Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marzio Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del Questore di Perugia notificato in data -OMISSIS- con il quale veniva rigettata l’istanza di rilascio del porto d’armi presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. RA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto il rilascio del porto d’armi per uso venatorio ma la Questura di Perugia, con provvedimento in data -OMISSIS-, ha negato il rilascio in ragione di una asserita inaffidabilità nell’uso delle armi, derivante dalla valutazione della condotta tenuta in data -OMISSIS- (per cui era stato avviato un procedimento penale per il reato di percosse, poi definito dal Tribunale dei minori con archiviazione a seguito di remissione di querela), dalla frequentazione di persone gravate da pregiudizi di polizia, e dalla parentela con un familiare (il nonno materno) che a sua volta non offrirebbe garanzie di affidabilità in materia di armi, in quanto pluripregiudicato.
2. Avverso il diniego, vengono dedotte le censure appresso sintetizzate.
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 27 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 10, 11 E 43 DEL R.D. N. 773 DEL 1931 (T.U.L.P.S.) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA IN MERITO AL PERICOLO DI ABUSO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO CIRCA I FATTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO PENALE ARCHIVIATO DAL TRIBUNALE DEI MINORI.
Il diniego sarebbe basato su elementi inconsistenti, in quanto il ricorrente risulta di specchiata condotta, non coabita col nonno materno, e l’episodio del -OMISSIS- è stato travisato. A dire del ricorrente, trovandosi a viaggiare sulla Via -OMISSIS- in prossimità di -OMISSIS- con tre compagni a bordo di due scooter, dopo che il primo aveva superato un ciclista, costui, credendo che non vi fossero più automezzi o motocicli, si spostava ancora di più sulla sinistra, costringendo lo scooter dove veniva trasportato il ricorrente ad allargarsi, cosicché il ricorrente “ si avvedeva di tutta la manovra e allargava il braccio, appoggiandolo sul ciclista per evitare la collisione ”. Quanto alle conseguenze dell’episodio, va sottolineato che dalla relazione del Servizio Sociale presso il Tribunale dei Minori emerge una personalità di un ragazzo bravo, impegnato nel lavoro, profondamente rispettoso ed educato, e che, nella definizione del procedimento, viene posto l’accento sulla circostanza che, oltre una lettera di scuse, il ricorrente ha inviato al ciclista anche 250 euro da versare in beneficenza.
2.2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 10, 11 E 43 DEL R.D. N. 773 DEL 1931 (T.U.L.P.S.) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTE .
Il ricorrente, riguardo alle asserite frequentazioni con soggetti controindicati, lamenta che non sia stata riportata alcuna circostanza di luogo, di tempo e, soprattutto, non sia stato indicato alcun soggetto che potesse essere gravato da pregiudizi di polizia e violazioni amministrative.
2.3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 10, 11 E 43 DEL R.D. N. 773 DEL 1931 (T.U.L.P.S.) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE IN ORDINE AD ASSERITI VINCOLI DI PARENTELA CHE DETERMINEREBBERO IL VENIR MENO DELL'AFFIDABILITA' IN MATERIA DI ARMI - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO - IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTE .
Il ricorrente, riguardo al legame familiare richiamato nel diniego, sottolinea di vivere da tempo con i nonni paterni e di non avere più alcun rapporto da anni con il nonno materno, il quale vive in una diversa località.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, sottolineando la sussistenza dei presupposti per l’adozione del diniego e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
4.1. Il Collegio premette che la mera esistenza del legame familiare con soggetto controindicato non potrebbe giustificare il diniego, posto che – se è vero che il detentore di armi deve garantire non solo la propria affidabilità, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare ad opera dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali – il ricorrente afferma che da tempo non ha più rapporti con il familiare pluripregiudicato, e ciò non è stato confutato dall’Amministrazione.
4.2. Stesso dicasi per le asserite frequentazioni con altri soggetti controindicati, in quanto non documentate e comunque prive di alcun riferimento circostanziato.
4.3. Viceversa, appare rilevante l’episodio accaduto in data -OMISSIS-.
La ricostruzione dei fatti data dal ricorrente, sopra sintetizzata, risulta diversa da quella che emerge dagli atti depositati dall’Amministrazione.
In particolare, nella comunicazione di reato dei Carabinieri di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, oltre alla denuncia del ciclista (il quale affermava di essere “ stato colpito con un pugno o uno schiaffo, dal ragazzo che si trovava seduto sul sedile passeggero di uno degli scooter che aveva appena visto fermo davanti a distributore dismesso. Questi non si limitava a colpirlo ma con la mano gli fa gli faceva. il gesto del dito medio ”), vi sono le affermazioni degli amici del ricorrente, uno dei quali, che si trovava sull’altro scooter, ha dichiarato che il ricorrente “ gli raccontava che all'altezza dell'incrocio […] aveva tirato uno schiaffo ad un ciclista a cui si erano affiancati ”, mentre l’altro, che guidava lo scooter a bordo del quale si trovava il ricorrente, ha dichiarato che “ Ad un tratto [il ricorrente] mi diceva di accostarmi a destra, cosa che facevo anche sé non capivo casa volesse fare. Proprio in quel frangente sorpassavamo un ciclista e sentivo, anche perché si muoveva il motorino, che [il ricorrente] aveva colpito il ciclista. Poco dopo ci siamo fermati al distributore di -OMISSIS- e [il ricorrente] mi confermava che aveva colpito quel ciclista con uno schiaffo sulla schiena ”.
4.4. Tali affermazioni non sono state confutate dal ricorrente.
4.5. Le stesse circostanze della presentazione delle scuse e dell’offerta al ciclista della somma da dare “in beneficenza”, che non troverebbero giustificazione se le cose fossero davvero andate come prospettato nel ricorso, supportano la ricostruzione che emerge dalle concordanti dichiarazioni dei due amici.
4.6. Emerge dunque dagli atti l’intenzionalità del gesto, che risulta ingiustificato, violento e, nonostante non abbia causato conseguenze, potenzialmente pericoloso per il ciclista che ne è stato vittima. L’esito del procedimento penale non sminuisce la portata oggettiva dei fatti ed il significato prognostico da essi desumibile, nel senso dell’immaturità e dell’insufficiente capacità di autocontrollo. Quanto meno, considerato che all’epoca il ricorrente era ancora minorenne, risulta giustificato che la Questura attenda di poter valutare la condotta complessiva del ricorrente in un arco temporale più lungo di quello già trascorso al momento della richiesta del porto di fucile, prima di assentire al rilascio del titolo.
4.7. In conclusione, il diniego impugnato si sottrae alle censure dedotte.
5. La peculiarità della vicenda induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA RI, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.