Articolo 2 della Legge 25 marzo 1964, n. 155
Articolo 1
Versione
24 aprile 1964
Art. 2.
Alla spesa relativa al contributo di cui al precedente articolo si provvedera' con i normali stanziamenti del capitolo 185 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 24 aprile 1964