Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2020, proposto da
Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN OV in Torino, via A. Peyron, 47;
contro
Comune di Torino, Citta' Metropolitana di Torino e Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 5870 del 5.2.2020, con il quale il Dirigente del Servizio della Città di Torino ha comunicato la conclusione con esito negativo del procedimento di cui alla S.C.I.A. presentata il 21.10.2019 (prot. comunale del 24.10.2019) da Wind Tre per la modifica e l’adeguamento tecnologico del l’impianto di telecomunicazioni preesistente e già a suo tempo autorizzato, ubicato in Corso Racconigi n.137 (codice sito TO774), sulla scorta della nota prot. 1030 del 30.1.2020 (allegata) che ha confermato il parere di massima negativo rilasciato in data 22.1.2020 dal Servizio Permessi di costruire;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso:
- la nota prot. 1030 del 30.1.2020, indirizzata al SUAP, con la quale la Dirigente del Servizio Permessi di costruire, a seguito delle osservazioni di Wind Tre al preavviso di diniego del 12.12.2019 ha confermato il parere di massima negativo del 29.11.2019 in quanto, “esaminate le osservazioni dell’8.1.2020 … si comunica che il Servizio permessi di costruire in data 22.1.2020 non ha ritenuto condivisibili le predette osservazioni in quanto la Deliberazione della G.C. del 25.2.2014 n mecc. 2014-00873/016 ha specificato che non sono ammissibili sopraelevazioni e incremento di larghezza di impianti sugli edifici di particolare interesse storico e su quelli caratterizzanti il tessuto storico così come classificati dall’art.26 delle N.U.E.A. del vigente PRG” riferendosi, evidentemente, anche ad interventi di modifica degli impianti esistenti” L’inapplicabilità delle deroghe allart.31 bis delle N.U.E.A. dal PRG vigente comporta l’obbligo di rispetto dei limiti dimensionali degli impianti fissati dall’articolo stesso….. La deroga non può essere rilasciata disattendendo le prescrizioni della delibera ad oggi esecutiva. .. si invitano i richiedenti a presentare una soluzione progettuale rispettosa dei limiti dimensionali previsti dall’art.31 bis oppure, in alternativa, a collocare l’impianto sulla copertura di un fabbricato non riconosciuto di particolare interesse storico o caratterizzante il tessuto storico descritto dall’art.26 delle NEUA del PRG vigente”;
- la Delibera di G.C. del 25.2.2014 n.2014 00873/016, nella parte in cui, intervenendo in assoluta carenza di potere sull’art.31 bis delle NEUA del PRG, ne ha ampliato la portata preclusiva escludendo la possibilità di deroga, ed affermato “non sono ammissibili sopraelevazioni ed in incremento di larghezza di impianti su edifici di particolare interesse storico e su quelli caratterizzanti il tessuto storico come classificati dall’art.26 NUEA del PRG vigente”;
- ove mai occorresse, la pregressa Delibera di C.G. del 3.5.2011 n.2011 02545/016;
E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
della formazione del titolo per silenzio assenso sulla SCIA presentata da Wind Tre S.p.A. il 21.10.2019 e del conseguente diritto di Wind Tre di eseguire immediatamente l’intervento di modifica dell’impianto esistente di Corso Racconigi n.137 Torino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Gianluca Bellucci e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, con memoria depositata in giudizio il 19.12.2024, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite a favore del difensore antistatario;
Considerato che, per effetto di atti sopravvenuti in pendenza di giudizio, satisfattivi rispetto alla pretesa azionata, è effettivamente cessata la materia del contendere;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la particolarità della vicenda in esame, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, da porre a carico del Comune di Torino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Torino a rimborsare al difensore della ricorrente, antistatario, l’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO