Art. 8.
Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni e' autorizzata la spesa di 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di 200 milioni annui, a partire dall'esercizio 1968 e fino a quello 1972.
La suddetta somma sara' erogata con la seguente ripartizione annuale:
1) per lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1, un quinto della somma;
2) per i lavori di cui alla lettera b) dell'articolo 1, tre quinti della somma;
3) per i contributi nella spesa per i lavori di cui agli altri articoli, il rimanente quinto.
Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente, saranno autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con quello per il tesoro, su proposta del consiglio comunale di Loreto.
Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni e' autorizzata la spesa di 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di 200 milioni annui, a partire dall'esercizio 1968 e fino a quello 1972.
La suddetta somma sara' erogata con la seguente ripartizione annuale:
1) per lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1, un quinto della somma;
2) per i lavori di cui alla lettera b) dell'articolo 1, tre quinti della somma;
3) per i contributi nella spesa per i lavori di cui agli altri articoli, il rimanente quinto.
Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente, saranno autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con quello per il tesoro, su proposta del consiglio comunale di Loreto.