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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/10/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2725/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/6/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato NICOLAO BERTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Giovanni Pascoli n. 56, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove ritenga più opportuno la propria residenza con l'obbligo di reciproco rispetto in conformità di legge;
2) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori - secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso - con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'attuale casa familiare sita in Lucca, Piazza San Romano n. 14; Parte_2
3) la responsabilità genitoriale sarà a carico di entrambi i ricorrenti che la eserciteranno condividendo i relativi doveri ed obblighi con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse per il detto figlio - quali quelle afferenti l'istruzione, la salute e l'educazione - saranno assunte di comune accordo tenendo conto in ogni caso dei suoi interessi e delle sue attitudini, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione, saranno assunte separatamente da ciascun genitore che vi provvederà durante i rispettivi tempi di permanenza;
1 4) la casa familiare sita in Lucca, Piazza San Romano n. 14, con tutti i relativi accessori, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di un mezzo ciascuno, resta assegnata unitamente ai beni mobili, arredi e corredi ivi contenuti alla Sig.ra che continuerà ad abitarla con il richiamato Parte_2 figlio. Ciò ad eccezione dei seguenti beni: A) un quadro di avente titolo “Tre particolari”; CP_1
B) nove stampe posizionate nel salotto a formare un'unica immagine;
C) tre quadri raffiguranti entrambi un paesaggio napoletano. Quindi Parte_1 potrà ritirare i detti quadri così come meglio individuati nelle foto che si allegano (doc.
[...]
11) dalla casa familiare a sua semplice richiesta e discrezione. Resta inoltre espressamente pattuito tra i coniugi che quest'ultima, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, provvederà in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze poste a suo servizio talché, sin da ora, si obbliga a volturare a proprio nome le relative bollette e ciò con espresso consenso del coniuge che, allo scopo, si impegna espressamente Parte_1
a porre in essere tutto quanto potrà risultare utile e necessario. Con la precisazione, per quanto occorrer possa, che le spese condominiali di natura ordinaria rimarranno a carico della Sig.ra
[...]
mentre quelle di natura straordinaria faranno carico ad entrambi i comproprietari nella Pt_2 misura del 50% ciascuno;
5) quanto alla regolamentazione della frequentazione del figlio con il padre e con la madre i medesimi, ben consapevoli della sua età preadolescenziale, nonché dei suoi crescenti interessi ed impegni sia scolastici che extrascolastici, convengono acché egli possa esprimere i propri desideri e volontà: desideri e volontà che entrambi si impegnano ad assecondare. Ad ogni buon conto prevedono che il padre avrà la facoltà di tenere con sé il detto figlio nei seguenti termini: Per_1
Nel periodo scolastico:
- a weekend alterni dal sabato mattina dalle ore 10.00 sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà presso la casa della madre alle ore 21.00;
- un giorno alla settimana (indicativamente nella giornata del mercoledì salvo variazioni per impegni di lavoro dello stesso padre) dalle ore 19.00 del pomeriggio sino alla mattina seguente - e quindi con pernottamento - allorché lo accompagnerà a scuola per l'inizio delle lezioni scolastiche e/o presso la residenza della madre;
Nel periodo non scolastico:
- a weekend alterni dal sabato mattina dalle ore 10.00 sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà presso la casa della madre alle ore 22.30;
- un giorno alla settimana (indicativamente nella giornata del mercoledì salvo variazioni per impegni di lavoro dello stesso padre) dalle ore 19.00 del pomeriggio sino alla mattina seguente - e quindi con pernottamento - allorché lo accompagnerà al campo estivo e/o presso la residenza della madre;
Durante le principali festività:
- trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre il giorno di Natale e Santo Stefano, Per_1
l'ultimo dell'anno (31.12) ed il primo dell'Anno (1.01), Pasqua e Pasquetta. Con la precisazione che il prossimo 25.l2 lo trascorrerà assieme alla madre;
Durante le vacanze estive:
- passerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non continuativo, Per_1 compatibilmente alle loro rispettive ferie lavorative e fermo restando che dovranno essere rispettati i suoi desideri ed aspettative: periodi che comunque dovranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il giorno 31.05 di ogni anno.
2 Con l'ulteriore precisazione che in caso di sovrapposizioni di date, negli anni pari prevarrà la scelta della madre mentre, negli anni dispari, quella del padre. Per il corrente anno resta inteso che trascorrerà le vacanze con la madre per un periodo Per_1 consecutivo di tre settimane ed in particolare dal 4 a|24.08.2025 compreso.
- Il giorno del compleanno del detto minore sarà festeggiato con ciascun genitore ad anni alterni (nel 2026 con la madre) e ciò laddove non sia possibile organizzare una festa in comune. In ogni caso i ricorrenti convengono - ed in tal senso si prestano vicendevole obbligo - a non far frequentare il comune figlio ad eventuali loro partner e benché mai, in sua presenza, a farli dormire presso le rispettive residenze e ciò quantomeno per un anno;
6) Il Sig. verserà entro e non oltre il giorno quindici di ogni Parte_1 mese alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento del detto figlio minore la Parte_2 somma di euro 1.200,00 (milleduecento/00): somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat a far data dall'omologa della separazione e dovrà essere da lui corrisposta mediante bonifico bancario sul C/C n. 467579 alla stessa intestato presso - filiale di Lucca - Controparte_2 sul seguente codice IBAN [...]. Con la precisazione che detto importo deve intendersi comprensivo della retta annuale, iscrizione e buoni pasto della scuola privata Esedra media internazionale che essi genitori hanno convenuto che inizi a frequentare dal Per_1 settembre p.v. avendo ivi già svolto il percorso della scuola primaria nonché del campo estivo e dei relativi buoni pasto;
7) in base al principio della proporzionalità previsto dall'art. 337ter del c.c., le spese di natura straordinaria per l'indicato figlio verranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Fatto salvo quanto sopra precisato, relativamente alla specifica delle voci di spesa da intendersi di natura straordinaria, si riportano al Protocollo adottato da Codesto Tribunale in data 7J0.2020 ove a mero titolo esemplificativo e certamente non esaustivo sono individuate nei seguenti termini: Spese straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: A) Spese mediche sanitarie: spese connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali. A titolo esemplificativo trattasi di spese di psicoterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compreso occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche ed acustiche. B) Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado, acquisto libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. C) Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola. Spese straordinarie che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori:
3 A) Spese mediche sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori. B) Spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni); stages;
corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie;
per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero; spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari (master); gite scolastiche con pernottamento;
viaggi studio all'estero; scuole e università private. C) Spese extra scolastiche: baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per comunione, cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc. ). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno
7 giorni prima il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato. Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo dall'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50%. Le spese di carattere voluttuario rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute;
8) l'“assegno unico universale per figli a carico”, così come disciplinato ed erogato dall'Inps, verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) i ricorrenti, si danno reciprocamente atto di non vantare alcuna ragione di credito/debito l'uno nei confronti dell'altro avendo regolato sia in pendenza di matrimonio che in questa sede ogni afferente questione;
nel contempo si riconoscono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni e qualsiasi reciproco assegno di mantenimento;
10) a corollario dei raggiunti accordi di natura economica, resta espressamente pattuito che il mutuo
4 fondiario contratto in data 17.12.2019 con la Banca Crèdit Agricole Italia s.p.a. con atto ai Rogiti del Notaio di Lucca, Rep. 111.434 - Racc. 28.382 (cfr. doc. 6) e di competenza Persona_2 di entrambi i coniugi nella misura pari al 50% ciascuno, resterà loro carico negli stessi termini sino alla sua naturale estinzione;
11) gli istanti si prestano reciproco consenso per il rilascio di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso dell'altro genitore, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei passaporti per il richiamato figlio . Per_1
Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 25/6/2011, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 25/6/2011,
[...] Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 39, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
5 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/6/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato NICOLAO BERTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Giovanni Pascoli n. 56, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove ritenga più opportuno la propria residenza con l'obbligo di reciproco rispetto in conformità di legge;
2) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori - secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso - con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'attuale casa familiare sita in Lucca, Piazza San Romano n. 14; Parte_2
3) la responsabilità genitoriale sarà a carico di entrambi i ricorrenti che la eserciteranno condividendo i relativi doveri ed obblighi con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse per il detto figlio - quali quelle afferenti l'istruzione, la salute e l'educazione - saranno assunte di comune accordo tenendo conto in ogni caso dei suoi interessi e delle sue attitudini, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione, saranno assunte separatamente da ciascun genitore che vi provvederà durante i rispettivi tempi di permanenza;
1 4) la casa familiare sita in Lucca, Piazza San Romano n. 14, con tutti i relativi accessori, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di un mezzo ciascuno, resta assegnata unitamente ai beni mobili, arredi e corredi ivi contenuti alla Sig.ra che continuerà ad abitarla con il richiamato Parte_2 figlio. Ciò ad eccezione dei seguenti beni: A) un quadro di avente titolo “Tre particolari”; CP_1
B) nove stampe posizionate nel salotto a formare un'unica immagine;
C) tre quadri raffiguranti entrambi un paesaggio napoletano. Quindi Parte_1 potrà ritirare i detti quadri così come meglio individuati nelle foto che si allegano (doc.
[...]
11) dalla casa familiare a sua semplice richiesta e discrezione. Resta inoltre espressamente pattuito tra i coniugi che quest'ultima, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, provvederà in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze poste a suo servizio talché, sin da ora, si obbliga a volturare a proprio nome le relative bollette e ciò con espresso consenso del coniuge che, allo scopo, si impegna espressamente Parte_1
a porre in essere tutto quanto potrà risultare utile e necessario. Con la precisazione, per quanto occorrer possa, che le spese condominiali di natura ordinaria rimarranno a carico della Sig.ra
[...]
mentre quelle di natura straordinaria faranno carico ad entrambi i comproprietari nella Pt_2 misura del 50% ciascuno;
5) quanto alla regolamentazione della frequentazione del figlio con il padre e con la madre i medesimi, ben consapevoli della sua età preadolescenziale, nonché dei suoi crescenti interessi ed impegni sia scolastici che extrascolastici, convengono acché egli possa esprimere i propri desideri e volontà: desideri e volontà che entrambi si impegnano ad assecondare. Ad ogni buon conto prevedono che il padre avrà la facoltà di tenere con sé il detto figlio nei seguenti termini: Per_1
Nel periodo scolastico:
- a weekend alterni dal sabato mattina dalle ore 10.00 sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà presso la casa della madre alle ore 21.00;
- un giorno alla settimana (indicativamente nella giornata del mercoledì salvo variazioni per impegni di lavoro dello stesso padre) dalle ore 19.00 del pomeriggio sino alla mattina seguente - e quindi con pernottamento - allorché lo accompagnerà a scuola per l'inizio delle lezioni scolastiche e/o presso la residenza della madre;
Nel periodo non scolastico:
- a weekend alterni dal sabato mattina dalle ore 10.00 sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà presso la casa della madre alle ore 22.30;
- un giorno alla settimana (indicativamente nella giornata del mercoledì salvo variazioni per impegni di lavoro dello stesso padre) dalle ore 19.00 del pomeriggio sino alla mattina seguente - e quindi con pernottamento - allorché lo accompagnerà al campo estivo e/o presso la residenza della madre;
Durante le principali festività:
- trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre il giorno di Natale e Santo Stefano, Per_1
l'ultimo dell'anno (31.12) ed il primo dell'Anno (1.01), Pasqua e Pasquetta. Con la precisazione che il prossimo 25.l2 lo trascorrerà assieme alla madre;
Durante le vacanze estive:
- passerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non continuativo, Per_1 compatibilmente alle loro rispettive ferie lavorative e fermo restando che dovranno essere rispettati i suoi desideri ed aspettative: periodi che comunque dovranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il giorno 31.05 di ogni anno.
2 Con l'ulteriore precisazione che in caso di sovrapposizioni di date, negli anni pari prevarrà la scelta della madre mentre, negli anni dispari, quella del padre. Per il corrente anno resta inteso che trascorrerà le vacanze con la madre per un periodo Per_1 consecutivo di tre settimane ed in particolare dal 4 a|24.08.2025 compreso.
- Il giorno del compleanno del detto minore sarà festeggiato con ciascun genitore ad anni alterni (nel 2026 con la madre) e ciò laddove non sia possibile organizzare una festa in comune. In ogni caso i ricorrenti convengono - ed in tal senso si prestano vicendevole obbligo - a non far frequentare il comune figlio ad eventuali loro partner e benché mai, in sua presenza, a farli dormire presso le rispettive residenze e ciò quantomeno per un anno;
6) Il Sig. verserà entro e non oltre il giorno quindici di ogni Parte_1 mese alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento del detto figlio minore la Parte_2 somma di euro 1.200,00 (milleduecento/00): somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat a far data dall'omologa della separazione e dovrà essere da lui corrisposta mediante bonifico bancario sul C/C n. 467579 alla stessa intestato presso - filiale di Lucca - Controparte_2 sul seguente codice IBAN [...]. Con la precisazione che detto importo deve intendersi comprensivo della retta annuale, iscrizione e buoni pasto della scuola privata Esedra media internazionale che essi genitori hanno convenuto che inizi a frequentare dal Per_1 settembre p.v. avendo ivi già svolto il percorso della scuola primaria nonché del campo estivo e dei relativi buoni pasto;
7) in base al principio della proporzionalità previsto dall'art. 337ter del c.c., le spese di natura straordinaria per l'indicato figlio verranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Fatto salvo quanto sopra precisato, relativamente alla specifica delle voci di spesa da intendersi di natura straordinaria, si riportano al Protocollo adottato da Codesto Tribunale in data 7J0.2020 ove a mero titolo esemplificativo e certamente non esaustivo sono individuate nei seguenti termini: Spese straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: A) Spese mediche sanitarie: spese connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali. A titolo esemplificativo trattasi di spese di psicoterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compreso occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche ed acustiche. B) Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado, acquisto libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. C) Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola. Spese straordinarie che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori:
3 A) Spese mediche sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori. B) Spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni); stages;
corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie;
per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero; spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari (master); gite scolastiche con pernottamento;
viaggi studio all'estero; scuole e università private. C) Spese extra scolastiche: baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per comunione, cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc. ). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno
7 giorni prima il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato. Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo dall'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50%. Le spese di carattere voluttuario rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute;
8) l'“assegno unico universale per figli a carico”, così come disciplinato ed erogato dall'Inps, verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) i ricorrenti, si danno reciprocamente atto di non vantare alcuna ragione di credito/debito l'uno nei confronti dell'altro avendo regolato sia in pendenza di matrimonio che in questa sede ogni afferente questione;
nel contempo si riconoscono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni e qualsiasi reciproco assegno di mantenimento;
10) a corollario dei raggiunti accordi di natura economica, resta espressamente pattuito che il mutuo
4 fondiario contratto in data 17.12.2019 con la Banca Crèdit Agricole Italia s.p.a. con atto ai Rogiti del Notaio di Lucca, Rep. 111.434 - Racc. 28.382 (cfr. doc. 6) e di competenza Persona_2 di entrambi i coniugi nella misura pari al 50% ciascuno, resterà loro carico negli stessi termini sino alla sua naturale estinzione;
11) gli istanti si prestano reciproco consenso per il rilascio di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso dell'altro genitore, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei passaporti per il richiamato figlio . Per_1
Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 25/6/2011, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 25/6/2011,
[...] Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 39, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
5 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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