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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 113/2025
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato in [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VACCANEO MAURO*
e nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MORINO STEFANIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, con ampia facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé anche durante la settimana, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e gli impegni dei minori. In ogni caso, fatta salva la possibilità di diverso accordo, le parti stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana, il mercoledì, prelevandoli dalla madre alle 18:00 e tenendoli fino al giorno dopo quando li riporterà a scuola, o alla madre in periodo di vacanza scolastica;
2. il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, prelevandoli dalla loro residenza il venerdì sera e riportandoli presso la loro residenza la domenica sera entro le 21;
3. i genitori ricorrenti convengono che per le principali festività sia tenuto il criterio dell'alternanza: in particolare, per le festività Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 al 26 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 2 gennaio. Durante le festività Pasquali, essi trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo;
4. in caso di difficoltà dei genitori, previo accordo, si potranno delegare persone di fiducia al ritiro da scuola e alla permanenza dei ragazzi presso amici o persone di fiducia;
5. la casa coniugale, di proprietà della sig. , resta nella disponibilità della moglie, la Controparte_1
quale vi abiterà unitamente ai figli;
6. il sig. verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento ordinario dei figli (vitto, concorso alle spese di casa, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco), la somma di € 550,00 rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT. L'assegno unico verrà percepito in parti uguali;
7. le spese straordinarie (extra assegno) relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno ed al proposito si evidenzia che le spese extra assegno si suddividono in spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno riferiti al corso di studio, anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico, spese per un corso di attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario, spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione;
spese extra assegno che richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati ed università private, tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati ed università pubbliche dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, centri ricreativi o centri estivi, soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
8. tutte le spese medico sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà ed urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo assenso i trattamenti sanitari, gli esami le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base,
i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche. Per quanto non espressamente previsto in punto spese di mantenimento ordinario e straordinario, varranno le condizioni di cui al protocollo siglato tra l'Ordine degli Avvocati di Asti e il Presidente del Tribunale in data 07.07.2017, che le parti dichiarano di conoscere;
9. al fine di evitare pregiudizievoli condizioni di disagio per i minori le parti concordano che siano i figli stessi a decidere eventuali frequentazioni e rapporti con nuovi compagni dei genitori;
10. le parti sono economicamente indipendenti e autonome e, pertanto, non vi è imposizione di assegno divorzile;
11. le parti dichiarano innanzi ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
12. le parti dichiarano innanzi ai difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente. All'uopo, sottoscrivono personalmente il presente ricorso per separazione personale e producono in allegato all'originale, la copia scansionata contenente le loro sottoscrizioni;
13. con l'adempimento degli impegni assunti i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale derivante dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in conseguenza del vincolo”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a NIZZA MONFERRATO (AT) il 04/03/1976, celebrato in Agliano Terme in data 05/06/2004, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno
2004,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/02/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 113/2025
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato in [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VACCANEO MAURO*
e nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MORINO STEFANIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, con ampia facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé anche durante la settimana, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e gli impegni dei minori. In ogni caso, fatta salva la possibilità di diverso accordo, le parti stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana, il mercoledì, prelevandoli dalla madre alle 18:00 e tenendoli fino al giorno dopo quando li riporterà a scuola, o alla madre in periodo di vacanza scolastica;
2. il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, prelevandoli dalla loro residenza il venerdì sera e riportandoli presso la loro residenza la domenica sera entro le 21;
3. i genitori ricorrenti convengono che per le principali festività sia tenuto il criterio dell'alternanza: in particolare, per le festività Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 al 26 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 2 gennaio. Durante le festività Pasquali, essi trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo;
4. in caso di difficoltà dei genitori, previo accordo, si potranno delegare persone di fiducia al ritiro da scuola e alla permanenza dei ragazzi presso amici o persone di fiducia;
5. la casa coniugale, di proprietà della sig. , resta nella disponibilità della moglie, la Controparte_1
quale vi abiterà unitamente ai figli;
6. il sig. verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento ordinario dei figli (vitto, concorso alle spese di casa, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco), la somma di € 550,00 rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT. L'assegno unico verrà percepito in parti uguali;
7. le spese straordinarie (extra assegno) relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno ed al proposito si evidenzia che le spese extra assegno si suddividono in spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno riferiti al corso di studio, anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico, spese per un corso di attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario, spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione;
spese extra assegno che richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati ed università private, tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati ed università pubbliche dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, centri ricreativi o centri estivi, soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
8. tutte le spese medico sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà ed urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo assenso i trattamenti sanitari, gli esami le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base,
i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche. Per quanto non espressamente previsto in punto spese di mantenimento ordinario e straordinario, varranno le condizioni di cui al protocollo siglato tra l'Ordine degli Avvocati di Asti e il Presidente del Tribunale in data 07.07.2017, che le parti dichiarano di conoscere;
9. al fine di evitare pregiudizievoli condizioni di disagio per i minori le parti concordano che siano i figli stessi a decidere eventuali frequentazioni e rapporti con nuovi compagni dei genitori;
10. le parti sono economicamente indipendenti e autonome e, pertanto, non vi è imposizione di assegno divorzile;
11. le parti dichiarano innanzi ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
12. le parti dichiarano innanzi ai difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente. All'uopo, sottoscrivono personalmente il presente ricorso per separazione personale e producono in allegato all'originale, la copia scansionata contenente le loro sottoscrizioni;
13. con l'adempimento degli impegni assunti i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale derivante dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in conseguenza del vincolo”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a NIZZA MONFERRATO (AT) il 04/03/1976, celebrato in Agliano Terme in data 05/06/2004, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno
2004,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/02/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.