura indicata in premessa del 50% della retribuzione mensile lorda a far data sempre dalle rispettive reintegre/assunzioni in
[...]
e, quindi, a far data dal 16 settembre 2019 per , Controparte_6 Parte_1
, e , e per i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 signori e dal 27 settembre 2021>; spese vinte, con attribuzione Parte_2 Pt_3 ai procuratori anticipatari.
Instaurato il contraddittorio, con la sentenza in epigrafe il Tribunale rigettò il ricorso.
Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto tempestivo appello i lavoratori indicati in epigrafe, con atto depositato in data 20.11.2024, rilevando che il primo Giudice aveva erroneamente valutato la fattispecie, sia in punto di corretta individuazione del livello di inquadramento spettante ai ricorrenti in relazione alle mansioni espletate presso la GEPIN sia di disamina dell'allegato danno alla professionalità conseguente all'assegnazione di mansioni addirittura inferiori a quelle del livello C, di formale inquadramento.
Hanno concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione proposta, chiedendo riformare la sentenza gravata e per l'effetto, accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado;
con vittoria di spese.
Notificato l'atto, l'appellata si è costituita resistendo al gravame.
3 All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
1.La materia del contendere verte sulla correttezza dell'inquadramento, in quanto i ricorrenti, dopo l'assunzione in , erano stati inquadrati al livello C CCNL CP_6
Poste, a loro avviso non corrispondente al IV liv. CCNL Telecomunicazioni, ad essi applicato da GEPIN Contact s.p.a. ; il secondo profilo da esaminare concerne la lamentata adibizione a mansioni ritenute dequalificanti, in quanto inerenti ad attività di semplici “operatori” in luogo dei compiti di coordinamento e formazione di gruppi di operatori svolti alle dipendenze di IN Contact s.p.a., in qualità di
“Assistenti/Tutor”(Team Leader). Conseguenziale poi è il profilo del risarcimento del danno alla professionalità subìto per effetto del demansionamento posto in essere dalla convenuta, con attribuzione di compiti asseritamente inferiori anche a quelli propri del livello C.
2.Nella comparazione tra le declaratorie in contestazione il primo Giudice ha osservato come i ricorrenti presso la GEPIN CONTACT s.p.a. fossero stati tutti inquadrati al livello IV del CCNL Telecomunicazioni (con qualifica di “Operatore call-center” ovvero “F-Operatore”) in relazione all'attività di Tutor o Team Leader (e, per il , di Supervisor) caratterizzata dal coordinamento del gruppo degli Pt_1 operatori di call-center, attraverso l'organizzazione del lavoro delle unità, la formazione e il supporto sulle procedure operative, il monitoraggio dei risultati conseguiti la coerenza di tale inquadramento con i compiti svolti non è stata messa in discussione dai lavoratori ricorrenti.
Così come riportata nel ricorso introduttivo, la figura professionale del 4° livello del CCNL Telecomunicazioni–Assistente Call Center- è delineata nella declaratoria con riferimento a “Lavoratrice/tore che svolge attività di coordinamento e indirizzo professionale di un nucleo di addetti e/o operatori di call center al fine di assicurare la diffusione, la condivisione e il perseguimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati. Dette funzioni si esplicano attraverso la messa in atto di fasi di pianificazione e di organizzazione del lavoro, monitoraggio degli andamenti, verifica dei risultati conseguiti e supporto professionale nei confronti delle risorse affidate”. Livello C del CCNL del personale non dirigente di , cui appartengono, secondo CP_6 la declaratoria dei CCNL del 30.11.2017 e del 23.6.2021 ratione temporis applicabili alla fattispecie (richiamate in atti da entrambe le parti) i “Lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico- amministrativo- commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici. Parte ricorrente non ha mai dubitato della correttezza di tale inquadramento e cioè della coerenza delle mansioni con il livello riconosciuto dalla datrice GEPIN.
Lamentano invece i ricorrenti l'erroneità dell'inquadramento nel Livello C del CCNL del personale non dirigente di , cui appartengono, secondo la declaratoria dei CP_6
4 CCNL del 30.11.2017 e del 23.6.2021 ratione temporis applicabili alla fattispecie (richiamate in atti da entrambe le parti), i “Lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico-amministrativo- commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici.
Tra le figure esemplificative, rientrano nella declaratoria:
<1) Operatore senior -Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure definite, espletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i clienti.
2) Coordinatore
Lavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni tecnico- operative utili alla gestione, all'addestramento ed al supporto della squadra;
presidiano la corretta esecuzione delle attività operative e fungono da interfaccia con le figure preposte gerarchicamente al livello superiore per la segnalazione e risoluzione di eventuali criticità.
La declaratoria del Livello B CCNL Poste, invocata dai ricorrenti, si riferisce a Lavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche, svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali.
In particolare il Supervisor rientra tra quei Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono responsabili della gestione di risorse umane e rispondono direttamente degli obiettivi del gruppo assegnati dall'Azienda; fungono da punto di riferimento professionale supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento delle attività e ripartiscono le attività rispetto ai carichi di lavoro;
rilevano le esigenze formative/addestramento del team seguito, in relazione a nuovi prodotti, servizi, procedure.
Ha osservato, con condivisibili argomentazioni, il Tribunale che le attività di coordinamento di altri lavoratori, valorizzate dai ricorrenti quale tratto qualificante i compiti svolti alle dipendenze di IN Contact in qualità di Team Leaders/Supervisori, trovino corrispondenza nella declaratoria del livello C del CCNL POSTE: in particolare, le attività descritte di distribuzione e organizzazione del lavoro tra le unità degli operatori di call-center, di supporto sulle procedure operative, di monitoraggio dei risultati appaiono sovrapponibili ai compiti propri della figura professionale del “Coordinatore” sopra indicata.
Deve confermarsi la valutazione del primo Giudice laddove ha ben sottolineato che, alla luce di quanto emerso nel precedente giudizio, non può ritenersi che i ricorrenti
5 fossero investiti delle maggiori responsabilità connesse al raggiungimento “degli obiettivi del gruppo assegnati dall'Azienda” e delle “esigenze formative/addestramento del team seguito”, connotanti il superiore livello B invocato e invero non previste neppure dal livello IV del CCNL Telecomunicazioni applicato presso IN.
3. Ad integrazione di quanto esposto dal Tribunale, che nella sentenza di questa Corte del 3.11.2022 (in atti, resa nel procedimento n. 180/2020) relativa all'accertamento dell'interposizione fittizia si legge: “Nella fattispecie dall'istruttoria orale condotta è emerso che la IN Contact s.p.a. è stata una mera somministratrice di prestazioni di manodopera, poiché si è limitata alla mera gestione amministrativa del rapporto, con pagamento delle retribuzioni e gestione delle presenze, dei permessi, delle ferie, previa consultazione con i referenti . CP_6
Difatti, come riferito dal teste , dipendente della IN con mansioni Testimone_1 di supervisore: lo stesso aveva avuto rapporti quotidiani con i referenti di (nello CP_6 specifico e per i servizi postali e vak per Parte_4 Persona_1 Persona_2 internet); la formazione dei supervisori veniva fatta da a Roma presso la sede CP_6 centrale e l'aggiornamento veniva fatto tramite conference call presso la sede di
i referenti di talvolta simulavano di essere dei clienti e Parte_5 CP_6 telefonavano agli operatori per verificare l'andamento delle procedure (nel caso in cui notavano delle anomalie, contattavano qualcuno dello staff;
la login telefonica, la username e la password di ciascun operatore era fornita da;
l'operatore, in CP_6 caso di reclami, poteva contattare direttamente l'ufficio postale, qualora avesse voluto dei chiarimenti o per altre problematiche e in tali circostanze si presentava come “Ufficio reclami di ”; inviava la lista di clienti da contattare;
CP_6 CP_6
i software erano forniti da;
se in una fascia oraria non era raggiunto il livello
CP_6 di servizio, chiedeva loro di rivedere la pianificazione del c.d. staffaggio;
CP_6 CP_6 operava un controllo sui livelli di servizio ed il compito del supervisore era quello di trasmettere agli operatori la formazione ed assicurarsi che le direttive date da
CP_6 venissero eseguite correttamente;
se un lavoratore chiedeva dei giorni di ferie, l'autorizzazione era data dallo staff, che poi comunicava l'assenza a .
CP_6
La deposizione di cui sopra ha trovato conferma in quella resa dal teste
[...]
, anch'egli supervisore della IN Contact, il quale ha riferito di Parte_3 aver avuto contatti diretti con i referenti di , , CP_6 Parte_4 Persona_3
e per corrispondenza e pacchi, Persona_1 Persona_4 Per_2 vak per internet e per i servizi finanziari;
con detti referenti
[...] Tes_2 comunicava telefonicamente o via mail (la mail partiva da un indirizzo di );
CP_6 CP_6 approvava la pianificazione da loro proposta, comunicando le criticità; l'operatore del call center nel rispondere a telefono seguiva uno script indicato da (buongiorno
CP_6 benvenuto in , sono…in cosa posso esserle utile); tutti i sistemi operativi
CP_6 erano forniti da , che ne gestiva e risolveva le disfunzioni;
la richiesta sui
CP_6 permessi/ferie veniva autorizzata dal supervisore, ma poteva fare osservazioni
CP_6 sui turni;
anche il piano ferie estivo era sottoposto al vaglio di , che poteva
CP_6 intervenire se riteneva non congrua la distribuzione del personale;
per le comunicazioni con , utilizzavano una mailing list che indirizzava la mail
CP_6 all'intero gruppo;
la pianificazione del lavoro era fatta da ed al termine
CP_6 CP_6
6 della giornata dovevano garantire i termini di servizio stabiliti da detta società; in tutte le fasi di start-up riguardanti corrispondenza, pacchi, servizi internet e finanziari, i referenti sono sempre stati presenti presso la sede di CP_6 Parte_5
e monitoravano in doppia cuffia il modo in cui gli operatori lavoravano;
l'attività riguardante l'appalto è cessata in concomitanza con il licenziamento di fine CP_6 luglio-inizio agosto 2016; indicava al supervisore il nominativo dell'operatore CP_6 da spostare ad altra attività qualora non lo avesse ritenuto adeguato;
le indicazioni che essi dipendenti della IN Contact ricevevano da , venivano recepite come CP_6
“ordini” a cui ottemperavano sempre.
Dalle suddette deposizioni emerge, in estrema sintesi, una costante attività di controllo esercitata dai referenti delle nei confronti dei lavoratori appellati. CP_6
I testi introdotti dalla parte resistente, e , hanno reso Parte_4 Persona_4 dichiarazioni complessivamente non contrastanti con quelle sopra riportate, in particolare riguardo agli applicativi forniti da , la quale svolgeva anche la CP_6 formazione ai fornitori di IN, stabiliva il numero di operatori da adibire ad un singolo servizio, effettuava un monitoraggio, qualitativo e quantitativo, sui livelli ed i parametri di servizio previsti nella gara di appalto. Tuttavia, gli stessi testi hanno in qualche modo stemperato l'aspetto del controllo esercitato da nei confronti dei CP_6 dipendenti IN, affermando, di contro, il mantenimento, da parte di quest'ultima, dell'autonomia decisionale nell'attuazione dell'appalto e del potere organizzativo e disciplinare al proprio interno.
Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, risulta dirimente la copiosa documentazione prodotta dall'odierna parte appellata, consistente in numerose mail che si scambiavano i supervisori della IN con i referenti di , da cui si evince in CP_6 maniera evidente, l'effettivo controllo ed il potere direttivo da questa costantemente esercitato sull'appalto, fissandone i criteri qualitativi e quantitativi delle attività.”.
La prova testi, come illustrata nella citata sentenza, nell'offrire riscontro dell'irregolarità dell'appalto, non ha fornito elementi indicativi di più ampi margini di autonomia, ovvero di “funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali”.
4.Il richiamo della suddetta istruttoria è utile anche per definire il tema dell'asserita dequalificazione: i ricorrenti ritengono di essere stati adibiti a mansioni prive delle connotazioni del livello B (richiedenti il possesso di conoscenze specialistiche;
lo svolgimento di funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali) e addirittura prive di corrispondenza con la declaratoria del livello C riconosciuto loro, riservato a “lavoratori in possesso di conoscenze specifiche qualificate;
che effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa. I profili professionali previsti sono quelli di Operatore Senior, Operatore Sportello –senior, Operatore Polivalente. Nessuno di questi ruoli svolgono gli istanti”. 7 Lamentano di essere stati privati, con l'assunzione in , delle attività di CP_6 coordinamento, precedentemente svolte in qualità di Tutor/Team Leader, e di essere stati assegnati a mansioni, meramente esecutive e standardizzate.
Invero è emerso nel precedente giudizio che i ricorrenti, anche quando erano formalmente alle dipendenze della GEPIN non rivestivano un ruolo di coordinamento qualificato;
anzi è risultato che i referenti di talvolta CP_6 simulavano di essere dei clienti e telefonavano agli operatori per verificare l'andamento delle procedure;
operavano su con la lista di clienti da contattare fornita da ; il compito del supervisore era quello di ….assicurarsi che le direttive CP_6 date da venissero eseguite correttamente, senza dunque un'autonomia CP_6 organizzativa e senza alcuna incidenza dei ricorrenti sul processo decisionale.
Le attività seguivano procedure standardizzate: l'operatore del call center nel rispondere a telefono seguiva uno script indicato da (buongiorno benvenuto in CP_6
, sono…in cosa posso esserle utile); la pianificazione del lavoro era CP_6 fatta da ed al termine della giornata dovevano garantire i termini di servizio CP_6 stabiliti da detta società; in tutte le fasi di start-up riguardanti corrispondenza, pacchi, servizi internet e finanziari, i referenti sono sempre stati presenti presso CP_6 la sede di e monitoravano in doppia cuffia il modo in cui gli operatori Parte_5 lavoravano.
Una volta assunti da , i ricorrenti , CP_6 CP_2 CP_1 CP_4 CP_3
e come dedotto, in qualità di “Operatori Servizio Pacchi", si Parte_2 Pt_3 occupavano di fornire informazioni ai clienti, in modalità front-line (chiamata sul numero verde di ) oppure back-office (sulle pratiche provenienti dagli CP_6
Uffici Postali o dai Clienti), sulle spedizioni di prodotti postali o sui relativi reclami, per la eventuale prenotazione del ritiro o per l'appuntamento presso la residenza/domicilio per la consegna, adoperando gli applicativi “GPT” "NFEA" e
“HERMES”, previa identificazione del cliente. Il ricorrente , quale Pt_1
“Operatore Servizi Finanziari", ha allegato di occuparsi di fornire informazioni ai clienti sulle carte prepagate Postepay e sui conti correnti (relativamente a costi di apertura, tempistica, documentazione necessaria etc.) nonchè sullo stato di pagamento degli assegni, utilizzando gli applicativi 3270 e PIX;
oltre che delle recensioni pubblicate dai clienti sui servizi postali legati a conti e carte di crediti, attraverso l'App Postepay;
di fornire informazioni a clienti che hanno riscontrato disservizi e indirizzandolo verso i reparti competenti.
Per come allegate e non contestate, le suddette mansioni appaiono coerenti con la declaratoria del livello C, profilo Operatore senior -Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure definite, espletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i clienti.
I ricorrenti, dotati dell'esperienza acquisita in analoghe attività alle dipendenze della IN, sono stati impiegati in mansioni di carattere tecnico-amministrativo e
8 gestione delle relazione con i clienti, utilizzando applicativi informatici con un'autonomia di tipo operativo, nell'ambito di procedure predefinite.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende l'infondatezza delle censure formulate dagli appellanti ed il rigetto del gravame. Restano quindi assorbite le pretese risarcitorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.986,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2998/2024 R. G. sezione lavoro vertente
TRA
nato a [...] dè Tirreni (SA) il 02/02/1980 c.f. Parte_1
nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 Controparte_1
; nato a [...] il [...] c.f. C.F._2 Controparte_2
; nato a [...] il [...] c.f. C.F._3 Controparte_3
nato a [...] il [...] c.f. C.F._4 CP_4
; nato a [...] il [...] c.f C.F._5 Parte_2
nato a [...] il [...] C.F._6 Parte_3
c.f. – tutti rapp.ti e difesi, disgiuntamente e C.F._7 congiuntamente, giuste procure alle liti poste in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado R.G. n. 7439/2023 presente atto dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo (C.F: e (C.F: , C.F._8 Controparte_5 C.F._9 elettivamente dom.ti presso il loro studio sito in Napoli, alla via Benedetto Cariteo, 8, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: PEC Email_1
fax: 0815640644 Email_2
Appellanti
1 E
– (C.F. – P.IVA ), in persona Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Barone, C.F. , giusta C.F._10 procura generale alle liti (v. allegato 1), elettivamente domiciliata presso
[...]
in Napoli, Piazza Matteotti n.
2. Si Controparte_7 dichiara, ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni riferite alla presente causa via fax al numero 081/4289657 o via PEC all'indirizzo Email_3
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n.3822/2024 pubbl. il 21/05/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2023 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di giudice del lavoro gli appellanti in epigrafe, premesso di:
-di avere lavorato per conto ed alle dipendenze della società IN Contact S.p.a con contratti a tempo indeterminato, inquadramento nel livello 4° del CCNL Telecomunicazioni di categoria, addetti alle attività oggetto della commessa , CP_6 con il ruolo di Tutor o Team Leader, il solo ricorrente con ruolo di Pt_1
Supervisor;
-di aver ottenuto, all'esito di ricorsi, la pronuncia di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di ed il riconoscimento del diritto dei Controparte_6 ricorrenti ad essere inquadrati professionalmente da nei livelli Controparte_6
3°, 4°, 5° e 6° del CCNL Telecomunicazioni precedentemente applicato dalla IN Contact S.p.a., in considerazione delle mansioni fino a quel momento svolte;
eccepirono che nel provvedere alla costituzione dei rapporti Controparte_6 di lavoro, in esecuzione delle citate sentenze, non aveva applicato il CCNL Telecomunicazioni (dal livello 1 al 7Q in ordine crescente), ma un proprio e diverso CCNL di categoria con livelli dalla lettera F alla A in ordine crescente e, sulla scorta di una comparazione effettuata solo tra i livelli retributivi, li aveva inquadrati nel livello C del vigente CCNL di Controparte_6
Tanto premesso, richiamate le corrispondenti declaratorie contrattuali, contestarono l'erroneo inquadramento, per essere il livello C applicato da non CP_6 corrispondente alle mansioni e, in particolare, al ruolo di coordinamento svolto presso l'interposto appaltatore e alla professionalità acquisita, da ricondursi al superiore livello B.
Rilevato inoltre che, in seguito alla assunzione in , erano stati adibiti alle CP_6 mansioni di addetti/operatori senior, per lo svolgimento dei compiti esecutivi e standardizzati puntualmente descritti in ricorso, non corrispondenti alle
2 caratteristiche professionali del livello B invocato e neppure a quelle del livello C formalmente attribuito, dedussero di avere subito, per effetto della condotta della società datrice, un danno professionale, derivato dall'impoverimento delle competenze maturate, quantificato in via presuntiva, tenuto conto della notoria rapida evoluzione tecnologica del settore delle telecomunicazioni e della durata della dequalificazione in rapporto alla anzianità di servizio, nella misura del 50% della retribuzione mensile, a decorrere dalle date precisate in ricorso per ciascun ricorrente.
Conclusero chiedendo accogliere le seguenti domande:
In via principale: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
(Partita IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. per i titoli e CP_6 P.IVA_2 le causali di cui alla premessa e, per l'effetto, condannarla:
a)ad inquadrare i ricorrenti nel livello B del vigente CCNL applicato ai rapporti di lavoro, a far data dalle rispettive reintegre/assunzioni in e, Controparte_6 quindi, a far data dal 16 settembre 2019 per , , Parte_1 Controparte_1
e , e per i signori e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Parte_2
dal 27 settembre 2021; Pt_3
b)assegnare ai ricorrenti mansioni corrispondenti al livello B del vigente CCNL di categoria applicato ai rapporti di lavoro;
c)condannare in ogni caso (Partita IVA in persona Controparte_6 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t. al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno professionale (danno emergente) nella misura indicata in premessa del 50% della retribuzione mensile lorda a far data sempre dalle rispettive reintegre/assunzioni in
[...]
e, quindi, a far data dal 16 settembre 2019 per , Controparte_6 Parte_1
, e , e per i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 signori e dal 27 settembre 2021>; spese vinte, con attribuzione Parte_2 Pt_3 ai procuratori anticipatari.
Instaurato il contraddittorio, con la sentenza in epigrafe il Tribunale rigettò il ricorso.
Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto tempestivo appello i lavoratori indicati in epigrafe, con atto depositato in data 20.11.2024, rilevando che il primo Giudice aveva erroneamente valutato la fattispecie, sia in punto di corretta individuazione del livello di inquadramento spettante ai ricorrenti in relazione alle mansioni espletate presso la GEPIN sia di disamina dell'allegato danno alla professionalità conseguente all'assegnazione di mansioni addirittura inferiori a quelle del livello C, di formale inquadramento.
Hanno concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione proposta, chiedendo riformare la sentenza gravata e per l'effetto, accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado;
con vittoria di spese.
Notificato l'atto, l'appellata si è costituita resistendo al gravame.
3 All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
1.La materia del contendere verte sulla correttezza dell'inquadramento, in quanto i ricorrenti, dopo l'assunzione in , erano stati inquadrati al livello C CCNL CP_6
Poste, a loro avviso non corrispondente al IV liv. CCNL Telecomunicazioni, ad essi applicato da GEPIN Contact s.p.a. ; il secondo profilo da esaminare concerne la lamentata adibizione a mansioni ritenute dequalificanti, in quanto inerenti ad attività di semplici “operatori” in luogo dei compiti di coordinamento e formazione di gruppi di operatori svolti alle dipendenze di IN Contact s.p.a., in qualità di
“Assistenti/Tutor”(Team Leader). Conseguenziale poi è il profilo del risarcimento del danno alla professionalità subìto per effetto del demansionamento posto in essere dalla convenuta, con attribuzione di compiti asseritamente inferiori anche a quelli propri del livello C.
2.Nella comparazione tra le declaratorie in contestazione il primo Giudice ha osservato come i ricorrenti presso la GEPIN CONTACT s.p.a. fossero stati tutti inquadrati al livello IV del CCNL Telecomunicazioni (con qualifica di “Operatore call-center” ovvero “F-Operatore”) in relazione all'attività di Tutor o Team Leader (e, per il , di Supervisor) caratterizzata dal coordinamento del gruppo degli Pt_1 operatori di call-center, attraverso l'organizzazione del lavoro delle unità, la formazione e il supporto sulle procedure operative, il monitoraggio dei risultati conseguiti la coerenza di tale inquadramento con i compiti svolti non è stata messa in discussione dai lavoratori ricorrenti.
Così come riportata nel ricorso introduttivo, la figura professionale del 4° livello del CCNL Telecomunicazioni–Assistente Call Center- è delineata nella declaratoria con riferimento a “Lavoratrice/tore che svolge attività di coordinamento e indirizzo professionale di un nucleo di addetti e/o operatori di call center al fine di assicurare la diffusione, la condivisione e il perseguimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati. Dette funzioni si esplicano attraverso la messa in atto di fasi di pianificazione e di organizzazione del lavoro, monitoraggio degli andamenti, verifica dei risultati conseguiti e supporto professionale nei confronti delle risorse affidate”. Livello C del CCNL del personale non dirigente di , cui appartengono, secondo CP_6 la declaratoria dei CCNL del 30.11.2017 e del 23.6.2021 ratione temporis applicabili alla fattispecie (richiamate in atti da entrambe le parti) i “Lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico- amministrativo- commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici. Parte ricorrente non ha mai dubitato della correttezza di tale inquadramento e cioè della coerenza delle mansioni con il livello riconosciuto dalla datrice GEPIN.
Lamentano invece i ricorrenti l'erroneità dell'inquadramento nel Livello C del CCNL del personale non dirigente di , cui appartengono, secondo la declaratoria dei CP_6
4 CCNL del 30.11.2017 e del 23.6.2021 ratione temporis applicabili alla fattispecie (richiamate in atti da entrambe le parti), i “Lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico-amministrativo- commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici.
Tra le figure esemplificative, rientrano nella declaratoria:
<1) Operatore senior -Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure definite, espletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i clienti.
2) Coordinatore
Lavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni tecnico- operative utili alla gestione, all'addestramento ed al supporto della squadra;
presidiano la corretta esecuzione delle attività operative e fungono da interfaccia con le figure preposte gerarchicamente al livello superiore per la segnalazione e risoluzione di eventuali criticità.
La declaratoria del Livello B CCNL Poste, invocata dai ricorrenti, si riferisce a Lavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche, svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali.
In particolare il Supervisor rientra tra quei Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono responsabili della gestione di risorse umane e rispondono direttamente degli obiettivi del gruppo assegnati dall'Azienda; fungono da punto di riferimento professionale supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento delle attività e ripartiscono le attività rispetto ai carichi di lavoro;
rilevano le esigenze formative/addestramento del team seguito, in relazione a nuovi prodotti, servizi, procedure.
Ha osservato, con condivisibili argomentazioni, il Tribunale che le attività di coordinamento di altri lavoratori, valorizzate dai ricorrenti quale tratto qualificante i compiti svolti alle dipendenze di IN Contact in qualità di Team Leaders/Supervisori, trovino corrispondenza nella declaratoria del livello C del CCNL POSTE: in particolare, le attività descritte di distribuzione e organizzazione del lavoro tra le unità degli operatori di call-center, di supporto sulle procedure operative, di monitoraggio dei risultati appaiono sovrapponibili ai compiti propri della figura professionale del “Coordinatore” sopra indicata.
Deve confermarsi la valutazione del primo Giudice laddove ha ben sottolineato che, alla luce di quanto emerso nel precedente giudizio, non può ritenersi che i ricorrenti
5 fossero investiti delle maggiori responsabilità connesse al raggiungimento “degli obiettivi del gruppo assegnati dall'Azienda” e delle “esigenze formative/addestramento del team seguito”, connotanti il superiore livello B invocato e invero non previste neppure dal livello IV del CCNL Telecomunicazioni applicato presso IN.
3. Ad integrazione di quanto esposto dal Tribunale, che nella sentenza di questa Corte del 3.11.2022 (in atti, resa nel procedimento n. 180/2020) relativa all'accertamento dell'interposizione fittizia si legge: “Nella fattispecie dall'istruttoria orale condotta è emerso che la IN Contact s.p.a. è stata una mera somministratrice di prestazioni di manodopera, poiché si è limitata alla mera gestione amministrativa del rapporto, con pagamento delle retribuzioni e gestione delle presenze, dei permessi, delle ferie, previa consultazione con i referenti . CP_6
Difatti, come riferito dal teste , dipendente della IN con mansioni Testimone_1 di supervisore: lo stesso aveva avuto rapporti quotidiani con i referenti di (nello CP_6 specifico e per i servizi postali e vak per Parte_4 Persona_1 Persona_2 internet); la formazione dei supervisori veniva fatta da a Roma presso la sede CP_6 centrale e l'aggiornamento veniva fatto tramite conference call presso la sede di
i referenti di talvolta simulavano di essere dei clienti e Parte_5 CP_6 telefonavano agli operatori per verificare l'andamento delle procedure (nel caso in cui notavano delle anomalie, contattavano qualcuno dello staff;
la login telefonica, la username e la password di ciascun operatore era fornita da;
l'operatore, in CP_6 caso di reclami, poteva contattare direttamente l'ufficio postale, qualora avesse voluto dei chiarimenti o per altre problematiche e in tali circostanze si presentava come “Ufficio reclami di ”; inviava la lista di clienti da contattare;
CP_6 CP_6
i software erano forniti da;
se in una fascia oraria non era raggiunto il livello
CP_6 di servizio, chiedeva loro di rivedere la pianificazione del c.d. staffaggio;
CP_6 CP_6 operava un controllo sui livelli di servizio ed il compito del supervisore era quello di trasmettere agli operatori la formazione ed assicurarsi che le direttive date da
CP_6 venissero eseguite correttamente;
se un lavoratore chiedeva dei giorni di ferie, l'autorizzazione era data dallo staff, che poi comunicava l'assenza a .
CP_6
La deposizione di cui sopra ha trovato conferma in quella resa dal teste
[...]
, anch'egli supervisore della IN Contact, il quale ha riferito di Parte_3 aver avuto contatti diretti con i referenti di , , CP_6 Parte_4 Persona_3
e per corrispondenza e pacchi, Persona_1 Persona_4 Per_2 vak per internet e per i servizi finanziari;
con detti referenti
[...] Tes_2 comunicava telefonicamente o via mail (la mail partiva da un indirizzo di );
CP_6 CP_6 approvava la pianificazione da loro proposta, comunicando le criticità; l'operatore del call center nel rispondere a telefono seguiva uno script indicato da (buongiorno
CP_6 benvenuto in , sono…in cosa posso esserle utile); tutti i sistemi operativi
CP_6 erano forniti da , che ne gestiva e risolveva le disfunzioni;
la richiesta sui
CP_6 permessi/ferie veniva autorizzata dal supervisore, ma poteva fare osservazioni
CP_6 sui turni;
anche il piano ferie estivo era sottoposto al vaglio di , che poteva
CP_6 intervenire se riteneva non congrua la distribuzione del personale;
per le comunicazioni con , utilizzavano una mailing list che indirizzava la mail
CP_6 all'intero gruppo;
la pianificazione del lavoro era fatta da ed al termine
CP_6 CP_6
6 della giornata dovevano garantire i termini di servizio stabiliti da detta società; in tutte le fasi di start-up riguardanti corrispondenza, pacchi, servizi internet e finanziari, i referenti sono sempre stati presenti presso la sede di CP_6 Parte_5
e monitoravano in doppia cuffia il modo in cui gli operatori lavoravano;
l'attività riguardante l'appalto è cessata in concomitanza con il licenziamento di fine CP_6 luglio-inizio agosto 2016; indicava al supervisore il nominativo dell'operatore CP_6 da spostare ad altra attività qualora non lo avesse ritenuto adeguato;
le indicazioni che essi dipendenti della IN Contact ricevevano da , venivano recepite come CP_6
“ordini” a cui ottemperavano sempre.
Dalle suddette deposizioni emerge, in estrema sintesi, una costante attività di controllo esercitata dai referenti delle nei confronti dei lavoratori appellati. CP_6
I testi introdotti dalla parte resistente, e , hanno reso Parte_4 Persona_4 dichiarazioni complessivamente non contrastanti con quelle sopra riportate, in particolare riguardo agli applicativi forniti da , la quale svolgeva anche la CP_6 formazione ai fornitori di IN, stabiliva il numero di operatori da adibire ad un singolo servizio, effettuava un monitoraggio, qualitativo e quantitativo, sui livelli ed i parametri di servizio previsti nella gara di appalto. Tuttavia, gli stessi testi hanno in qualche modo stemperato l'aspetto del controllo esercitato da nei confronti dei CP_6 dipendenti IN, affermando, di contro, il mantenimento, da parte di quest'ultima, dell'autonomia decisionale nell'attuazione dell'appalto e del potere organizzativo e disciplinare al proprio interno.
Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, risulta dirimente la copiosa documentazione prodotta dall'odierna parte appellata, consistente in numerose mail che si scambiavano i supervisori della IN con i referenti di , da cui si evince in CP_6 maniera evidente, l'effettivo controllo ed il potere direttivo da questa costantemente esercitato sull'appalto, fissandone i criteri qualitativi e quantitativi delle attività.”.
La prova testi, come illustrata nella citata sentenza, nell'offrire riscontro dell'irregolarità dell'appalto, non ha fornito elementi indicativi di più ampi margini di autonomia, ovvero di “funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali”.
4.Il richiamo della suddetta istruttoria è utile anche per definire il tema dell'asserita dequalificazione: i ricorrenti ritengono di essere stati adibiti a mansioni prive delle connotazioni del livello B (richiedenti il possesso di conoscenze specialistiche;
lo svolgimento di funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali) e addirittura prive di corrispondenza con la declaratoria del livello C riconosciuto loro, riservato a “lavoratori in possesso di conoscenze specifiche qualificate;
che effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa. I profili professionali previsti sono quelli di Operatore Senior, Operatore Sportello –senior, Operatore Polivalente. Nessuno di questi ruoli svolgono gli istanti”. 7 Lamentano di essere stati privati, con l'assunzione in , delle attività di CP_6 coordinamento, precedentemente svolte in qualità di Tutor/Team Leader, e di essere stati assegnati a mansioni, meramente esecutive e standardizzate.
Invero è emerso nel precedente giudizio che i ricorrenti, anche quando erano formalmente alle dipendenze della GEPIN non rivestivano un ruolo di coordinamento qualificato;
anzi è risultato che i referenti di talvolta CP_6 simulavano di essere dei clienti e telefonavano agli operatori per verificare l'andamento delle procedure;
operavano su con la lista di clienti da contattare fornita da ; il compito del supervisore era quello di ….assicurarsi che le direttive CP_6 date da venissero eseguite correttamente, senza dunque un'autonomia CP_6 organizzativa e senza alcuna incidenza dei ricorrenti sul processo decisionale.
Le attività seguivano procedure standardizzate: l'operatore del call center nel rispondere a telefono seguiva uno script indicato da (buongiorno benvenuto in CP_6
, sono…in cosa posso esserle utile); la pianificazione del lavoro era CP_6 fatta da ed al termine della giornata dovevano garantire i termini di servizio CP_6 stabiliti da detta società; in tutte le fasi di start-up riguardanti corrispondenza, pacchi, servizi internet e finanziari, i referenti sono sempre stati presenti presso CP_6 la sede di e monitoravano in doppia cuffia il modo in cui gli operatori Parte_5 lavoravano.
Una volta assunti da , i ricorrenti , CP_6 CP_2 CP_1 CP_4 CP_3
e come dedotto, in qualità di “Operatori Servizio Pacchi", si Parte_2 Pt_3 occupavano di fornire informazioni ai clienti, in modalità front-line (chiamata sul numero verde di ) oppure back-office (sulle pratiche provenienti dagli CP_6
Uffici Postali o dai Clienti), sulle spedizioni di prodotti postali o sui relativi reclami, per la eventuale prenotazione del ritiro o per l'appuntamento presso la residenza/domicilio per la consegna, adoperando gli applicativi “GPT” "NFEA" e
“HERMES”, previa identificazione del cliente. Il ricorrente , quale Pt_1
“Operatore Servizi Finanziari", ha allegato di occuparsi di fornire informazioni ai clienti sulle carte prepagate Postepay e sui conti correnti (relativamente a costi di apertura, tempistica, documentazione necessaria etc.) nonchè sullo stato di pagamento degli assegni, utilizzando gli applicativi 3270 e PIX;
oltre che delle recensioni pubblicate dai clienti sui servizi postali legati a conti e carte di crediti, attraverso l'App Postepay;
di fornire informazioni a clienti che hanno riscontrato disservizi e indirizzandolo verso i reparti competenti.
Per come allegate e non contestate, le suddette mansioni appaiono coerenti con la declaratoria del livello C, profilo Operatore senior -Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure definite, espletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i clienti.
I ricorrenti, dotati dell'esperienza acquisita in analoghe attività alle dipendenze della IN, sono stati impiegati in mansioni di carattere tecnico-amministrativo e
8 gestione delle relazione con i clienti, utilizzando applicativi informatici con un'autonomia di tipo operativo, nell'ambito di procedure predefinite.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende l'infondatezza delle censure formulate dagli appellanti ed il rigetto del gravame. Restano quindi assorbite le pretese risarcitorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.986,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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