Art. 1.
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1955, n. 288 , relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1955, n. 288 , relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.