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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 939/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 TASI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 TASI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 TASI 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di iscrizione di ipoteca n. 056/60/2025, notificatole il 15.5.2025, per debiti IMU 2012/2022 e TASI 2014/2017.
Ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca in quanto non preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602/1973.
La C. & C. S.r.l. ha replicato di aver ritualmente notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e ha prodotto documentazione al riguardo.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha comunicato di aver presentato in data 11.2.2026 istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso il Tribunale di Foggia. Ha chiesto, pertanto, disporsi la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che l'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento non comporta la sospensione del presente giudizio, volto ad accertare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, misura a carattere cautelare volta a impedire che il contribuente disponga dei propri beni compromettendo le esigenze di riscossione coattiva dei tributi di cui è debitore.
Nel merito rileva che la documentazione prodotta dal concessionario prova l'avvenuta notifica, mediante consegna a mani della contribuente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Resta ferma la condanna alle spese della fase cautelare disposta con ordinanza del 21 gennaio 2026.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dalla C. & C. S.r.l., liquidate in euro 3.000, oltre accessori alle condizioni di legge.
Così deciso in Foggia, il 25 febbraio 2026
Il Presidente
AO CA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 939/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 IMU 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 TASI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 TASI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 TASI 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 056602025 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di iscrizione di ipoteca n. 056/60/2025, notificatole il 15.5.2025, per debiti IMU 2012/2022 e TASI 2014/2017.
Ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca in quanto non preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602/1973.
La C. & C. S.r.l. ha replicato di aver ritualmente notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e ha prodotto documentazione al riguardo.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha comunicato di aver presentato in data 11.2.2026 istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso il Tribunale di Foggia. Ha chiesto, pertanto, disporsi la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che l'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento non comporta la sospensione del presente giudizio, volto ad accertare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, misura a carattere cautelare volta a impedire che il contribuente disponga dei propri beni compromettendo le esigenze di riscossione coattiva dei tributi di cui è debitore.
Nel merito rileva che la documentazione prodotta dal concessionario prova l'avvenuta notifica, mediante consegna a mani della contribuente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Resta ferma la condanna alle spese della fase cautelare disposta con ordinanza del 21 gennaio 2026.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dalla C. & C. S.r.l., liquidate in euro 3.000, oltre accessori alle condizioni di legge.
Così deciso in Foggia, il 25 febbraio 2026
Il Presidente
AO CA