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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/10/2025, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 15307/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15307/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Guido Rusciano, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
CU, ID AL e NI UM, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 3.12.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_2 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno d'invalidità sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione del procedimento per accertamento tecnico preventivo recante n. RG.
16310/2023, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è ammissibile atteso che l'odierna opponente ha specificato le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente il ricorso è procedibile avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 18.11.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 8.10.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data 3.12.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola “sin dal 09.03.2023, una riduzione della capacità lavorativa pari al sessanta per cento (60%), non idonea al riconoscimento della prestazione economica richiesta”
(cfr. perizia Dott. del 5.09.2024). Persona_1
Le deduzioni, proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio, appaiono infondate ed inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto le emergenze dell'esame obiettivo espletato.
In particolare, si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente a base del proprio giudizio la documentazione presentata nella precedente fase e le patologie in esse certificate, rapportando il relativo rilievo all'incidenza sulla capacità lavorativa dell'istante.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico- scientifiche.
Del resto il CTU con riguardo alla patologia osteoarticolare ha precisato che “La prima infermità diagnosticata può essere valutata, solo per analogia, alla luce delle voci tabellari 7208 [ANCHILOSI
DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE], prevista con un tasso fisso di valutazione del 30% e
7003 [SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°] prevista con un „range‟ di valutazione compreso tra il 31% e il 40%. Nel caso di specie, dallo studio della documentazione in Atti, la sig.ra si è sottoposta all'età di 14 anni ad intervento di correzione di paralisi ostetrica della spalla Pt_1 sinistra con residuata limitazione di circa 1/2 dei movimenti dell'articolazione acromio-clavicolare;
l'istante è inoltre affetto da scoliosi dorsale destro-convessa con limitazione dei movimenti del rachide ai gradi medi a carico del fulcro dorso-lombare. Alla luce del quadro clinico emerso nel corso deli presenti accertamenti medico-legali appare del tutto congruo applicare un tasso di valutazione complessivo del quaranta per cento (40%)”.
Con riguardo invece alla patologia psichiatrica va osservato che “La seconda infermità diagnosticata può essere valutata, solo per analogia, alla luce della voce tabellare 2205 [SINDROME
DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA] prevista con un tasso fisso di valutazione del 25%”. Non può condividersi quanto sostenuto nel ricorso in opposizione circa il riconoscimento della diversa patologia del “disturbo depressivo endogeno grave cronico”, laddove come evidenziato dal consulente “Nel caso di specie, mancano in Atti in diario clinico e controlli clinici ravvicinati e, come affermato durante la raccolta anamnestica, la sig.ra è seguita sporadicamente presso il Centro Pt_1 di Salute Mentale dell'ASL di riferimento. Nel corso dei presenti accertamenti medico-legali è emerso un eloquio coerente ed adeguato al livello di istruzione e la coscienza è integra. La paziente, scarsamente collaborante, è parsa orientata nel tempo, nello spazio e in rapporto alle persone in assenza di deficit della memoria, sia di rievocazione (memoria antica) che di fissazione (memoria recente) e una moderata deflessione del tono dell'umore”.
Infine, con riguardo alla patologia cardiaca va osservato che “La terza infermità diagnosticata può essere valutata, solo per analogia, alla luce della voce tabellare 6445 [coronaropatia lieve (I classe
NYHA)] prevista con un “range” di valutazione compreso tra l‟11% e il 20%. Nel caso di specie, la sig.ra è affetta da ipertensione arteriosa in trattamento e buon compenso farmacologico. In Pt_1
Atti è presente un unico esame ECG mentre mancano esami ecocardiografici utili a classificare e stadiare la patologia. Nel corso dei presenti accertamenti medico-legali non sono emersi segni di scompenso emodinamico e i parametri vitali sono apparsi nella norma (PA: 120/80 mmHg;
FC: 68
b/m', ritmica;
SpO2: 98% in aa). Alla luce di ciò appare del tutto congruo applicare per tale complesso patologico un tasso di valutazione dell'undici per cento (11%), che, in quanto infermità coesistente con la precedente, perviene ad un tasso definitivo del cinque per cento (5%) mediante l'applicazione della formula “a scalare””.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione la ricorrente non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c., né tale aggravamento è dato evincere dalla documentazione medica depositata con le note del 1.10.2025.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente risulta affetta da “Esiti di paralisi ostetrica trattata chirurgicamente, scoliosi dorso-lombare di grado moderato;
Ipertensione arteriosa;
Sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico”, comportanti un'invalidità nella misura del 60% ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115..
Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU relative alla fase di Atp sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_2
Così deciso in Aversa il 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15307/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Guido Rusciano, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
CU, ID AL e NI UM, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 3.12.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_2 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno d'invalidità sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione del procedimento per accertamento tecnico preventivo recante n. RG.
16310/2023, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è ammissibile atteso che l'odierna opponente ha specificato le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente il ricorso è procedibile avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 18.11.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 8.10.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data 3.12.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola “sin dal 09.03.2023, una riduzione della capacità lavorativa pari al sessanta per cento (60%), non idonea al riconoscimento della prestazione economica richiesta”
(cfr. perizia Dott. del 5.09.2024). Persona_1
Le deduzioni, proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio, appaiono infondate ed inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto le emergenze dell'esame obiettivo espletato.
In particolare, si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente a base del proprio giudizio la documentazione presentata nella precedente fase e le patologie in esse certificate, rapportando il relativo rilievo all'incidenza sulla capacità lavorativa dell'istante.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico- scientifiche.
Del resto il CTU con riguardo alla patologia osteoarticolare ha precisato che “La prima infermità diagnosticata può essere valutata, solo per analogia, alla luce delle voci tabellari 7208 [ANCHILOSI
DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE], prevista con un tasso fisso di valutazione del 30% e
7003 [SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°] prevista con un „range‟ di valutazione compreso tra il 31% e il 40%. Nel caso di specie, dallo studio della documentazione in Atti, la sig.ra si è sottoposta all'età di 14 anni ad intervento di correzione di paralisi ostetrica della spalla Pt_1 sinistra con residuata limitazione di circa 1/2 dei movimenti dell'articolazione acromio-clavicolare;
l'istante è inoltre affetto da scoliosi dorsale destro-convessa con limitazione dei movimenti del rachide ai gradi medi a carico del fulcro dorso-lombare. Alla luce del quadro clinico emerso nel corso deli presenti accertamenti medico-legali appare del tutto congruo applicare un tasso di valutazione complessivo del quaranta per cento (40%)”.
Con riguardo invece alla patologia psichiatrica va osservato che “La seconda infermità diagnosticata può essere valutata, solo per analogia, alla luce della voce tabellare 2205 [SINDROME
DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA] prevista con un tasso fisso di valutazione del 25%”. Non può condividersi quanto sostenuto nel ricorso in opposizione circa il riconoscimento della diversa patologia del “disturbo depressivo endogeno grave cronico”, laddove come evidenziato dal consulente “Nel caso di specie, mancano in Atti in diario clinico e controlli clinici ravvicinati e, come affermato durante la raccolta anamnestica, la sig.ra è seguita sporadicamente presso il Centro Pt_1 di Salute Mentale dell'ASL di riferimento. Nel corso dei presenti accertamenti medico-legali è emerso un eloquio coerente ed adeguato al livello di istruzione e la coscienza è integra. La paziente, scarsamente collaborante, è parsa orientata nel tempo, nello spazio e in rapporto alle persone in assenza di deficit della memoria, sia di rievocazione (memoria antica) che di fissazione (memoria recente) e una moderata deflessione del tono dell'umore”.
Infine, con riguardo alla patologia cardiaca va osservato che “La terza infermità diagnosticata può essere valutata, solo per analogia, alla luce della voce tabellare 6445 [coronaropatia lieve (I classe
NYHA)] prevista con un “range” di valutazione compreso tra l‟11% e il 20%. Nel caso di specie, la sig.ra è affetta da ipertensione arteriosa in trattamento e buon compenso farmacologico. In Pt_1
Atti è presente un unico esame ECG mentre mancano esami ecocardiografici utili a classificare e stadiare la patologia. Nel corso dei presenti accertamenti medico-legali non sono emersi segni di scompenso emodinamico e i parametri vitali sono apparsi nella norma (PA: 120/80 mmHg;
FC: 68
b/m', ritmica;
SpO2: 98% in aa). Alla luce di ciò appare del tutto congruo applicare per tale complesso patologico un tasso di valutazione dell'undici per cento (11%), che, in quanto infermità coesistente con la precedente, perviene ad un tasso definitivo del cinque per cento (5%) mediante l'applicazione della formula “a scalare””.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione la ricorrente non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c., né tale aggravamento è dato evincere dalla documentazione medica depositata con le note del 1.10.2025.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente risulta affetta da “Esiti di paralisi ostetrica trattata chirurgicamente, scoliosi dorso-lombare di grado moderato;
Ipertensione arteriosa;
Sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico”, comportanti un'invalidità nella misura del 60% ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115..
Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU relative alla fase di Atp sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_2
Così deciso in Aversa il 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano