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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2024, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1)- DE SIMONE dott. Saverio U. - PRESIDENTE rel.
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3903/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale Parte_1
Regina come da mandato a margine del ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 23/10/2024, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate dal solo procuratore della ricorrente, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del
24/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18/04/2024 chiedeva Parte_1 al Tribunale di Bari di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lei contratto in Grumo Appula l'11/10/2018 con dalla cui unione era nata una figlia, CP_1 Per_1
(29/07/2016).
A fondamento della sua domanda deduceva che con sentenza parziale sullo status n. 4845/2022 del 20-29/12/2022 il
Tribunale di Bari aveva dichiarato la loro separazione personale recependo le prescrizioni dettate all'udienza presidenziale del
23/02/2022, che venivano poi confermate con la sentenza definitiva n. 2744/2023 del 06/07/2023.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del
23/10/2024 pur ritualmente citato in giudizio, non CP_1 si costituiva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti regolanti lo stato separativo e, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 24/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio
è fondata e può essere accolta.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione del convenuto ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Grumo Appula, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del
23/10/2024, alle quali la ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue
(involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 18/04/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Grumo Appula Parte_1 CP_1
l'11/10/2018 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte I, Ufficio 1, anno
2018;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza del 23/10/2024;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 29/10/2024 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1)- DE SIMONE dott. Saverio U. - PRESIDENTE rel.
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3903/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale Parte_1
Regina come da mandato a margine del ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 23/10/2024, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate dal solo procuratore della ricorrente, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del
24/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18/04/2024 chiedeva Parte_1 al Tribunale di Bari di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lei contratto in Grumo Appula l'11/10/2018 con dalla cui unione era nata una figlia, CP_1 Per_1
(29/07/2016).
A fondamento della sua domanda deduceva che con sentenza parziale sullo status n. 4845/2022 del 20-29/12/2022 il
Tribunale di Bari aveva dichiarato la loro separazione personale recependo le prescrizioni dettate all'udienza presidenziale del
23/02/2022, che venivano poi confermate con la sentenza definitiva n. 2744/2023 del 06/07/2023.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del
23/10/2024 pur ritualmente citato in giudizio, non CP_1 si costituiva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti regolanti lo stato separativo e, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 24/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio
è fondata e può essere accolta.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione del convenuto ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Grumo Appula, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del
23/10/2024, alle quali la ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue
(involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 18/04/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Grumo Appula Parte_1 CP_1
l'11/10/2018 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte I, Ufficio 1, anno
2018;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza del 23/10/2024;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 29/10/2024 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone