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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 5256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5256 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3997/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3997/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, , nato a [...] il [...] e iv residente in [...] Parte_2
Bummacaro n. 6, C.F.: , , nato a [...] il C.F._2 Parte_3
01.06.1975 e ivi residente in [...], C.F.: , C.F._3 Parte_4 nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.:
e , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_5
Ciro Menotti n. 7, C.F.: , in proprio e nella qualità di eredi di C.F._5 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 07.12.2012, rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
SC PA e dall'Avv. Letizia La Rosa giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Controparte_2
C.F.: ontumace CodiceFiscale_5
CONVENUTI
pagina 1 di 18 Con provvedimento del 17.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec in data 13-14.03.2019, gli attori in epigrafe in proprio, i primi due in qualità di genitori e le altre quali sorelle di , deceduto il 07.12.2012, Persona_1 convenivano nella qualità di impresa designata per il Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada, nonché il sig. innanzi al Tribunale di Controparte_2
Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente, nella causazione l'evento, di , conducente l'autovettura, FI Panda tg Controparte_3
AY797CY, di proprietà di […] 2) ritenere e dichiarare che Controparte_2 Persona_1 viaggiava, in qualità di trasportato, sull'autovettura, FI PU tg AY797CY, di proprietà di
ma condotta da […] 3) conseguentemente condannare Controparte_2 Controparte_3
unitamente ed in solido alla quale impresa Controparte_2 Controparte_1 designata alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del Suo leg. rappr. pro-tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti. Liquidare tali danni nella complessiva somma di € 375.052,50, pari al 50% del danno patito, oppure in quella somma maggiore
o minore che risulterà più equa e giusta, comunque di seguito spiegata a mero titolo esemplificativo, uniformandoci alle tabelle dell'Osservatorio del Tribunale civile di MI per l'anno 2018: [per ogni genitore € 124.470,00 (valore minimo + valore massimo = totale / 2 = valore medio / 2) = €
165.960,00 + € 331.920,00 = € 497.880,00 / 2 = € 248.940,00 / 2 =] € 124.470,00 per Parte_1
€ 124.470,00 per [per ogni germano € 42.037,50 (valore minimo + valore
[...] Parte_2 massimo = totale / 2 = valore medio / 2) = € 42.037,50 + € 144.130,00 = € 168.150,00 / 2 = €
84.075,00 / 2 =] € 42.037,50 per € 42.037,50 per € 42.037,50 per Parte_3 Parte_4
Oltre interessi compensativi dal dì del fatto al dì del deposito del provvedimento sulle Parte_5 somme dapprima devalutate, alla data del fatto, di poi rivalutate, anno per anno, in base agli indici
ISTAT. Con gli interessi legali dal dì del deposito all'effettivo soddisfo trasformandosi l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta. 4) Condannare alla refusione delle spese di avviamento della procedura di media conciliazione, pari ad € 110,00, la in persona Controparte_4 del Suo leg. rappr. pro tempore. […] 5) Condannare, in via equitativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1218, 1219 comma 1, 1223, 1224 c.c., la Controparte_4
in persona del Suo leg. rappr. pro tempore, per l'inadempimento, il ritardo nella prestazione e per
[...] non aver inviato congrua offerta.[…] 6) Condannare in via equitativa, ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, pagina 2 di 18 c.p.c., la n.q., vista l'inopinata condotta assunta, la mala fede e la colpa grave Controparte_5 per non aver provveduto alla puntuale esecuzione dell'obbligazione, non aver aderito a nessun invito al bonario componimento e aver costretto gli attori ad adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti. […] Con riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Vittoria di spese, compensi, I.V.A.,
C.P.A., spese generali, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
A sostegno della domanda gli odierni attori deducevano che, il giorno 07.02.2012, alle ore 15,30 circa,
viaggiava, in qualità di trasportato, sull'autovettura FI PU tg AY797CY, di Persona_1 proprietà di condotta da il quale, percorrendo la SP 69/II° Controparte_2 Controparte_3 direzione di marcia Scordia, giunto all'altezza del Km 3+400, effettuava un'improvvisa e non segnalata manovra di svolta a sinistra nel tentativo di immettersi in una proprietà privata;
che veniva in collisione con l'autovettura Alfa Romeo 147 tg DR155ZN, condotta e di proprietà di il quale, Controparte_6 contemporaneamente, proveniente da tergo, effettuava, a velocità elevata, il sorpasso della FI PU;
in seguito all'urto, veniva sbalzato fuori dall'abitacolo e, per le gravi lesioni Persona_1 riportate, decedeva dopo il trasporto presso l'ospedale Cannizzaro di Catania;
sui luoghi intervenivano i
Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Augusta i quali effettuavano i rilievi del caso;
la FI PU tg AY797CY era stata posta in circolazione priva di copertura assicurativa per la r.c.a., mentre la FI Alfa Romeo 147 tg DR155ZN era assicurata con l' polizza n.ro 067622107. Intercorse trattative di bonario componimento con l' CP_7 CP_7
quest'ultima risarciva i danni non patrimoniali patiti dai genitori del de cuius,
[...] Parte_1
e dell'importo di € 150.000,00 ciascuno, mentre risarciva i germani,
[...] Parte_2
, e dell'importo di € 40.000,00 ciascuno, in misura Parte_3 Parte_4 Parte_5 corrispondente alla quota di responsabilità concorsuale attribuita al conducente del veicolo assicurato
La quale impresa designata, a norme degli artt. 283 e segg. CP_7 Controparte_1
D. Lgs 209/2005, alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., non ha inteso risarcire alcunché; svoltosi il processo penale, innanzi al Tribunale ordinario penale di Siracusa, r.g. n.ro 791/13,
r.g.n.r. n.ro 1392/12, reg. sent. n.ro 787/18, questo si concludeva con sentenza n.787/18, depositata il
30.03.2018; ove veniva condannato l'imputato e il responsabile civile Controparte_3 [...]
nella qualità di impresa designata dal FVGS, al risarcimento del danno in favore delle parti CP_8 civili costituite, rimettendo le parti avanti al competente giudice per stabilire l'esatto ammontare.
La nella qualità di impresa designata dal FVGS, costituitasi con comparsa depositata Controparte_8 in data 13.06.2019, contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendo di: “rigettare la pagina 3 di 18 domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, ridurre la domanda di tutti gli attori per quanto di ragione in esito alle risultanze del processo penale del quale gli stessi invocano gli effetti di giudicato eventualmente promanante dalla sentenza n° 787/18 del 30/3/018, se ed in quanto concretamente opponibile alla n.q. di FGVS, comunque entro i limiti del massimale minimo CP_1 di legge ex art. 283 C. Ass., sancendo il minoritario, concorso colposo di nella Controparte_3 produzione dell'evento dedotto, contenendo di conseguenza la statuizione di condanna degli odierni convenuti;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, il concorso colposo del de cuius ex Persona_1 art. 1227 comma primo c.c. per aver accettato il trasporto illecito assumendosene i rischi per le ragioni sopra meglio argomentate;
rigettare, per i motivi sopra esposti, la chiesta condanna ex art. 96
c.p.c.; in qualunque ipotesi di condanna, dichiarare il diritto di n.q. per il FGVS a ripetere, CP_1 in separato ed autonomo giudizio, da ove individuato quale effettivo Controparte_2 responsabile, totale o parziale del sinistro de quo, tutti gli esborsi eventualmente effettuati nei confronti degli odierni attori in conseguenza dell'incidente del 7/02/2012 e del presente giudizio ex art.
292 C. Ass. Con vittoria di spese e compensi”.
Nessuno si costituiva per il quale rimaneva contumace, nonostante la regolarità Controparte_2 della notifica dell'atto introduttivo.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a Questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 17 aprile 2025, precisate le conclusioni come da note depositate dalle parti, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata per le considerazioni che seguono.
In via preliminare, l'eccezione avanzata dalla parte convenuta avente ad oggetto il difetto di legittimazione attiva degli attori deve essere respinta. La difesa di sostiene che gli attori CP_8 abbiano agito in tale sede direttamente contro il responsabile civile esercitando l'azione diretta prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni e che tale azione, avente natura eccezionale, possa essere esercitata solo dal terzo traportato. E' appena il caso di rilevare al riguardo che gli odierni attori hanno citato direttamente il responsabile civile in quanto parte intervenuta nel procedimento penale n.
1392/2012 r.g.n.r., all'esito del quale il giudice ha condannato al risarcimento del danno CP_8 patito dalle parti civili rimandando al giudice civile la quantificazione dello stesso. Esiste dunque una sentenza penale di cui gli attori invocano gli effetti del giudicato e ciò basta, considerata anche l'assenza di un espresso richiamo all'art. 141 C. Ass. nell'atto di citazione, a ritenere che nel caso di specie non si sia voluta esperire la predetta azione diretta. Del resto, nel procedimento penale la CP_8
è stata citata in qualità di responsabile civile ai sensi dell'art. 283 C. Ass. quale impresa designata
[...] dal Fondo vittime della strada per risarcire il danno cagionato da un veicolo privo di assicurazione. pagina 4 di 18 1.Giudicato penale ed efficacia vincolante in sede civile.
Il presente contenzioso trae origine dal sinistro stradale occorso in data 7/2/2012, alle ore 15:30 circa, lungo la SP 69, in Lentini, che ha visto coinvolti la vettura Alfa 147 targata DR155ZN, condotta da e la vettura FI PU targata AY797CY, priva di regolare copertura per la RCA, Controparte_6 di proprietà di e condotta da . A bordo di tale ultima Controparte_2 Controparte_3 autovettura, al momento del sinistro, viaggiavano in qualità di terzi trasportati il sig. Controparte_9
e il sig. , congiunto degli odierni attori. Tanto il quanto il Persona_1 CP_6 CP_3 imputati nel processo penale iscritto al n° 791/13 RG - n° 1392/12 RGNR presso il Tribunale di
Siracusa, sono stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio colposo plurimo.
In punto di diritto, l'art. 651 c.p.p. precisa che la pronuncia penale di condanna ha efficacia vincolante
"nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale". Dal tenore della disposizione si evince che, in relazione al "condannato", il legislatore non ha posto limiti o condizioni al dispiegarsi in sede civile degli effetti del giudicato penale: la sentenza penale di condanna produce, cioè, sempre effetti vincolanti nei confronti di tale soggetto. In ragione di ciò, non v'è pertanto motivo di negare che tali sentenze passate in giudicato possano poi dispiegare i propri effetti in sede civile. Tuttavia, l'art. 651 c.p.p. prevede che il giudice civile che conosce dell'azione per il risarcimento del danno non è vincolato in riferimento a qualsiasi questione che è stata oggetto di cognizione nel giudizio penale, avendo la sentenza penale di condanna efficacia di giudicato nel giudizio civile solamente in relazione "all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso". Quanto all"accertamento della sussistenza del fatto", si deve precisare che l'espressione "fatto" va riferita al nucleo dell'imputazione materiale costituito dalla condotta materiale, dal nesso di causalità tra condotta ed evento: deve, cioè, essere preso in considerazione il fatto nella sua realtà oggettiva e fenomenica, così come esso è stato assunto quale presupposto logico-giuridico della pronuncia a carico dell'accusato. Rispetto agli elementi sopra menzionati, il giudice civile deve adeguarsi all'accertamento penale e non può assumere statuizioni in contrasto, mentre qualsiasi altro fatto storicamente accertato nel giudizio penale potrà essere ricostruito in via autonoma. Con riferimento, inoltre, al giudizio di attribuzione del fatto alla persona, preclusa è al giudice extrapenale qualunque valutazione suppletiva al riguardo: la formula impiegata dall'art. 651 c.p.p. – secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto "all'affermazione che l'imputato [...] ha commesso" il fatto – impedisce, infatti, che il giudice del risarcimento possa riconsiderare la questione relativa all'attribuzione del fatto (inteso come condotta materiale, nesso causale ed evento) al soggetto pagina 5 di 18 condannato in sede penale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità afferma che con riguardo alla questione relativa alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che — poiché una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma primo cod. civ., ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. — l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento. Se, infatti, come detto, la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, quest'ultimo può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (Cass. Civ., n.15392/18; v. Cass. 28/03/2001; nonché Cass. Civ., n.21402/22).
In definitiva, da tale interpretazione normativa si evince che potranno essere ricostruiti autonomamente dal giudice civile tutti gli altri fatti storici accertati nel giudizio penale che non riguardino gli elementi essenziali del reato precisati nell'art. 651 c.p.p.: in particolare l'efficacia vincolante del giudicato penale non si estenderà alle conseguenze dannose del reato né alla valutazione dell'eventuale concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento dannoso.
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e della documentazione in atti, appare provato dal giudicato penale il fatto storico nella sua materialità. Invero, la sentenza penale del Tribunale di
Siracusa n° 787/18 del 30/3/018, è stata riformata dalla sentenza della Corte D'Appello di Catania n°
1128/23, solo in punto di pena, ed è divenuta irrevocabile nei confronti di il Controparte_3
05.03.2024, a seguito di rigetto del ricorso avanzato innanzi la Corte di Cassazione, con sentenza del
05.03.2024. La Corte D'Appello ha, infatti, condannato (conducente della vettura Controparte_6
Alfa 147 targata DR155ZN) alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, mentre Controparte_3
(conducente della vettura FI PU targata AY797CY) alla pena di mesi dieci di reclusione.
Vero è che quest'ultima sentenza ha revocato le statuizioni civili nei confronti del responsabile civile in quanto, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, le parti civili Controparte_8 hanno incoato autonomo giudizio innanzi il Tribunale Civile al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro, tuttavia, in punto di diritto, sussistono i presupposti per l'operatività del vincolo di giudicato previsto dall'art. 652 cod.proc.pen. nell'ipotesi in cui, come nella specie, sia intervenuta costituzione di parte civile e la proposizione del giudizio civile sia intervenuta dopo la pagina 6 di 18 pronuncia della sentenza penale in primo grado, dovendosi peraltro rilevare che l'eventuale revoca della costituzione di parte civile non incide sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile (cfr., Cass.
Civ., n.4775/2004; conforme, Cass. Civ., n.16825/2025, secondo cui, in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile risarcitorio debba essere sospeso soltanto allorquando l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, il quale, pertanto, non può pervenire anticipatamente a un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto).
2.Fatto storico e responsabilità concorsuale.
Ciò premesso, in merito alla dinamica del sinistro, si evince dalla CTU che “alla luce dei risultati ottenuti il sinistro può essere così descritto: il conducente dell'Alfa 147 percorrendo la SP 69/II con direzione Catania-Scordia, giunto in prossimità del km 4, prima della curva destrorsa, avvistava il veicolo FI PU che procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia. La FI PU procedeva con velocità inferiore rispetto a quella posseduta dall'Alfa 147. Pertanto, il conducente dell'Alfa 147 si apprestava ad effettuare una manovra di sorpasso della FI che lo precedeva. La manovra di sorpasso da parte del conducente dell'Alfa non era lecita in quanto veniva effettuata, oltre che con velocità di molto superiore al limite di 50 km/h, in corrispondenza della curva destrorsa dove vige il divieto di sorpasso così come segnalato dalla linea continua di mezzeria e dall'apposita segnaletica verticale. Purtroppo, nell'istante in cui il conducente dell'Alfa 147, ormai in fase di sorpasso e marciante nella corsia di sinistra, era prossimo a superare la FI PU quest'ultima svoltava verso sinistra in corrispondenza di un accesso ad una proprietà privata. La manovra fatale innescava il violento impatto che ha portato al decesso dei due passeggeri della FI PU e al ferimento dei conducenti delle rispettive vetture”. Sulla scorta di tali valutazioni il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni: “la condotta di guida del conducente dell'Alfa 147 risulta emendabile in quanto procedeva a velocità di circa 104 km/h su un tratto di strada in cui vige il limite di 50 km/h ed effettuava una manovra di sorpasso in prossimità di una curva destrorsa non consentita come da apposita segnaletica verticale ed orizzontale;
la condotta di guida del conducente della FI PU risulta emendabile in quanto eseguiva la manovra di svolta a sinistra senza accertarsi del sopraggiungere da tergo dell'Alfa 147 già in fase di sorpasso, in violazione dell'obbligo di comune prudenza” (cfr. CT del P.M., ing. ). Persona_2 pagina 7 di 18 Sulle cause del decesso del emerge dalla consulenza medico-legale disposta dal P.M, che “il Per_1 signor , di anni 44, è deceduto alle ore 22,44 del giorno 07/02/2022, Persona_1 nonostante le tempestive e corrette terapie messe in atto dai sanitari del Trauma Center dell'ospedale
Cannizzaro di Catania, a causa delle gravissime lesioni politraumatiche, soprattutto encefaliche, toraciche ed addominali, patite in conseguenza dell'incidente stradale delle ore 16,00 circa dello stesso giorno e consistenti in un “GRAVISSIMO TRAUMA CRANIO-FACCIALE CON FRATTURA
DELLA TECA CRANICA, FOCOLAI LACERO-CONTUSIVI MULTIPLI E EMORRAGIA
CEREBRALE-FRATTURE COSTALI MULTIPLE E SCOMPOSTE A SINISTRA CON ENFISEMA
SOTTOCUTANEO OMOLATERALE LATEROCERVICALE E DELLA PARETE TORACICA-
FRATTURA DEL FEMORE SINISTRO-EMOPERITONEO MASSIVO DA LACERAZIONI EPATICHE,
SPLENICHE ED INTESTINALI” (cfr. CT del P.M., dott. , del 10.02.2012). Per_3
Quanto al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili - odierne parti attrici - si evidenzia che nella citata sentenza il giudice penale ha così disposto: “Condanna l'imputato CP_3
ed il responsabile civile in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili
[...] costituite, rimettendo le parti davanti al competente giudice civile che dovrà stabilirne l'esatto ammontare, tenendo conto del minore contributo causale di tale imputato e del concorso colposo delle vittime di cui alla parte motiva. Per quanto attiene alle spese relative all'azione civile, ritenuto il concorso colposo delle vittime e considerato il ruolo minore del , ne dispone la CP_3 compensazione. Per gli stessi motivi rigetta la richiesta di provvisionale”. Orbene, da tale pronuncia, confermata anche in appello, si evince inequivocabilmente una condotta gravemente colposa posta in essere dagli imputati-conducenti seppur con il riconoscimento di un apporto causale minore in capo al stante il concorso colposo delle vittime, quindi anche di . Ed infatti, se CP_3 Persona_1
“sulla base degli accertamenti e delle testimonianze raccolti appare assolutamente chiara una responsabilità del per colpa specifica, atteso che violava espressi divieti di legge quali un CP_6 sorpasso in prossimità di una curva pericolosa (segnalata), superando la linea continua di mezzeria ed
a velocità più che doppia rispetto a quella consentita” tanto più che la “condotta illecita ha certamente inciso causalmente sul sinistro” dovendo “certamente ritenersi una responsabilità, a prescindere dalla presenza di eventuali concause”, per quanto riguarda, invece, la “condotta del non si sono CP_3 ravvisati profili di colpa specifica, ovvero specifiche violazioni al codice della strada. Anche la condotta di svolta a sinistra non appare inficiata da colpa, atteso che la medesima avveniva lentamente
e che era già stata avviata nel momento in cui il iniziava la manovra di sorpasso”, sicchè CP_6
“sotto tale profilo dunque l'evento appare scarsamente riconducibile alla responsabilità del
”. CP_3
pagina 8 di 18 In particolare, l'impianto probatorio consacrato nel giudicato penale accerta che i due imputati, sebbene entrambi condannati per gli addebiti contestati, sono stati dichiarati responsabili del sinistro in maniera non paritaria, con maggior addebito di colpa in capo a (per colpa specifica) mentre al CP_6
è stato riconosciuto solo un addebito assai minoritario per colpa generica, consistita in mera CP_3 negligenza ed imperizia. Inoltre, nella medesima sentenza viene affermato il concorso colposo delle due vittime ( e ) del sinistro, per non avere il primo, indossato regolarmente le Per_4 Per_1 cinture di sicurezza al momento dell'incidente ed il secondo, per aver consapevolmente accettato una illecita forma di trasporto a bordo della FI PU, prendendo posto accovacciato nel vano posteriore dell'auto senza nemmeno un sedile e senza, quindi, aver indossato la cintura di sicurezza. Tale corresponsabilità veniva ribadita in appello.
Secondo le indicazioni che possono ritrarsi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, “Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (Cass. Civ. sent. n. 16893/2019). Tale conclusione risulta costantemente avallata dalla giurisprudenza di legittimità attraverso il richiamo dell'operatività del principio generale dell'unitarietà della giurisdizione, il quale postula, secondo quanto espressamente affermato dalla S. C., il riconoscimento in capo al giudice di merito del potere di “utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva” (Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585).
3. Concorso di colpa del danneggiato.
Accertata dunque la responsabilità nella verificazione dell'incidente mortale per cui è causa per come cristallizzata nelle sentenze penali del Tribunale di Siracusa e della Corte d'Appello di Catania, la domanda in ordine al quantum debeatur avanzata da tutte le parti attrici va scrutinata sotto il profilo del concorso di colpa del de cuius riguardo al quale la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini:
“La consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile oltre che all'azione o all'omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza, anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella pagina 9 di 18 condotta causativa dell'evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass., 3, n. 4993 dell'11/3/2004; Cass., 3, n.10526 del
13/5/2011; Cass., 3, n. 6481 del 14/3/2017). In particolare, il conducente è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo
è imputabile sia a lui che al passeggero e importa una riduzione dell'entità del risarcimento dovuta al terzo trasportato (si veda, al riguardo, Cass. n. 18177 del 2007: “In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima ”; Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2531; cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 10 giugno 2020, n. 11095, Cass.14/3/2017,
n.6481, Cass.13/05/2011, n.10526, confermata di recente da Cass. civ., sez. III, ord., 3 ottobre 2025, n.
26656).
Orbene, nel caso di specie, rispetto alla responsabilità del la sentenza penale ha evidenziato CP_3 che “lo stesso peraltro circolava (privo di copertura assicurativa) con due passeggeri, uno dei quali semplicemente senza cintura di sicurezza, l'altro addirittura accovacciato nel vano posteriore senza neppure un sedile. Tale condotta profila un discreto grado di imprudenza da parte delle vittime e da parte del . In tema di sinistro infatti va tenuta in debita considerazione anche la condotta CP_3 colposa della vittima;
i due passeggeri violavano l'obbligo specifico di indossare la cintura (art.172 cod.strada); soprattutto il viaggiava in condizioni di grave imprudenza, tanto che l'impatto Per_1 lo sbalzava fuori dall'auto, aggravando il quadro traumatico. Tale violazione si ritiene imputabile anche al conducente dell'autovettura, se non sotto un profilo di colpa specifica, quantomeno sotto un profilo di negligenza ed imprudenza […] E' sotto tale profilo che appare doversi riconoscere un concorso di colpa tra le condotte delle vittime, quella del e quella, certamente più grave, del CP_3
. CP_6
Nella valutazione del concorso di colpa nella causazione dell'evento, deve osservarsi che secondo la
Giurisprudenza di Legittimità, il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né pagina 10 di 18 potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.
Orbene dalle sentenze penali è emerso che durante la marcia, il non solo non indossava la Per_1 cintura di sicurezza ma si trovava sul sedile posteriore, di fatto inesistente, in condizioni prive di sicurezza tanto da essere sbalzato fuori dall'auto al momento dell'urto con l'altra auto e riportando lesioni talmente gravi che sono stati causa del decesso, nonostante l'intervento dei sanitari: l'omesso CP_ uso delle cinture di sicurezza e la postura precaria assunta dal (quanto alla nella ctu si Per_1 legge “Si precisa che il sedile posteriore della vettura risulta assente”) costituisce comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art.1227 comma 1 c.c., e legittima la riduzione del chiesto risarcimento, tanto più che tale circostanza ha concorso nella produzione delle gravissime lesioni riportate.
Di recente la Suprema Corte ha chiarito che “Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno derivante da un incidente stradale si valuta in base al disposto dell'articolo 1227, comma 1, del
Codice civile e che impone di porre in comparazione la colpa della vittima con quella del responsabile civile. L'esame deve tenere conto - in base al verificazione dell'evento dannoso - dell'ipotetica situazione che si sarebbe realizzata senza la colpa dell'uno o dell'altro attraverso un completo giudizio contrafattuale. Il che vuol dire che nel caso sia danneggiato il trasportato nell'incidente provocato da altro veicolo antagonista il giudice non potrà addossare - con conseguente riduzione del risarcimento del danno - l'intera colpa del mancato uso del sistema di protezione senza porre in concorso la colpa del conducente il mezzo su cui si trovava il passeggero. Ciò consentirà al giudice di stabilire tra la colpa del conducente e quella del trasportato privo della cintura quale tra le due sia stata più grave rispetto all'altra e di queste quale abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno” (Cass.civ., sentenza n. 26723/2025).
Nel caso di specie, l'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato non può essere considerato causa esclusiva del danno derivante dall'incidente stradale, ma concorre alla condotta colposa realizzata nella guida dal conducente del veicolo che, infatti, risponde di tale specifica concausa del danno insieme al trasportato.
Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza che il danno di cui si discute sia quello subito "iure proprio" dai congiunti della vittima primaria del sinistro, e ciò alla stregua del principio secondo cui, “in materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di pagina 11 di 18 cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima” (Cass. Sez. 3, sent. 28 agosto 2007, n. 18177, Rv. 598971-01). Pertanto, alla luce delle inequivoche responsabilità messe in luce dalle sentenze penali sopra evidenziate questo G.I. non può che aderire, né possono parimenti essere ribaltati gli elementi probatori accertati in tale sede e sviscerati ampiamente nei due gradi di giudizio penali, con riguardo alle rispettive condotte contestate, potendosi riconoscere una responsabilità del 80% al del 10% al “tenendo conto del minore contributo CP_6 CP_3 causale di tale imputato e del concorso colposo delle vittime”, e del 10% nei confronti del . Per_1
Invero, appare indubbio che la posizione assunta dal medesimo all'interno dell'autovettura, accovacciato e senza aver indossato la cintura di sicurezza è evidente concausa dell'evento letale occorso, non foss'altro perché lo stesso è stato sbalzato fuori dall'autovettura e le lesioni subite di conseguenza, e che hanno portato al decesso, sono compatibili con tali condotte gravemente negligenti ed imprudenti e hanno avuto un'efficienza concausale nella produzione dell'evento letale subito dal trasportato.
4. Danno parentale iure proprio.
Da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico- pagina 12 di 18 relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono
l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare" (Cass. Civ., sez. III, n.20287/2019).
Per quanto concerne il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Civ.,
n.28989/2019). Sicchè, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, mentre va disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso in sè, parlando di ''danno evento” (cfr. Cass. 14931/12
“…il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento…”). E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione secondo cui nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa perché la tesi snatura la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. civ.,
S.U., 11/11/2008, n. 26972 ).
La prova dell'esistenza del danno segue il principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. e deve essere data da chi il risarcimento domanda. Tale prova può, tuttavia, essere fornita tramite presunzioni che ben possono assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice. Invero, il danno non patrimoniale può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della pagina 13 di 18 condotta (Cass. Civ. n.2788/2019), assumendo rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari. Appare, pertanto, presumibile il gravissimo dolore sofferto a causa della perdita del figlio e del fratello, in considerazione del pregiudizio morale e del patema d'animo conseguito al decesso del congiunto, secondo il criterio di regolarità logica dell'id quod plerumque accidit non potendo negarsi che “La perdita di un proprio congiunto in un sinistro stradale determina la presunzione che vi sia una sofferenza psicologica, in capo ai superstiti, che è connaturata con la natura stessa del rapporto parentale troncato” (Cass. civ., sez. III, sent., 29 luglio 2025, n. 21760). Di recente la Suprema Corte ha ribadito che 'In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova' (Cass. civ. sez. III, 04/03/2024, n.5769).
5. Liquidazione del danno.
La quantificazione del danno andrà compiuta in via equitativa secondo i criteri dettati dalle tabelle di
MI (anno 2024) che hanno assunto valenza di generale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni dettate dagli artt. 1226 e 2056 c.c., le quali sono state adattate ai criteri enunciati dalla Suprema Corte, con sentenza n. 10579/2021, secondo cui, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
pagina 14 di 18 A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha di recente ribadito la adeguatezza delle tabelle del Tribunale di MI sulla quantificazione del danno parentale, per prassi applicate da Questo Tribunale, in quanto costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Civ., n.37009/2022).
I parametri dettati dalle tabelle milanesi prevedono una formulazione “a forbice”, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati di €3.911,00, ed euro 1.698,00 per fratelli/nipoti, ricavando poi una distribuzione dei punti: secondo i parametri di fatto indicati dalla
Corte di Cassazione corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
In argomento, “Il giudice, chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, che comprende al suo interno il danno morale e la compromissione sul piano relazionale, derivanti dalla morte del congiunto, facendo contemporaneamente ricorso allo strumento tabellare e al proprio potere di valutazione equitativa, è tenuto ad indicare gli elementi di calcolo impiegati, così da rendere manifesto il percorso logico e giuridico compiuto, per giungere ad una liquidazione del danno, che tenga debitamente conto degli elementi di prova, emersi nel corso del giudizio” (ordinanza n. 2394 del
13 gennaio 2025 della Terza Sezione Civile). Sebbene, infatti, sia stato affermato che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione dei detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto” è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2021) 10-11-2021, n. 33005).
In applicazione dei suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi che, pur non essendo il danno da perdita del rapporto parentale rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, il dato della convivenza rappresenta elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità dell'asserita esistenza di costanti rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il parente tanto più che nella specie nessun elemento è stato provato, né allegato, neppure per presunzioni, con riguardo al legame affettivo ed al concreto atteggiarsi del rapporto parentale tanto tra i genitori e il de cuius quanto tra le sorelle ed pagina 15 di 18 il medesimo, al punto da non consentire a questo Giudice di apprezzarne la sussistenza ed il contenuto, ovvero di ancorarne la necessaria valutazione e quantificazione a parametri certi, altrimenti determinando la sussistenza di un danno in re ipsa, contrario ormai alla giurisprudenza sopra citata che pone a carico dell'attore secondo i principi ordinari della responsabilità aquiliana, precisi e qualificanti oneri probatori, nemmeno indicati nella specie.
Ciò posto, quanto alla situazione dei genitori, e , stante l'assenza di Parte_1 Parte_2 convivenza con la vittima, sembra equo doversi riconoscere il valore monetario base di cui alle tabelle milanesi (2024), pari ad euro 175.995,00 ciascuno (20 punti A + 16 punti B + 9 punti D x 3.911,00). In considerazione delle rispettive percentuali di colpa attribuite, tale somma va liquidata in euro 35.199,00
( 20% di euro 175.995,00) a carico di quale proprietario della FI PU Controparte_2 condotta da , da cui va detratta la percentuale di corresponsabilità a carico del Controparte_3
, pari ad euro 17.599,50 (10% di euro 175.995,00). Sicchè, tale somma va quantificata nella Per_1 misura di euro 17.599,50 per ciascun genitore. Per quanto riguarda le sorelle e posta Pt_4 Pt_2
l'assenza di convivenza con la vittima, appare equo riconoscere per ciascuna il valore monetario base di cui alle tabelle milanesi (2024), pari ad euro 62.826,00 (14 punti A + 14 punti B + 9 punti D x
1.698,00). In considerazione delle rispettive percentuali di colpa attribuite, tale somma va liquidata in euro 12.565,20 ( 20% di euro 62.826,00) a carico di quale proprietario della Controparte_2
FI PU condotta da , da cui va detratta la percentuale di corresponsabilità a Controparte_3 carico del , pari ad euro 6.282,60 (10% di euro 62.826,00). Sicchè, tale somma va quantificata Per_1 nella misura di euro 6.282,60 per ciascuna.
Infine, in favore della sorella posta l'assenza di convivenza con la vittima, appare equo Pt_2 riconoscere il valore monetario base di cui alle tabelle milanesi (2024), pari ad euro 66.222,00 (14 punti A + 16 punti B + 9 punti D x 1.698,00). In considerazione delle rispettive percentuali di colpa attribuite, tale somma va liquidata in euro 13.244,40 ( 20% di euro 66.222,00) a carico di CP_2
quale proprietario della FI PU condotta da , da cui va detratta la
[...] Controparte_3 percentuale di corresponsabilità a carico del , pari ad euro 6.622,20 (10% di euro 66.222,00). Per_1
Sicchè, tale somma va quantificata nella misura di euro 6.622,20 a carico dei convenuti in solido.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato alla data del sinistro (07.02.2012), al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il danno liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare pagina 16 di 18 la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Su tali somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Devono invece essere respinte le domanda di condanna al risarcimento per il ritardo nell'adempimento e per lite temeraria, nonché per le spese relative al procedimento di mediazione in quanto non obbligatorio nella specie, e tenuto conto dell'esito del presente procedimento e delle sentenze penali suindicate che sanciscono il concorso di colpa anche del danneggiato.
Per quanto riguarda la domanda avanzata dalla parte convenuta di ripetere quanto Controparte_8 eventualmente versato a titolo di risarcimento dal proprietario del veicolo non assicurato deve applicarsi l'art. 292 del C. Ass. il quale prevede l'azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro. Si rammenti inoltre che 'in tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione' (Cassazione civile , sez. III , 30/05/2024 , n.
15237). Nel caso che ci occupa non vi è nessuna prova volta a dimostrare che il abbia CP_3 sottratto il veicolo con minaccia, violenza o effrazione al e di conseguenza questi deve CP_2 rispondere dei danni cagionati con tale veicolo.
Stante la parziale soccombenza, e in considerazione dell'effettiva quantificazione del danno subito, rispetto a quanto chiesto in domanda, le parti convenute in solido sono condannati a rifondere le spese processuali sostenute dagli attori che si liquidano nella misura di due terzi, tenuto conto del valore effettivo della controversia, nonché del D.M. 55/14, tabella n.2, quarto scaglione, decurtata della fase istruttoria non espletata, pari alla complessiva somma di euro 3.873,30 per compensi, oltre euro
1.241,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di in parziale accoglimento della domanda avanzata, ogni diversa Controparte_2 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Condanna e quale impresa designata alla Controparte_11 Controparte_1 gestione del Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, in persona del leg. rappr. pro- pagina 17 di 18 tempore, in solido, al pagamento in favore di e della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di euro 17.599,50 per ciascuno, in favore di e Parte_4 Parte_5 della complessiva somma di euro 6.282,60 per ciascuno, in favore di
[...] Parte_3 della complessiva somma di euro 6.622,20, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 07.02.2012, e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- dichiara il diritto di quale impresa designata dal Fondo Garanzia Controparte_1 delle Vittime Strada, di ripetere, in separato ed autonomo giudizio, da Controparte_2 quanto pagato in dipendenza della predetta sentenza nella misura come determinata in motivazione ex art. 292 D.lgs. n. 209/05;
- rigetta per il resto;
- Condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese processuali sostenute dagli attori che si liquidano nella somma complessiva somma di euro 3.873,30 per compensi, oltre euro
1.241,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Catania, il 29.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal G.O.P. Dott.ssa Giuliana Gianna.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3997/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, , nato a [...] il [...] e iv residente in [...] Parte_2
Bummacaro n. 6, C.F.: , , nato a [...] il C.F._2 Parte_3
01.06.1975 e ivi residente in [...], C.F.: , C.F._3 Parte_4 nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.:
e , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_5
Ciro Menotti n. 7, C.F.: , in proprio e nella qualità di eredi di C.F._5 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 07.12.2012, rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
SC PA e dall'Avv. Letizia La Rosa giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Controparte_2
C.F.: ontumace CodiceFiscale_5
CONVENUTI
pagina 1 di 18 Con provvedimento del 17.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec in data 13-14.03.2019, gli attori in epigrafe in proprio, i primi due in qualità di genitori e le altre quali sorelle di , deceduto il 07.12.2012, Persona_1 convenivano nella qualità di impresa designata per il Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada, nonché il sig. innanzi al Tribunale di Controparte_2
Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente, nella causazione l'evento, di , conducente l'autovettura, FI Panda tg Controparte_3
AY797CY, di proprietà di […] 2) ritenere e dichiarare che Controparte_2 Persona_1 viaggiava, in qualità di trasportato, sull'autovettura, FI PU tg AY797CY, di proprietà di
ma condotta da […] 3) conseguentemente condannare Controparte_2 Controparte_3
unitamente ed in solido alla quale impresa Controparte_2 Controparte_1 designata alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del Suo leg. rappr. pro-tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti. Liquidare tali danni nella complessiva somma di € 375.052,50, pari al 50% del danno patito, oppure in quella somma maggiore
o minore che risulterà più equa e giusta, comunque di seguito spiegata a mero titolo esemplificativo, uniformandoci alle tabelle dell'Osservatorio del Tribunale civile di MI per l'anno 2018: [per ogni genitore € 124.470,00 (valore minimo + valore massimo = totale / 2 = valore medio / 2) = €
165.960,00 + € 331.920,00 = € 497.880,00 / 2 = € 248.940,00 / 2 =] € 124.470,00 per Parte_1
€ 124.470,00 per [per ogni germano € 42.037,50 (valore minimo + valore
[...] Parte_2 massimo = totale / 2 = valore medio / 2) = € 42.037,50 + € 144.130,00 = € 168.150,00 / 2 = €
84.075,00 / 2 =] € 42.037,50 per € 42.037,50 per € 42.037,50 per Parte_3 Parte_4
Oltre interessi compensativi dal dì del fatto al dì del deposito del provvedimento sulle Parte_5 somme dapprima devalutate, alla data del fatto, di poi rivalutate, anno per anno, in base agli indici
ISTAT. Con gli interessi legali dal dì del deposito all'effettivo soddisfo trasformandosi l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta. 4) Condannare alla refusione delle spese di avviamento della procedura di media conciliazione, pari ad € 110,00, la in persona Controparte_4 del Suo leg. rappr. pro tempore. […] 5) Condannare, in via equitativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1218, 1219 comma 1, 1223, 1224 c.c., la Controparte_4
in persona del Suo leg. rappr. pro tempore, per l'inadempimento, il ritardo nella prestazione e per
[...] non aver inviato congrua offerta.[…] 6) Condannare in via equitativa, ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, pagina 2 di 18 c.p.c., la n.q., vista l'inopinata condotta assunta, la mala fede e la colpa grave Controparte_5 per non aver provveduto alla puntuale esecuzione dell'obbligazione, non aver aderito a nessun invito al bonario componimento e aver costretto gli attori ad adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti. […] Con riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Vittoria di spese, compensi, I.V.A.,
C.P.A., spese generali, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
A sostegno della domanda gli odierni attori deducevano che, il giorno 07.02.2012, alle ore 15,30 circa,
viaggiava, in qualità di trasportato, sull'autovettura FI PU tg AY797CY, di Persona_1 proprietà di condotta da il quale, percorrendo la SP 69/II° Controparte_2 Controparte_3 direzione di marcia Scordia, giunto all'altezza del Km 3+400, effettuava un'improvvisa e non segnalata manovra di svolta a sinistra nel tentativo di immettersi in una proprietà privata;
che veniva in collisione con l'autovettura Alfa Romeo 147 tg DR155ZN, condotta e di proprietà di il quale, Controparte_6 contemporaneamente, proveniente da tergo, effettuava, a velocità elevata, il sorpasso della FI PU;
in seguito all'urto, veniva sbalzato fuori dall'abitacolo e, per le gravi lesioni Persona_1 riportate, decedeva dopo il trasporto presso l'ospedale Cannizzaro di Catania;
sui luoghi intervenivano i
Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Augusta i quali effettuavano i rilievi del caso;
la FI PU tg AY797CY era stata posta in circolazione priva di copertura assicurativa per la r.c.a., mentre la FI Alfa Romeo 147 tg DR155ZN era assicurata con l' polizza n.ro 067622107. Intercorse trattative di bonario componimento con l' CP_7 CP_7
quest'ultima risarciva i danni non patrimoniali patiti dai genitori del de cuius,
[...] Parte_1
e dell'importo di € 150.000,00 ciascuno, mentre risarciva i germani,
[...] Parte_2
, e dell'importo di € 40.000,00 ciascuno, in misura Parte_3 Parte_4 Parte_5 corrispondente alla quota di responsabilità concorsuale attribuita al conducente del veicolo assicurato
La quale impresa designata, a norme degli artt. 283 e segg. CP_7 Controparte_1
D. Lgs 209/2005, alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., non ha inteso risarcire alcunché; svoltosi il processo penale, innanzi al Tribunale ordinario penale di Siracusa, r.g. n.ro 791/13,
r.g.n.r. n.ro 1392/12, reg. sent. n.ro 787/18, questo si concludeva con sentenza n.787/18, depositata il
30.03.2018; ove veniva condannato l'imputato e il responsabile civile Controparte_3 [...]
nella qualità di impresa designata dal FVGS, al risarcimento del danno in favore delle parti CP_8 civili costituite, rimettendo le parti avanti al competente giudice per stabilire l'esatto ammontare.
La nella qualità di impresa designata dal FVGS, costituitasi con comparsa depositata Controparte_8 in data 13.06.2019, contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendo di: “rigettare la pagina 3 di 18 domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, ridurre la domanda di tutti gli attori per quanto di ragione in esito alle risultanze del processo penale del quale gli stessi invocano gli effetti di giudicato eventualmente promanante dalla sentenza n° 787/18 del 30/3/018, se ed in quanto concretamente opponibile alla n.q. di FGVS, comunque entro i limiti del massimale minimo CP_1 di legge ex art. 283 C. Ass., sancendo il minoritario, concorso colposo di nella Controparte_3 produzione dell'evento dedotto, contenendo di conseguenza la statuizione di condanna degli odierni convenuti;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, il concorso colposo del de cuius ex Persona_1 art. 1227 comma primo c.c. per aver accettato il trasporto illecito assumendosene i rischi per le ragioni sopra meglio argomentate;
rigettare, per i motivi sopra esposti, la chiesta condanna ex art. 96
c.p.c.; in qualunque ipotesi di condanna, dichiarare il diritto di n.q. per il FGVS a ripetere, CP_1 in separato ed autonomo giudizio, da ove individuato quale effettivo Controparte_2 responsabile, totale o parziale del sinistro de quo, tutti gli esborsi eventualmente effettuati nei confronti degli odierni attori in conseguenza dell'incidente del 7/02/2012 e del presente giudizio ex art.
292 C. Ass. Con vittoria di spese e compensi”.
Nessuno si costituiva per il quale rimaneva contumace, nonostante la regolarità Controparte_2 della notifica dell'atto introduttivo.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a Questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 17 aprile 2025, precisate le conclusioni come da note depositate dalle parti, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata per le considerazioni che seguono.
In via preliminare, l'eccezione avanzata dalla parte convenuta avente ad oggetto il difetto di legittimazione attiva degli attori deve essere respinta. La difesa di sostiene che gli attori CP_8 abbiano agito in tale sede direttamente contro il responsabile civile esercitando l'azione diretta prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni e che tale azione, avente natura eccezionale, possa essere esercitata solo dal terzo traportato. E' appena il caso di rilevare al riguardo che gli odierni attori hanno citato direttamente il responsabile civile in quanto parte intervenuta nel procedimento penale n.
1392/2012 r.g.n.r., all'esito del quale il giudice ha condannato al risarcimento del danno CP_8 patito dalle parti civili rimandando al giudice civile la quantificazione dello stesso. Esiste dunque una sentenza penale di cui gli attori invocano gli effetti del giudicato e ciò basta, considerata anche l'assenza di un espresso richiamo all'art. 141 C. Ass. nell'atto di citazione, a ritenere che nel caso di specie non si sia voluta esperire la predetta azione diretta. Del resto, nel procedimento penale la CP_8
è stata citata in qualità di responsabile civile ai sensi dell'art. 283 C. Ass. quale impresa designata
[...] dal Fondo vittime della strada per risarcire il danno cagionato da un veicolo privo di assicurazione. pagina 4 di 18 1.Giudicato penale ed efficacia vincolante in sede civile.
Il presente contenzioso trae origine dal sinistro stradale occorso in data 7/2/2012, alle ore 15:30 circa, lungo la SP 69, in Lentini, che ha visto coinvolti la vettura Alfa 147 targata DR155ZN, condotta da e la vettura FI PU targata AY797CY, priva di regolare copertura per la RCA, Controparte_6 di proprietà di e condotta da . A bordo di tale ultima Controparte_2 Controparte_3 autovettura, al momento del sinistro, viaggiavano in qualità di terzi trasportati il sig. Controparte_9
e il sig. , congiunto degli odierni attori. Tanto il quanto il Persona_1 CP_6 CP_3 imputati nel processo penale iscritto al n° 791/13 RG - n° 1392/12 RGNR presso il Tribunale di
Siracusa, sono stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio colposo plurimo.
In punto di diritto, l'art. 651 c.p.p. precisa che la pronuncia penale di condanna ha efficacia vincolante
"nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale". Dal tenore della disposizione si evince che, in relazione al "condannato", il legislatore non ha posto limiti o condizioni al dispiegarsi in sede civile degli effetti del giudicato penale: la sentenza penale di condanna produce, cioè, sempre effetti vincolanti nei confronti di tale soggetto. In ragione di ciò, non v'è pertanto motivo di negare che tali sentenze passate in giudicato possano poi dispiegare i propri effetti in sede civile. Tuttavia, l'art. 651 c.p.p. prevede che il giudice civile che conosce dell'azione per il risarcimento del danno non è vincolato in riferimento a qualsiasi questione che è stata oggetto di cognizione nel giudizio penale, avendo la sentenza penale di condanna efficacia di giudicato nel giudizio civile solamente in relazione "all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso". Quanto all"accertamento della sussistenza del fatto", si deve precisare che l'espressione "fatto" va riferita al nucleo dell'imputazione materiale costituito dalla condotta materiale, dal nesso di causalità tra condotta ed evento: deve, cioè, essere preso in considerazione il fatto nella sua realtà oggettiva e fenomenica, così come esso è stato assunto quale presupposto logico-giuridico della pronuncia a carico dell'accusato. Rispetto agli elementi sopra menzionati, il giudice civile deve adeguarsi all'accertamento penale e non può assumere statuizioni in contrasto, mentre qualsiasi altro fatto storicamente accertato nel giudizio penale potrà essere ricostruito in via autonoma. Con riferimento, inoltre, al giudizio di attribuzione del fatto alla persona, preclusa è al giudice extrapenale qualunque valutazione suppletiva al riguardo: la formula impiegata dall'art. 651 c.p.p. – secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto "all'affermazione che l'imputato [...] ha commesso" il fatto – impedisce, infatti, che il giudice del risarcimento possa riconsiderare la questione relativa all'attribuzione del fatto (inteso come condotta materiale, nesso causale ed evento) al soggetto pagina 5 di 18 condannato in sede penale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità afferma che con riguardo alla questione relativa alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che — poiché una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma primo cod. civ., ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. — l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento. Se, infatti, come detto, la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, quest'ultimo può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (Cass. Civ., n.15392/18; v. Cass. 28/03/2001; nonché Cass. Civ., n.21402/22).
In definitiva, da tale interpretazione normativa si evince che potranno essere ricostruiti autonomamente dal giudice civile tutti gli altri fatti storici accertati nel giudizio penale che non riguardino gli elementi essenziali del reato precisati nell'art. 651 c.p.p.: in particolare l'efficacia vincolante del giudicato penale non si estenderà alle conseguenze dannose del reato né alla valutazione dell'eventuale concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento dannoso.
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e della documentazione in atti, appare provato dal giudicato penale il fatto storico nella sua materialità. Invero, la sentenza penale del Tribunale di
Siracusa n° 787/18 del 30/3/018, è stata riformata dalla sentenza della Corte D'Appello di Catania n°
1128/23, solo in punto di pena, ed è divenuta irrevocabile nei confronti di il Controparte_3
05.03.2024, a seguito di rigetto del ricorso avanzato innanzi la Corte di Cassazione, con sentenza del
05.03.2024. La Corte D'Appello ha, infatti, condannato (conducente della vettura Controparte_6
Alfa 147 targata DR155ZN) alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, mentre Controparte_3
(conducente della vettura FI PU targata AY797CY) alla pena di mesi dieci di reclusione.
Vero è che quest'ultima sentenza ha revocato le statuizioni civili nei confronti del responsabile civile in quanto, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, le parti civili Controparte_8 hanno incoato autonomo giudizio innanzi il Tribunale Civile al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro, tuttavia, in punto di diritto, sussistono i presupposti per l'operatività del vincolo di giudicato previsto dall'art. 652 cod.proc.pen. nell'ipotesi in cui, come nella specie, sia intervenuta costituzione di parte civile e la proposizione del giudizio civile sia intervenuta dopo la pagina 6 di 18 pronuncia della sentenza penale in primo grado, dovendosi peraltro rilevare che l'eventuale revoca della costituzione di parte civile non incide sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile (cfr., Cass.
Civ., n.4775/2004; conforme, Cass. Civ., n.16825/2025, secondo cui, in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile risarcitorio debba essere sospeso soltanto allorquando l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, il quale, pertanto, non può pervenire anticipatamente a un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto).
2.Fatto storico e responsabilità concorsuale.
Ciò premesso, in merito alla dinamica del sinistro, si evince dalla CTU che “alla luce dei risultati ottenuti il sinistro può essere così descritto: il conducente dell'Alfa 147 percorrendo la SP 69/II con direzione Catania-Scordia, giunto in prossimità del km 4, prima della curva destrorsa, avvistava il veicolo FI PU che procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia. La FI PU procedeva con velocità inferiore rispetto a quella posseduta dall'Alfa 147. Pertanto, il conducente dell'Alfa 147 si apprestava ad effettuare una manovra di sorpasso della FI che lo precedeva. La manovra di sorpasso da parte del conducente dell'Alfa non era lecita in quanto veniva effettuata, oltre che con velocità di molto superiore al limite di 50 km/h, in corrispondenza della curva destrorsa dove vige il divieto di sorpasso così come segnalato dalla linea continua di mezzeria e dall'apposita segnaletica verticale. Purtroppo, nell'istante in cui il conducente dell'Alfa 147, ormai in fase di sorpasso e marciante nella corsia di sinistra, era prossimo a superare la FI PU quest'ultima svoltava verso sinistra in corrispondenza di un accesso ad una proprietà privata. La manovra fatale innescava il violento impatto che ha portato al decesso dei due passeggeri della FI PU e al ferimento dei conducenti delle rispettive vetture”. Sulla scorta di tali valutazioni il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni: “la condotta di guida del conducente dell'Alfa 147 risulta emendabile in quanto procedeva a velocità di circa 104 km/h su un tratto di strada in cui vige il limite di 50 km/h ed effettuava una manovra di sorpasso in prossimità di una curva destrorsa non consentita come da apposita segnaletica verticale ed orizzontale;
la condotta di guida del conducente della FI PU risulta emendabile in quanto eseguiva la manovra di svolta a sinistra senza accertarsi del sopraggiungere da tergo dell'Alfa 147 già in fase di sorpasso, in violazione dell'obbligo di comune prudenza” (cfr. CT del P.M., ing. ). Persona_2 pagina 7 di 18 Sulle cause del decesso del emerge dalla consulenza medico-legale disposta dal P.M, che “il Per_1 signor , di anni 44, è deceduto alle ore 22,44 del giorno 07/02/2022, Persona_1 nonostante le tempestive e corrette terapie messe in atto dai sanitari del Trauma Center dell'ospedale
Cannizzaro di Catania, a causa delle gravissime lesioni politraumatiche, soprattutto encefaliche, toraciche ed addominali, patite in conseguenza dell'incidente stradale delle ore 16,00 circa dello stesso giorno e consistenti in un “GRAVISSIMO TRAUMA CRANIO-FACCIALE CON FRATTURA
DELLA TECA CRANICA, FOCOLAI LACERO-CONTUSIVI MULTIPLI E EMORRAGIA
CEREBRALE-FRATTURE COSTALI MULTIPLE E SCOMPOSTE A SINISTRA CON ENFISEMA
SOTTOCUTANEO OMOLATERALE LATEROCERVICALE E DELLA PARETE TORACICA-
FRATTURA DEL FEMORE SINISTRO-EMOPERITONEO MASSIVO DA LACERAZIONI EPATICHE,
SPLENICHE ED INTESTINALI” (cfr. CT del P.M., dott. , del 10.02.2012). Per_3
Quanto al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili - odierne parti attrici - si evidenzia che nella citata sentenza il giudice penale ha così disposto: “Condanna l'imputato CP_3
ed il responsabile civile in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili
[...] costituite, rimettendo le parti davanti al competente giudice civile che dovrà stabilirne l'esatto ammontare, tenendo conto del minore contributo causale di tale imputato e del concorso colposo delle vittime di cui alla parte motiva. Per quanto attiene alle spese relative all'azione civile, ritenuto il concorso colposo delle vittime e considerato il ruolo minore del , ne dispone la CP_3 compensazione. Per gli stessi motivi rigetta la richiesta di provvisionale”. Orbene, da tale pronuncia, confermata anche in appello, si evince inequivocabilmente una condotta gravemente colposa posta in essere dagli imputati-conducenti seppur con il riconoscimento di un apporto causale minore in capo al stante il concorso colposo delle vittime, quindi anche di . Ed infatti, se CP_3 Persona_1
“sulla base degli accertamenti e delle testimonianze raccolti appare assolutamente chiara una responsabilità del per colpa specifica, atteso che violava espressi divieti di legge quali un CP_6 sorpasso in prossimità di una curva pericolosa (segnalata), superando la linea continua di mezzeria ed
a velocità più che doppia rispetto a quella consentita” tanto più che la “condotta illecita ha certamente inciso causalmente sul sinistro” dovendo “certamente ritenersi una responsabilità, a prescindere dalla presenza di eventuali concause”, per quanto riguarda, invece, la “condotta del non si sono CP_3 ravvisati profili di colpa specifica, ovvero specifiche violazioni al codice della strada. Anche la condotta di svolta a sinistra non appare inficiata da colpa, atteso che la medesima avveniva lentamente
e che era già stata avviata nel momento in cui il iniziava la manovra di sorpasso”, sicchè CP_6
“sotto tale profilo dunque l'evento appare scarsamente riconducibile alla responsabilità del
”. CP_3
pagina 8 di 18 In particolare, l'impianto probatorio consacrato nel giudicato penale accerta che i due imputati, sebbene entrambi condannati per gli addebiti contestati, sono stati dichiarati responsabili del sinistro in maniera non paritaria, con maggior addebito di colpa in capo a (per colpa specifica) mentre al CP_6
è stato riconosciuto solo un addebito assai minoritario per colpa generica, consistita in mera CP_3 negligenza ed imperizia. Inoltre, nella medesima sentenza viene affermato il concorso colposo delle due vittime ( e ) del sinistro, per non avere il primo, indossato regolarmente le Per_4 Per_1 cinture di sicurezza al momento dell'incidente ed il secondo, per aver consapevolmente accettato una illecita forma di trasporto a bordo della FI PU, prendendo posto accovacciato nel vano posteriore dell'auto senza nemmeno un sedile e senza, quindi, aver indossato la cintura di sicurezza. Tale corresponsabilità veniva ribadita in appello.
Secondo le indicazioni che possono ritrarsi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, “Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (Cass. Civ. sent. n. 16893/2019). Tale conclusione risulta costantemente avallata dalla giurisprudenza di legittimità attraverso il richiamo dell'operatività del principio generale dell'unitarietà della giurisdizione, il quale postula, secondo quanto espressamente affermato dalla S. C., il riconoscimento in capo al giudice di merito del potere di “utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva” (Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585).
3. Concorso di colpa del danneggiato.
Accertata dunque la responsabilità nella verificazione dell'incidente mortale per cui è causa per come cristallizzata nelle sentenze penali del Tribunale di Siracusa e della Corte d'Appello di Catania, la domanda in ordine al quantum debeatur avanzata da tutte le parti attrici va scrutinata sotto il profilo del concorso di colpa del de cuius riguardo al quale la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini:
“La consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile oltre che all'azione o all'omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza, anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella pagina 9 di 18 condotta causativa dell'evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass., 3, n. 4993 dell'11/3/2004; Cass., 3, n.10526 del
13/5/2011; Cass., 3, n. 6481 del 14/3/2017). In particolare, il conducente è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo
è imputabile sia a lui che al passeggero e importa una riduzione dell'entità del risarcimento dovuta al terzo trasportato (si veda, al riguardo, Cass. n. 18177 del 2007: “In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima ”; Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2531; cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 10 giugno 2020, n. 11095, Cass.14/3/2017,
n.6481, Cass.13/05/2011, n.10526, confermata di recente da Cass. civ., sez. III, ord., 3 ottobre 2025, n.
26656).
Orbene, nel caso di specie, rispetto alla responsabilità del la sentenza penale ha evidenziato CP_3 che “lo stesso peraltro circolava (privo di copertura assicurativa) con due passeggeri, uno dei quali semplicemente senza cintura di sicurezza, l'altro addirittura accovacciato nel vano posteriore senza neppure un sedile. Tale condotta profila un discreto grado di imprudenza da parte delle vittime e da parte del . In tema di sinistro infatti va tenuta in debita considerazione anche la condotta CP_3 colposa della vittima;
i due passeggeri violavano l'obbligo specifico di indossare la cintura (art.172 cod.strada); soprattutto il viaggiava in condizioni di grave imprudenza, tanto che l'impatto Per_1 lo sbalzava fuori dall'auto, aggravando il quadro traumatico. Tale violazione si ritiene imputabile anche al conducente dell'autovettura, se non sotto un profilo di colpa specifica, quantomeno sotto un profilo di negligenza ed imprudenza […] E' sotto tale profilo che appare doversi riconoscere un concorso di colpa tra le condotte delle vittime, quella del e quella, certamente più grave, del CP_3
. CP_6
Nella valutazione del concorso di colpa nella causazione dell'evento, deve osservarsi che secondo la
Giurisprudenza di Legittimità, il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né pagina 10 di 18 potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.
Orbene dalle sentenze penali è emerso che durante la marcia, il non solo non indossava la Per_1 cintura di sicurezza ma si trovava sul sedile posteriore, di fatto inesistente, in condizioni prive di sicurezza tanto da essere sbalzato fuori dall'auto al momento dell'urto con l'altra auto e riportando lesioni talmente gravi che sono stati causa del decesso, nonostante l'intervento dei sanitari: l'omesso CP_ uso delle cinture di sicurezza e la postura precaria assunta dal (quanto alla nella ctu si Per_1 legge “Si precisa che il sedile posteriore della vettura risulta assente”) costituisce comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art.1227 comma 1 c.c., e legittima la riduzione del chiesto risarcimento, tanto più che tale circostanza ha concorso nella produzione delle gravissime lesioni riportate.
Di recente la Suprema Corte ha chiarito che “Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno derivante da un incidente stradale si valuta in base al disposto dell'articolo 1227, comma 1, del
Codice civile e che impone di porre in comparazione la colpa della vittima con quella del responsabile civile. L'esame deve tenere conto - in base al verificazione dell'evento dannoso - dell'ipotetica situazione che si sarebbe realizzata senza la colpa dell'uno o dell'altro attraverso un completo giudizio contrafattuale. Il che vuol dire che nel caso sia danneggiato il trasportato nell'incidente provocato da altro veicolo antagonista il giudice non potrà addossare - con conseguente riduzione del risarcimento del danno - l'intera colpa del mancato uso del sistema di protezione senza porre in concorso la colpa del conducente il mezzo su cui si trovava il passeggero. Ciò consentirà al giudice di stabilire tra la colpa del conducente e quella del trasportato privo della cintura quale tra le due sia stata più grave rispetto all'altra e di queste quale abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno” (Cass.civ., sentenza n. 26723/2025).
Nel caso di specie, l'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato non può essere considerato causa esclusiva del danno derivante dall'incidente stradale, ma concorre alla condotta colposa realizzata nella guida dal conducente del veicolo che, infatti, risponde di tale specifica concausa del danno insieme al trasportato.
Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza che il danno di cui si discute sia quello subito "iure proprio" dai congiunti della vittima primaria del sinistro, e ciò alla stregua del principio secondo cui, “in materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di pagina 11 di 18 cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima” (Cass. Sez. 3, sent. 28 agosto 2007, n. 18177, Rv. 598971-01). Pertanto, alla luce delle inequivoche responsabilità messe in luce dalle sentenze penali sopra evidenziate questo G.I. non può che aderire, né possono parimenti essere ribaltati gli elementi probatori accertati in tale sede e sviscerati ampiamente nei due gradi di giudizio penali, con riguardo alle rispettive condotte contestate, potendosi riconoscere una responsabilità del 80% al del 10% al “tenendo conto del minore contributo CP_6 CP_3 causale di tale imputato e del concorso colposo delle vittime”, e del 10% nei confronti del . Per_1
Invero, appare indubbio che la posizione assunta dal medesimo all'interno dell'autovettura, accovacciato e senza aver indossato la cintura di sicurezza è evidente concausa dell'evento letale occorso, non foss'altro perché lo stesso è stato sbalzato fuori dall'autovettura e le lesioni subite di conseguenza, e che hanno portato al decesso, sono compatibili con tali condotte gravemente negligenti ed imprudenti e hanno avuto un'efficienza concausale nella produzione dell'evento letale subito dal trasportato.
4. Danno parentale iure proprio.
Da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico- pagina 12 di 18 relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono
l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare" (Cass. Civ., sez. III, n.20287/2019).
Per quanto concerne il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Civ.,
n.28989/2019). Sicchè, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, mentre va disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso in sè, parlando di ''danno evento” (cfr. Cass. 14931/12
“…il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento…”). E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione secondo cui nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa perché la tesi snatura la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. civ.,
S.U., 11/11/2008, n. 26972 ).
La prova dell'esistenza del danno segue il principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. e deve essere data da chi il risarcimento domanda. Tale prova può, tuttavia, essere fornita tramite presunzioni che ben possono assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice. Invero, il danno non patrimoniale può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della pagina 13 di 18 condotta (Cass. Civ. n.2788/2019), assumendo rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari. Appare, pertanto, presumibile il gravissimo dolore sofferto a causa della perdita del figlio e del fratello, in considerazione del pregiudizio morale e del patema d'animo conseguito al decesso del congiunto, secondo il criterio di regolarità logica dell'id quod plerumque accidit non potendo negarsi che “La perdita di un proprio congiunto in un sinistro stradale determina la presunzione che vi sia una sofferenza psicologica, in capo ai superstiti, che è connaturata con la natura stessa del rapporto parentale troncato” (Cass. civ., sez. III, sent., 29 luglio 2025, n. 21760). Di recente la Suprema Corte ha ribadito che 'In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova' (Cass. civ. sez. III, 04/03/2024, n.5769).
5. Liquidazione del danno.
La quantificazione del danno andrà compiuta in via equitativa secondo i criteri dettati dalle tabelle di
MI (anno 2024) che hanno assunto valenza di generale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni dettate dagli artt. 1226 e 2056 c.c., le quali sono state adattate ai criteri enunciati dalla Suprema Corte, con sentenza n. 10579/2021, secondo cui, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
pagina 14 di 18 A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha di recente ribadito la adeguatezza delle tabelle del Tribunale di MI sulla quantificazione del danno parentale, per prassi applicate da Questo Tribunale, in quanto costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Civ., n.37009/2022).
I parametri dettati dalle tabelle milanesi prevedono una formulazione “a forbice”, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati di €3.911,00, ed euro 1.698,00 per fratelli/nipoti, ricavando poi una distribuzione dei punti: secondo i parametri di fatto indicati dalla
Corte di Cassazione corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
In argomento, “Il giudice, chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, che comprende al suo interno il danno morale e la compromissione sul piano relazionale, derivanti dalla morte del congiunto, facendo contemporaneamente ricorso allo strumento tabellare e al proprio potere di valutazione equitativa, è tenuto ad indicare gli elementi di calcolo impiegati, così da rendere manifesto il percorso logico e giuridico compiuto, per giungere ad una liquidazione del danno, che tenga debitamente conto degli elementi di prova, emersi nel corso del giudizio” (ordinanza n. 2394 del
13 gennaio 2025 della Terza Sezione Civile). Sebbene, infatti, sia stato affermato che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione dei detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto” è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2021) 10-11-2021, n. 33005).
In applicazione dei suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi che, pur non essendo il danno da perdita del rapporto parentale rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, il dato della convivenza rappresenta elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità dell'asserita esistenza di costanti rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il parente tanto più che nella specie nessun elemento è stato provato, né allegato, neppure per presunzioni, con riguardo al legame affettivo ed al concreto atteggiarsi del rapporto parentale tanto tra i genitori e il de cuius quanto tra le sorelle ed pagina 15 di 18 il medesimo, al punto da non consentire a questo Giudice di apprezzarne la sussistenza ed il contenuto, ovvero di ancorarne la necessaria valutazione e quantificazione a parametri certi, altrimenti determinando la sussistenza di un danno in re ipsa, contrario ormai alla giurisprudenza sopra citata che pone a carico dell'attore secondo i principi ordinari della responsabilità aquiliana, precisi e qualificanti oneri probatori, nemmeno indicati nella specie.
Ciò posto, quanto alla situazione dei genitori, e , stante l'assenza di Parte_1 Parte_2 convivenza con la vittima, sembra equo doversi riconoscere il valore monetario base di cui alle tabelle milanesi (2024), pari ad euro 175.995,00 ciascuno (20 punti A + 16 punti B + 9 punti D x 3.911,00). In considerazione delle rispettive percentuali di colpa attribuite, tale somma va liquidata in euro 35.199,00
( 20% di euro 175.995,00) a carico di quale proprietario della FI PU Controparte_2 condotta da , da cui va detratta la percentuale di corresponsabilità a carico del Controparte_3
, pari ad euro 17.599,50 (10% di euro 175.995,00). Sicchè, tale somma va quantificata nella Per_1 misura di euro 17.599,50 per ciascun genitore. Per quanto riguarda le sorelle e posta Pt_4 Pt_2
l'assenza di convivenza con la vittima, appare equo riconoscere per ciascuna il valore monetario base di cui alle tabelle milanesi (2024), pari ad euro 62.826,00 (14 punti A + 14 punti B + 9 punti D x
1.698,00). In considerazione delle rispettive percentuali di colpa attribuite, tale somma va liquidata in euro 12.565,20 ( 20% di euro 62.826,00) a carico di quale proprietario della Controparte_2
FI PU condotta da , da cui va detratta la percentuale di corresponsabilità a Controparte_3 carico del , pari ad euro 6.282,60 (10% di euro 62.826,00). Sicchè, tale somma va quantificata Per_1 nella misura di euro 6.282,60 per ciascuna.
Infine, in favore della sorella posta l'assenza di convivenza con la vittima, appare equo Pt_2 riconoscere il valore monetario base di cui alle tabelle milanesi (2024), pari ad euro 66.222,00 (14 punti A + 16 punti B + 9 punti D x 1.698,00). In considerazione delle rispettive percentuali di colpa attribuite, tale somma va liquidata in euro 13.244,40 ( 20% di euro 66.222,00) a carico di CP_2
quale proprietario della FI PU condotta da , da cui va detratta la
[...] Controparte_3 percentuale di corresponsabilità a carico del , pari ad euro 6.622,20 (10% di euro 66.222,00). Per_1
Sicchè, tale somma va quantificata nella misura di euro 6.622,20 a carico dei convenuti in solido.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato alla data del sinistro (07.02.2012), al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il danno liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare pagina 16 di 18 la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Su tali somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Devono invece essere respinte le domanda di condanna al risarcimento per il ritardo nell'adempimento e per lite temeraria, nonché per le spese relative al procedimento di mediazione in quanto non obbligatorio nella specie, e tenuto conto dell'esito del presente procedimento e delle sentenze penali suindicate che sanciscono il concorso di colpa anche del danneggiato.
Per quanto riguarda la domanda avanzata dalla parte convenuta di ripetere quanto Controparte_8 eventualmente versato a titolo di risarcimento dal proprietario del veicolo non assicurato deve applicarsi l'art. 292 del C. Ass. il quale prevede l'azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro. Si rammenti inoltre che 'in tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione' (Cassazione civile , sez. III , 30/05/2024 , n.
15237). Nel caso che ci occupa non vi è nessuna prova volta a dimostrare che il abbia CP_3 sottratto il veicolo con minaccia, violenza o effrazione al e di conseguenza questi deve CP_2 rispondere dei danni cagionati con tale veicolo.
Stante la parziale soccombenza, e in considerazione dell'effettiva quantificazione del danno subito, rispetto a quanto chiesto in domanda, le parti convenute in solido sono condannati a rifondere le spese processuali sostenute dagli attori che si liquidano nella misura di due terzi, tenuto conto del valore effettivo della controversia, nonché del D.M. 55/14, tabella n.2, quarto scaglione, decurtata della fase istruttoria non espletata, pari alla complessiva somma di euro 3.873,30 per compensi, oltre euro
1.241,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di in parziale accoglimento della domanda avanzata, ogni diversa Controparte_2 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Condanna e quale impresa designata alla Controparte_11 Controparte_1 gestione del Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, in persona del leg. rappr. pro- pagina 17 di 18 tempore, in solido, al pagamento in favore di e della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di euro 17.599,50 per ciascuno, in favore di e Parte_4 Parte_5 della complessiva somma di euro 6.282,60 per ciascuno, in favore di
[...] Parte_3 della complessiva somma di euro 6.622,20, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 07.02.2012, e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- dichiara il diritto di quale impresa designata dal Fondo Garanzia Controparte_1 delle Vittime Strada, di ripetere, in separato ed autonomo giudizio, da Controparte_2 quanto pagato in dipendenza della predetta sentenza nella misura come determinata in motivazione ex art. 292 D.lgs. n. 209/05;
- rigetta per il resto;
- Condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese processuali sostenute dagli attori che si liquidano nella somma complessiva somma di euro 3.873,30 per compensi, oltre euro
1.241,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Catania, il 29.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal G.O.P. Dott.ssa Giuliana Gianna.
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