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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 736/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Piazza San Giovanni Decollato n.13, presso lo studio dell'Avv. Domenica Gualfetti e dell'Avv. Cristina Rinaldi che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente –
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...]
p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1 P.IVA_ 17.12.10 rep. 87595, racc. , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1
Terni, Via Turati 18/20
-resistente – OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2024, ritualmente notificato,
[...]
, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, lo stesso è affetto dalle patologie “ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
meniscopatia cronica bilaterale nel contesto di patologia degenerativa artrosica delle ginocchia;
patologia degenerativa del disco vertebrale a livello del rachide lombare, trattata mediante intervento neurochirurgico di artrodesi lombare” e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali CP_1 previsti nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - di aver lavorato come operaio elettricista a livello di impiantistica industriale dal 01.09.1979 fino al pensionamento, avvenuto in data 31.07.2023, alle dipendenze di varie società da ultimo la (come da estratto contributivo Inps Controparte_3
e anamnesi lavorativa in atti); - di essersi occupato prevalentemente di CP_1 attività di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, di sostituzione trasformatori di media tensione, cabine elettriche, protezioni di sicurezza;
- di utilizzare quotidianamente avvitatori, trapani, mole, tasellatori, piega barre, cacciaviti, che trasportava nei vari siti all'interno di una borsa posta a tracolla sulle spalle;
- che alle dipendenze della società eseguiva anche lavorazioni in quota con Controparte_3 uso di cinture di sicurezza, lavori di manutenzione elettrica industriale di grandi motori e trasformatori, operazioni di montaggio passerelle carpenteria, passaggio cavi a mano per alimentazione 20000 kw, sostituzione trasformatori con relative cinture di sicurezza, montaggio paletti per movimentazioni trasformatori, collegamento e montaggio di quadri elettrici, esecuzione di lavori con l'uso di scale e trabattelli;
- di aver sempre osservato un orario lavorativo di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì; - di essere stato esposto, in ragione di dette mansioni, ai rischi correlati con la movimentazione manuale dei carichi e con l'attività di sollevamento e trasporto di materiali e di vari congegni elettromeccanici ed inoltre, per lo svolgimento di tali mansioni, era costretto ad assumere posture incongrue ed esposizione a rumore tecnopatico all'interno dei vari stabilimenti;
- di aver contratto, in ragione di tutte le dette lavorazioni, le malattie ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
meniscopatia cronica bilaterale nel contesto di patologia degenerativa artrosica delle ginocchia;
patologia degenerativa del disco vertebrale a livello del rachide lombare, trattata mediante intervento neurochirurgico di artrodesi lombare (cfr. relazione medico legale dott. all.to al ricorso); di aver presentato, in CP_4 data 19/08/2022, all' , domande per il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale delle malattie indicate;
– che, tuttavia, l'Istituto, con note del
20/04/2023, concludeva negativamente le pratiche ritenendo, per entrambe le domande, il rischio lavorativo non idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata, archiviando la pratica e confermando tali esiti con note, rispettivamente, dell'10/08/2023 e del 12/09/2023, rese a seguito di opposizione (cfr. all.ti al ricorso). Pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, CP_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale della malattia contratta e di condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, ad erogare i benefici di legge. L'
[...]
in Controparte_2 persona del direttore pro tempore, che nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.
Escussii testi indicati dal ricorrente ed espletata la consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del CP_1 nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128;
25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e anamnesi lavorativa, all.to al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, come elettricista e di aver svolto varie mansioni manuali per come dallo stesso descritte.
Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario.
In particolare, i testimoni e , colleghi del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente dal 2007 fino al o, 9 il secondo, escussi all'udienza del 19/06/2024 hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse. Il teste ha dichiarato: sono stato collega di lavoro dal 2007 Testimone_1 fino al 2023 alla (…) le mansioni del ricorrente sono Controparte_3 quelle che mi si leggono nel capitolo, abbiamo anche lavorato insieme.
Riguardo le movimentazioni eseguite dal ricorrente per lo svolgimento delle sue mansioni, il trasporto di materiali pesanti l'esposizione a rumore tecnopatico all'interno degli stabilimenti ha riferito: “si è vero, lo confermo abbiamo lavorato anche con le ginocchia piegate, confermo il capitolo” (..) si è vero.. era sottoposto a rumore non so che tipo”; in merito all'utilizzo, quotidiano di avvitatori, trapani, mole, tasellatori, piega barre, cacciaviti, che il ricorrente trasportava nei vari siti all'interno di una borsa posta a tracolla sulle spalle ha affermato: “si è vero, l'ho visto personalmente” (cfr. dichiarazioni, in atti).
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste , anch'egli Testimone_2 escusso all'udienza del 19/06/2024, che ha confermato tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova ammessi (cfr. dichiarazioni, in atti). precisando che: “ho lavorato con il ricorrente per 15/16 anni e quindi dal 2003 al 2019 quando sono andato in pensione… anche io esercitavo le stesse mansioni, stavamo sempre insieme .. stavamo piegati o sdraiati, a volte lavoravamo strusciando in terra”. In merito all'utilizzo, quotidiano di avvitatori, trapani, mole, tasellatori, piega barre, cacciaviti, che il ricorrente ha affermato: “si erano questi gli strumenti che si trasportavano a mano con una borsa sulle spalle (..) si è vero ha lavorato in ginocchio, trasportando materiali pesanti con un rumore costante all'interno degli stabilimenti”. Il teste ha confermato, altresì, gli orari di lavoro (cfr. dichiarazioni, in atti).
Confermata, quindi, dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine clinico Persona_2 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il Sig. è Parte_1 affetto da “ipoacusia da esposizione cronica a rumore industriale”,
“meniscopatia degenerativa e gonartrosi bilaterale”, esiti di discectomia, decompressione ed artrodesi per marcata stenoinstabilità L4-L5 da significativa ipertrofia legamentosa ed artrosi interapofisaria in paziente con voluminosa ernia discale di livello. L'ausiliario del giudice, effettuato un attento esame della documentazione medica e delle risultanze istruttorie (testimonianze, DVR e documenti allegati ai fascicoli delle parti), sotto il profilo del nesso causale delle patologie indicate, il perito si è espresso accertando il pieno riconoscimento del nesso di causa tra rischio lavorativo e le patologie indicate.
Per quanto concerne la prima tecnopatia (ipoacusia da esposizione cronica a rumore industriale) il CTU ha specificato che: “Le testimonianze rese dai colleghi di lavoro presso la confermano Controparte_5 un'esposizione a rumore industriale, ovviamente non quantificato, almeno dal 2003/2007; dato avvalorato dai dati testimoniali sull'utilizzo di strumentazione notoriamente rumorosa e da quanto riportato nella relazione tecnica per l'operaio installatore/manutentore”. Quindi, ha proseguito affermando che: “l'ipotesi della presenza del rischio è confermata dalle prescrizioni del Medico Competente, in esito alle visite periodiche del 2021 e 2022 (punti 11. e 24. della documentazione), relative all'obbligo di adottare otoprotettori per esposizioni superiori agli 80 dBA e di non esporre il lavoratore a rumore superiore ai 90 dBA. è ragionevole presupporre che sussistessero analoghe esposizioni a rumore anche negli anni precedenti, data l'uniformità delle mansioni svolte dal ricorrente nel corso degli anni ma non vi è prova documentale di prescrizioni preventive in tal senso. Dall'esame audiometrico del 18/7/2022 e soprattutto del 6/8/2024 risulta un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve che, nell'ultimo esame eseguito nel corso delle presenti operazioni peritali, mostra una maggiore discesa a sinistra sulla frequenza dei 4000 Hz (perdita di 50 dBA AuSx, 40 dBA AuDx), asimmetria correlabile con la pregressa attività venatoria dichiarata dal lavoratore in anamnesi… il quadro riscontrato in data 6/8/2024 risulta sostanzialmente analogo a quello desumibile dai tracciati allegati alla domanda amministrativa. Il CTU ha concluso ritenendo che: “il sia affetto da ipoacusia di tipo Pt_1 neurosensoriale, casualmente attribuibile al combinato effetto dell'esposizione lavorativa a rumore industriale e dell'attività venatoria, con riduzione dell'attitudine al lavoro pari al 3-4% (tre-quattro per cento) determinato in base al T.U.N. vigente all'epoca della domanda”. Per quanto concerne le affezioni osteoarticolari a carico delle ginocchia e della colonna lombo-sacrale, il Dott. dopo aver analizzato i dati Per_2 documentali relativi alla valutazione dei rischi lavorativi, i dati testimoniali ed i dati della sorveglianza sanitaria ha rilevato che: “per il periodo dal 2021 al 2023 il Sig. secondo il DVR, è stato esposto ad un basso Pt_1 livello di rischio da MMC e posture incongrue per la colonna vertebrale e per gli arti inferiori (ginocchia in particolare)…le testimonianze confermano la sussistenza di posture incongrue durante il lavoro e la movimentazione manuale di carichi pesanti. Non sono presenti documenti che possano attestare la presenza dei suddetti rischi in data antecedente al
2003/2007. Tuttavia, sembra ragionevole ritenere che il Sig. fosse Pt_1 esposto a rischi analoghi pressochè per l'intero corso della carriera lavorativa di 40 anni, visto che la tipologia di lavoro effettuate dal ricorrente nel corso degli anni sembra esser rimasta sostanzialmente la stessa…si può ragionevolmente affermare anche una possibile pregressa esposizione al rischio da movimentazione manuale dei carichi e da posture disergonomiche”. Alla luce di tali considerazioni il C.T.U. ha concluso ritenendo sussistente l'origine professionale delle malattie denunciate, valutando per ipoacusia da esposizione cronica a rumore industriale un danno biologico derivante nella misura del 3% (3 per cento), per meniscopatia degenerativa e gonartrosi bilaterale un danno biologico del 4% voci tabellari n. 281 («Esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4%») e n. 283 («Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare: fino a 4%»), per esiti di discectomia, decompressione ed artrodesi per marcata stenoinstabilità L4-L5 da significativa ipertrofia legamentosa ed artrosi interapofisaria in paziente con voluminosa ernia discale di livello, del 9% voci tabellari n. 193 («Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare: fino a 25%») valutando, così, il grado complessivo di invalidità permanente pari al 16% (sedici) a decorrere dalla domanda amministrativa.
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Deve, inoltre, ritenersi che il ricorrente abbia pienamente assolto l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità tra le malattie contratte e l'attività professionale svolta, in quanto, dalla documentazione prodotta, dall'istruttoria espletata e dall'esame compiuto dal CTU, sono emersi elementi tali da poter far ritenere le modalità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente come (con)causa delle dette patologie riscontrate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nella causa iscritta al n. 191/2024 disattesa ogni altra eccezione e Parte_1 deduzione:
a)accerta e dichiara che le malattie cui è affetto il ricorrente ipoacusia da esposizione cronica a rumore industriale (danno biologico pari al 3%) meniscopatia degenerativa e gonartrosi bilaterale (danno biologico pari al
4%) ed esiti di discectomia, decompressione ed artrodesi per marcata stenoinstabilità L4-L5 da significativa ipertrofia legamentosa ed artrosi interapofisaria in paziente con voluminosa ernia discale di livello ( danno biologico pari al 9%) hanno origine professionale e che dalle stesse è derivato un danno biologico rispettivamente del 3%, 4% e 9% del complessivo, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate, del 16% (sedici) a decorrere dalla domanda amministrativa.
b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b del D. L.vo n. 38 del 2000, e condanna l' ad erogare la prestazione CP_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativo fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenica Gualfetti e dell'Avv. Cristina Rinaldi, che si dichiarano antistatari. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì 29 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 736/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Piazza San Giovanni Decollato n.13, presso lo studio dell'Avv. Domenica Gualfetti e dell'Avv. Cristina Rinaldi che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente –
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...]
p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1 P.IVA_ 17.12.10 rep. 87595, racc. , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1
Terni, Via Turati 18/20
-resistente – OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2024, ritualmente notificato,
[...]
, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, lo stesso è affetto dalle patologie “ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
meniscopatia cronica bilaterale nel contesto di patologia degenerativa artrosica delle ginocchia;
patologia degenerativa del disco vertebrale a livello del rachide lombare, trattata mediante intervento neurochirurgico di artrodesi lombare” e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali CP_1 previsti nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - di aver lavorato come operaio elettricista a livello di impiantistica industriale dal 01.09.1979 fino al pensionamento, avvenuto in data 31.07.2023, alle dipendenze di varie società da ultimo la (come da estratto contributivo Inps Controparte_3
e anamnesi lavorativa in atti); - di essersi occupato prevalentemente di CP_1 attività di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, di sostituzione trasformatori di media tensione, cabine elettriche, protezioni di sicurezza;
- di utilizzare quotidianamente avvitatori, trapani, mole, tasellatori, piega barre, cacciaviti, che trasportava nei vari siti all'interno di una borsa posta a tracolla sulle spalle;
- che alle dipendenze della società eseguiva anche lavorazioni in quota con Controparte_3 uso di cinture di sicurezza, lavori di manutenzione elettrica industriale di grandi motori e trasformatori, operazioni di montaggio passerelle carpenteria, passaggio cavi a mano per alimentazione 20000 kw, sostituzione trasformatori con relative cinture di sicurezza, montaggio paletti per movimentazioni trasformatori, collegamento e montaggio di quadri elettrici, esecuzione di lavori con l'uso di scale e trabattelli;
- di aver sempre osservato un orario lavorativo di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì; - di essere stato esposto, in ragione di dette mansioni, ai rischi correlati con la movimentazione manuale dei carichi e con l'attività di sollevamento e trasporto di materiali e di vari congegni elettromeccanici ed inoltre, per lo svolgimento di tali mansioni, era costretto ad assumere posture incongrue ed esposizione a rumore tecnopatico all'interno dei vari stabilimenti;
- di aver contratto, in ragione di tutte le dette lavorazioni, le malattie ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
meniscopatia cronica bilaterale nel contesto di patologia degenerativa artrosica delle ginocchia;
patologia degenerativa del disco vertebrale a livello del rachide lombare, trattata mediante intervento neurochirurgico di artrodesi lombare (cfr. relazione medico legale dott. all.to al ricorso); di aver presentato, in CP_4 data 19/08/2022, all' , domande per il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale delle malattie indicate;
– che, tuttavia, l'Istituto, con note del
20/04/2023, concludeva negativamente le pratiche ritenendo, per entrambe le domande, il rischio lavorativo non idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata, archiviando la pratica e confermando tali esiti con note, rispettivamente, dell'10/08/2023 e del 12/09/2023, rese a seguito di opposizione (cfr. all.ti al ricorso). Pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, CP_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale della malattia contratta e di condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, ad erogare i benefici di legge. L'
[...]
in Controparte_2 persona del direttore pro tempore, che nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.
Escussii testi indicati dal ricorrente ed espletata la consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del CP_1 nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128;
25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e anamnesi lavorativa, all.to al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, come elettricista e di aver svolto varie mansioni manuali per come dallo stesso descritte.
Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario.
In particolare, i testimoni e , colleghi del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente dal 2007 fino al o, 9 il secondo, escussi all'udienza del 19/06/2024 hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse. Il teste ha dichiarato: sono stato collega di lavoro dal 2007 Testimone_1 fino al 2023 alla (…) le mansioni del ricorrente sono Controparte_3 quelle che mi si leggono nel capitolo, abbiamo anche lavorato insieme.
Riguardo le movimentazioni eseguite dal ricorrente per lo svolgimento delle sue mansioni, il trasporto di materiali pesanti l'esposizione a rumore tecnopatico all'interno degli stabilimenti ha riferito: “si è vero, lo confermo abbiamo lavorato anche con le ginocchia piegate, confermo il capitolo” (..) si è vero.. era sottoposto a rumore non so che tipo”; in merito all'utilizzo, quotidiano di avvitatori, trapani, mole, tasellatori, piega barre, cacciaviti, che il ricorrente trasportava nei vari siti all'interno di una borsa posta a tracolla sulle spalle ha affermato: “si è vero, l'ho visto personalmente” (cfr. dichiarazioni, in atti).
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste , anch'egli Testimone_2 escusso all'udienza del 19/06/2024, che ha confermato tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova ammessi (cfr. dichiarazioni, in atti). precisando che: “ho lavorato con il ricorrente per 15/16 anni e quindi dal 2003 al 2019 quando sono andato in pensione… anche io esercitavo le stesse mansioni, stavamo sempre insieme .. stavamo piegati o sdraiati, a volte lavoravamo strusciando in terra”. In merito all'utilizzo, quotidiano di avvitatori, trapani, mole, tasellatori, piega barre, cacciaviti, che il ricorrente ha affermato: “si erano questi gli strumenti che si trasportavano a mano con una borsa sulle spalle (..) si è vero ha lavorato in ginocchio, trasportando materiali pesanti con un rumore costante all'interno degli stabilimenti”. Il teste ha confermato, altresì, gli orari di lavoro (cfr. dichiarazioni, in atti).
Confermata, quindi, dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine clinico Persona_2 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il Sig. è Parte_1 affetto da “ipoacusia da esposizione cronica a rumore industriale”,
“meniscopatia degenerativa e gonartrosi bilaterale”, esiti di discectomia, decompressione ed artrodesi per marcata stenoinstabilità L4-L5 da significativa ipertrofia legamentosa ed artrosi interapofisaria in paziente con voluminosa ernia discale di livello. L'ausiliario del giudice, effettuato un attento esame della documentazione medica e delle risultanze istruttorie (testimonianze, DVR e documenti allegati ai fascicoli delle parti), sotto il profilo del nesso causale delle patologie indicate, il perito si è espresso accertando il pieno riconoscimento del nesso di causa tra rischio lavorativo e le patologie indicate.
Per quanto concerne la prima tecnopatia (ipoacusia da esposizione cronica a rumore industriale) il CTU ha specificato che: “Le testimonianze rese dai colleghi di lavoro presso la confermano Controparte_5 un'esposizione a rumore industriale, ovviamente non quantificato, almeno dal 2003/2007; dato avvalorato dai dati testimoniali sull'utilizzo di strumentazione notoriamente rumorosa e da quanto riportato nella relazione tecnica per l'operaio installatore/manutentore”. Quindi, ha proseguito affermando che: “l'ipotesi della presenza del rischio è confermata dalle prescrizioni del Medico Competente, in esito alle visite periodiche del 2021 e 2022 (punti 11. e 24. della documentazione), relative all'obbligo di adottare otoprotettori per esposizioni superiori agli 80 dBA e di non esporre il lavoratore a rumore superiore ai 90 dBA. è ragionevole presupporre che sussistessero analoghe esposizioni a rumore anche negli anni precedenti, data l'uniformità delle mansioni svolte dal ricorrente nel corso degli anni ma non vi è prova documentale di prescrizioni preventive in tal senso. Dall'esame audiometrico del 18/7/2022 e soprattutto del 6/8/2024 risulta un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve che, nell'ultimo esame eseguito nel corso delle presenti operazioni peritali, mostra una maggiore discesa a sinistra sulla frequenza dei 4000 Hz (perdita di 50 dBA AuSx, 40 dBA AuDx), asimmetria correlabile con la pregressa attività venatoria dichiarata dal lavoratore in anamnesi… il quadro riscontrato in data 6/8/2024 risulta sostanzialmente analogo a quello desumibile dai tracciati allegati alla domanda amministrativa. Il CTU ha concluso ritenendo che: “il sia affetto da ipoacusia di tipo Pt_1 neurosensoriale, casualmente attribuibile al combinato effetto dell'esposizione lavorativa a rumore industriale e dell'attività venatoria, con riduzione dell'attitudine al lavoro pari al 3-4% (tre-quattro per cento) determinato in base al T.U.N. vigente all'epoca della domanda”. Per quanto concerne le affezioni osteoarticolari a carico delle ginocchia e della colonna lombo-sacrale, il Dott. dopo aver analizzato i dati Per_2 documentali relativi alla valutazione dei rischi lavorativi, i dati testimoniali ed i dati della sorveglianza sanitaria ha rilevato che: “per il periodo dal 2021 al 2023 il Sig. secondo il DVR, è stato esposto ad un basso Pt_1 livello di rischio da MMC e posture incongrue per la colonna vertebrale e per gli arti inferiori (ginocchia in particolare)…le testimonianze confermano la sussistenza di posture incongrue durante il lavoro e la movimentazione manuale di carichi pesanti. Non sono presenti documenti che possano attestare la presenza dei suddetti rischi in data antecedente al
2003/2007. Tuttavia, sembra ragionevole ritenere che il Sig. fosse Pt_1 esposto a rischi analoghi pressochè per l'intero corso della carriera lavorativa di 40 anni, visto che la tipologia di lavoro effettuate dal ricorrente nel corso degli anni sembra esser rimasta sostanzialmente la stessa…si può ragionevolmente affermare anche una possibile pregressa esposizione al rischio da movimentazione manuale dei carichi e da posture disergonomiche”. Alla luce di tali considerazioni il C.T.U. ha concluso ritenendo sussistente l'origine professionale delle malattie denunciate, valutando per ipoacusia da esposizione cronica a rumore industriale un danno biologico derivante nella misura del 3% (3 per cento), per meniscopatia degenerativa e gonartrosi bilaterale un danno biologico del 4% voci tabellari n. 281 («Esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4%») e n. 283 («Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare: fino a 4%»), per esiti di discectomia, decompressione ed artrodesi per marcata stenoinstabilità L4-L5 da significativa ipertrofia legamentosa ed artrosi interapofisaria in paziente con voluminosa ernia discale di livello, del 9% voci tabellari n. 193 («Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare: fino a 25%») valutando, così, il grado complessivo di invalidità permanente pari al 16% (sedici) a decorrere dalla domanda amministrativa.
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Deve, inoltre, ritenersi che il ricorrente abbia pienamente assolto l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità tra le malattie contratte e l'attività professionale svolta, in quanto, dalla documentazione prodotta, dall'istruttoria espletata e dall'esame compiuto dal CTU, sono emersi elementi tali da poter far ritenere le modalità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente come (con)causa delle dette patologie riscontrate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nella causa iscritta al n. 191/2024 disattesa ogni altra eccezione e Parte_1 deduzione:
a)accerta e dichiara che le malattie cui è affetto il ricorrente ipoacusia da esposizione cronica a rumore industriale (danno biologico pari al 3%) meniscopatia degenerativa e gonartrosi bilaterale (danno biologico pari al
4%) ed esiti di discectomia, decompressione ed artrodesi per marcata stenoinstabilità L4-L5 da significativa ipertrofia legamentosa ed artrosi interapofisaria in paziente con voluminosa ernia discale di livello ( danno biologico pari al 9%) hanno origine professionale e che dalle stesse è derivato un danno biologico rispettivamente del 3%, 4% e 9% del complessivo, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate, del 16% (sedici) a decorrere dalla domanda amministrativa.
b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b del D. L.vo n. 38 del 2000, e condanna l' ad erogare la prestazione CP_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativo fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenica Gualfetti e dell'Avv. Cristina Rinaldi, che si dichiarano antistatari. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì 29 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi