Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 2
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione differisce da quella ordinaria in quanto non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, che deve essere provato dall'attore, ma è necessario che l'ente abbia riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione in maniera esplicita, con atto formale, ovvero in modo implicito; il riconoscimento implicito, a differenza di quello esplicito, che deve essere adottato dagli organi deliberativi dell'ente (nel caso del Comune, dal consiglio e dalla giunta comunale), può promanare anche dagli organi rappresentativi dell'ente pubblico (nel caso del Comune, dal sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del Comune ex art. 36 legge 8 giugno 1990, n. 142); esso tuttavia presuppone pur sempre o atti formali degli organi deliberativi ovvero comportamenti, quali la consapevole utilizzazione della prestazione o dell'opera, posti in essere, senza il rispetto delle prescritte formalità, dagli organi rappresentativi, dai quali si possa desumere inequivocamente e con certezza un effettivo giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità dell'opera o della prestazione eseguita dal privato. Ai fini del riconoscimento implicito sono invece ininfluenti la semplice conoscenza dell'esecuzione dell'opera o della prestazione, acquisita dalla pubblica amministrazione in un momento successivo, ovvero la consapevole tolleranza dell'altrui apporto vantaggioso, trattandosi di elementi non casualmente collegati ad un comportamento del sindaco idoneo a mettere a disposizione dell'ente la prestazione o l'opera e a manifestare con fatti concludenti e univoci il riconoscimento della loro utilità.
Il rimborso forfettario sulle spese generali, in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti, spettante all'avvocato ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 31 ottobre 1985, non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del legale.
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- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
TRIBUNALE DI ROMA, 8 maggio 2007 – Vannucci (designato dal Presidente per il cautelare ante causam) – M. Ricci e R. De Filippis (avv. Gentile) c. Editrice Esedra soc. coop. a r. l. (avv. Conti) Società cooperativa a responsabilità limitata – Gravi irregolarità nella gestione – Revoca degli amministratori – Controllo giudiziario – Coesistenza dei rimedi (Artt. 2409, 2476, 3° comma, 2545-quinquiesdecies c.c.) I rimedi contenuti nell'art. 2476, terzo comma, c.c. non sono sovrapponibili a quelli recati dal precedente art. 2409, sicché, in mancanza di disposizione di legge che ponga i rimedi medesimi in termini di sicura alternatività, e di non sussistenza di profili di incompatibilità di …
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TRIBUNALE DI ROMA, 8 maggio 2007 – Vannucci (designato dal Presidente per il cautelare ante causam) – M. Ricci e R. De Filippis (avv. Gentile) c. Editrice Esedra soc. coop. a r. l. (avv. Conti) Società cooperativa a responsabilità limitata – Gravi irregolarità nella gestione – Revoca degli amministratori – Controllo giudiziario – Coesistenza dei rimedi (Artt. 2409, 2476, 3° comma, 2545-quinquiesdecies c.c.) I rimedi contenuti nell'art. 2476, terzo comma, c.c. non sono sovrapponibili a quelli recati dal precedente art. 2409, sicché, in mancanza di disposizione di legge che ponga i rimedi medesimi in termini di sicura alternatività, e di non sussistenza di profili di incompatibilità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9348 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU 9348/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL DOROLO AZIONE Oggetto anickamento SEZIONE TERZA CIVILE 1. c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23835/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Cron. 25202 Consigliere - Dott. Francesco SABATINI Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere - Rep0.1875 Ud. 12/12/01 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. BRper d iriti & GTU. 2002per diritti sul ricorso proposto da: Z IL CANCELLIERE BIANCOLILLO LIBORIO, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FOSSOMBRONE 92, presso 10 studio dell'avvocato VIA Richiesta copia studio TOMMASO DE TOMA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PEZZANO dal Sig. per diritti € giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI681452002 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
contro
COMUNE DI CERIGNOLA, elettivamente domiciliato in ROMA Sig. dal per diritti € 28 Git. 2002 VIA F S NITTI 11 presso l'Avvocato PAOLO NAPOLETANC IL CANCELLIERE difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONE, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti;
Richiesta capia studio 2001 controricorrente dal Sig. per diritti € 2157 avverso la sentenza n. 911/98 della Corte d'Appello di CANCELLIERE 1 emessa 13/10/1998, BARI, PRIMA SEZIONE CIVILE il depositata il 27/10/98; RG.466/1994, - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE PEZZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi di ricorso, rigetto del IV e in subordine rimessione alle SSUU. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - BI BO, titolare dell'omonima impresa edilizia, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il Comune di Cerignola, chiedendone la con- danna al corrispettivo di lavori di rimozione della ostruzione di un tratto della fogna bianca del predetto centro, con trasporto a rifiuto del materiale di risul- ta e lavaggio delle condutture, da lui eseguiti, nel 1984, su richiesta verbale. Nonostante l'invio della fattura n. 45 del 20 dicembre 1985, ritualmente vistata dall'ufficio tecnico comunale, l'attore non aveva rice- vuto il chiesto compenso di lire 17.700.000. In contumacia del Comune, l'adito Tribunale, con sentenza del 24 febbraio 1994, riconosceva quella somma, in mancanza di un contratto di appalto, a titolo di in- dennizzo per indebito arricchimento, con l'aggiunta de- gli interessi legali dalla costituzione in mora. Con sentenza del 27 ottobre 1998, la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento del gravame del Co- mune, ha rigettato la domanda del BI. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il SOC- combente, formulando quattro censure. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo e secondo motivo, il ricorrente, denun- れ ciando, con trattazione congiunta, la violazione degli - artt. 2041 e 2697 c.c. e 112 e 246 c.p.c. (art. 360 n. 7 3 c.p.c.), nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 anche con docu-c.p.c.), premesso di aver dimostrato, menti, che l'opera fu sollecitata e in concreto utiliz- zata dal Comune, lamenta che la Corte abbia negato va- lidità alla deposizione testimoniale dell'ing. LI, direttore dell'ufficio tecnico comunale, per una pre- sunta sua incapacità a deporre, pur ammettendo la tar- dività della relativa eccezione e così rilevando d'ufficio una nullità comunque sanata. La ricostruzione della prova orale fatta nella sen- tenza è fuorviante, tesa com'è a sottolineare, esaltan- dolo, il presunto interesse del teste, mentre le sue 3 dichiarazioni, unitamente alla relazione del suo uffi- cio, costituivano elementi presuntivi dotati dei requi- siti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha preferito credere alla tesi del Comune, il quale ha pretestuosamente negato di aver mai avuto cognizione della prestazione eseguita dal BI, senza dare la prova di questa sua ignoranza. Queste censure sono infondate. La Corte, dopo aver indicato, quali presupposti dell'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. contro la pubblica amministrazione, la consa- pevolezza, da parte della stessa, di ricevere la pre- stazione e il riconoscimento, anche implicito, della sua utilità; esprime più di un dubbio, anche per la la- cunosa deposizione dell'ing. LI e per dell'ufficio tecnicol'insufficienza della relazione comunale, sull'ostruzione improvvisa delle fogna e sul- la conseguente urgenza di provvedere senza formalità di procedura alle operazioni di rimozione dell'ingorgo, traendone la conclusione che "non stupisce allora se il Comune nelle sue difese sostiene di non aver saputo nulla di quei lavori, dei quali non ebbe consapevolez- za"; la qual cosa, di per sé sola, "esclude qualsivo- glia riconoscimento di utilità". L'incarico al BI fu dunque conferito ille- 4 gittimamente, da chi non ne aveva il potere, nella for- ma verbale che l'ordinamento non consente, né il Comu- ne, come lo stesso BI riconosce, ratificò mai l'esecuzione dell'opera e l'irregolare affidamento dei lavori. Di qui il rigetto della domanda, "essendo quanto meno dubbie le circostanze inerenti la necessità dei lavori ed il loro affidamento, non essendo stato prova- to che l'Amministrazione ebbe contezza di ricevere la prestazione e ne riconobbe l'utilità". La decisione è giuridicamente esatta e va conferma- B ta. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione differisce da quella or- dinaria in quanto non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera ° di una prestazione van- taggiosa chel'ente pubblico,per dev'essere provato dall'attore, ma è necessario che l'ente abbia ricono- sciuto tale utilità o in maniera esplicita, con un atto formale, o in modo implicito. Concretandosi il riconoscimento dell'utilità in una manifestazione di giudizio e non di volontà, quello esplicito non può essere adottato se non dagli organi deliberativi dell'ente, che, nel caso del Comune, sono il consiglio e la giunta comunale;
quello implicito, invece, può promanare tanto, come è naturale, dagli stessi organi deliberativi abilitati ad emanare il ri- conoscimento esplicito, quanto dagli organi rappresen- tativi dell'ente, e pertanto dal sindaco che agisca in tale qualità, ossia nella veste, che gli compete, di legale rappresentante del Comune, ai sensi dell'art. 151 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 e ora, esplicita- mente, dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Cass. 25 gennaio 1994 n. 715). Beninteso, perché possa configurarsi un riconosci- mento implicito, sono indispensabili, in ogni caso, at- ti formali degli organi deliberativi ○ comportamenti posti in essere senza il rispetto delle prescritte for- By malità dagli organi rappresentativi, dai quali si possa desumere inequivocamente, e dunque con certezza, un ef- fettivo giudizio positivo circa il vantaggio 0 l'utilità dell'opera ° della prestazione eseguita dal privato (Cass. 26 luglio 1999 n. 8070). Risulta così chiara l'affermazione, ricorrente nel- la giurisprudenza, secondo cui il riconoscimento impli- consistere nell'utilizzazione cito dell'utilità può te en della prestazione consapevolm attuata dagli organi rap- (Cass. 26presentativi della pubblica amministrazione aprile 1999 n. 4125; 23 maggio 1995 n. 5638; 10 dicem- 6 bre 1994 n. 1056; 17 marzo 1994 n. 2544). Infatti, perché l'utilizzazione sia "consapevolmente attuata" dall'organo rappresentativo, è indispensabile che l'opera ° la prestazione, che si risolve in un arricchimento per il Comune, sia causal- mente collegata a un comportamento del sindaco, idoneo a manifestare a metterla edisposizione dell'ente a all'esterno, per ciò solo, con fatti concludenti e uni- voci, il riconoscimento della sua utilità. Ed allora, nella fattispecie, un riconoscimento im- plicito, nel senso suindicato, si sarebbe potuto confi- gurare (salvo l'accertamento del reale, oggettivo van- taggio patrimoniale per l'ente, in conseguenza di quel- la utilizzazione) unicamente nell'ipotesi che l'opera per la quale si chiede l'indennizzo fosse stata ordina- ta al BI, per la sua vera o presunta utilità per l'ente pubblico, personalmente dal sindaco. Ciascuno intende come non potrebbe giovare al sog- getto depauperato una semplice conoscenza dell'esecuzione dell'opera, cui il sindaco fosse rima- sto estraneo, acquisita dal Comune in un momento suc- cessivo, sia perché verrebbe così a mancare quel colle- gamento causale;
sia perché, se l'uso consapevole at- tuato dall'organo rappresentativo si riducesse alla semplice, consapevole tolleranza dell'altrui apporto vantaggioso, la stessa richiesta, stragiudiziale o giu- diziale, dell'indennizzo provocherebbe paradossalmente, (e per esso il sindaco) al cor- col mettere il Comune l'effetto del riconoscimento (impli- rente dell'opera, cito) dell'utilità, che dipenderebbe così dalla sola volontà del privato. Nella presente controversia, non solo è mancato, come è pacifico, un riconoscimento esplicito o implici- to dell'utilità con atti formali degli organi delibe- ranti del Comune, ma nemmeno il ricorrente accenna a un qualsiasi intervento del sindaco nell'esecuzione dell'opera, null'altro essendo del resto emerso, in se- by de di merito, oltre all'iniziativa dell'ing. LI. Quanto esposto dimostra che la Corte ha pronunciato in conformità del diritto e, per la sua efficacia diri- mente, giustifica di per sé solo il rigetto dei due mo- tivi in esame, di cui è palese, alla luce delle consi- derazioni svolte, la giuridica irrilevanza. Col terzo motivo il ricorrente, deducendo la viola- zione degli artt. 113 c.p.c. e 23 del D.L. 2 marzo 1989 66, conv. nella legge 24 aprile 1989 n. 144 (art. n. n. 3 c.p.c.), lamenta che la Corte abbia aderito 360 acriticamente alla tesi difensiva del Comune, basata sulla responsabilità personale del funzionario comunale che ha dato informalmente l'ordine di esecuzione dei 8 lavori, sebbene la normativa che la prevede sia succes- siva di alcuni anni all'epoca (1984) dei fatti per cui è causa. Anche questo motivo è infondato, perché, come chiaro da quanto si è detto dianzi, la domanda è stata rigettata, in base seai principi generali, non per l'inesistenza del suo presupposto fattuale (l'esecuzione delle opere asserite), certamente per il mancato riconoscimento della loro utilità da parte del Comune, e non per una pretesa responsabilità personale del funzionario che conferì l'incarico; non ha inteso la Corte, in altri termini, fare applicazione della normativa speciale menzionata ladal ricorrente, cui irretroattività, del resto, è fuori discussione (Cass. 3 agosto 2000 n. 10199). Col quarto mezzo, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricor- rente lamenta infine che la Corte abbia liquidato alla controparte, d'ufficio, e quindi senza istanza del le- gale, il rimborso forfettario sulle spese generali pre- visto dall'art. 15 della tariffa personale. Questo motivo è invece fondato. La Corte, nel dispositivo, ha condannato il Bianco- lillo a rimborsare al Comune le spese del grado, quelle per diritti e onorari "comprensive del 10% per contri- buto spese generali". Da ultimo, stabilisce l'art. 15 della Tariffa ap- provata con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 che "all'avvocato ed al procuratore è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti". In ritieneproposito il diCollegio aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo cui il rimborso in questione non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo 1' apposita domanda del legale (Cass. 25 febbraio 1999 1637;n. 28 agosto 1998 n. 8558; 19943 novembre n. 9040; 30 dicembre 1992 n. 13742); e nella specie una domanda siffatta non può ri- ÷ contrariamente all'avviso del resi- tenersi proposta, con la generica istanza di "pagamento delle stente, spese di lite" formulata nelle conclusioni dal Comune. Consegue all'accoglimento del motivo in esame la cassazione senza rinvio, "in parte qua", della sentenza impugnata, fermo nel resto il regolamento delle spese in essa effettuato. Stimasi equo compensare tra le parti un quinto del- le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate i' per intero nel dispositivo, mentre i residui quattro quinti vanno a carico del ricorrente.
P.Q.M.
+ 10 La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, : accoglie il quarto motivo;
cassa senza rinvio, in rela- zione al motivo accolto, la sentenza impugnata, confer- mando nel resto il regolamento delle spese;
condanna 1 il ricorrente a rimborsare al resistente i quattro quinti delle spese del giudizio di Cassazione, liquida- te per l'intero in lire 3.176.168 € 1640,35) di cui lire 3.000.000 (€ 1549,37) per onorario, compensando il residuo quinto. Così deciso a Roma, addì 12 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Educción Ganan 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 Dott.sea Mana Aiello 4567 3099 TOT. 168,10 POST Mis Depositata in Cancelleria Oggi, 27.06.02 172,10 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE BOMA 2 Registrate in data4 AGO. (are Centosettansad e /10 E L 5 0 0 L E O G A D 11